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Sicurezza sul lavoro per ATECO 45.40 — Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 45.40 (Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio chimico, incendio, meccanico, rumore e mmc (d.lgs. 81/08), piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie e ubicazione estintori, registro consegna dpi (guanti chimici, calzature antinfortunistiche, occhiali, grembiuli ignifughi) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le officine di riparazione motocicli e i concessionari con officina sono soggetti al D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione al rischio chimico e di incendio derivante dalla presenza di carburanti (benzina, gasolio), oli lubrificanti e solventi. La presenza di atmosfere potenzialmente esplosive nei reparti di rifornimento o pulizia con solventi può comportare l'applicazione della normativa ATEX (D.Lgs. 81/08 Titolo XI — art. 287-297). Lo smaltimento di rifiuti pericolosi prodotti dall'officina (oli esausti, filtri olio, batterie al piombo, pastiglie freni contenenti amianto nei veicoli d'epoca) è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006. I concessionari con showroom e officina devono valutare separatamente i rischi delle aree commerciali (VDT, stress, scivolamento) e delle aree tecniche (chimico, incendio, meccanico). 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 45.40

Il codice ATECO 45.40 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori. Si tratta di un’attività della categoria commercio e riparazione, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le officine di riparazione motocicli e i concessionari con officina sono soggetti al D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione al rischio chimico e di incendio derivante dalla presenza di carburanti (benzina, gasolio), oli lubrificanti e solventi. La presenza di atmosfere potenzialmente esplosive nei reparti di rifornimento o pulizia con solventi può comportare l'applicazione della normativa ATEX (D.Lgs. 81/08 Titolo XI — art. 287-297). Lo smaltimento di rifiuti pericolosi prodotti dall'officina (oli esausti, filtri olio, batterie al piombo, pastiglie freni contenenti amianto nei veicoli d'epoca) è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006. I concessionari con showroom e officina devono valutare separatamente i rischi delle aree commerciali (VDT, stress, scivolamento) e delle aree tecniche (chimico, incendio, meccanico).

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da carburanti, oli lubrificanti, liquidi freni e solventi per pulizia — D.Lgs. 81/08 Titolo IX, rischio incendio ed esplosione per presenza e manipolazione di carburanti — D.Lgs. 81/08 Titolo XI (ATEX), rischio meccanico da attrezzi manuali e pneumatici (avvitatori, smontagomme, alzavettura) — D.Lgs. 81/08 Titolo III, rischio da rumore nei reparti di officina — D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II, movimentazione manuale dei carichi (motocicli, scooter, ricambi pesanti) — D.Lgs. 81/08 Titolo VI, rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio per uso di utensili vibranti, rischio cadute in piano e urti per pavimenti scivolosi o spazi di lavoro ridotti. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 45.40

  • DVR con valutazione rischio chimico, incendio, meccanico, rumore e MMC (D.Lgs. 81/08)
  • Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie e ubicazione estintori
  • Registro consegna DPI (guanti chimici, calzature antinfortunistiche, occhiali, grembiuli ignifughi)
  • Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
  • Documento di classificazione delle zone ATEX se presenti aree con rischio esplosione da vapori carburante
  • Schede di sicurezza (SDS) per tutti i prodotti chimici utilizzati in officina
  • Registri smaltimento rifiuti pericolosi (oli esausti, filtri, batterie al piombo) — D.Lgs. 152/2006

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 45.40: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/201116h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 per officine con deposito carburanti e lubrificanti8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/200312hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per utilizzo di attrezzature di sollevamento (ponti sollevatori, cavalletti)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 45.40 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021) obbligatorio per officine con deposito di carburanti e lubrificanti; Livello 3 (16h) se presenza di impianti di distribuzione carburante soggetti a CPI VV.F. (DPR 151/2011 attività 13)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 45.40 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 45.40 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 45.40 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 45.40 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 45.40?
Per commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (ATECO 45.40) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio chimico, incendio, meccanico, rumore e mmc (d.lgs. 81/08), piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie e ubicazione estintori, registro consegna dpi (guanti chimici, calzature antinfortunistiche, occhiali, grembiuli ignifughi) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 45.40?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 per officine con deposito carburanti e lubrificanti; Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 45.40?
No. Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 45.40?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL, INL, VV.F. (CPI per officine con depositi di carburanti soggetti a DPR 151/2011), ARPA/APPA per smaltimento rifiuti e scarichi, Comune (autorizzazione attività di officina e SCIA). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 45.40?
Livello 2 (DM 02/09/2021) obbligatorio per officine con deposito di carburanti e lubrificanti; Livello 3 (16h) se presenza di impianti di distribuzione carburante soggetti a CPI VV.F. (DPR 151/2011 attività 13)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 45.40. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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