Il D.Lgs. 81/08 all'art. 107 definisce «lavoro in quota»l'attività lavorativa effettuata a quota superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. Questa soglia attiva l'obbligo di misure di protezione collettive (parapetti, reti) e individuali (imbracatura, linea vita) che il datore di lavoro deve predisporre prima dell'inizio dei lavori.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Definizione normativa e soglia 2 m
L'art. 107 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 fornisce la definizione legale di lavoro in quota: si tratta di qualsiasi attività lavorativa svolta a una quota superiore a 2 mrispetto a un piano stabile. La norma si applica indipendentemente dalla tipologia di lavoro (edilizia, manutenzione, installazione, ispezione) e dalla durata dell'attività.
La soglia di 2 m è il confine normativo che discrimina le attività in quota da quelle a livello del suolo: al di sopra di tale altezza scattano automaticamente gli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei e mobili) e, più in generale, dagli artt. 107-111.
- Art. 107 — definisce il lavoro in quota e fissa la soglia dei 2 m rispetto al piano stabile sottostante.
- Art. 108 — stabilisce le misure di protezione collettive da adottare in via prioritaria rispetto ai dispositivi di protezione individuale.
- Art. 109— regolamenta l'uso di scale a pioli, scale portatili e simili strutture di accesso temporaneo.
- Art. 110 — disciplina i ponteggi e i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
- Art. 111 — impone al datore di lavoro di scegliere attrezzature di lavoro idonee alle condizioni operative, privilegiando le misure collettive su quelle individuali.
Misure di protezione collettiva
Il principio gerarchico sancito dall'art. 111 D.Lgs. 81/08 impone di privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto ai DPI. Le principali misure collettive anticaduta sono:
- Parapetti perimetrali — strutture rigide installate sul bordo del piano di lavoro, con altezza minima di 1 m, dotate di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede (art. 126 e Allegato XVIII D.Lgs. 81/08).
- Reti di sicurezza — reti orizzontali o verticali (tipi S, T, U, V secondo EN 1263-1) posizionate sotto o lateralmente alla zona di lavoro per intercettare la caduta del lavoratore.
- Impalcati e ponteggi — piattaforme di lavoro stabili che eliminano alla fonte il rischio di caduta, richiedendo un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) quando si tratta di ponteggi metallici fissi (art. 136 D.Lgs. 81/08).
- Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)— attrezzature semoventi che consentono l'accesso in quota in condizioni di sicurezza senza esporre il lavoratore a rischio di caduta libera, quando utilizzate correttamente con i dispositivi di trattenuta.
Solo quando le misure collettive siano tecnicamente impraticabili o sproporzionate rispetto al rischio è consentito ricorrere in via esclusiva o complementare ai DPI anticaduta.
DPI anticaduta obbligatori
Quando le misure collettive non eliminano completamente il rischio di caduta dall'alto, il datore di lavoro deve fornire idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta conformi al Regolamento UE 2016/425 e alle norme tecniche EN della serie 361/362/363:
- Imbracatura anticaduta (EN 361) — indossata dal lavoratore, distribuisce le forze di arresto sul torace, sulle cosce e sulle spalle; è il componente di connessione tra il lavoratore e il sistema.
- Cordino con assorbitore di energia (EN 355)— collegamento tra l'imbracatura e il punto di ancoraggio, con dispositivo di dissipazione dell'energia che limita la forza di arresto a 6 kN massimi sul corpo del lavoratore.
- Dispositivo anticaduta retrattile (EN 360) — blocca automaticamente la caduta entro pochi centimetri dal punto di ancoraggio; indicato dove lo spazio di caduta libera è limitato.
- Linea vita (EN 795) — sistema di ancoraggio orizzontale o inclinato che permette al lavoratore di spostarsi sul piano di lavoro rimanendo costantemente connesso. Deve essere certificato e installato da personale qualificato.
- Elmetto con sottogola (EN 397) — obbligatorio in cantiere per proteggere la testa da urti durante la caduta.
Prima dell'uso, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori siano addestrati specificamente all'uso dei DPI anticaduta e alle procedure di salvataggio in caso di sospensione (art. 77 D.Lgs. 81/08).
Formazione specifica
I lavoratori che operano in quota devono ricevere formazione, informazione e addestramento specificisui rischi di caduta dall'alto e sulle misure di prevenzione adottate (art. 37 e art. 77 D.Lgs. 81/08). Per le attività con funi (accesso e posizionamento mediante funi, art. 116 D.Lgs. 81/08) è richiesta una abilitazione specifica ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.
I principali percorsi formativi per il lavoro in quota includono:
- Utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)— abilitazione obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (aggiornamento quinquennale).
- Ponteggi — montaggio, smontaggio e trasformazione — formazione specifica per i lavoratori preposti alle operazioni sui ponteggi metallici fissi, con parte teorica e pratica.
- Tecniche di accesso e posizionamento mediante funi — formazione per operatori di lavori in fune (tree climber, addetti a facciate, torri, ecc.).
- Uso dei DPI anticaduta — addestramento pratico obbligatorio prima del primo utilizzo e a ogni modifica delle procedure operative.
Approfondimenti e servizi correlati
Domande frequentiFAQ
Cosa si intende esattamente per "piano stabile" nel contesto del lavoro in quota?
Anche i lavori di breve durata in quota richiedono le misure anticaduta?
Chi è responsabile in caso di infortunio da caduta dall'alto in cantiere?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 107 (definizione lavoro in quota)
- D.Lgs. 81/08 — artt. 108-111 (misure di protezione per lavori in quota)
- D.Lgs. 81/08 — Titolo IV, Capo II (ponteggi e opere provvisionali, artt. 114-140)
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — abilitazioni per attrezzature di lavoro (PLE, ponteggi, funi)
- Regolamento UE 2016/425 — dispositivi di protezione individuale
Ti serve un preventivo per lavoro in Quota?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.