Risposta rapida
Per l’art. 107 del D.Lgs. 81/08 è lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. La definizione non dipende dal settore: riguarda il cantiere come la manutenzione di una copertura, la pulizia di una scaffalatura alta o l’uso di una piattaforma elevabile. Le regole sono nel Titolo IV, Capo II (artt. 105-117).
Gerarchia delle misure (art. 111)
- Evitare il lavoro in quota quando è possibile (ad esempio con attrezzi telescopici o lavorando a terra).
- Scegliere attrezzature che garantiscano condizioni sicure, dando priorità alle protezioni collettive (parapetti, ponteggi, piattaforme) rispetto ai DPI.
- Usare scale portatili solo per lavori di breve durata e a basso rischio, quando altre attrezzature non sono giustificate.
- Ricorrere a sistemi di accesso e posizionamento mediante funi solo quando le altre soluzioni non sono praticabili, con operatori formati.
- Dove resta un rischio di caduta, usare sistemi di arresto caduta (imbracatura, cordino con assorbitore, ancoraggio) con un piano di recupero.
Formazione e attrezzature
- I DPI anticaduta sono di terza categoria: oltre alla formazione serve l’addestramento (art. 77, comma 5).
- Il montaggio e smontaggio dei ponteggi richiede formazione specifica dei lavoratori addetti (art. 136).
- Per l’uso di piattaforme di lavoro elevabili serve l’abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
- Le coperture vanno valutate per resistenza e accessi; molte Regioni prevedono inoltre requisiti per i dispositivi di ancoraggio permanenti.
Errori frequenti
- Usare la scala come posto di lavoro abituale.
- Imbracatura senza un punto di ancoraggio idoneo o senza tirante d’aria sufficiente.
- Nessun piano per soccorrere chi resta sospeso nell’imbracatura.
Fonti normative
Voci collegate
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