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FAQ gestione dei rifiuti pericolosi in azienda

Classificazione, deposito, documenti e tracciabilità dei rifiuti pericolosi, con i punti in cui la gestione ambientale incontra la sicurezza dei lavoratori.

Risposta rapida

Il produttore di rifiuti pericolosi deve classificarli con il codice EER, tenerli in deposito temporaneo nei limiti dell’art. 185-bis D.Lgs. 152/2006, iscriversi al RENTRI, tenere registro di carico e scarico e formulari, presentare il MUD e affidarli solo a trasportatori e impianti autorizzati. Le operazioni di deposito e movimentazione vanno considerate anche nella valutazione dei rischi per i lavoratori.

Le regole sono nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e nel DM 59/2023 sul RENTRI. Le risposte riguardano i produttori di rifiuti (officine, laboratori, industrie, studi medici), non gli impianti di gestione.

Domande frequenti sui rifiuti pericolosiFAQ

Come si capisce se un rifiuto è pericoloso?
Classificandolo con il codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER, spesso ancora chiamato CER): i codici a sei cifre seguiti da asterisco sono pericolosi. Per molti rifiuti esistono «voci a specchio», una pericolosa e una no: in quel caso il produttore deve verificare, con la composizione e se serve con analisi, se il rifiuto presenta una o più caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15 (esplosivo, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, ecotossico…). La classificazione spetta al produttore (art. 184 D.Lgs. 152/2006), che può seguire le Linee guida SNPA approvate con DM 9 agosto 2021, n. 47.
Quali sono i rifiuti pericolosi più comuni nelle aziende?
Oli esausti e filtri dell’olio, solventi e vernici, stracci e assorbenti contaminati, imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose, batterie al piombo, tubi fluorescenti, toner con sostanze pericolose, apparecchiature elettriche dismesse con componenti pericolosi, fanghi di lavorazioni metalliche, rifiuti sanitari a rischio infettivo, materiali contenenti amianto. Ogni tipologia ha il proprio codice e va tenuta separata.
Quanto tempo posso tenere i rifiuti in azienda prima di smaltirli?
Il deposito temporaneo nel luogo di produzione è ammesso alle condizioni dell’art. 185-bis D.Lgs. 152/2006: i rifiuti vanno avviati a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità, oppure quando il deposito raggiunge 30 metri cubi complessivi di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi; in ogni caso il deposito non può durare più di un anno. Devono essere rispettate le norme tecniche per categoria, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose e il divieto di miscelare rifiuti pericolosi diversi.
Cos’è il RENTRI e chi deve iscriversi?
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, regolato dal DM 4 aprile 2023, n. 59. L’iscrizione è obbligatoria, tra gli altri, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi organizzati come enti o imprese, con un calendario per dimensione: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 per chi ha più di 50 dipendenti, dal 15 giugno al 14 agosto 2025 per chi ne ha da 11 a 50, dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per gli altri. Dal 13 febbraio 2025 si usano i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario, con vidimazione digitale.
Quali documenti servono?
Il registro cronologico di carico e scarico (art. 190), in cui si annotano produzione e avvio a recupero o smaltimento entro i termini previsti; il formulario di identificazione del rifiuto (FIR, art. 193) che accompagna ogni trasporto e la cui copia firmata dal destinatario dimostra il conferimento; la dichiarazione annuale MUD (Legge 70/1994), che alimenta il Catasto nazionale dei rifiuti tenuto dall’ISPRA, da presentare alla Camera di commercio entro la scadenza annuale. Registri e formulari vanno conservati per tre anni.
Posso affidare i rifiuti a chiunque li ritiri?
No. Trasportatori e intermediari devono essere iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali per la categoria e i codici EER del rifiuto, e l’impianto di destinazione deve essere autorizzato a riceverli. Il produttore deve verificare queste autorizzazioni: in caso di affidamento a soggetti non autorizzati risponde anche lui della gestione illecita (art. 256 D.Lgs. 152/2006).
Cosa c’entra la sicurezza sul lavoro con i rifiuti pericolosi?
Molto: chi travasa, imballa, movimenta e stocca rifiuti pericolosi è esposto agli stessi rischi delle sostanze da cui derivano (chimico, incendio, biologico per i rifiuti sanitari, fibre per l’amianto). Il DVR deve considerare queste attività; servono contenitori adatti e etichettati, bacini di contenimento per i liquidi, separazione dei prodotti incompatibili, DPI, kit di assorbimento per gli sversamenti e formazione specifica. Per il trasporto su strada si applicano anche le regole ADR.
Cosa fare se si verifica uno sversamento?
Mettere in sicurezza le persone, fermare la perdita se lo si può fare senza rischi, contenere il liquido con materiale assorbente e impedire che raggiunga tombini e terreno, raccogliere il materiale contaminato come rifiuto pericoloso. Se c’è il rischio di contaminazione di suolo o acque il responsabile deve attivare le misure di prevenzione e fare le comunicazioni previste dall’art. 242 D.Lgs. 152/2006 agli enti competenti.

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