Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Sicurezza sul lavoro per ATECO 45.11.01: Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 45.11.01.

Rischio bassoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda concessionarie, autosaloni e rivenditori di auto nuove e usate e, per gli aspetti comuni, di altri autoveicoli (45.19). Se c'è un'officina di assistenza, i suoi rischi si aggiungono a quelli descritti qui.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio basso (4 h generali + 4 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 45.11.01 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Veicoli elettrici nel salone

I veicoli elettrici in esposizione e in ricarica vanno gestiti con punti di ricarica conformi, distanze dagli altri veicoli e procedure per i veicoli incidentati o con batteria danneggiata, che vanno isolati all'aperto. Il personale che li sposta deve sapere come comportarsi in caso di fumo o surriscaldamento.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 45.11.01

  • DVR che distingua showroom, piazzali, preparazione veicoli ed eventuale officina
  • Piano di circolazione nei piazzali con percorsi pedonali
  • Procedure per la ricarica e lo stoccaggio dei veicoli elettrici
  • Certificato di prevenzione incendi se il salone o le autorimesse rientrano nel DPR 151/2011
  • Coperture assicurative e procedure per le prove su strada con clienti

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio basso è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4 h di formazione specifica (rischio basso)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 45.11.01: livello 1 o 2.

Livello 2 se l'attività rientra nel DPR 151/2011, ad esempio per esposizioni oltre 400 m² (attività 69) o autorimesse con superficie oltre 300 m² (attività 75); livello 1 negli altri casi.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 45.11.01. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.