In carrozzeria il rischio che pesa di più è quello chimico: vernici e trasparenti bicomponenti contengono diisocianati, sensibilizzanti respiratori per i quali dal 24 agosto 2023 il REACH impone una formazione obbligatoria agli utilizzatori. Vanno inoltre gestiti solventi e atmosfere esplosive (cabina, preparazione colori), polveri di carteggiatura, rumore della lattoneria, saldatura e il rischio incendio. DVR, sorveglianza sanitaria e manutenzione della cabina sono gli elementi su cui si concentrano i controlli.
Isocianati: il rischio principale
I diisocianati degli indurenti possono causare asma professionale anche a basse esposizioni, dopo un periodo di sensibilizzazione. La verniciatura a spruzzo va fatta solo in cabina in depressione con filtri efficienti, con respiratore adeguato (a filtro combinato o, per lavori prolungati, ad adduzione d’aria secondo le indicazioni della scheda di sicurezza), tuta e guanti. Rischi spesso sottovalutati: miscelazione nel locale colori, pulizia delle pistole, ritocchi fuori cabina e rientro in cabina prima del tempo di ventilazione. Dal 2023 chi usa prodotti con diisocianati pari o superiori allo 0,1% deve aver completato la formazione prevista dal Regolamento (UE) 2020/1149, rinnovata almeno ogni cinque anni.
Solventi, cabina e atmosfere esplosive
Diluenti, sgrassanti e vernici a solvente sono infiammabili e nocivi. La valutazione ATEX (Titolo XI) classifica le zone nella cabina, nel locale di preparazione e nel deposito, e definisce apparecchiature adatte, messa a terra delle attrezzature e divieto di fonti di innesco. La cabina va mantenuta secondo il manuale (filtri, ventilatori, sistemi di interblocco) con registrazione degli interventi; le emissioni in atmosfera richiedono l’autorizzazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006.
Carteggiatura, stucchi e saldatura
- Polveri: carteggiatrici con aspirazione integrata o piani aspiranti; la pulizia con aria compressa disperde la polvere e va evitata.
- Stucchi poliestere: contengono stirene e perossidi; da miscelare in quantità ridotte e con guanti adatti.
- Saldatura e taglio: fumi da aspirare alla fonte, protezione degli occhi, rischio incendio vicino a imbottiture e serbatoi.
Rumore, attrezzature e veicoli
La lattoneria (battitura, smerigliatura) supera spesso i valori di azione per il rumore: servono la valutazione dell’art. 190, protettori auricolari e, oltre 85 dB(A), la sorveglianza sanitaria. Sollevatori, banchi di riscontro e compressori vanno controllati secondo il manuale e l’art. 71. Particolare attenzione ai veicoli elettrici e ibridi: interventi vicino alle batterie ad alta tensione richiedono personale formato e procedure di messa in sicurezza.
Formazione e sorveglianza sanitaria
Formazione generale e specifica secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: la classe di rischio si ricava dal codice ATECO dell’attività, ma il DVR della carrozzeria richiede contenuti approfonditi su sensibilizzanti, DPI respiratori e ATEX. Al corso sui diisocianati si aggiungono, se usati, quelli per carrelli elevatori. Con sensibilizzanti e solventi la sorveglianza sanitaria (art. 229) è di regola necessaria, con attenzione alla funzione respiratoria.
Errori frequenti
- Ritocchi a spruzzo fuori cabina «perché è un lavoro piccolo».
- Mascherine antipolvere usate al posto dei respiratori per vapori.
- Filtri della cabina sostituiti senza registro né programmazione.
- Corso diisocianati mai fatto dai verniciatori più esperti.
- Deposito di diluenti e vernici in un locale non ventilato vicino a quadri elettrici.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Il corso sui diisocianati è obbligatorio per chi vernicia?
La carrozzeria deve avere il documento ATEX?
Quando la carrozzeria è soggetta ai Vigili del fuoco?
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2020/1149 — Restrizione dei diisocianati (Allegato XVII REACH, voce 74)
- D.Lgs. 81/2008, art. 223 — Valutazione dei rischi da agenti chimici
- D.Lgs. 81/2008, art. 229 — Sorveglianza sanitaria per agenti chimici
- D.Lgs. 81/2008, art. 294 — Documento sulla protezione contro le esplosioni
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 — Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) — Formazione
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