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Misure di Protezione Collettiva (MPC)

Definizione, gerarchia preventiva ex art. 15 D.Lgs. 81/08, priorità rispetto ai DPI, esempi settoriali (cantieri, falegnameria, chimica, macchine, laboratori), documentazione nel DVR e obblighi di manutenzione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le Misure di Protezione Collettiva (MPC) sono interventi tecnici, strutturali e organizzativi che proteggono simultaneamente più lavoratori — o chiunque si trovi in un determinato ambiente di lavoro — indipendentemente dal loro comportamento individuale o dall'uso di dispositivi personali. A differenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che operano sulla persona singola e richiedono un corretto indosso e utilizzo da parte del lavoratore, le MPC agiscono alla fonte del pericolo o sull'ambiente circostante, garantendo una protezione strutturalmente più robusta e affidabile. L'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sancisce la priorità delle MPC nell'ambito della gerarchia delle misure preventive: solo quando le MPC non siano tecnicamente praticabili o sufficienti a ridurre il rischio residuo a un livello accettabile è consentito ricorrere ai DPI come misura complementare.

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Definizione e distinzione dai DPI

Le Misure di Protezione Collettiva comprendono qualsiasi dispositivo, sistema o procedura tecnica che, senza richiedere un'azione continuativa del singolo lavoratore, riduce o elimina l'esposizione a un fattore di rischio per l'intera platea di persone presenti in un dato spazio lavorativo. La distinzione rispetto ai DPI (D.Lgs. 81/08, Titolo III, Capo II; D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e successive modifiche; Reg. UE 2016/425) è fondamentale sia sul piano concettuale sia su quello sanzionatorio:

  • MPC: agiscono sull'ambiente, sulla fonte del pericolo o sulla trasmissione del rischio verso i lavoratori; non dipendono dal comportamento del singolo; proteggono chiunque si trovi nella zona interessata (lavoratori, visitatori, appaltatori).
  • DPI: agiscono sulla persona; richiedono scelta corretta, indosso corretto, manutenzione periodica e sostituzione; non proteggono terzi presenti nell'area; la loro efficacia dipende direttamente dal comportamento del lavoratore.

Un esempio emblematico chiarisce la distinzione: in un cantiere edile, un parapetto regolamentare a bordo scavo è una MPC perché impedisce fisicamente la caduta di qualunque persona, senza richiedere che ciascuno indossi un dispositivo. L'imbracatura anticaduta, invece, è un DPI che protegge solo il lavoratore che la indossa correttamente e la cui efficacia è subordinata all'aggancio del cordino a un punto di ancoraggio idoneo.

Gerarchia delle misure preventive ex art. 15 D.Lgs. 81/08

L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce i principi generali di tutela che il datore di lavoro deve seguire nella progettazione delle misure di prevenzione e protezione. La gerarchia, in ordine decrescente di priorità, è la seguente:

  1. Eliminazione del rischio alla fonte (art. 15, lett. c): la misura più efficace è eliminare il pericolo rimuovendo la sorgente del rischio — ad esempio, sostituendo un agente chimico pericoloso con uno non pericoloso, o automatizzando un'operazione pericolosa.
  2. Riduzione del rischio alla fonte (art. 15, lett. c, d): quando l'eliminazione non è tecnicamente praticabile, il rischio va ridotto al minimo, modificando il processo produttivo o sostituendo l'agente con uno meno pericoloso.
  3. Misure di protezione collettiva (art. 15, lett. h): applicazione di misure tecniche e strutturali che proteggono l'insieme dei lavoratori (aspiratori, barriere, parapetti, schermature, insonorizzazioni, sistemi di ventilazione).
  4. Misure organizzative: riduzione del numero di lavoratori esposti, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro sicure, segnaletica di sicurezza.
  5. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 15, lett. i): utilizzati come misura residuale e complementare, mai sostitutiva delle misure collettive praticabili.

Il rispetto di questa gerarchia non è una mera raccomandazione: costituisce un obbligo giuridico del datore di lavoro, sanzionato penalmente in caso di inosservanza (artt. 55 e seguenti D.Lgs. 81/08). L'eventuale scelta di ricorrere ai DPI in luogo delle MPC deve essere motivata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una dimostrazione dell'impraticabilità tecnica o dell'insufficienza delle misure collettive disponibili.

Perché le MPC hanno priorità sui DPI

La prevalenza delle MPC sui DPI si fonda su considerazioni tecniche, ergonomiche e organizzative che la letteratura scientifica e la normativa comunitaria (Dir. 89/391/CEE, c.d. Direttiva Quadro) riconoscono unanimemente:

  • Indipendenza dal comportamento umano: le MPC operano in modo continuo e automatico, senza richiedere che ogni lavoratore ricordi di indossare un dispositivo o che lo utilizzi correttamente. L'errore umano — inevitabile in qualsiasi sistema produttivo — non compromette l'efficacia della misura collettiva.
  • Copertura universale: una MPC protegge tutti i soggetti presenti nell'area, inclusi lavoratori occasionali, manutentori, appaltatori, visitatori e personale delle ditte appaltatrici che potrebbero non essere a conoscenza dei rischi specifici o non essere dotati di DPI adeguati.
  • Assenza di disagio fisiologico: i DPI, specialmente se indossati per molte ore, possono causare disagio fisico, riduzione delle capacità sensoriali e motorie, aumento dell'affaticamento e, in alcuni casi, rischi aggiuntivi (es. riduzione del campo visivo con visiere, limitazione della mobilità con tute impermeabili). Le MPC non impongono oneri fisici al lavoratore.
  • Affidabilità intrinseca superiore: un impianto di aspirazione localizzata o un sistema di ventilazione generale hanno un tasso di fallimento misurabile e controllabile mediante manutenzione programmata; un DPI, invece, può essere indossato in modo scorretto, dimenticato, danneggiato o sostituito tardivamente, con conseguente riduzione o azzeramento della protezione.
  • Approccio sistemico: le MPC inseriscono la sicurezza nel processo produttivo come caratteristica strutturale («safety by design»), in coerenza con il principio della prevenzione integrata sancito dalla Direttiva Quadro 89/391/CEE.

Esempi pratici settoriali

Cantieri edili — parapetti e reti anticaduta

Nel settore delle costruzioni, le cadute dall'alto rappresentano la prima causa di infortunio mortale (D.Lgs. 81/08, Titolo IV; All.to XVIII). Le principali MPC contro le cadute sono:

  • Parapetti regolamentari: strutture rigide alte almeno 1 m con corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede da almeno 20 cm, installate a bordo di impalcati, solai in costruzione, scavi a più di 2 m di profondità e qualsiasi altro punto di possibile caduta (All.to XVIII, p. 2.1.4, D.Lgs. 81/08).
  • Reti di sicurezza (UNI EN 1263-1 e 1263-2): sistemi di raccolta installati orizzontalmente sotto i livelli di lavorazione o verticalmente in corrispondenza dei bordi, in grado di arrestare la caduta di persone e materiali, proteggendo in modo passivo l'intera area di cantiere.
  • Ponteggi e trabattelli: piattaforme di lavoro elevate che trasformano l'accesso in quota in un'operazione sicura, circoscrivendo l'area di lavoro entro strutture dotate di parapetti e intavolato continuo.
  • Impalcati di protezione (mantovane): strutture orizzontali aggettanti dalla facciata dell'edificio che intercettano eventuali cadute di materiale verso la viabilità pubblica o le aree sottostanti.

Falegnameria e lavorazione del legno — aspiratori centralizzati

La lavorazione del legno genera polveri fini classificate come cancerogene di categoria 1A (polveri di legno duro, es. faggio e quercia) ai sensi del Reg. CLP 1272/2008 e del D.Lgs. 81/08, Titolo IX. Le MPC di riferimento sono:

  • Aspiratori localizzati (LEV — Local Exhaust Ventilation): bocchette di aspirazione installate direttamente sulla macchina (sega circolare, pialla, fresatrice) che captano le polveri nel punto di generazione prima che si disperdano nell'ambiente; devono essere progettati secondo la norma UNI EN 12779 e garantire una velocità di cattura adeguata al tipo di lavorazione.
  • Impianti di aspirazione centralizzata: rete di condotte che collegano più macchine a un filtro centralizzato (es. filtro a maniche), garantendo la depurazione continua dell'aria dello stabilimento; dimensionati secondo le portate d'aria necessarie per mantenere le concentrazioni di polvere al di sotto dei valori limite di esposizione professionale (VLEP) stabiliti dal D.M. 26 febbraio 2004 e dall'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08.
  • Segregazione delle macchine polverose: collocazione delle lavorazioni più polverose in locali separati con pressione negativa rispetto al resto dello stabilimento, per impedire la contaminazione delle aree adiacenti.

Industria chimica — aspiratori e schermi

Nei laboratori chimici e negli stabilimenti di produzione chimica, le MPC affrontano rischi da agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo I, artt. 221-232):

  • Cappe chimiche (UNI EN 14175): postazioni di lavoro confinate a pressione negativa con vetro di sash abbassabile, che impediscono la fuoriuscita di vapori e aerosol tossici verso l'operatore; devono avere una velocità frontale non inferiore a 0,5 m/s con sash in posizione di lavoro.
  • Ventilazione forzata dei locali: sistemi di immissione e estrazione forzata che garantiscono i ricambi d'aria orari necessari a mantenere le concentrazioni di agenti chimici al di sotto dei VLEP; progettati secondo la norma UNI 10339 e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.
  • Docce oculari e di emergenza (ANSI Z358.1; UNI EN 15154-1 e 15154-2): dispositivi fissi installati in prossimità delle postazioni con agenti corrosivi o irritanti, attivabili in meno di 10 secondi dal punto di esposizione; erogano acqua per il lavaggio immediato in caso di contatto accidentale con occhi, cute o indumenti.

Macchine industriali — schermi e barriere fotoelettriche

La sicurezza delle macchine è disciplinata dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17 gennaio 2010 n. 17, in corso di sostituzione con il Reg. UE 2023/1230) e dalle norme armonizzate della serie EN ISO 12100, EN ISO 13849 e EN 62061. Le principali MPC sui macchinari sono:

  • Ripari fissi e mobili: strutture che impediscono fisicamente l'accesso alle zone pericolose (zone di taglio, punti di presa, organi in rotazione); i ripari fissi richiedono un utensile per la rimozione, i ripari mobili sono generalmente interlacciati con il sistema di controllo (EN ISO 14120).
  • Barriere fotoelettriche (ESPE — Electro-Sensitive Protective Equipment): sistemi optoelettronici che rilevano l'intrusione di persone o parti del corpo nella zona pericolosa e comandano l'arresto della macchina in un tempo inferiore al tempo di arresto totale (EN 61496 serie, EN ISO 13855); classificati per categoria di sicurezza in base alla norma EN ISO 13849-1.
  • Tappeti sensibili alla pressione: superfici che rilevano la presenza di operatori nella zona pericolosa e azionano l'arresto della macchina (EN ISO 13856-1); impiegati tipicamente intorno a robot industriali e presse.
  • Dispositivi di blocco in caso di apertura: interblocchi che impediscono l'avvio della macchina quando un riparo mobile è aperto o non correttamente posizionato (EN ISO 14119).

Ambienti rumorosi — cabine insonorizzate

Il rischio rumore è disciplinato dal Titolo VIII, Capo II, D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198), recepimento della Dir. 2003/10/CE. I valori di azione superiori (LEX,8h = 85 dB(A); ppeak = 137 dB(C)) impongono l'adozione prioritaria di misure collettive di riduzione del rumore:

  • Cabine insonorizzate per le macchine rumorose: strutture fonoassorbenti che racchiudono la sorgente di rumore (compressori, generatori, presse), riducendo la pressione sonora emessa verso l'ambiente di lavoro; progettate secondo la norma UNI EN ISO 11546 e dimensionate per ottenere l'isolamento acustico necessario.
  • Cabine di controllo insonorizzate per gli operatori: locali di presidio fonoassorbenti in cui l'operatore può trascorrere parte del turno lavorativo riducendo l'esposizione media giornaliera.
  • Silenziatori e antivibranti: sistemi installati sulle macchine per ridurre l'emissione sonora alla fonte (silenziatori sui condotti di scarico, supporti antivibranti per ridurre la trasmissione delle vibrazioni alle strutture).
  • Materiali fonoassorbenti sulle superfici: pannelli e rivestimenti applicati a pareti e soffitti per ridurre la riverberazione e il rumore ambientale negli ambienti industriali (UNI EN ISO 11690-1 e 11690-2).

Verniciatura — sistemi di ventilazione forzata

Le operazioni di verniciatura con prodotti a base solvente generano atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) e concentrazioni di COV (composti organici volatili) nocivi per la salute. Le MPC specifiche includono:

  • Cabine di verniciatura a ventilazione forzata: ambienti confinati con immissione dall'alto e aspirazione dal basso (flusso verticale laminare), che garantiscono la diluzione e l'evacuazione dei vapori di solvente, mantenendo le concentrazioni al di sotto del 25% del Limite Inferiore di Esplosività (LIE) come prescritto dalla norma UNI EN 16985 (già EN 12215).
  • Delimitazioni ATEX e classificazione delle zone: ai sensi della Dir. 2014/34/UE (ATEX prodotti) e della Dir. 1999/92/CE (ATEX luoghi di lavoro, recepita dal D.Lgs. 81/08, Titolo XI, All.to XLIX), le aree con atmosfere esplosive sono classificate in zone (0, 1, 2 per gas; 20, 21, 22 per polveri) e dotate di attrezzature adeguate alla categoria di zona; la classificazione delle zone costituisce essa stessa una MPC organizzativa e documentale.
  • Sistemi di rilevamento gas e COV: sensori fissi collegati ad allarmi e sistemi di blocco automatico che segnalano il superamento delle soglie di concentrazione pericolosa, consentendo l'evacuazione e l'arresto del processo prima del raggiungimento di concentrazioni esplosive o nocive.

Come documentare le MPC nel DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate, incluse le MPC. La documentazione corretta delle MPC nel DVR richiede i seguenti elementi:

  • Identificazione del rischio residuo: descrizione del rischio a cui si applica la MPC, con indicazione della mansione interessata, della fonte del pericolo e dell'entità dell'esposizione prima e dopo l'adozione della misura.
  • Descrizione tecnica della MPC: tipologia di misura (es. aspiratore localizzato, parapetto, barriera fotoelettrica), specifiche tecniche (portata d'aria, altezza, categoria di sicurezza), norma tecnica di riferimento, eventuali certificazioni CE o dichiarazioni di conformità.
  • Motivazione della scelta gerarchica: per ogni rischio residuale che viene affrontato con DPI anziché con MPC, il DVR deve contenere la giustificazione tecnica dell'impraticabilità delle misure collettive, in conformità con la gerarchia ex art. 15 D.Lgs. 81/08.
  • Programma di manutenzione e verifica: indicazione della periodicità dei controlli e delle manutenzioni delle MPC, con riferimento alle norme tecniche applicabili e ai registri di manutenzione.
  • Responsabile della verifica: designazione del soggetto (interno o esterno) incaricato di verificare periodicamente l'efficienza delle MPC e di registrare l'esito dei controlli.
  • Aggiornamento del DVR: ai sensi dell'art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08, il DVR deve essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino modifiche del processo produttivo, delle attrezzature o dell'organizzazione del lavoro che possano influire sull'efficacia delle MPC adottate.

Responsabilità del datore di lavoro

L'adozione delle MPC rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08. La responsabilità si articola su più livelli:

  • Obbligo di valutazione: il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi presenti nell'azienda e a identificare le MPC idonee per ciascuno di essi, documentando la valutazione nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08).
  • Obbligo di adozione prioritaria: prima di ricorrere ai DPI, il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato e, ove praticabile, adottato tutte le MPC disponibili. Il ricorso ai soli DPI in presenza di MPC praticabili costituisce violazione dell'art. 15 D.Lgs. 81/08, sanzionata dall'art. 55 con arresto da tre a sei mesi o ammenda.
  • Obbligo di adeguamento tecnologico: l'art. 15, lett. l, D.Lgs. 81/08 impone il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il datore di lavoro deve tenere aggiornato il parco delle MPC alla luce del progresso tecnico e delle migliori tecnologie disponibili (BAT — Best Available Technologies).
  • Responsabilità civile e penale: in caso di infortunio o malattia professionale derivante dalla mancata adozione di MPC praticabili, il datore di lavoro può rispondere penalmente ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni personali colpose) e civilmente per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal lavoratore.

Obblighi di manutenzione e verifica delle MPC

L'efficacia delle MPC nel tempo dipende dalla regolarità e dalla qualità della manutenzione. Il D.Lgs. 81/08 (art. 71, comma 4, per le attrezzature di lavoro in generale; art. 29 per il DVR) e le norme tecniche di settore prescrivono:

  • Manutenzione programmata: redazione di un piano di manutenzione che definisce le operazioni da eseguire, la loro periodicità e le modalità di esecuzione per ciascuna MPC (es. sostituzione dei filtri degli aspiratori ogni tot ore di funzionamento, verifica semestrale dell'integrità dei parapetti, test annuale delle barriere fotoelettriche).
  • Registro di manutenzione: tenuta di un registro cartaceo o digitale in cui vengono annotati data, tipo di intervento, esito e firma del tecnico responsabile per ogni operazione di manutenzione o verifica; il registro è parte integrante della documentazione di sicurezza e può essere richiesto dagli organi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro) in occasione di ispezioni.
  • Verifica delle prestazioni: per le MPC tecniche (aspiratori, impianti di ventilazione, cabine di verniciatura), devono essere effettuate periodicamente misurazioni strumentali per verificare che i parametri funzionali (portata d'aria, velocità di cattura, concentrazione di inquinanti) siano conformi ai valori di progetto e ai VLEP applicabili.
  • Manutenzione affidata a personale qualificato: gli interventi su MPC complesse (es. sistemi elettrici ATEX, impianti di aspirazione centralizzata) devono essere affidati a personale tecnico qualificato, eventualmente esterno, in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per gli impianti elettrici; D.P.R. 15 novembre 1996 n. 660 per gli impianti di riscaldamento e ventilazione).
  • Segnalazione delle anomalie e fuori servizio: in caso di guasto o riduzione delle prestazioni di una MPC, il lavoratore che lo rileva ha l'obbligo di segnalarlo ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/08; il datore di lavoro deve garantire il ripristino nel più breve tempo possibile e, nelle more, adottare misure sostitutive (es. DPI) o interrompere la lavorazione pericolosa.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra MPC e DPI e quale ha la priorità per legge?
Le Misure di Protezione Collettiva (MPC) proteggono simultaneamente tutti i lavoratori presenti in un'area, agendo sull'ambiente o sulla fonte del rischio indipendentemente dal comportamento individuale. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) proteggono solo il singolo lavoratore che li indossa correttamente. Per legge, l'art. 15, comma 1, lett. h e i, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le MPC hanno priorità assoluta rispetto ai DPI nella gerarchia delle misure preventive. Il datore di lavoro può ricorrere ai DPI solo quando le MPC non siano tecnicamente praticabili o non siano sufficienti da sole a ridurre il rischio residuo a un livello accettabile; in quel caso i DPI si affiancano alle MPC, non le sostituiscono.
Le MPC devono essere documentate nel DVR? Come?
Sì, l'art. 28, comma 2, lett. b, D.Lgs. 81/08 impone che il DVR contenga "l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati". Per le MPC la documentazione deve includere: descrizione tecnica della misura (tipologia, specifiche, norma di riferimento), indicazione del rischio che la misura contrasta, valore del rischio residuo dopo l'adozione della misura, programma di manutenzione e verifica periodica, e — se il rischio è gestito con DPI in luogo di MPC — la motivazione tecnica dell'impraticabilità delle misure collettive. Il DVR va aggiornato ogni volta che cambia il processo produttivo o l'efficacia di una MPC.
Con quale frequenza devono essere verificate le MPC tecniche (es. aspiratori, barriere fotoelettriche)?
La frequenza delle verifiche dipende dal tipo di MPC e dalle norme tecniche applicabili. Gli impianti di aspirazione localizzata (LEV) devono essere sottoposti a verifica delle prestazioni almeno ogni 14 mesi secondo le linee guida HSE (COSHH Essentials) e la buona prassi tecnica; in Italia la periodicità è definita dal costruttore e dal piano di manutenzione del DVR. Le barriere fotoelettriche di sicurezza (ESPE) devono essere verificate secondo la norma EN ISO 13849-1 e il manuale del costruttore, in genere almeno annualmente. I parapetti di cantiere devono essere controllati visivamente prima di ogni turno di lavoro e dopo ogni evento meteorologico intenso. Il datore di lavoro è responsabile della definizione della periodicità nel registro di manutenzione.
Cosa succede se un'MPC si guasta durante la lavorazione? Può continuare il lavoro?
In caso di guasto o fuori servizio di una MPC, il datore di lavoro deve valutare immediatamente il livello di rischio residuo in assenza della misura collettiva. Se il rischio è inaccettabile senza la MPC, la lavorazione deve essere sospesa fino al ripristino della misura collettiva o all'adozione di misure sostitutive equivalenti. L'art. 20 D.Lgs. 81/08 obbliga il lavoratore a segnalare immediatamente qualsiasi anomalia. Il datore di lavoro che consente di proseguire la lavorazione in condizioni di rischio inaccettabile può rispondere ai sensi degli artt. 55 e 56 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. I DPI possono essere usati come misura transitoria solo se idonei a gestire il rischio specifico e per il tempo strettamente necessario al ripristino.
Le MPC si applicano anche ai lavoratori delle ditte appaltatrici presenti in azienda?
Sì, le MPC proteggono per definizione tutti i soggetti presenti nell'ambiente di lavoro, inclusi i lavoratori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, i lavoratori autonomi e i visitatori. L'art. 26 D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro committente cooperi con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione; il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) deve indicare le MPC presenti nel sito e le modalità di utilizzo da parte di tutti i soggetti operanti nell'area. Le MPC già installate nel sito produttivo (aspiratori, parapetti, barriere) tutelano automaticamente anche i lavoratori in appalto; il committente deve assicurare che tali misure siano operative e accessibili anche durante le fasi di lavoro degli appaltatori.

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