Codice ATECO 2025
Il codice 11.02.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Asfissia da anidride carbonica durante la fermentazione in cantina e nelle vasche
- Lavori in spazi confinati: pulizia di vasche, autoclavi e serbatoi
- Cadute dall'alto da passerelle e scale delle vasche
- Rischio chimico da anidride solforosa, soda caustica e acido citrico
- Organi in movimento di pigiadiraspatrici, presse e imbottigliatrici
- Movimentazione di cassette, barrique e cartoni
- Investimento da carrelli elevatori e trattori nel periodo della vendemmia
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Anidride carbonica in cantina
Durante la fermentazione il mosto libera grandi quantità di anidride carbonica, più pesante dell'aria, che si accumula nelle vasche, nei locali interrati e nelle zone basse. È all'origine degli infortuni più gravi in cantina. Le misure sono ventilazione forzata, rilevatori fissi di CO2 con allarme, divieto di entrare nelle vasche senza procedura e misura dell'atmosfera, recupero dall'esterno con imbracatura.
Chi entra in una vasca per pulirla svolge un lavoro in ambiente confinato: servono personale formato, procedura scritta e un addetto all'esterno. Se il lavoro è affidato a un'impresa esterna, questa deve avere i requisiti del DPR 177/2011.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 11.02.10
- DVR con valutazione degli spazi confinati e del rischio da anidride carbonica
- Procedura scritta per l'accesso a vasche e serbatoi (DPR 177/2011)
- Registrazione dell'attività alimentare e piano HACCP
- Verifiche periodiche delle autoclavi e delle attrezzature a pressione
- Nomina del medico competente per i rischi chimici e di movimentazione individuati
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011) per chi accede a vasche e serbatoi
- Abilitazione per carrelli elevatori e trattori agricoli
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 11.02.10: livello 1 o 2.
Livello 1 per la cantina ordinaria. Livello 2 se l'attività rientra nel DPR 151/2011, ad esempio per depositi di liquidi infiammabili o impianti di produzione di calore oltre 116 kW.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Se la cantina fa parte di un'azienda agricola con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato si applica il gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- ICQRF (Ispettorato repressione frodi) per la parte di qualità e tracciabilità del vino
- NAS dei Carabinieri
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Ingresso nelle vasche per pulirle senza misura dell'ossigeno e senza addetto all'esterno
- Locali di fermentazione senza rilevatori di CO2
- Stagionali di vendemmia senza formazione