Risposta rapida
Il rischio stradale va valutato nel DVR per tutti i lavoratori che guidano per lavoro (art. 28 del D.Lgs. 81/2008). Il veicolo aziendale è un’attrezzatura di lavoro da mantenere efficiente; tempi di guida, soste e carichi vanno organizzati per prevenire gli incidenti, che sono infortuni sul lavoro.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 28, 37 e 69-71; DPR 1124/1965, art. 2; L. 300/1970, art. 4.
Domande frequenti sul rischio stradaleFAQ
Il rischio stradale va valutato nel DVR?
Sì, quando i lavoratori guidano per lavoro: autisti, agenti di commercio, tecnici e manutentori, addetti alle consegne, ma anche impiegati che usano l’auto per trasferte. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi, e gli incidenti stradali in occasione di lavoro sono tra le principali cause di infortuni mortali. Se la guida è occasionale la valutazione può essere semplice, ma deve esserci.
Cosa va considerato nella valutazione?
Chilometri e tempi di guida, tipo di strade e orari (notte, traffico), pianificazione dei viaggi e delle soste, pressione sui tempi di consegna, stato e manutenzione dei veicoli, dotazioni di sicurezza, carico e fissaggio delle merci, uso del telefono, fatica e lavoro notturno, idoneità dei conducenti. Per i veicoli in dotazione la manutenzione e le revisioni sono parte delle misure di prevenzione.
Il veicolo aziendale è un’attrezzatura di lavoro?
Sì: un veicolo usato per lavoro rientra nella definizione di attrezzatura di lavoro dell’art. 69, e il datore di lavoro deve metterlo a disposizione in condizioni idonee e mantenerlo efficiente (artt. 70 e 71), oltre a rispettare il Codice della strada. Il carico va sistemato e ancorato in modo da non costituire pericolo.
Quali requisiti sanitari servono per chi guida?
Per circolare valgono i requisiti della patente previsti dal Codice della strada. Per gli autisti con patenti C, D ed E e per altre mansioni di guida ad alto rischio si applicano i divieti e i controlli su alcol e sostanze stupefacenti, eseguiti dal medico competente. La sorveglianza sanitaria per altri rischi (vibrazioni al corpo intero, movimentazione dei carichi, lavoro notturno) dipende dalla valutazione.
L’incidente stradale durante il lavoro è un infortunio?
Sì: l’incidente avvenuto durante la guida per ragioni di lavoro è un infortunio in occasione di lavoro; quello nel tragitto casa-lavoro è un infortunio in itinere, tutelato dall’INAIL nei limiti dell’art. 2 del DPR 1124/1965 (per l’uso del mezzo privato serve la necessità del suo utilizzo). Il datore di lavoro può rispondere se l’incidente è legato a carenze organizzative, come tempi di guida eccessivi o veicoli non manutenuti.
Si può installare una scatola nera sull’auto aziendale?
Sì, ma con limiti. I dispositivi di localizzazione possono essere installati per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio, previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, salvo che siano strumenti necessari per rendere la prestazione (art. 4 della L. 300/1970). Il lavoratore deve essere informato in modo completo e il trattamento deve rispettare il GDPR, con dati pertinenti e non eccedenti.
La formazione alla guida sicura è obbligatoria?
Non esiste un corso con durata fissata per legge per i conducenti in generale, salvo le qualifiche professionali (CQC per il trasporto di merci e persone, ADR per le merci pericolose). Ma la formazione specifica dell’art. 37 deve trattare i rischi della mansione: se la guida è un rischio rilevante, va inclusa con contenuti su pianificazione, fatica, distrazione e comportamento in caso di incidente.
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