Le misure di protezione collettiva sono protezioni tecniche che agiscono sulla fonte del rischio o sull’ambiente e proteggono tutti i lavoratori presenti, senza richiedere un’azione del singolo: parapetti, ripari delle macchine, aspirazioni localizzate, insonorizzazioni, reti anticaduta. Il D.Lgs. 81/08 impone di darvi priorità rispetto alle misure di protezione individuale (art. 15, comma 1, lett. i) e consente l’uso dei DPI solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, collettive od organizzative (art. 75).
Esempi per rischio
- Caduta dall’alto: parapetti, ponteggi, reti di sicurezza, coperture dei lucernari (art. 111 per il lavoro in quota).
- Macchine: ripari fissi e mobili interbloccati, barriere fotoelettriche, comandi a due mani.
- Agenti chimici e polveri: sistemi chiusi, aspirazione alla fonte, ventilazione generale.
- Rumore: cabine e carter fonoassorbenti, separazione delle lavorazioni rumorose.
- Investimento: separazione dei percorsi pedonali da quelli dei carrelli, specchi, barriere.
Perché prima dei DPI
Un DPI protegge solo chi lo indossa, solo se è scelto e indossato correttamente, e non riduce il pericolo. Una misura collettiva funziona sempre, anche per visitatori e ditte esterne. Per questo nel DVR, per ogni rischio in cui si prevedono DPI, va spiegato perché le misure collettive non bastano.
Manutenzione
Anche le protezioni collettive vanno controllate: un riparo rimosso e non rimontato, una cappa con filtro intasato o un parapetto smontato per una lavorazione azzerano la protezione. La verifica rientra nei compiti del preposto e nel piano di manutenzione delle attrezzature (art. 71).
Fonti normative
Voci collegate
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