Profilo del codice ATECO 77.11
Il codice ATECO 77.11 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri. Si tratta di un’attività della categoria servizi, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Il settore noleggio veicoli presenta rischi prevalentemente connessi alla gestione della flotta, alla movimentazione in piazzale e al rischio stradale per i trasferimenti. Con l'aumento dei veicoli elettrici nella flotta, è necessario aggiornare il DVR con valutazione dei rischi specifici (batterie al litio, alta tensione, procedure di emergenza incendio).
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio stradale per addetti alla consegna e ritiro veicoli, scivolamento in aree di parcheggio e autolavaggio, rischio chimico da carburanti e lubrificanti, movimentazione manuale di veicoli e attrezzature, rischio elettrico da veicoli elettrici e ibridi, stress lavoro-correlato da gestione clienti e flotta, lavoro ai videoterminali per personale amministrativo. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 77.11
- DVR con valutazione rischio stradale
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP e addetti emergenze
- Protocollo sorveglianza sanitaria
- Registro manutenzioni parco veicoli
- Schede di sicurezza prodotti chimici (carburanti, oli)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 77.11: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 8h (rischio basso) per personale amministrativo | 8h (rischio basso) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) per addetti flotta | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 o 2 in base alla struttura | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 77.11 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 (DM 02/09/2021) per uffici; livello 2 per rimesse con deposito carburanti o veicoli a GPL/metano
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 77.11 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003); attenzione a procedure di emergenza per veicoli elettrici. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 77.11 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Motorizzazione Civile
- Vigili del Fuoco per rimesse e depositi carburanti
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 77.11 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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