Profilo del codice ATECO 46.75.0
Il codice ATECO 46.75.0 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici. Si tratta di un’attività della categoria commercio, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Settore soggetto alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) per quantitativi superiori alle soglie. Obbligo di compatibilità chimica tra prodotti stoccati, sistema di ritenzione sversamenti e piano di emergenza esterno (PEE) coordinato con Prefettura.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico (stoccaggio sostanze pericolose, corrosive, infiammabili, tossiche), rischio esplosione e incendio (liquidi infiammabili, ossidanti), inalazione vapori e polveri chimiche, rischio sversamenti e contaminazione ambientale, movimentazione manuale carichi (fusti, IBC, sacchi), rischio elettrico (attrezzature in zone ATEX), rischio da investimento (mezzi di movimentazione in magazzino). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 46.75.0
- DVR
- Valutazione rischio chimico e classificazione aree ATEX
- Piano di emergenza con procedure antidoto e sversamenti
- Registro consegna DPI (guanti chimici, tute, maschere con filtri specifici)
- Schede SDS aggiornate per tutte le sostanze stoccate
- Documento di classificazione deposito (DM 10/03/1998 o TUSL)
- Piano di stoccaggio compatibilità chimica
- Notifica Prefettura/ARPA per soglie Seveso (se applicabile)
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 46.75.0: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 3 (16h) per depositi con sostanze infiammabili | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo A (16h) | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio chimico (trasporto ADR se pertinente) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 46.75.0 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 3 (DM 02/09/2021) per depositi con liquidi infiammabili e sostanze pericolose; classificazione VVF obbligatoria (DPR 151/2011)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 46.75.0 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) per rischi gravi da intossicazione e contatto con agenti chimici pericolosi. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 46.75.0 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/SPSAL
- VVF (depositi soggetti DPR 151/2011)
- ARPA (emissioni, scarichi, suolo)
- Prefettura (siti Direttiva Seveso se sopra soglia)
- Agenzia delle Dogane (prodotti soggetti a accise)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 46.75.0 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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