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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Concessionarie Auto: DVR, Officine Interne e Obblighi 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in una concessionaria di autoveicoli: DVR per showroom e officina interna, rischio chimico, F-gas, movimentazione veicoli, ponti sollevatori, incendio, ergonomia VDT, formazione obbligatoria e sanzioni 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una concessionaria di autoveicoli deve gestire contemporaneamente due profili di rischio distinti: quello tipico degli ambienti commerciali e di ufficio (showroom, reception, uffici vendite — VDT, ergonomia, incendio a basso carico) e quello delle attività di autoriparazione nell'officina interna (rischio chimico, rumore, vibrazioni, F-gas, ponti sollevatori, movimentazione veicoli). Il DVR deve trattarli separatamente. La normativa F-gas (Reg. UE 2015/2067) impone la certificazione del personale che interviene sui climatizzatori auto. La formazione varia da 8 a 12 ore in base alla mansione e all'accesso all'officina.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Reg. UE 2015/2067

Le concessionarie di autoveicoli operano sotto un quadro normativo che intreccia sicurezza sul lavoro, normativa ambientale e disciplina dei gas fluorurati. Il riferimento principale per la sicurezza dei lavoratori è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza), che si applica a qualsiasi concessionaria in cui sia presente almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a): dipendenti subordinati, apprendisti, soci lavoratori, tirocinanti, familiari coadiuvanti.

La peculiarità delle concessionarie rispetto a una pura officina o a un puro ufficio commerciale sta nella doppia natura dell'attività: da un lato il codice ATECO 45.11.01 (commercio di autoveicoli e veicoli leggeri) che caratterizza lo showroom e le attività di vendita; dall'altro il codice ATECO 45.20 (manutenzione e riparazione di autoveicoli) per l'officina di assistenza post-vendita interna. Questa dualità si riflette nell'obbligo di valutare rischi profondamente diversi nello stesso documento di valutazione dei rischi.

Sul fronte dei gas fluorurati (F-gas), il Reg. UE 2015/2067 definisce i requisiti minimi di competenza e le condizioni per il riconoscimento della certificazione delle persone fisiche che effettuano interventi di recupero, ricarica, controllo tenuta e smantellamento dei sistemi di condizionamento dei veicoli a motore contenenti HFC. Tale regolamento va letto in combinato con il Reg. UE 608/2014 (successivamente rifuso nel Reg. UE 2024/573) che disciplina l'intero ciclo di vita dei gas fluorurati ad effetto serra, inclusi gli obblighi di registro, rendicontazione e riduzione dell'uso.

Completano il quadro normativo: il D.M. 02/09/2021 sull'antincendio nei luoghi di lavoro, la normativa CLP (Reg. CE 1272/2008) per la classificazione dei prodotti chimici, il D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei rifiuti pericolosi prodotti dall'officina, e il D.M. 37/2008 per la conformità degli impianti elettrici. Ti aiutiamo a verificare l'insieme degli obblighi applicabili alla vostra concessionaria, tenendo conto delle dimensioni, dei servizi offerti e della struttura organizzativa.

2. DVR: gestire due ambienti distinti — showroom/uffici e area officina/magazzino

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone che il DVR valuti tutti i rischi presenti nell'attività, identificando le misure di prevenzione e protezione e i DPI necessari per ciascuna mansione. In una concessionaria, questo significa che il documento non può trattare in modo uniforme il receptionist che lavora allo sportello clienti e il meccanico che interviene su un climatizzatore carico di refrigerante HFC o solleva un'auto su un ponte a quattro colonne.

Il DVR di una concessionaria dovrebbe strutturarsi in almeno due macro-sezioni corrispondenti agli ambienti operativi:

AmbienteMansioni tipicheRischi prioritari da valutare
Showroom e uffici venditeVenditore, receptionist, responsabile vendite, addetto al finanziamentoVDT (Titolo VII D.Lgs. 81/08), ergonomia, stress lavoro-correlato, incendio (basso carico), movimentazione manuale leggera
Officina assistenza post-venditaMeccanico, elettrauto, tecnico F-gas, carrozziere, magazziniere ricambiChimico (oli, solventi, refrigeranti), rumore, vibrazioni mano-braccio, F-gas, ponti sollevatori, movimentazione veicoli, incendio (medio), posture incongrue
Magazzino ricambiMagazziniere, addetto al banco ricambiMovimentazione manuale carichi, uso di transpallet/muletti, rischio caduta scaffalature, incendio
Area lavaggio e preparazioneAddetto al lavaggio, preparatore veicoli nuoviChimico (detergenti, lucidanti, cere), scivolamento su superfici bagnate, rumore aspiratori, esposizione ad agenti chimici per contatto

Il DVR va redatto dal datore di lavoro con il supporto dell'RSPP e, dove la sorveglianza sanitaria è obbligatoria (come nell'officina), con la collaborazione del medico competente. Il RLS deve essere consultato prima dell'approvazione del documento. Ogni variazione significativa — un nuovo modello di veicolo elettrico in assistenza, un nuovo prodotto chimico in officina, la modifica del layout dello showroom — richiede un aggiornamento documentato. Supportiamo la gestione documentale anche in caso di apertura di un secondo punto vendita o di riorganizzazione dei reparti.

3. Rischio chimico: lubrificanti, liquidi refrigeranti HFC, solventi, vernici

Nell'officina interna di una concessionaria i lavoratori entrano quotidianamente a contatto con sostanze classificate come pericolose ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP). Le categorie principali sono:

La valutazione del rischio chimico richiede la raccolta e l'analisi delle Schede di Sicurezza (SDS) di ciascun prodotto utilizzato, la stima dell'esposizione per via inalatoria e cutanea in funzione delle quantità, delle frequenze e della ventilazione degli ambienti, e la classificazione come "rischio non rilevante per la salute" o superiore. Dove la valutazione evidenzia esposizioni significative, vanno definiti DPI specifici per mansione, sistemi di aspirazione localizzata e procedure operative scritte.

4. F-gas (gas fluorurati): patentino F-gas per chi lavora con climatizzatori auto

Il condizionamento dei veicoli moderni utilizza fluidi refrigeranti classificati come gas fluorurati ad effetto serra (F-gas): il tradizionale R-134a (HFC-134a, GWP 1430) e l'R-1234yf (HFO, GWP 4) ormai adottato dalla quasi totalità delle nuove immatricolazioni a partire dal 2017. Entrambi rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 608/2014 (aggiornato dal Reg. UE 2024/573) e del Reg. UE 2015/2067.

Chiunque effettui operazioni di recupero, ricarica, controllo tenuta o smantellamento degli impianti di climatizzazione dei veicoli a motore contenenti F-gas deve essere in possesso della certificazione F-gas Categoria I Veicoli, rilasciata da un organismo accreditato riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Nella pratica di una concessionaria multi-brand con officina attiva, questa certificazione è un obbligo per tutti i tecnici che eseguono operazioni di assistenza sul sistema climatizzazione.

Gli obblighi della concessionaria in materia F-gas includono:

Le sanzioni per la violazione della normativa F-gas (art. 16 Reg. UE 2024/573, attuato in Italia con D.Lgs. 26/2013 e s.m.i.) vanno da 5.000 a 100.000 euro in base alla violazione specifica. La mancanza del patentino per il personale è tra le infrazioni più frequentemente contestate in sede di ispezione.

5. Rischio movimentazione veicoli: manovre in spazi ristretti, ponti sollevatori, colonne pneumatiche

La movimentazione dei veicoli all'interno della concessionaria — nelle aree di accoglienza clienti, nei corridoi di accesso all'officina, nell'area di test drive, nel parcheggio di stoccaggio veicoli nuovi e usati — espone a rischi di investimento di pedoni in spazi condivisi tra traffico veicolare e accesso pedonale. Il D.Lgs. 81/08 art. 63 e l'allegato IV impongono che le vie di circolazione dei veicoli siano separate da quelle dei pedoni, delimitate e segnalate con adeguata cartellonistica, in conformità alla norma UNI ISO 45001 per i sistemi di gestione della sicurezza.

Nell'officina interna, i rischi meccanici legati al sollevamento dei veicoli sono tra i più gravi:

La valutazione del rischio di investimento deve essere inclusa nel DVR con mappatura grafica dei flussi veicolari e pedonali interni. Misure tipiche: segnaletica orizzontale a pavimento, limitatori di velocità, specchi parabolici nei punti ciechi, barriere fisiche separatrici, obbligo di giubbotto ad alta visibilità per i lavoratori in area di movimentazione.

6. Rischio incendio: carburante residuo, vernici, officina come zona a rischio medio

Nell'officina di una concessionaria il carico di incendio è significativo e può portare alla classificazione come livello di rischio medio secondo il D.M. 02/09/2021, in funzione delle dimensioni del locale, delle quantità di sostanze infiammabili presenti e delle lavorazioni effettuate. Le principali fonti di innesco e combustibile sono:

Le misure di prevenzione prioritarie includono: estintori a polvere ABC con controllo semestrale (UNI 9994-1), un estintore CO2 nelle aree con quadri elettrici, ventilazione meccanica dell'officina, segnaletica antincendio fotoluminescente, piano di emergenza con planimetria delle vie di esodo esposta, formazione antincendio degli addetti (D.M. 02/09/2021 — squadra di gestione emergenze). Le concessionarie con cabina di verniciatura devono verificare se l'attività è soggetta a controllo preventivo dei VVF ai sensi del D.P.R. 151/2011.

7. Rischio ergonomico: personale vendite (VDT), meccanici (posture scomode sotto veicoli)

Il rischio ergonomico in concessionaria si declina in modo molto diverso a seconda della mansione:

Personale commerciale e di ufficio (showroom, uffici vendita, accettazione): i lavoratori che utilizzano il videoterminale per 20 o più ore settimanali rientrano nella definizione di "operatori VDT" ex Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179). Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all'uso del VDT — postura, illuminazione, riflessioni, distanza dallo schermo, software e organizzazione del lavoro — e ad adottare le misure previste dall'allegato XXXIV (requisiti dello schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile). Gli operatori VDT hanno diritto a una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al videoterminale, e alla sorveglianza sanitaria con visita oculistica periodica (ogni 5 anni fino a 50 anni, ogni 2 anni oltre i 50 anni).

Meccanici e tecnici dell'officina: il profilo ergonomico è radicalmente diverso. Il lavoro sotto i veicoli in posizione prona o supina con arti superiori sollevati, le operazioni al banco con tronco flesso sul motore, le manovre con attrezzi pesanti in posizione di torsione — tutto ciò determina un carico biomeccanico elevato su rachide lombo-sacrale, spalle e polsi, con elevata prevalenza di disturbi muscolo-scheletrici negli addetti di lunga esperienza. La valutazione delle posture incongrue (metodo OWAS, REBA o OCRA-check per gli arti superiori) e della movimentazione manuale dei carichi (metodo NIOSH per il sollevamento, Snook-Ciriello per traino e spinta di veicoli o attrezzature) deve essere inclusa nel DVR. Le misure preventive comprendono gru a bandiera per il sollevamento dei motori, cavalletti idraulici per gruppi meccanici, carrelli porta-pneumatici, rotazione delle mansioni e pause posturali brevi ogni ora.

8. Rumore: officina, compressori, attrezzature pneumatiche

Nell'officina di una concessionaria le sorgenti di rumore rilevanti sono: compressori d'aria (fissi o portatili), avvitatori pneumatici ad impulsi, smerigliatrici angolari, bilanciatrici e equilibratrici per pneumatici, torni da freni, aspiratori fumi di scarico, motori in funzione durante le diagnosi. Le misurazioni condotte in officine simili evidenziano LEX,8h compresi tipicamente tra 80 e 87 dB(A), con picchi nelle fasi di avvitatura pneumatica o rettifica.

Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 stabilisce tre livelli di azione:

SogliaLivello (LEX,8h / Lpc)Obblighi del datore di lavoro
Valore di azione inferiore80 dB(A) / 135 dB(C)Informazione e formazione dei lavoratori; DPI uditivi a disposizione; sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore di azione superiore85 dB(A) / 137 dB(C)Programma di misure tecniche e organizzative; DPI uditivi obbligatori; delimitazione e segnalazione zone; sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A) / 140 dB(C)Limite non superabile tenuto conto dell'attenuazione dei DPI; misure immediate di riduzione; verifica dell'esposizione residua

La valutazione del rischio rumore deve essere condotta con misurazioni strumentali secondo la norma UNI ISO 9612, differenziate per mansione (meccanico, gommista, elettrauto). La sorveglianza sanitaria audiometrica è obbligatoria per i lavoratori con LEX,8h uguale o superiore a 80 dB(A). Il personale commerciale di showroom non è tipicamente esposto a livelli rilevanti di rumore professionale, salvo in showroom contigui fisicamente all'officina senza adeguata separazione acustica.

Nello showroom, i sistemi di diffusione musicale, i display video ad alto volume e gli altoparlanti dei sistemi informativi non costituiscono di norma un rischio professionale da rumore, ma vanno monitorati se l'esposizione complessiva risulta vicina agli 80 dB(A) per l'intera giornata lavorativa.

9. Formazione: showroom ATECO 45.11.01 rischio basso 8h; officina interna ATECO 45.20 rischio medio 12h

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 classifica le attività in tre livelli di rischio (basso, medio, alto) in base al codice ATECO. Nelle concessionarie convivono tipicamente due classificazioni:

Attività / MansioneATECO prevalenteLivello di rischioOre formazione (generale + specifica)
Personale commerciale, receptionist, uffici amministrativi45.11.01Basso4h + 4h = 8 ore totali
Meccanici, tecnici F-gas, addetti officina45.20Medio4h + 8h = 12 ore totali
Magazzinieri ricambi (accesso officina)45.20 (prevalente)Medio4h + 8h = 12 ore totali
Preposti (capoofficina, responsabile service)45.20Medio12 ore lavoratori + 8 ore aggiuntive preposti

I lavoratori che accedono occasionalmente all'officina per ragioni diverse dalla propria mansione principale (es. il venditore che accompagna un cliente in officina) devono comunque ricevere informazione sui rischi delle aree a cui accedono, anche in forma sintetica. Se l'accesso all'officina diventa sistematico, il livello di formazione va adeguato a rischio medio (12 ore).

L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli. La formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) e quella di primo soccorso (D.M. 388/2003 — 12 ore per gruppo B, che comprende tipicamente le concessionarie) si aggiungono e sono percorsi distinti. Per i tecnici F-gas, la certificazione Categoria I Veicoli rilasciata dagli organismi MASE sostituisce la specifica formazione su quel rischio ma non sostituisce la formazione generale di sicurezza. Supportiamo la pianificazione del calendario formativo annuale differenziato per figura professionale.

Documenti e adempimenti minimi per una concessionaria auto — checklist sintetica

  • DVR con sezioni distinte per showroom/uffici e area officina/magazzino
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente (obbligatorio per officina), addetti emergenza
  • Verbali di sorveglianza sanitaria: meccanici (chimico, rumore, MMC) e operatori VDT (oculistica)
  • Inventario sostanze pericolose con SDS aggiornate — inclusi refrigeranti F-gas e solventi
  • Certificazioni F-gas Categoria I Veicoli per ogni tecnico che interviene su climatizzatori auto
  • Registro interventi F-gas per veicolo (data, quantità refrigerante, tecnico certificato)
  • Attestati formazione: 8h per personale showroom (rischio basso), 12h per meccanici (rischio medio)
  • Verbale consegna DPI con firma del lavoratore per ogni DPI assegnato per mansione
  • Libretto ponti di sollevamento con verbali di verifica periodica in corso di validità
  • Piano di emergenza con planimetria vie di esodo esposta in tutte le aree operative
  • Manutenzione semestrale estintori (UNI 9994-1) e registro delle verifiche
  • Dichiarazione di conformità impianto elettrico (D.M. 37/2008) e verbali di verifica periodica
  • Procedura per movimentazione veicoli interna (separazione flussi veicolari/pedonali)
  • Procedura per gestione veicoli elettrici con batteria danneggiata in custodia
  • Registro infortuni e segnalazioni near miss aggiornato

10. Sorveglianza sanitaria: meccanici (esposizione chimica), eventuali forni verniciatura

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le concessionarie che dispongono di un'officina interna attiva, poiché i meccanici sono tipicamente esposti a rischi per i quali la legge prevede espressamente la sorveglianza: rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08), rumore superiore agli 80 dB(A) (Titolo VIII Capo II), movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI). Per il personale di vendita e di ufficio la sorveglianza è obbligatoria solo per l'uso dei videoterminali (visita oculistica periodica ex art. 176 D.Lgs. 81/08) e per eventuali altri rischi specifici.

Il medico competente nominato dal datore di lavoro svolge:

Le concessionarie dotate di forno di verniciatura (cabina termo-catalitica o a gas) presentano un rischio aggiuntivo di esposizione agli isocianati contenuti nei primer bicomponenti, classificati come sensibilizzanti respiratori (categoria 1A CLP, H334). L'asma professionale da isocianati è tra le malattie professionali più diffuse nel settore carrozzeria: la sorveglianza sanitaria deve includere la spirometria e test specifici per la funzionalità respiratoria, con cadenza almeno annuale per chi esegue verniciatura in cabina. Supportiamo la gestione documentale della sorveglianza sanitaria e la relazione annuale del medico competente.

11. Sanzioni tipiche per concessionarie

Le concessionarie auto sono controllate da più organi ispettivi, ognuno competente per un settore normativo: INL e ASL/SPISAL per il D.Lgs. 81/08, VVF per l'antincendio nei locali soggetti, MASE e Guardia di Finanza (delegata) per la normativa F-gas. Le violazioni più frequentemente contestate in sede ispettiva nelle concessionarie sono:

ViolazioneNorma violataSanzione tipica
DVR assente o non aggiornatoArt. 28-29 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Tecnico F-gas senza patentinoArt. 16 Reg. UE 2024/573, D.Lgs. 26/2013Ammenda da 5.000 a 100.000 € (per la persona e per l'impresa)
Mancata verifica periodica ponti sollevatoriArt. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08, allegato VIIAmmenda 300-900 € per lavoratore esposto
Mancata formazione lavoratoriArtt. 36-37 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Omessa sorveglianza sanitariaArt. 41 D.Lgs. 81/08Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.644-6.576 €
Mancata valutazione rischio chimicoTitolo IX D.Lgs. 81/08Ammenda 2.457-4.914 €
Operatori VDT senza sorveglianza oculisticaArt. 176 D.Lgs. 81/08Ammenda fino a 1.800 € per lavoratore non sottoposto a visita
Assenza piano emergenza e segnaletica esodoD.M. 02/09/2021, art. 18 D.Lgs. 81/08Ammenda fino a 3.000 €; prescrizione con termine

Le prescrizioni emesse dall'organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 758/1994 consentono di regolarizzare le violazioni pagando la sanzione ridotta a un quarto del massimo edittale entro il termine assegnato. La regolarizzazione tempestiva e documentata riduce le conseguenze, ma non elimina i rischi di recidiva in caso di nuova ispezione senza effettivo adeguamento. Ti aiutiamo a verificare lo stato di conformità della vostra concessionaria prima di eventuali controlli ispettivi.

FAQ — Sicurezza concessionarie autoFAQ

La concessionaria ha bisogno di un DVR separato per lo showroom e l'officina?
Il DVR è unico ma deve valutare distintamente i rischi dei diversi ambienti lavorativi. Lo showroom e gli uffici commerciali presentano profili di rischio tipici delle attività di ufficio (VDT, ergonomia, stress lavoro-correlato, incendio da basso carico), mentre l'area officina interna espone a rischi chimici, fisici (rumore, vibrazioni), meccanici (ponti sollevatori, movimentazione veicoli) e F-gas. Il DVR deve riportare una sezione specifica per ciascun ambiente con mansioni, misure preventive e DPI differenziati. Un documento generico che tratti la concessionaria come ambiente omogeneo non soddisfa i requisiti dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e può essere contestato in sede ispettiva.
I meccanici di una concessionaria devono avere il patentino F-gas?
Sì, se intervengono su climatizzatori auto, il Reg. UE 608/2014 (ora consolidato nel Reg. UE 2024/573) e il Reg. UE 2015/2067 impongono la certificazione F-gas per chiunque effettui operazioni di recupero, ricarica, controllo tenuta e smantellamento dei sistemi di condizionamento dei veicoli a motore contenenti gas fluorurati (HFC). Il patentino è rilasciato da organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La concessionaria deve inoltre registrare le apparecchiature nel portale F-gas e conservare la documentazione degli interventi sui circuiti refrigeranti. L'impiego di personale non certificato è sanzionato con ammende fino a 100.000 euro.
Quante ore di formazione servono al personale commerciale?
Il personale di vendita che opera esclusivamente in showroom e uffici rientra tipicamente nel codice ATECO 45.11.01 (commercio di autovetture), classificato a rischio basso dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011: 4 ore di formazione generale più 4 ore di formazione specifica, per un totale di 8 ore. Se invece il lavoratore accede anche all'area officina interna (ATECO 45.20, rischio medio), il percorso richiede 4 ore generali più 8 ore specifiche, per un totale di 12 ore. In caso di mansioni miste — ad esempio il magazziniere di ricambi che affianca i meccanici — si applica il livello di rischio più elevato. Supportiamo la pianificazione dei percorsi formativi differenziati per figura professionale.
Il ponte sollevatore richiede manutenzione certificata?
Sì, il D.Lgs. 81/08 Titolo III e la norma UNI EN 1493 impongono verifiche periodiche obbligatorie sui ponti di sollevamento per veicoli. La prima verifica è di competenza INAIL; le successive vengono effettuate da INAIL o da soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro (terzo abilitato), con frequenza annuale — o biennale per i ponti a due colonne con portata non superiore a 3.500 kg. Il datore di lavoro deve conservare il libretto del ponte con i verbali di verifica in corso di validità: un ponte privo di verifica periodica aggiornata non può essere utilizzato e la sua messa in servizio è sanzionata ai sensi dell'art. 71 c. 11 del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare lo stato delle attrezzature e a predisporre il calendario delle scadenze.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 29, 36-37, 63-65, 71, 77-79, Titoli VI, VIII, IX)
  • Reg. UE 2015/2067 — Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche che lavorano con gas fluorurati
  • Reg. UE 608/2014 (ora Reg. UE 2024/573) — Gas fluorurati ad effetto serra (F-gas): obblighi per operatori e tecnici certificati
  • D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Codice dell'ambiente (gestione rifiuti pericolosi)
  • D.M. 11 aprile 2011 — Verifiche periodiche attrezzature di lavoro (allegato VII D.Lgs. 81/08)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (allegato classificazione ATECO per livello di rischio)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VII: attrezzature munite di videoterminali (VDT, artt. 172-179)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • D.M. 37/2008 — Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (dichiarazione di conformità impianto elettrico)
  • UNI EN 1493 — Sollevatori per veicoli: requisiti di sicurezza e verifica
  • UNI ISO 9612 — Acustica — Determinazione dell'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro
  • Circolare MASE — Portale F-gas: registrazione apparecchiature contenenti gas fluorurati

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla singola concessionaria: layout, servizi offerti, mansioni, prodotti chimici e normativa vigente. DVR, valutazioni specifiche (rumore, chimico, VDT, F-gas) e registri devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla vostra struttura.

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