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Rifiuti Pericolosi in Azienda

Definizione, classificazione CER/EWC, obblighi di gestione (formulario FIR, RENTRI, deposito temporaneo) e quadro normativo (D.Lgs. 152/2006, Reg. CE 1357/2014) per le aziende che producono rifiuti pericolosi.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I rifiuti pericolosi sono rifiuti che, in ragione delle loro caratteristiche chimiche, fisiche o biologiche, possono causare danni rilevanti alla salute umana o all'ambiente. In Italia la loro gestione è regolata principalmente dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente, Parte IV) e dal Regolamento (CE) n. 1357/2014 della Commissione europea, che ha ridefinito le caratteristiche di pericolo (HP) dei rifiuti in coerenza con il Regolamento CLP (CE n. 1272/2008). Ogni rifiuto è identificato da un codice CER(Catalogo Europeo dei Rifiuti, in inglese EWC — European Waste Catalogue), di sei cifre, tratto dalla Decisione 2014/955/UE. La pericolosità è indicata da un asterisco (∗) a fianco del codice.

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Classificazione CER e codici specchio

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è strutturato in 20 capitoli che raggruppano i rifiuti per origine (settore produttivo) o per tipologia. All'interno di ciascun capitolo possono coesistere coppie di codici denominati codici specchio: uno pericoloso (con asterisco) e uno non pericoloso (senza asterisco) per lo stesso tipo di rifiuto. L'assegnazione del codice corretto spetta al produttore del rifiuto, che deve determinare se il rifiuto possiede una o più delle caratteristiche di pericolo HP definite dal Reg. CE 1357/2014 (HP1 esplosivo, HP2 comburente, HP3 infiammabile, HP4 irritante, HP5 tossicità specifica per organi bersaglio, HP6 tossicità acuta, HP7 cancerogeno, HP8 corrosivo, HP9 infettivo, HP10 tossico per la riproduzione, HP11 mutageno, HP12 liberazione di gas a contatto con acqua, HP13 sensibilizzante, HP14 ecotossico, HP15 che può dare origine a un rifiuto con caratteristiche di pericolo). La classificazione deve essere supportata da una scheda di sicurezza (SDS) o da analisi chimiche quando il produttore non dispone di informazioni sufficienti sulla composizione del rifiuto.

Obblighi del produttore (OSA)

Il produttore del rifiuto è il soggetto la cui attività ha originato il rifiuto (produttore iniziale) o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione del rifiuto. Il produttore è l'Operatore del Settore (OSA) che per primo assume la responsabilità della corretta gestione. Gli obblighi principali sono:

  • Classificazione: attribuire il codice CER corretto e determinare la pericolosità prima di qualsiasi operazione di gestione.
  • Deposito temporaneo: i rifiuti pericolosi possono essere depositati nel luogo di produzione per un massimo di 12 mesi, oppure fino al raggiungimento di 10 m³, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e separazione per tipologia (art. 183, co. 1, lett. bb) D.Lgs. 152/2006).
  • Formulario di identificazione rifiuti (FIR): per ogni trasporto di rifiuti pericolosi deve essere compilato il formulario FIR in quattro copie (una al produttore, una al trasportatore, due al destinatario), conforme al D.M. 1° aprile 1998 n. 145. La quarta copia, controfirmata dal destinatario, deve tornare al produttore entro 90 giorni.
  • Registro di carico e scarico: i produttori di rifiuti pericolosi sono tenuti alla tenuta del registro cronologico delle operazioni di carico (produzione) e scarico (avvio al trasporto o smaltimento), ai sensi dell'art. 190 D.Lgs. 152/2006.
  • RENTRI: il Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), istituito dal D.Lgs. 116/2020 in sostituzione del precedente SISTRI, prevede l'iscrizione obbligatoria e la gestione informatizzata della documentazione di tracciabilità per i produttori di rifiuti pericolosi. Il sistema è operativo con modalità e tempistiche di progressiva adozione.

Deposito temporaneo: condizioni e limiti

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 183 D.Lgs. 152/2006):

  • I rifiuti pericolosi non devono superare i 10 m³ complessivi o i 10 m³ per singola tipologia omogenea.
  • Il deposito non deve superare i 12 mesi dal momento della produzione.
  • I rifiuti devono essere custoditi in condizioni tali da non provocare dispersione: contenitori integri, etichettati, in area recintata o chiusa, con pavimentazione impermeabilizzata.
  • I rifiuti pericolosi devono essere tenuti separati per tipologia e da quelli non pericolosi, impedendo mescolanze che potrebbero alterarne le caratteristiche di pericolo.

Sanzioni

Il D.Lgs. 152/2006 prevede sanzioni amministrative e penali per le violazioni in materia di rifiuti pericolosi. Le principali fattispecie sanzionate sono:

  • Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 256): pena dell'arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
  • Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258): sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.
  • Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto: sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro per i rifiuti pericolosi.
  • Miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256): arresto da tre mesi a tre anni.

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Domande frequentiFAQ

Tutti i produttori di rifiuti pericolosi devono iscriversi al RENTRI?
L'obbligo di iscrizione al RENTRI riguarda, in prima fase, i gestori di rifiuti (trasportatori, smaltitori, recuperatori) e i produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti, con estensione progressiva alle imprese più piccole secondo il calendario stabilito dal decreto ministeriale attuativo. Possiamo aiutarti a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica situazione e le scadenze di iscrizione.
Cosa succede se la quarta copia del formulario FIR non torna entro 90 giorni?
Il produttore del rifiuto che non riceva la quarta copia del formulario FIR entro 90 giorni dalla data del conferimento deve darne comunicazione alla Provincia territorialmente competente entro i successivi 30 giorni (art. 193 D.Lgs. 152/2006). La mancata comunicazione può comportare sanzioni amministrative. È quindi buona prassi monitorare il ritorno dei formulari e sollecitare per tempo il destinatario.

Fonti normative

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