Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida definitiva · 2026

Sicurezza Autorimesse e Parcheggi: DVR, Monossido e Obblighi 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in un'autorimessa o in un parcheggio custodito: DVR, rischio monossido di carbonio, incendio, scivolamento, movimentazione veicoli, rischio chimico, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria e adempimenti VVF.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'autorimessa o un parcheggio custodito deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato sui rischi specifici del settore. Gli obblighi principali comprendono: valutazione e monitoraggio del rischio monossido di carbonio (CO), adempimenti prevenzione incendi con eventuale CPI, valutazione del rischio investimento da veicoli, valutazione del rischio chimico da carburanti e liquidi veicolari, formazione obbligatoria dei lavoratori e sorveglianza sanitaria per i rischi che la richiedono. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale.

1. Quadro normativo per autorimesse e parcheggi custoditi

La gestione della sicurezza in un'autorimessa o in un parcheggio custodito si inserisce in un quadro normativo che combina la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con le regole tecniche specifiche di prevenzione incendi per questo tipo di strutture.

Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per le autorimesse e i parcheggi, il D.Lgs. 81/08 si interseca con il D.M. 1° febbraio 1986(Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili), che disciplina i requisiti strutturali e impiantistici delle autorimesse per quanto riguarda la prevenzione incendi: compartimentazione, ventilazione, impianti di rilevazione fumi e CO, impianti di spegnimento, vie di esodo, segnaletica di sicurezza. Questo decreto rimane il riferimento tecnico principale per le autorimesse fino all'adozione delle specifiche regole tecniche verticali del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e aggiornamenti).

La norma tecnica UNI 11292:2019fornisce le caratteristiche di ventilazione dei locali destinati al ricovero di veicoli, definendo i parametri di portata d'aria, le concentrazioni di CO da non superare (20 ppm soglia attenzione, 50 ppm soglia allarme) e le caratteristiche dei sistemi di rilevazione e di attivazione della ventilazione forzata. Il DPR 1° agosto 2011 n. 151 classifica le autorimesse tra le attività soggette alla procedura di prevenzione incendi VVF, con categorie A, B e C in base al numero di veicoli e alla superficie. Il D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII stabilisce i valori limite di esposizione professionale al monossido di carbonio.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura specifica — parcheggio sorvegliato, autorimessa condominiale con custode, parcheggio multipiano, autorimessa interrata — e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.

2. DVR obbligatorio: chi deve redigerlo e con quale metodologia

Il Documento di Valutazione dei Rischiè obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore (art. 17 D.Lgs. 81/08). In un parcheggio custodito o in un'autorimessa con personale rientrano nella definizione di lavoratore: custodi e parcheggiatori dipendenti, addetti alle casse automatizzate, personale di manutenzione dipendente, addetti alle pulizie dipendenti, soci lavoratori di cooperative. L'obbligo sussiste anche per lavoratori a tempo parziale, stagionali o con contratto a termine.

Il DVR di un'autorimessa o di un parcheggio custodito deve contenere la valutazione di tutti i rischi specifici del settore, tra cui: rischio da esposizione al monossido di carbonio (CO) e agli altri gas di scarico dei veicoli (idrocarburi incombusti, ossidi di azoto, particolato); rischio incendio ed esplosione da idrocarburi e da perdite di carburante; rischio investimento da veicoli in manovra; rischio scivolamento su pavimenti unti o bagnati; rischio chimico da carburanti, oli lubrificanti, liquidi frenanti, acido delle batterie; rischio elettrico per le installazioni in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive; rischio da lavoro notturno e lavoro isolato per i custodi in turni notturni; stress lavoro-correlato per il lavoro solitario e monotono.

La metodologia di valutazione del rischio CO deve avvalersi di campionamenti strumentali nella zona respiratoria del lavoratore nelle condizioni di picco del traffico veicolare. Il DVR va firmato dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico competente (ove nominato), e deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative in modo significativo (variazione del numero di veicoli, ampliamento delle aree, introduzione di punti di ricarica EV, variazione delle mansioni). Il documento deve essere adattato al caso specifico: non esiste un DVR standard valido per tutte le autorimesse.

3. Rischio da monossido di carbonio (CO): valutazione e misure

Il monossido di carbonio (CO) è il rischio chimico più rilevante e potenzialmente più grave per i lavoratori delle autorimesse e dei parcheggi chiusi. Il CO è un gas inodore, incolore e insapore prodotto dalla combustione incompleta dei motori a benzina e diesel; si accumula nei locali chiusi o insufficientemente ventilati raggiungendo concentrazioni pericolose per la salute anche in tempi brevi. I veicoli a motore termico nelle fasi di avvio a freddo e in manovra a basso regime emettono quantità di CO significativamente superiori a quelle in regime stabilizzato.

Il D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII stabilisce i valori limite di esposizione professionale: TLV-TWA di 20 ppm su 8 ore di lavoro e STEL di 100 ppm su 15 minuti. Gli effetti acuti dell'intossicazione da CO dipendono dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione: a 50-100 ppm compaiono cefalea e nausea dopo alcune ore; a 200-300 ppm cefalea intensa, vertigini, affaticamento; oltre 400 ppm rischio di perdita di coscienza e pericolo di vita.

Concentrazione COEffetti attesi (senza DPI)Azione richiesta
20 ppm (TLV-TWA)Valore limite esposizione media giornalieraNon superare; verifica ventilazione
20 ppm (UNI 11292)Soglia di attenzioneAttivazione ventilazione forzata aggiuntiva
50 ppm (UNI 11292)Soglia di allarmeAllarme acustico-visivo, stop traffico veicolare, eventuale evacuazione
100 ppm (STEL)Cefalea intensa dopo 15 minEvacuazione immediata, aerazione di emergenza
> 200 ppmVertigini, perdita orientamentoEmergenza: evacuazione e chiamata 118

Le misure di prevenzione e protezione collettiva prioritarie sono: impianto di ventilazione meccanica dimensionato per garantire i ricambi d'aria minimi previsti dalla UNI 11292:2019, con attivazione automatica al superamento delle soglie di CO; sistema di rilevazione CO continuo con sensori elettrochimici calibrati e verificati periodicamente, collegati a centrale di allarme; segnaletica di avviso e procedure di emergenza affisse nelle cabine di custodia; procedura aziendale che vieta la permanenza del personale nelle aree di sosta durante i picchi di traffico senza misure di protezione adeguate. La sostituzione progressiva del parco veicoli con EV ridurrà nel tempo l'emissione di CO, ma non elimina altri rischi.

4. Rischio incendio nelle autorimesse: classificazione e adempimenti VVF

Le autorimesse sono ambienti ad elevato rischio incendio a causa della presenza contemporanea di combustibili (carburante nei serbatoi dei veicoli, oli lubrificanti, liquidi frenanti), di fonti di innesco (impianto elettrico dei veicoli, operazioni di ricarica, attività di manutenzione) e di carichi d'incendio significativi. Un'autovettura media contiene 40-60 litri di benzina e la sua combustione totale sviluppa un calore pari a circa 7.000-9.000 MJ, sufficiente a propagare rapidamente l'incendio ai veicoli adiacenti.

Il D.M. 1° febbraio 1986 classifica le autorimesse in base alla capienza (numero di autoveicoli) e alla disposizione (fuori terra, interrata, mista, aperta, chiusa) e definisce per ciascuna categoria i requisiti tecnici di prevenzione incendi: resistenza al fuoco delle strutture portanti e dei compartimenti (REI minimo 60 o 90 in base alla categoria), numero e caratteristiche delle vie di esodo, illuminazione di emergenza, impianti di spegnimento (sprinkler obbligatori per autorimesse interrate con più di tre piani o più di 500 m² per piano), impianti di rilevazione incendio e di allarme, ventilazione per smaltimento fumi.

Le strutture soggette a CPI devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai VVF ai sensi del DPR 151/2011. Le autorimesse di categoria B e C richiedono il sopralluogo VVF e il rilascio del CPI (ora denominato Attestato di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio — ARPCA). Il CPI ha validità quinquennale e deve essere rinnovato con SCIA prima della scadenza, accompagnata dalla dichiarazione del professionista antincendio abilitato. La mancata presentazione della SCIA di rinnovo espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dal D.Lgs. 139/2006.

5. Rischio scivolamento su pavimenti unti e bagnati

Lo scivolamento e la caduta in piano sono tra le cause più frequenti di infortuni per i lavoratori delle autorimesse e dei parcheggi. I pavimenti di questi ambienti sono particolarmente a rischio per la presenza di contaminanti che riducono drasticamente il coefficiente di attrito: perdite di olio motore, liquido frenante, liquido di raffreddamento, carburante fuoriuscito durante le operazioni di rifornimento o da serbatoi danneggiati, acqua piovana e fango trascinati dai veicoli nelle giornate di pioggia, acqua usata nelle operazioni di pulizia.

La valutazione del rischio scivolamento deve considerare: la tipologia di pavimentazione (cemento liscio, resina, piastrelle industriali), il coefficiente di attrito a secco e bagnato, la presenza di percorsi pedonali separati dal traffico veicolare, la frequenza e l'efficacia delle operazioni di pulizia. Le misure di prevenzione includono: pavimentazioni con finitura antiscivolo e coefficiente di attrito adeguato (classe R11 o superiore per le zone più esposte), segnaletica orizzontale che delimita i percorsi pedonali dai corridoi veicolari, procedura di intervento immediato in caso di spandimento di liquidi (kit assorbente accessibile e procedura affissa), calzature antinfortunistiche con suola antisdrucciolo (SRC) per tutto il personale, illuminazione adeguata di tutte le aree di transito. I marciapiedi rialzati per i pedoni nelle zone di manovra sono la misura di protezione collettiva più efficace contro il rischio combinato di scivolamento e investimento.

6. Rischio meccanico e investimento da veicoli

Il rischio di investimento da parte dei veicoli in manovra è il rischio con maggiore potenziale di gravità per i custodi, i parcheggiatori e il personale di manutenzione delle autorimesse. I fattori che aumentano questo rischio sono: scarsa illuminazione nelle zone di manovra, assenza o insufficienza della segnaletica che delimita i percorsi pedonali, operazioni di parcheggio manuale dei veicoli (valet parking) in spazi stretti, presenza di angoli ciechi, conduzione di veicoli di grosse dimensioni (SUV, furgoni), velocità di manovra non controllata da parte degli utenti, lavoratori che si trovano tra i veicoli o nelle zone di manovra senza visibilità adeguata.

Le misure di prevenzione e protezione da implementare nel DVR comprendono: separazione fisica dei percorsi pedonali da quelli veicolari con marciapiedi rialzati o barriere fisiche; segnaletica orizzontale e verticale chiara e visibile in tutte le condizioni di illuminazione; specchi parabolici in corrispondenza degli angoli ciechi e delle intersezioni; illuminazione minima garantita in tutte le aree di transito (non inferiore a 75 lux per le rampe e le zone di manovra secondo le norme CEI); limite di velocità segnalato e fisicamente imposto (dossi rallentatori) nelle zone di manovra; indumenti ad alta visibilità (classe 2 EN ISO 20471) per tutto il personale operativo; procedura scritta per le operazioni di valet parking e di movimentazione assistita dei veicoli; formazione specifica per i parcheggiatori sulla gestione del rischio investimento.

Le barriere automatiche, i tornelli pedonali e i sistemi di controllo accessi contribuiscono a separare i flussi pedonali da quelli veicolari, ma devono essere mantenuti efficienti e non possono sostituire la formazione e le procedure di sicurezza.

7. Rischio chimico: benzina, gasolio, liquidi frenanti, batterie acido

I lavoratori delle autorimesse sono potenzialmente esposti a un insieme di agenti chimici pericolosi derivanti dai veicoli in sosta e dalle operazioni di manutenzione ordinaria. La valutazione del rischio chimico è obbligatoria ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) e deve considerare ciascuna sostanza in base alle Schede di Sicurezza (SDS) dei prodotti e alle condizioni reali di esposizione.

Agente chimicoFonte di esposizionePericoli principali (CLP)DPI minimi
Benzina (vapori idrocarburici)Perdite dai serbatoi, evaporazione durante il rifornimentoInfiammabile, tossico per inalazione (benzene cancerogeno), irritante cuteVentilazione adeguata; maschera con filtro A1 se concentrazioni elevate
GasolioPerdite dai serbatoi o dal circuito di alimentazioneAspirazione polmonare pericolosa, irritante cute con esposizione prolungataGuanti impermeabili agli idrocarburi Cat. III (UNI EN 374)
Olio motore e lubrificantiPerdite dai motori, operazioni di cambio olioIrritante cute, possibile contenuto di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) negli oli usatiGuanti nitrile Cat. II; guanti neoprene Cat. III per oli usati
Liquido frenante (glicol etilenico)Perdite dagli impianti frenantiTossico per ingestione, irritante cute e occhiGuanti Cat. II; occhiali di protezione durante la manipolazione
Acido solforico (batterie al piombo)Perdite o esplosione delle batterie durante la ricaricaCorrosivo per cute, occhi e vie respiratorieGuanti acido-resistenti Cat. III; occhiali a tenuta; zona ricarica ventilata

La valutazione del rischio chimico per i lavoratori delle autorimesse non soggetti a operazioni di manutenzione (custodi, cassieri) è generalmente bassa in condizioni di normale funzionamento dell'impianto di ventilazione. Il rischio aumenta significativamente in caso di spandimento accidentale di carburante, perdita di acido da batterie, o in mancanza di ventilazione adeguata. Il DVR deve prevedere una procedura scritta per la gestione di emergenze da spandimento chimico, con kit assorbente specifico per idrocarburi, segnaletica di pericolo temporanea e modalità di smaltimento del rifiuto secondo le normative sui rifiuti speciali pericolosi. Deve essere adattato al caso specifico in base alle attività svolte nella struttura.

8. Rischio elettrico: impianti di illuminazione, casse automatiche, ricarica BEV

Il rischio elettrico nelle autorimesse presenta caratteristiche specifiche legate alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (vapori di benzina e idrogeno nelle zone di sosta e ricarica) e all'introduzione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. La normativa di riferimento comprende il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (impianti elettrici a regola d'arte), la norma CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori, la Direttiva ATEX 2014/34/UE (recepita con D.Lgs. 85/2016) per le zone con pericolo di esplosione, e la norma CEI EN 61851 per le infrastrutture di ricarica.

Le zone in cui possono accumularsi vapori di benzina (quota al suolo, buche di ispezione se presenti) devono essere classificate come Zone Ex ai sensi della norma CEI EN 60079-10-1 (Atmosfere esplosive — parte gas), con conseguente obbligo di utilizzare apparecchiature elettriche adeguate al tipo di zona (ATEX) e di predisporre il Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE) come parte del DVR (art. 294 D.Lgs. 81/08). L'illuminazione nelle zone a rischio esplosione deve essere con apparecchi antideflagranti; gli interruttori e le prese nelle zone Ex devono avere grado di protezione adeguato alla zona.

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (colonnine BEV) devono essere installate da installatori abilitati ai sensi del D.M. 37/2008 con dichiarazione di conformità dell'impianto. La norma CEI 64-8 V3 specifica i requisiti per le infrastrutture di ricarica, inclusi: interruttori differenziali ad alta sensibilità (Idn ≤ 30 mA) su ogni punto di ricarica, protezione di sovracorrente dedicata, connettori conformi allo standard IEC 62196, segnaletica specifica. Le casse automatiche di pagamento devono essere installate con protezione da urti veicolari (parabordi, colonnine di protezione) e in posizione sicura rispetto al traffico.

9. Lavoratori esposti a movimentazione veicoli: DPI e procedure

I parcheggiatori e i custodi che svolgono attività di valet parking o di movimentazione assistita dei veicoli degli utenti sono esposti a un insieme di rischi che richiedono una valutazione specifica e misure di protezione adeguate. Le attività a maggior rischio sono: la conduzione di veicoli in spazi stretti con visibilità ridotta, le manovre su rampe con pendenza elevata, la gestione di veicoli di grandi dimensioni non familiari, la conduzione di veicoli con guida a destra (per strutture che servono utenti internazionali), il posizionamento di veicoli su piattaforme di sollevamento per parcheggi automatizzati.

I DPI specifici per i lavoratori addetti alla movimentazione dei veicoli comprendono: calzature antinfortunistiche S1 SRC con puntale in acciaio o composito e suola antisdrucciolo, fondamentali per il rischio di schiacciamento da veicoli o di scivolamento su rampe; indumenti ad alta visibilità classe 2 (EN ISO 20471) per essere visibili ai conducenti in condizioni di scarsa illuminazione; guanti da lavoro per la protezione delle mani durante le operazioni sui veicoli (apertura cofano, posizionamento cunei).

Le procedure operative scritte devono definire: la sequenza delle operazioni di parcheggio assistito, le modalità di comunicazione tra i parcheggiatori durante le manovre in spazi stretti, i comportamenti in caso di veicolo con anomalie (perdite di liquidi, segnali di allarme attivi), i limiti di velocità nelle rampe e nei corselli, le modalità di gestione dei veicoli di grandi dimensioni che richiedono supervisione. La formazione specifica per i parcheggiatori deve includere una parte pratica di addestramento alle manovre in condizioni simulate, non solo la formazione teorica. Deve essere adattata al caso specifico in base alla tipologia di struttura.

10. Formazione obbligatoria per addetti a parcheggi e autorimesse

La formazione dei lavoratoriin materia di sicurezza è obbligatoria ai sensi degli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il monte ore dipende dal livello di rischio dell'attività. Le autorimesse e i parcheggi custoditi rientrano generalmente nella classificazione a rischio medio, che prevede: 4 ore di formazione generale (sui concetti di rischio, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri del lavoratore) e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (rischio CO, investimento da veicoli, scivolamento, rischio chimico da idrocarburi, rischio incendio, uso dei DPI, gestione delle emergenze, primo soccorso), per un totale di 12 ore. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione antincendio per gli addetti alle autorimesse deve essere commisurata al livello di rischio della struttura ai sensi del D.M. 2 settembre 2021: livello 1 (rischio basso, 4 ore) per strutture di piccole dimensioni non soggette a CPI, livello 2 (rischio medio, 8 ore con prova pratica) per autorimesse soggette a SCIA di categoria A, livello 3 (rischio elevato, 16 ore) per autorimesse di grandi dimensioni in categoria B o C. Gli addetti alla squadra antincendio devono essere almeno il numero minimo previsto dal DVR per garantire la copertura di tutti i turni (inclusi i turni notturni per le strutture h24).

La formazione di primo soccorso (D.M. 388/2003) segue il gruppo di appartenenza dell'azienda: gruppo B o C (12 ore) per la maggior parte delle piccole strutture con meno di 5 lavoratori, gruppo A (16 ore) per strutture di maggiori dimensioni o con rischi specifici. La formazione specifica all'uso dei rilevatori CO, delle procedure di emergenza e dei DPI deve essere erogata prima dell'avvio dell'attività lavorativa e deve essere ripetuta a ogni variazione significativa dei rischi o delle procedure.

11. Sorveglianza sanitaria: quando è richiesta

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei parcheggi e nelle autorimesse quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti dalla normativa (art. 41 D.Lgs. 81/08). I principali trigger per la nomina del medico competente e l'avvio della sorveglianza sanitaria in questo settore sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario specifico per la struttura, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore e presenta la relazione sanitaria annuale anonima collettiva. Il giudizio di idoneità con limitazioni (es. non idoneo a lavoro notturno, limitazione all'esposizione a CO) va recepito nell'organizzazione del lavoro. Le visite periodiche hanno frequenza tipicamente annuale per i rischi più gravi (CO, lavoro notturno) o biennale per rischi minori.

Checklist adempimenti sicurezza autorimesse e parcheggi

  • DVR redatto con valutazione rischio CO e incendio
  • Impianto di rilevazione CO/gas installato e funzionante
  • Certificato prevenzione incendi (CPI) in corso di validità
  • Estintori verificati e a norma (manutenzione semestrale UNI 9994-1)
  • Formazione antincendio per tutti gli addetti (livello adeguato al rischio)
  • DPI forniti: scarpe antiinfortunistiche S1 SRC, guanti resistenti ai carburanti, gilet alta visibilità
  • Segnaletica di sicurezza presente (divieto di fumo, uscite di emergenza, percorsi pedonali)
  • Illuminazione di emergenza funzionante e verificata periodicamente
  • Protocollo per gestione emergenza spandimento carburante (kit assorbente, procedura affissa)
  • Sorveglianza sanitaria per esposizione a CO e agenti chimici (medico competente nominato)
  • Registro antincendio aggiornato con interventi di manutenzione e verifiche
  • Piano di emergenza redatto e affisso in posizione visibile

12. Adempimenti prevenzione incendi: CPI, squadra antincendio

Gli adempimenti di prevenzione incendi per le autorimesse si articolano su più livelli: la conformità ai requisiti tecnici del D.M. 1° febbraio 1986 (o del Codice di Prevenzione Incendi per le strutture che optano per l'approccio prestazionale), la procedura di autorizzazione VVF prevista dal DPR 151/2011 per le attività soggette, e gli obblighi organizzativi del D.M. 02/09/2021 per tutte le strutture.

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)— ora denominato Attestato di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (ARPCA) — è richiesto per le autorimesse che rientrano nell'attività n. 75 dell'Allegato I al DPR 151/2011. La SCIA antincendio deve essere presentata ai VVF competenti per territorio prima dell'inizio dell'attività. Il rinnovo quinquennale deve essere presentato prima della scadenza del CPI. La presentazione della SCIA di rinnovo tardiva non sana l'esercizio dell'attività in assenza di CPI, che costituisce violazione penale ai sensi del D.Lgs. 139/2006.

La squadra antincendio deve essere composta da un numero di addetti sufficiente a garantire la copertura di tutti i turni di lavoro, inclusi i turni notturni per le strutture h24. Gli addetti alla squadra antincendio devono: essere formati con il corso di livello adeguato al rischio della struttura (D.M. 02/09/2021); conoscere il Piano di Emergenza e le procedure di evacuazione; sapere utilizzare gli estintori e gli altri presidi antincendio presenti; essere nominati con atto scritto del datore di lavoro. Il Registro Antincendiodeve essere aggiornato con le registrazioni di: manutenzione periodica degli estintori (semestrale secondo UNI 9994-1), verifica dell'impianto di rilevazione incendio e CO, verifica dell'illuminazione di emergenza, esercitazioni di evacuazione (almeno una all'anno), manutenzione degli impianti di spegnimento automatico (se presenti). Il Piano di Emergenza deve essere affisso in posizione visibile e deve essere aggiornato a ogni variazione della struttura o dell'organizzazione.

13. Sanzioni e controlli INL, ASL, VVF

Le autorimesse e i parcheggi custoditi sono soggetti a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza. L'ASL/PSAL(Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) è l'organo principale per la sicurezza sul lavoro, con competenza su DVR, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria, rischio CO e rischio chimico. L'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) verifica la regolarità dei rapporti di lavoro, la corretta classificazione dei lavoratori (dipendente vs. autonomo) e gli adempimenti contributivi. I VVF controllano il rispetto delle norme di prevenzione incendi e la validità del CPI per le strutture soggette.

Le principali violazioni contestate nelle autorimesse e nei parcheggi durante ispezioni reali sono: assenza o inadeguatezza del DVR (spesso privo della valutazione del rischio CO), impianti di rilevazione CO non funzionanti o non verificati, CPI scaduto o assente, formazione dei lavoratori assente o incompleta, DPI non forniti o non adeguati, mancanza della segnaletica di sicurezza, registro antincendio non aggiornato.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per le principali violazioni sono:

Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, l'esercizio dell'attività senza CPI (quando dovuto) costituisce reato ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 139/2006 con arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.000 euro. Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 emesse dall'organo di vigilanza consentono di sanare le violazioni sanabili pagando un quarto del massimo dell'ammenda, evitando il procedimento penale in caso di regolarizzazione tempestiva. Le violazioni non sanabili (assenza del DVR in presenza di rischi gravi, esposizione non protetta a CO) possono portare alla sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.

FAQ — Sicurezza autorimesse e parcheggiFAQ

Un parcheggio con un solo custode è soggetto al D.Lgs. 81/08?
Sì. L'obbligo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a). Un custode dipendente — anche a tempo parziale, stagionale o con contratto a termine — è sufficiente per far sorgere tutti gli obblighi: redazione del DVR, nomina dell'RSPP, informazione e formazione del lavoratore, consegna dei DPI, sorveglianza sanitaria ove prevista. Anche il socio lavoratore di una cooperativa che gestisce il parcheggio rientra nella definizione di lavoratore. Tirocini e stage sono equiparati ai fini delle misure di tutela. Il datore di lavoro non può delegare l'obbligo di redazione del DVR (art. 17 D.Lgs. 81/08) ma può affidarsi a un consulente esterno per la fase tecnica di elaborazione.
Qual è la concentrazione limite di CO nei parcheggi chiusi?
Il D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII stabilisce i valori limite di esposizione professionale (OEL) per gli agenti chimici. Per il monossido di carbonio (CO) i valori vigenti sono: TLV-TWA (valore limite di esposizione su 8 ore) pari a 20 ppm (23 mg/m³) secondo le linee guida europee recepite, e un STEL (Short Term Exposure Limit, limite di breve durata per 15 minuti) pari a 100 ppm. La norma UNI 11292:2019 per i locali destinati al ricovero di veicoli indica concentrazioni di CO di 20 ppm come soglia di attenzione e 50 ppm come soglia di allarme per i sistemi di rilevazione. I sistemi di ventilazione forzata devono essere dimensionati per mantenere le concentrazioni al di sotto dei valori di azione. Il superamento del TLV-TWA obbliga ad attivare le misure di protezione collettiva (ventilazione aggiuntiva, stop al traffico veicolare) e a valutare l'evacuazione. Deve essere adattato al caso specifico in base alla volumetria, al tasso di ricambio d'aria e alla densità veicolare.
Il CPI è obbligatorio per tutti i parcheggi?
No, non per tutti. L'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) riguarda le attività elencate nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151. Per i parcheggi e le autorimesse, rientrano in categoria A (a procedura semplificata, con SCIA senza sopralluogo) le autorimesse fino a 300 autoveicoli o fino a 1.000 m², e in categoria B o C (con sopralluogo VVF obbligatorio) quelle di maggiori dimensioni. Le autorimesse interrate o sopraelevate di oltre tre piani rientrano nelle categorie a maggior rischio. Parcheggi aperti su tutti i lati e privi di copertura non rientrano nella procedura CPI ai sensi del D.M. 1° febbraio 1986. Ti aiutiamo a verificare se la tua struttura rientra nell'obbligo di CPI e a predisporre la documentazione per il sopralluogo VVF.
Come si valuta il rischio incendio in un'autorimessa?
La valutazione del rischio incendio in un'autorimessa segue il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successivi aggiornamenti, con D.M. 2 settembre 2021) o, in alternativa, le regole tecniche verticali del D.M. 1° febbraio 1986. Il profilo di rischio considera: il carico d'incendio specifico (quantità di veicoli, presenza di GPL o GNC, veicoli elettrici con batterie al litio), la geometria del locale (interrato, fuori terra, coperto aperto), la presenza di compartimentazioni antincendio, i sistemi di rilevazione automatica incendio (sensori di fumo, sensori di calore), i sistemi di spegnimento automatico (sprinkler obbligatori per autorimesse di determinate categorie), le vie di esodo e le uscite di sicurezza, la ventilazione di emergenza. Per le autorimesse soggette a CPI la valutazione del rischio incendio è integrata nella pratica antincendio presentata ai VVF. Per le attività non soggette a CPI il DVR deve comunque contenere la valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 02/09/2021.
Le colonnine di ricarica per EV creano rischi aggiuntivi?
Sì. L'introduzione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (BEV, PHEV) nelle autorimesse introduce nuovi profili di rischio che devono essere valutati nel DVR: (1) rischio elettrico per le installazioni in Zone classificate (presenza di vapori di benzina o idrogeno) che richiede apparecchiature con grado di protezione ATEX adeguato; (2) rischio incendio da batterie agli ioni di litio (thermal runaway): le batterie dei veicoli elettrici in caso di cortocircuito, surriscaldamento o impatto possono sviluppare incendi difficili da estinguere con i mezzi tradizionali, che richiedono grandi quantità di acqua e ventilazione specifica; (3) rischio da gas idrogeno per i veicoli a celle a combustibile (FCEV): l'idrogeno ha un intervallo di infiammabilità molto ampio (4-75% in volume in aria) e richiede sistemi di rilevazione e ventilazione specifica. Le norme di riferimento per le installazioni elettriche per la ricarica EV sono la CEI EN 61851 e la norma CEI 64-8 V3 per le infrastrutture di ricarica. La valutazione deve essere adattata al caso specifico.
Quali DPI deve indossare un custode di parcheggio?
I DPI per un custode di parcheggio dipendono dalla valutazione dei rischi specifica della struttura. In linea generale, per un custode che opera in un parcheggio coperto con traffico veicolare, i DPI tipici comprendono: calzature antinfortunistiche S1 o S2 con puntale protettivo e suola antiperforazione (UNI EN ISO 20345), indispensabili per il rischio di schiacciamento da veicoli o caduta di oggetti pesanti; gilet o indumento ad alta visibilità di classe 2 o 3 (EN ISO 20471), fondamentale per essere visto dai conducenti in ambienti con scarsa illuminazione; guanti da lavoro categoria II per le operazioni manuali su cancelli, sbarre automatiche, macchinari accessori. Se il custode gestisce anche operazioni di primo intervento in caso di spandimento di carburante, occorrono guanti chimici resistenti agli idrocarburi (categoria III, UNI EN 374) e, se presente rischio da vapori, semimaschere con filtro A1. Tutti i DPI vanno consegnati con verbale firmato e accompagnati da formazione sull'uso corretto.
Quante ore di formazione antincendio servono per addetti a parcheggi?
La formazione antincendio per gli addetti ad autorimesse e parcheggi custoditi segue il D.M. 2 settembre 2021 (nuovo Codice di prevenzione incendi) e il precedente Accordo Stato-Regioni di riferimento per la formazione. Il livello di formazione dipende dal livello di rischio incendio dell'attività: le autorimesse con più di 9 veicoli o superficie superiore ai 300 m² ricadono generalmente nel livello 2 di rischio medio (corso da 8 ore con prova pratica con estintore), mentre le strutture di grandi dimensioni, interrate o con caratteristiche particolari (presenza di GPL, GNC, EV) possono essere classificate a rischio elevato (corso da 16 ore con addestramento evacuazione). Il titolare deve verificare il livello di rischio della propria struttura con il professionista antincendio incaricato. Gli addetti alla squadra antincendio devono effettuare l'aggiornamento periodico ogni tre anni. La formazione antincendio non sostituisce la formazione generale e specifica D.Lgs. 81/08.
Come si misura il monossido di carbonio in un'autorimessa?
La misurazione del monossido di carbonio (CO) in un'autorimessa può essere effettuata con due approcci distinti ma complementari. (1) Monitoraggio continuo tramite rilevatori fissi: sensori elettrochimici installati permanentemente nelle zone a maggior rischio di accumulo (vicino ai soffitti per autorimesse chiuse, nelle zone di sosta a bassa ventilazione, in prossimità delle rampe) collegati a centrale di allarme che attiva la ventilazione forzata al superamento delle soglie (20 ppm allarme attenzione, 50 ppm allarme evacuazione secondo UNI 11292:2019). I rilevatori devono essere tarati e verificati secondo le indicazioni del costruttore, tipicamente con frequenza annuale. (2) Campionamento ambientale per la valutazione dell'esposizione professionale: misurazione della concentrazione di CO nell'aria nella zona respiratoria del lavoratore (custode, addetto alle casse, parcheggiatore) con rilevatori personali di tipo passivo o attivo, nelle condizioni di picco di traffico veicolare. I dati di campionamento consentono di confrontare l'esposizione con il TLV-TWA (20 ppm) e lo STEL (100 ppm per 15 minuti). La valutazione strumentale deve essere effettuata da un tecnico competente e i risultati devono essere riportati nel DVR.

15. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
  • D.M. 1° febbraio 1986 — Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
  • UNI 11292:2019 — Locali destinati al ricovero di veicoli: caratteristiche di ventilazione
  • D.M. 3 agosto 2015 — Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (Codice di Prevenzione Incendi)
  • D.M. 2 settembre 2021 n. 2021 — Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale (OEL) per agenti chimici, incluso CO
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti
  • DPR 1° agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • CEI EN 61851 — Sistema di ricarica conduttiva per veicoli elettrici
  • CEI 64-8 V3 — Impianti elettrici utilizzatori: infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • UNI EN ISO 20345:2022 — Dispositivi di protezione individuale: calzature di sicurezza
  • EN ISO 20471:2013 — Indumenti ad alta visibilità

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente al momento dell'applicazione. DVR, valutazione del rischio CO, adempimenti prevenzione incendi e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale.

Vuoi impostare la sicurezza nella tua autorimessa o parcheggio?

Supportiamo la gestione documentale e formativa per autorimesse e parcheggi custoditi, adattata alla tua struttura specifica.