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Quiz · Sicurezza sul lavoro · Intermedio

Quiz Lavori in Quota — D.Lgs. 81/08 Titolo IV Sezione II

Verifica le conoscenze sui lavori in quota: definizione (h ≥ 2m), PiMUS, ponteggi, trabattelli, anticaduta, DPI e responsabilità. 10 domande · ~20 min · Soglia 70%.

Risposta rapida

Questo quiz ti propone 10 domande a scelta multipla con spiegazione e riferimento normativo per ogni risposta. La soglia di superamento è 70%. Al termine puoi condividere il punteggio su LinkedIn o richiedere un attestato PDF di partecipazione. Il quiz non sostituiscela formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 né, per l'HACCP, gli obblighi formativi regionali in attuazione del Reg. CE 852/2004.

Domanda 1 di 100/10 risposte

Secondo l'art. 107 del D.Lgs. 81/08, da quale altezza si configura un 'lavoro in quota'?

Opzioni di risposta

Disclaimer formativo

Il quiz e l'eventuale attestato di partecipazione PDF hanno finalità esclusivamente divulgativa e di auto-valutazione. Non costituiscono formazione abilitante ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 o della normativa HACCP regionale di attuazione del Reg. CE 852/2004. Per gli obblighi formativi rivolgersi a un soggetto formatore abilitato.

Domande e risposte commentate

Tutte le 10 domande del quiz con la risposta corretta e la spiegazione. Se vuoi metterti alla prova, svolgi prima il quiz: le soluzioni sono chiuse e si aprono con un clic.

  1. 1. Secondo l'art. 107 del D.Lgs. 81/08, da quale altezza si configura un 'lavoro in quota'?
    • Oltre 1 metro rispetto a un piano stabile
    • Risposta corretta: Oltre 2 metri rispetto a un piano stabile
    • Oltre 3 metri rispetto al suolo
    • Oltre 5 metri per i cantieri edili

    L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce 'lavoro in quota' qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

  2. 2. Cos'è il PiMUS e quando è obbligatorio in cantiere?
    • Piano di Misurazione Urgente di Sicurezza, obbligatorio solo per opere superiori a 10 metri
    • Risposta corretta: Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, obbligatorio per ogni ponteggio fisso installato
    • Progetto di Installazione Modulare per Uso Stagionale, facoltativo per ponteggi leggeri
    • Piano di Manutenzione Strutturale, redatto dall'impresa appaltatrice

    Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) è il documento obbligatorio, previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 81/08, che deve essere redatto ogni volta che si installa un ponteggio fisso. Deve contenere le modalità operative di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza.

  3. 3. Chi è autorizzato a montare, smontare e trasformare ponteggi fissi secondo il D.Lgs. 81/08?
    • Qualsiasi lavoratore edile con almeno 2 anni di esperienza
    • Risposta corretta: Solo lavoratori in possesso di specifica abilitazione e formazione ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 81/08
    • Il preposto di cantiere, anche senza formazione specifica
    • Chiunque purché sotto la supervisione del datore di lavoro

    Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 81/08, il montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi fissi deve essere effettuato da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e specifica (corso di 28 ore con aggiornamento quinquennale) sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

  4. 4. Fino a quale altezza operativa massima del piano di lavoro è generalmente ammesso l'utilizzo di un trabattello senza l'obbligo di predisporre un PiMUS?
    • Fino a 2 metri di altezza del piano di lavoro
    • Risposta corretta: Fino a 6 metri di altezza del piano di lavoro se conforme alla norma UNI EN 1004
    • Fino a 4 metri dal suolo, indipendentemente dalla norma tecnica
    • Il trabattello non richiede limiti di altezza se dotato di parapetti

    Il trabattello (o ponteggio su ruote) non richiede la redazione del PiMUS in quanto non è un ponteggio fisso. La norma UNI EN 1004 stabilisce le condizioni di utilizzo sicuro fino a un'altezza massima del piano di lavoro di 6 metri per i trabattelli ad uso professionale.

  5. 5. A quale categoria di DPI appartengono i dispositivi di protezione individuale anticaduta (imbracature, longe, dispositivi retrattili)?
    • Categoria I: rischi minimi
    • Categoria II: rischi intermedi
    • Risposta corretta: Categoria III: rischi elevati o mortali
    • Nessuna categoria specifica

    I DPI anticaduta appartengono alla Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, in quanto proteggono da rischi elevati che possono causare conseguenze molto gravi o mortali. Richiedono esame CE di tipo e sorveglianza della produzione da parte di un organismo notificato, oltre ad addestramento obbligatorio.

  6. 6. Quali sono i componenti principali di un sistema di arresto caduta (SACa)?
    • Elmetto, scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro
    • Risposta corretta: Imbracatura per il corpo, connettori, longe con dissipatore di energia e punto di ancoraggio
    • Cintura di posizionamento, corda di sicurezza e scarpe con suola antiscivolo
    • Rete di protezione, parapetto provvisorio e linea vita orizzontale

    Un sistema di arresto caduta (SACa) è composto da: imbracatura per il corpo (norma EN 361), connettori (EN 362), longe con dissipatore di energia o dispositivo retrattile (EN 355/EN 360) e punto di ancoraggio certificato (EN 795). Tutti i componenti devono essere compatibili tra loro (art. 115 D.Lgs. 81/08).

  7. 7. Qual è la larghezza minima del piano di calpestio di un ponteggio fisso prevista dal D.Lgs. 81/08?
    • Risposta corretta: Almeno 40 cm
    • Almeno 60 cm
    • Almeno 90 cm
    • Almeno 120 cm

    L'art. 130 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il piano di calpestio di un ponteggio deve avere una larghezza minima di 40 cm. Le norme tecniche di riferimento (UNI EN 12811) e le autorizzazioni ministeriali dei singoli sistemi di ponteggio possono prevedere dimensioni maggiori in funzione delle lavorazioni previste.

  8. 8. Quando è obbligatorio installare reti di protezione o parapetti ai bordi di un tetto o di una copertura durante i lavori in quota?
    • Solo per coperture a falda con pendenza superiore al 30%
    • Risposta corretta: Sempre, qualunque sia la pendenza, se il bordo è posto a più di 2 metri dal suolo o da un piano stabile
    • Solo se i lavori durano più di una settimana
    • Solo per edifici con altezza superiore a 10 metri

    Ai sensi degli artt. 107, 115 e 126 del D.Lgs. 81/08, è sempre obbligatorio adottare misure collettive di protezione (parapetti, reti) ai bordi dove si possono verificare cadute dall'alto superiori a 2 metri. L'obbligo vale indipendentemente dalla pendenza della copertura e dalla durata dei lavori.

  9. 9. In caso di lavori in quota affidati in appalto, quale obbligo incombe sul datore di lavoro committente?
    • Nessuno: la responsabilità è interamente dell'impresa appaltatrice
    • Risposta corretta: Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e cooperare nella gestione dei rischi interferenziali
    • Limitarsi a fornire i DPI all'impresa appaltatrice
    • Redigere personalmente il PiMUS per conto dell'appaltatore

    Il datore di lavoro committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice (art. 90 D.Lgs. 81/08) e, nei cantieri con più imprese, di nominare il Coordinatore per la Sicurezza. Deve inoltre cooperare con l'appaltatore per la gestione dei rischi interferenziali (art. 26 D.Lgs. 81/08).

  10. 10. Quali sanzioni prevede l'art. 159 del D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro che viola le disposizioni sui lavori in quota, inclusa l'omissione di DPI anticaduta?
    • Solo una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro
    • Risposta corretta: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
    • Esclusivamente la sospensione dell'attività cantieristica
    • Ammenda da 50 a 300 euro senza possibilità di arresto

    L'art. 159 del D.Lgs. 81/08 punisce il datore di lavoro che viola le disposizioni relative ai lavori in quota (compresa l'omissione dei DPI anticaduta) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La pena dell'arresto si applica nei casi più gravi, mentre l'ammenda può essere alternativa o cumulativa.

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