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Guida definitiva · 2026

Sicurezza sul Lavoro negli Autolavaggi e nelle Gommisterie: Guida Completa 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un autolavaggio o in una gommisteria: DVR, rischio chimico da detergenti e solventi, rischio meccanico da bilanciatrici e macchine automatiche, movimentazione di pneumatici, rumore, DPI obbligatori, formazione ATECO 45.20 e sanzioni INL/ASL.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un autolavaggio o una gommisteria deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR personalizzato sulle attività svolte. Gli obblighi principali comprendono: valutazione del rischio chimico per detergenti, sgrassatori e solventi (Titolo IX, CLP, SDS); valutazione del rischio meccanico per macchine di lavaggio automatico, bilanciatrici, smontagomme, cric e sollevatori; valutazione del rischio elettrico in ambienti umidi; valutazione della movimentazione manuale di cerchi e pneumatici (MMC); valutazione del rumore da attrezzature pneumatiche e compressori; formazione lavoratori 12 ore (rischio medio ATECO 45.20); sorveglianza sanitaria se la valutazione dei rischi supera i valori di azione.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Codice Macchine

Le attività di autolavaggio e gommisteria — comprese le riparazioni di pneumatici, il cambio gomme stagionale, la lucidatura e la cura della carrozzeria — rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) ogniqualvolta siano presenti lavoratori subordinati o equiparati. La norma si applica indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa: una gommisteria o un autolavaggio con un solo dipendente è tenuta agli stessi obblighi di una struttura più grande, con le sole semplificazioni procedurali previste per le microimprese (ad esempio la possibilità per il datore di assumere le funzioni di RSPP con il corso previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011).

Il quadro normativo si articola su più livelli. Il Titolo II D.Lgs. 81/08 disciplina i requisiti dei luoghi di lavoro (pavimentazioni, illuminazione, ventilazione, altezza dei locali, uscite di sicurezza): per le officine e i locali di lavaggio è rilevante la presenza di pavimentazioni antisdrucciolo, adeguata ventilazione per i vapori chimici e i gas di scarico, e impianti di smaltimento delle acque reflue conformi alla normativa ambientale. Il Titolo III disciplina la sicurezza delle attrezzature di lavoro: bilanciatrici, smontagomme, avvitatori pneumatici, sollevatori a colonne, ponti sollevatori, macchine di lavaggio automatico devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010. Dal 20 gennaio 2027, per le macchine immesse sul mercato dopo tale data, si applica il Regolamento UE 2023/1230.

Il Titolo VI regola la movimentazione manuale dei carichi, particolarmente rilevante per il trasporto e il posizionamento di cerchi e pneumatici. Il Titolo VIII Capo II (artt. 189-198) disciplina l'esposizione al rumore da attrezzature pneumatiche, compressori e macchine di lavaggio. Il Titolo IX (artt. 223-232) regolamenta il rischio chimico da detergenti, sgrassatori, solventi e lubrificanti, in raccordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) imposte dal Regolamento REACH e aggiornate dal Regolamento UE 2020/878. Il Titolo X si applica al rischio biologico collegato alla gestione delle acque reflue e agli impianti idraulici con possibile proliferazione di Legionella.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi normativi applicabili alla tua specifica attività e supportiamo la gestione documentale con un DVR elaborato sulle mansioni e sulle attrezzature effettivamente presenti nella tua struttura.

2. DVR: obblighi specifici per autolavaggi e gommisterie

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento fondante del sistema di sicurezza aziendale (art. 28 D.Lgs. 81/08). L'obbligo di redazione nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato. In un autolavaggio o in una gommisteria rientrano nella definizione di lavoratore: gli addetti alle operazioni di lavaggio manuale o automatizzato, gli addetti al cambio gomme e alla gommisteria, i meccanici che effettuano operazioni accessorie, il personale di cassa e di accoglienza clienti se esposto a rischi specifici, i tirocinanti e gli stagisti con mansioni operative, i soci lavoratori di cooperative. I lavoratori autonomi senza dipendenti e i collaboratori familiari sono esclusi, ma qualora ci siano più soggetti che lavorano in modo coordinato la situazione va esaminata caso per caso.

Il DVR per un autolavaggio o una gommisteria deve contenere la valutazione di tutti i rischi specifici dell'attività: il rischio chimico da detergenti e solventi (con riferimento alle SDS e alla classificazione CLP); il rischio meccanico da macchine di lavaggio automatico, bilanciatrici, smontagomme, ponti sollevatori e cric; il rischio elettrico in ambienti umidi con vasche, lance idropulitrici e impianti soggetti a condensa; il rischio da movimentazione manuale di pneumatici e cerchi (spesso sottovalutato per la natura ciclica e ripetitiva delle operazioni); il rischio da esposizione al rumore di compressori, avvitatori pneumatici e bilanciatrici; il rischio biologico da acque reflue e da possibile stagnazione idrica; il rischio da microclima e da gas di scarico in locali chiusi o semichiusi con veicoli a motore acceso. Per le gommisterie che effettuano anche revisioni o piccole riparazioni meccaniche, il profilo di rischio si amplia ulteriormente.

Il DVR è redatto dal datore di lavoro con il concorso dell'RSPP e, ove nominato, del medico competente, con la consultazione dell'RLS. Va firmato dal datore di lavoro e aggiornato ogni volta che intervengono modifiche significative (nuova attrezzatura, nuovo prodotto chimico, cambio di mansione, infortuno significativo, sopralluogo ispettivo con rilievi). Il datore di lavoro con meno di 10 dipendenti nelle attività a rischio medio può assumere direttamente il ruolo di RSPP frequentando il corso da 32 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

3. Rischio chimico: detergenti, solventi, grassi (Reg. CE 1272/2008 CLP, SDS)

Il rischio chimico è tra i più rilevanti per gli addetti agli autolavaggi e alle gommisterie. I prodotti utilizzati in queste attività comprendono una vasta gamma di sostanze con diversi profili di pericolosità ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP): detergenti alcalini concentrati per la pre-pulitura degli pneumatici e delle soglie, prodotti acidi per la pulizia dei cerchi in lega (disossidanti, anticalcare), sgrassatori a base di solventi per la pulitura di componenti meccanici, cere e polish con componenti organici volatili, lubrificanti e grassi per le operazioni di gommisteria, prodotti per la lucidatura e la protezione della carrozzeria. Nelle gommisterie che effettuano anche piccoli interventi meccanici si aggiungono olii motore esausti, liquidi freno (altamente igroscopici e irritanti), liquidi antigelo.

Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232): raccogliere e aggiornare le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti, nella versione conforme al Regolamento UE 2020/878 (SDS a 16 sezioni); rendere le SDS accessibili agli addetti nei luoghi di utilizzo; effettuare la valutazione del rischio chimico identificando le sostanze pericolose, stimando l'esposizione dei lavoratori per via cutanea e inalatoria, e adottando le misure di prevenzione e protezione adeguate. La valutazione del rischio chimico deve precedere l'eventuale misurazione dell'esposizione: se le misure tecniche e organizzative portano il rischio a un livello "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute", la valutazione si conclude senza misurazioni strumentali.

Prodotto tipicoClasse di pericolo CLPVia di esposizione principaleDPI prioritari
Detergente alcalino concentratoCorrosivo per la pelle cat. 1, irritante per gli occhiCutanea, oculareGuanti Cat. III (UNI EN 374), occhiali, grembiule impermeabile
Disossidante/acido per cerchiCorrosivo per la pelle cat. 1A, irritante per le vie respiratorieCutanea, oculare, inalatoriaGuanti Cat. III, occhiali a tenuta, maschera A2 se uso in spazio chiuso
Sgrassatore a solventeLiquido infiammabile cat. 2-3, tossicità specifica per organi bersaglioInalatoria, cutaneaGuanti Cat. III (resistenti ai solventi), maschera A1/A2, ventilazione
Cera/polish con VOCIrritante, può contenere COV classificati H336 o H351InalatoriaVentilazione adeguata, maschera FFP2 in ambienti chiusi
Olio motore esaustoCancerogeno (uso ripetuto), irritante per pelleCutaneaGuanti monouso o Cat. II, crema barriera, igiene rigorosa delle mani
Liquido freni (glicol etilenico)Tossico se ingerito, irritante cutaneoCutanea, oculareGuanti monouso, occhiali di protezione

I prodotti chimici vanno conservati in locale ventilato con armadi dedicati, vasche di contenimento per perdite, separazione delle sostanze incompatibili, etichettatura conforme CLP e temperatura controllata. Le istruzioni operative scritte per la diluizione dei concentrati, la manipolazione dei prodotti e le procedure in caso di contatto accidentale devono essere affisse nel locale di utilizzo. La formazione specifica sul rischio chimico è parte integrante del percorso formativo di 12 ore.

4. Rischio meccanico: macchine di lavaggio automatico, cric, bilanciatrice, smontagomme

Le attrezzature di lavoro di un autolavaggio e di una gommisteria rappresentano una delle fonti di rischio più significative e variegato. Il Titolo III D.Lgs. 81/08 richiede che tutte le attrezzature siano idonee al lavoro da svolgere, conformi alle norme di recepimento delle Direttive comunitarie applicabili e mantenute in buono stato di conservazione ed efficienza. Ogni macchina commercializzata dopo il 29 dicembre 1994 deve recare la marcatura CE, essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità del costruttore e dal manuale di istruzioni in italiano.

Le principali attrezzature e i relativi profili di rischio meccanico sono:

Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con la documentazione CE, il libretto di uso e manutenzione, il registro delle manutenzioni preventive e straordinarie effettuate. Le attrezzature con anomalie vanno messe fuori servizio con cartellino visibile fino alla riparazione. Gli addetti devono essere formati all'uso sicuro di ogni categoria di attrezzatura ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, che prevede corsi specifici per alcune categorie (sollevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru).

5. Rischio elettrico e umidità

Gli autolavaggi sono ambienti classificati come luoghi con presenza di acqua ai sensi della norma CEI 64-8 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. La combinazione di superfici bagnate, spray d'acqua ad alta pressione, attrezzature elettriche alimentate a rete e operatori che lavorano costantemente in condizioni di umidità crea un profilo di rischio elettrico rilevante. L'art. 63 e l'Allegato IV D.Lgs. 81/08 impongono requisiti specifici per i luoghi di lavoro con rischio elettrico.

Gli impianti elettrici nelle zone di lavaggio devono avere un grado di protezione IP adeguato: nella zona di lavaggio attiva (in cui sono presenti getti d'acqua) le apparecchiature devono avere almeno IP X5 (protette dai getti d'acqua); nelle aree adiacenti IP X4 (protette dagli schizzi d'acqua). Tutte le prese e le apparecchiature nelle aree umide devono essere protette da interruttori differenziali ad alta sensibilità (Idn ≤ 30 mA). L'impianto di messa a terra deve essere certificato e verificato con periodicità biennale (per ambienti a maggior rischio elettrico) da un organismo abilitato (ASL o organismo notificato). Il datore deve custodire la dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/2008 o la dichiarazione di rispondenza per gli impianti precedenti.

Le gommisterie e le officine meccaniche hanno un rischio elettrico diverso ma ugualmente rilevante: le attrezzature pneumatiche alimentate da compressori a 380 V, i sollevatori elettrici, i caricabatterie, le lampade di ispezione mobili e gli utensili elettrici portatili devono essere verificati periodicamente e utilizzati con prese e prolunghe idonee all'ambiente. In presenza di gas di scarico e vapori di carburante in locali chiusi, il rischio di formazione di atmosfere esplosive deve essere valutato ai sensi della Direttiva ATEX 1999/92/CE (recepita con D.Lgs. 81/08 Titolo XI). La ventilazione del locale officina è un elemento critico per la sicurezza sia chimica che elettrica.

6. Movimentazione manuale di cerchi e pneumatici (MMC)

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Nelle gommisterie il rischio da MMC è sistematicamente presente: i pneumatici smontati dai veicoli, i cerchi in lega e le ruote complete rappresentano carichi significativi che gli addetti movimentano decine di volte al giorno con movimenti ripetitivi di sollevamento, trasporto, deposito e posizionamento. Un pneumatico da autoturismo pesa tra 6 e 12 kg; un pneumatico da fuoristrada o da veicolo commerciale leggero tra 15 e 30 kg; una ruota completa con cerchio in lega tra 12 e 20 kg. Il cambio gomme stagionale concentra queste operazioni in periodi ad alta intensità lavorativa.

La valutazione va effettuata con metodi standardizzati: l'indice di sollevamento NIOSH (norma ISO 11228-1) per i sollevamenti verticali; il metodo Snook-Ciriello per le attività di traino e spinta dei carrelli portaruote; il metodo OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori nelle operazioni di smontaggio/montaggio con avvitatore. Quando la valutazione supera i valori di azione il datore deve adottare misure tecniche prioritarie: carrelli portaruote con piano regolabile in altezza; scaffalature per pneumatici ergonomicamente dimensionate per ridurre i sollevamenti dalla quota del suolo; dispositivi di assunzione degli pneumatici; tavole elevatrici per il posizionamento delle ruote sul montanagomme. Le misure organizzative complementari sono: rotazione delle mansioni tra operazioni di montaggio e operazioni di cassa o accoglienza, frazionamento dei trasporti, pause programmate durante i picchi di cambio stagionale.

Le posture incongrue assunte durante le operazioni di montaggio (flessione del tronco, rotazione del rachide, accovacciamento prolungato per le ruote posteriori) sono fattori di rischio aggiuntivi che il DVR deve considerare. La valutazione ergonomica delle posture di lavoro ai sensi della norma ISO 11228-3 (movimenti ripetitivi degli arti superiori) è raccomandata per le gommisterie con elevato volume di attività. Il medico competente, quando nominato per altri rischi, deve essere coinvolto nella sorveglianza sanitaria specifica per il rischio MMC, con attenzione al rachide lombare e alle patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori.

7. Rumore da attrezzature pneumatiche e compressori (artt. 189-198 D.Lgs. 81/08)

Il rumore è un rischio professionale rilevante nelle gommisterie e negli autolavaggi. Le fonti di rumore principali sono: il compressore d'aria (rumore continuo e a bassa frequenza, spesso 75-85 dB(A) in prossimità dell'apparecchio); gli avvitatori e smontatori pneumatici (rumore impulsivo ad alta intensità, con picchi che possono superare 110 dB(C) durante lo svitamento dei bulloni); le bilanciatrici in funzione; le macchine di lavaggio automatico con spazzole rotanti e ugelli ad alta pressione (60-75 dB(A)); le pistole a gonfiaggio; i veicoli a motore acceso nel locale officina.

Valore D.Lgs. 81/08Livello Lex,8hPicco LpiccoObblighi del datore di lavoro
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione ai lavoratori, messa a disposizione DPI uditivi, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori, programma tecnico di riduzione del rumore, sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile tenendo conto dell'attenuazione del DPI; misure immediate di riduzione obbligatorie

La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata da un tecnico competente ai sensi della norma UNI EN ISO 9612:2011 in condizioni rappresentative dell'attività lavorativa (mix di operazioni di cambio gomme con avvitatore pneumatico, utilizzo del compressore e operazioni di gonfiaggio). Le misure di prevenzione e protezione tecniche prioritarie sono: installazione del compressore in locale separato e insonorizzato o con cassa di contenimento fonoisolante; utilizzo di avvitatori con silenziatori o di avvitatori elettrici in sostituzione di quelli pneumatici; pannelli fonoassorbenti sulle pareti dell'officina per ridurre la riverberazione. Laddove le misure tecniche non siano sufficienti a scendere sotto i valori di azione superiori, vanno forniti DPI uditivi (tappi auricolari con SNR adeguato, selezionati sulla base dei dati di valutazione) e attivata la sorveglianza sanitaria audiometrica tramite il medico competente.

8. Rischio biologico: acque reflue e Legionella

Il rischio biologico nelle attività di autolavaggio e gommisteria è meno evidente rispetto ad altri rischi, ma non deve essere trascurato. Il Titolo X D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione del rischio da agenti biologici per tutti i lavoratori potenzialmente esposti. Nelle attività di autolavaggio le fonti di esposizione biologica principali sono legate alla gestione delle acque reflue: le acque di scarico di un autolavaggio contengono idrocarburi, metalli pesanti, detergenti, residui organici e possono ospitare microrganismi patogeni. Gli addetti alla manutenzione del sistema di drenaggio, degli impianti di depurazione o separazione delle acque/oli e delle vasche di raccolta sono esposti al contatto con materiale potenzialmente contaminato.

La Legionella pneumophila è un ulteriore rischio per gli autolavaggi che utilizzano impianti di riciclo dell'acqua di lavaggio con serbatoi di accumulo. Le condizioni di proliferazione del batterio (temperature tra 25 e 45°C, ristagno idrico, presenza di biofilm nelle tubazioni) possono verificarsi nei serbatoi di stoccaggio dell'acqua di lavaggio riciclata, nelle tubazioni a bassa portata e nelle teste delle lance di lavaggio a bassa pressione quando non vengono usate per periodi prolungati. Le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (2015) e il D.Lgs. 23/2023 richiedono la valutazione del rischio Legionella per gli impianti idrici nelle strutture con accesso del pubblico e nei luoghi di lavoro con impianti ad aerosol. Per gli autolavaggi con impianti di riciclo dell'acqua va predisposta la valutazione del rischio e, se necessario, il Piano di Controllo della Legionella con la registrazione degli interventi di manutenzione, pulizia e verifica batteriologica.

Le misure di prevenzione per il rischio biologico da acque reflue comprendono: DPI (guanti monouso o guanti resistenti, calzature impermeabili, grembiule impermeabile) per le operazioni di manutenzione degli impianti di scarico; procedure scritte di pulizia con prodotti biocidi adeguati per le vasche e le canaline di raccolta; formazione degli addetti sui rischi biologici e sulle corrette procedure igieniche (lavaggio delle mani, divieto di portarsi le mani agli occhi o alla bocca durante le operazioni). Le vasche e i separatori di oli devono essere svuotati e puliti con la frequenza indicata dal costruttore e comunque almeno annualmente.

9. DPI obbligatori per gli addetti di autolavaggi e gommisterie

I DPI devono essere selezionati sulla base della valutazione dei rischi per ciascuna mansione (artt. 77-79 D.Lgs. 81/08) e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425(che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE). La marcatura CE dei DPI è obbligatoria; per i DPI di categoria III (che proteggono da rischi gravi o mortali, come guanti chimici, maschere antigas, imbracature) è richiesta anche la certificazione da parte di un organismo notificato.

MansioneDPI tipiciCategoria e norma di riferimento
Addetto lavaggio manualeGuanti chimici resistenti ai detergenti, calzature impermeabili antiscivolo, grembiule impermeabile, occhiali a tenuta per uso di concentratiGuanti Cat. III (UNI EN 374); calzature S1 SRC impermeabili (UNI EN ISO 20345); occhiali UNI EN 166
Addetto lance idropulitrici ad alta pressioneCalzature impermeabili antiscivolo, guanti resistenti all'acqua e agli urti, cuffie o tappi antirumore se Lex,8h > 80 dB(A)Calzature S1 SRC; guanti Cat. II (UNI EN 388); DPI uditivi Cat. III (UNI EN 352)
Addetto cambio gomme (gommisteria)Calzature S1/S2 con puntale, guanti meccanici anticorpo, protezioni auricolari per avvitatore pneumaticoCalzature UNI EN ISO 20345; guanti Cat. II (UNI EN 388 4X42C); DPI uditivi se valutazione supera 80 dB(A)
Addetto lubrificazione e cambio olioGuanti meccanici resistenti agli oli, tuta da lavoro, calzature S1 con puntale e suola antiscivolo, occhiali se rischio di schizziGuanti Cat. II; calzature S1 SRC; occhiali UNI EN 166
Addetto prodotti chimici concentrati (sgrassatori, acidi)Guanti chimici Cat. III resistenti al prodotto specifico (verificare SDS), occhiali a tenuta, maschera con filtro specifico, grembiule impermeabileGuanti Cat. III (UNI EN 374); occhiali UNI EN 166; maschera UNI EN 136/140 con filtro A1/B1/P2 secondo SDS
Addetto manutenzione impianti scarico e vasche refluiGuanti impermeabili monouso o resistenti, calzature impermeabili, grembiule o tuta impermeabile, mascherina FFP2Guanti monouso Cat. III; calzature S1 SRC impermeabili; mascherina FFP2 (UNI EN 149)

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore, accompagnati da formazione sull'uso corretto, sulla manutenzione e sulla sostituzione (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08). Il datore deve mantenere un registro aggiornato di tutte le consegne, le sostituzioni e le dismissioni. La scelta dei guanti chimici va effettuata verificando la compatibilità con il prodotto specifico attraverso la sezione 8 della SDS e le schede tecniche del guanto: la resistenza ai detergenti alcalini è diversa dalla resistenza ai solventi organici, e un guanto non idoneo può dare una falsa sicurezza.

Checklist documenti minimi — autolavaggio e gommisteria

  • DVR redatto e firmato (rischio chimico, meccanico, elettrico, MMC, rumore, biologico)
  • Schede SDS di tutti i prodotti chimici aggiornate e disponibili nei luoghi di utilizzo
  • DPI forniti agli addetti e registrati con verbale di consegna firmato
  • Formazione 12 ore completata (rischio medio ATECO 45.20) con attestati archiviati
  • Piano di emergenza con planimetria, procedure di evacuazione e addetti designati
  • Registro manutenzione attrezzature (bilanciatrice, smontagomme, sollevatori, macchine lavaggio)
  • Valutazione del rischio rumore con dati strumentali se necessario
  • Valutazione MMC per movimentazione pneumatici e cerchi
  • Nomina RSPP e RLS con documentazione
  • Sorveglianza sanitaria attivata se valutazione supera i valori di azione
  • Verifica periodica impianto di messa a terra (biennale per ambienti umidi)
  • Valutazione rischio Legionella per impianti di riciclo acque (se presenti)

10. Formazione: codice ATECO 45.20, rischio medio, 12 ore

Le gommisterie e i centri di manutenzione autoveicoli rientrano nel codice ATECO 45.20 (manutenzione e riparazione di autoveicoli), classificato come settore a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Gli autolavaggi rientrano tipicamente nel codice ATECO 45.20.9 o in altri codici del gruppo 45 a seconda dell'attività prevalente; la classificazione di rischio è anch'essa medio. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore.

La formazione generale (4 ore) tratta i concetti fondamentali di rischio, danno, prevenzione e protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei lavoratori, gli organi di vigilanza, di controllo e di assistenza. La formazione specifica (8 ore) deve essere calibrata sui rischi effettivi del settore: rischio chimico da detergenti, solventi e lubrificanti; rischio meccanico da attrezzature di gommisteria e lavaggio; movimentazione manuale di pneumatici e cerchi; rumore da attrezzature pneumatiche e compressori; rischio elettrico in ambienti umidi; rischio da scivolamento; dispositivi di protezione individuale; primo soccorso; gestione delle emergenze. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

Oltre alla formazione D.Lgs. 81/08, gli addetti che utilizzano specifiche attrezzature devono seguire i corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012: il corso per l'uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) se utilizzate; il corso per carrelli elevatori se presenti; il modulo specifico per l'uso di attrezzature di sollevamento per veicoli (ponti sollevatori, sollevatori a colonne) se inserito nel piano formativo aziendale. I preposti (capoofficina, responsabile turno) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. La formazione antincendio segue il D.M. 02/09/2021 e, per la maggior parte delle officine e autolavaggi, prevede un corso di livello 2 (8 ore).

11. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti dalla normativa. Per gli addetti di autolavaggi e gommisterie i trigger più frequenti sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR, elabora il protocollo sanitario specifico per le mansioni presenti, effettua le visite preventive (prima dell'assunzione o del cambio mansione) e le visite periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio può essere: idoneo; idoneo con prescrizioni o limitazioni (ad esempio, limitazione del peso massimo sollevabile, obbligo di rotazione delle mansioni, utilizzo obbligatorio di specifici DPI); non idoneo temporaneo o permanente. In caso di inidoneità parziale o totale il datore di lavoro deve attivare il percorso di ricollocazione previsto dall'art. 42 D.Lgs. 81/08.

12. Sanzioni e ispezioni INL/ASL

Le attività di autolavaggio e gommisteria sono soggette a ispezioni da parte di diversi organi di vigilanza. L'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) è l'organo principale per la sicurezza sul lavoro e le condizioni igienico-ambientali; l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) verifica i rapporti di lavoro, la regolarità contributiva e le condizioni contrattuali; i VVF per la prevenzione incendi nelle strutture soggette a DPR 151/2011 (serbatoi di carburanti, impianti di verniciatura, strutture con specifiche caratteristiche); l'ARPA per gli aspetti ambientali (scarichi idrici, gestione rifiuti pericolosi come oli esausti, pneumatici fuori uso, batterie).

Le principali carenze riscontrate nelle ispezioni nelle officine, gommisterie e autolavaggi sono: assenza o inadeguatezza del DVR (mancata valutazione del rischio chimico o meccanico specifico); mancata raccolta e aggiornamento delle SDS dei prodotti in uso; assenza di formazione documentata dei lavoratori; DPI inadeguati o non consegnati con verbale; attrezzature prive di documentazione CE o con manutenzione non documentata; mancata nomina del medico competente in presenza di rischi che la richiederebbero; impianto elettrico non conforme (assenza di dichiarazione di conformità, prese non idonee in ambienti umidi); gestione non conforme dei rifiuti pericolosi (oli esausti, pneumatici fuori uso, batterie esauste).

Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 consentono la regolarizzazione entro il termine prefissato dall'organo di vigilanza, con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda, e la conseguente estinzione del reato. L'inadempienza alla prescrizione riattiva il procedimento penale. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili di responsabilità penale ex artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla sicurezza) e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Supportiamo la gestione documentale per affrontare in modo strutturato le ispezioni e aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili prima che diventino oggetto di contestazione.

FAQ — Sicurezza autolavaggi e gommisterieFAQ

Il DVR è obbligatorio per un autolavaggio con un solo dipendente?
Sì. L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Un addetto alle operazioni di lavaggio, anche part-time o a tempo determinato, è sufficiente a far sorgere l'obbligo. Il DVR di un autolavaggio deve valutare i rischi specifici del contesto: esposizione a detergenti e prodotti chimici concentrati, scivolamento su pavimenti bagnati, rischio meccanico delle macchine automatiche di lavaggio, rischio elettrico in ambienti umidi, movimentazione di attrezzature e materiali di consumo. Il documento va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e, ove nominato, dal medico competente, e aggiornato a ogni variazione significativa dell'attività.
Quali DPI sono obbligatori per gli addetti al lavaggio auto?
I DPI obbligatori per gli addetti a un autolavaggio variano in base alle mansioni e ai risultati della valutazione dei rischi. In linea generale, gli addetti alle operazioni di lavaggio manuale e alla preparazione dei prodotti devono disporre di: guanti chimici di categoria III (conformi UNI EN 374) resistenti ai detergenti alcalini e ai solventi eventualmente utilizzati; calzature antiscivolo impermeabili categoria S1 SRC (UNI EN ISO 20345) per i pavimenti bagnati; occhiali di protezione a tenuta (UNI EN 166) per la manipolazione di concentrati o durante le operazioni a pressione; grembiule impermeabile. Per gli addetti che operano con lance idropulitrici ad alta pressione vanno valutati anche gli indumenti ad alta visibilità e la protezione auricolare se il livello di esposizione supera 80 dB(A). Tutti i DPI vanno consegnati con verbale firmato e accompagnati da formazione sull'uso corretto.
Come gestire i prodotti chimici concentrati e le schede SDS in gommisteria e autolavaggio?
I prodotti chimici utilizzati negli autolavaggi e nelle gommisterie — detergenti alcalini concentrati, sgrassatori, lucidanti, cere, solventi, lubrificanti — sono classificati ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Il datore di lavoro deve: raccogliere e conservare le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) aggiornate (versione 2.0 conforme al Regolamento UE 2020/878) di tutti i prodotti utilizzati; renderle accessibili agli addetti nei luoghi di utilizzo; effettuare la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232); individuare i DPI adeguati sulla base delle classi di pericolo indicate nelle SDS (sezione 8); formare i lavoratori sulla manipolazione sicura, sulle procedure in caso di contatto accidentale (lavaggio abbondante con acqua, consultazione numero antiveleni) e sulle incompatibilità tra prodotti. I prodotti chimici vanno conservati in locale o armadio dedicato, ventilato, con vasche di contenimento, etichettati correttamente e lontani da fonti di calore e ignizione.
Qual è il rischio principale della bilanciatrice in gommisteria?
La bilanciatrice per pneumatici è un'attrezzatura che ruota il cerchio/pneumatico ad alta velocità per misurarne lo squilibrio. I rischi principali sono: proiezione di frammenti o del cerchio in caso di fissaggio insufficiente o difetto della ruota; contatto con le parti in rotazione rapida; rumore impulsivo durante la fase di serraggio automatico. La bilanciatrice deve essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e deve avere marcatura CE, dichiarazione di conformità, manuale in italiano. Le protezioni integrali devono essere mantenute efficienti; non vanno mai rimosse durante il funzionamento. Il datore di lavoro deve formare gli addetti all'uso corretto (corretta centratura del cerchio, serraggio con le apposite coppe, utilizzo dello schermo di protezione), predisporre il registro di manutenzione periodica e verificare regolarmente l'integrità dei dispositivi di sicurezza. Il rischio rumore da bilanciatrice va valutato strumentalmente nell'ambito della valutazione complessiva dell'esposizione al rumore dell'addetto durante la giornata lavorativa.
Quante ore di formazione sono obbligatorie per gli addetti di una gommisteria?
Le gommisterie rientrano nel codice ATECO 45.20 (manutenzione e riparazione di autoveicoli), classificato come settore a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione obbligatoria per i lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (rischio meccanico da attrezzature, MMC per pneumatici e cerchi, rumore da attrezzature pneumatiche e bilanciatrice, rischio chimico da lubrificanti e solventi, rischio elettrico, movimentazione di veicoli). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (capoofficina, responsabile di reparto) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore. La formazione per l'uso di specifiche attrezzature (bilanciatrice, smontagomme, avvitatore pneumatico, sollevatore a colonne) è ulteriore e specifica ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni attrezzature del 22/02/2012.
Quali sono le sanzioni per mancato DVR in un autolavaggio?
L'art. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 punisce la mancata elaborazione del DVR con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071 a 7.862 euro. Per la mancata nomina dell'RSPP la sanzione è arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 c. 1 lett. b). La mancata formazione dei lavoratori comporta arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 5.700 euro per ciascun lavoratore non formato (art. 55 c. 5 lett. c). La mancata sorveglianza sanitaria, quando dovuta, è punita con ammenda da 1.315 a 5.699 euro (art. 58). Le ispezioni INL e ASL/PSAL possono emettere prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 758/94, consentendo la regolarizzazione entro un termine prefissato e il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda. L'inadempienza alla prescrizione riattiva il procedimento penale. La recidiva e la presenza di infortuni aggravano significativamente le conseguenze sanzionatorie.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55, 63, 77-79, Titoli III, VI, VIII, IX, X)
  • D.Lgs. 17/2010 — Recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Regolamento UE 2023/1230 — Nuovo Regolamento Macchine (applicabile dal 20 gennaio 2027)
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose
  • Regolamento UE 2020/878 — Schede di dati di sicurezza (SDS) aggiornate, allegato II REACH
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (D.Lgs. 81/08)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Formazione per l'uso di attrezzature di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 167-171 — Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 189-198 — Titolo VIII Capo II: Agenti fisici, esposizione al rumore
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 223-232 — Titolo IX: Agenti chimici pericolosi
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
  • Linee Guida nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi — Ministero della Salute, 2015
  • D.Lgs. 758/1994 — Disposizioni in materia di procedimento penale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (prescrizioni)
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • Norma tecnica ISO 11228 — Ergonomia, movimentazione manuale di carichi

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dall'attività svolta, dalle attrezzature presenti, dalle mansioni e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico e meccanico, sorveglianza sanitaria e formazione devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale.

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