Uno studio di psicologia o psicoterapia deve gestire rischi specifici che spesso vengono sottovalutati rispetto ad altre strutture sanitarie: lo stress lavoro-correlato e il rischio di burnout del professionista, il rischio biologico da trasmissione aerea in sedute ravvicinate, i rischi ergonomici da postura prolungata e uso del VDT, la gestione delle emergenze cliniche in studio (crisi dissociativa, ideazione suicidaria acuta, malore somatico), e gli adempimenti documentali legati alla privacy dei dati sanitari. Il DVR è obbligatorio non appena il professionista ha anche un solo lavoratore; la valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria e non può essere omessa; gli aspetti di co-working e condivisione degli spazi richiedono un'analisi specifica degli obblighi di cooperazione.
1. Quadro normativo — D.Lgs. 81/08 applicato agli studi professionali sanitari
Gli studi di psicologia e psicoterapia rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a tutti i datori di lavoro che abbiano lavoratori dipendenti o equiparati, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni dell'organizzazione. La norma non distingue tra professioni sanitarie mediche e non mediche: lo psicologo iscritto all'Albo che assume una segretaria, un altro psicologo dipendente o un tirocinante assimilato a lavoratore diventa datore di lavoro a tutti gli effetti e acquista tutti gli obblighi previsti dal Titolo I e dai titoli specifici applicabili ai rischi presenti.
Il quadro normativo rilevante per gli studi di psicologia comprende più livelli normativi. A livello di sicurezza sul lavoro: il Titolo I (obblighi generali del datore, DVR, nomine, formazione), il Titolo VII (attrezzature munite di VDT), il Titolo X(agenti biologici, rilevante per i contesti ad alto rischio), e le disposizioni generali sull'antincendio (D.M. 02/09/2021) e sul primo soccorso (D.M. 388/2003). A livello di privacy: il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 disciplinano il trattamento dei dati sanitari dei pazienti, che sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR e richiedono misure di sicurezza specifiche. A livello deontologico: il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani impone obblighi di riservatezza e di tutela del paziente che si integrano con la normativa sulla privacy.
Il professionista che opera come lavoratore autonomo senza dipendenti (art. 21 D.Lgs. 81/08) non è tenuto al DVR, ma deve comunque adottare misure di protezione per i rischi cui è esposto e utilizzare attrezzature conformi alle normative di sicurezza. La distinzione tra lavoratore autonomo e datore di lavoro va verificata attentamente in presenza di tirocinanti, collaboratori abituali e co-working strutturato. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua situazione specifica e supportiamo la gestione documentale adattata al caso.
2. DVR per studi di psicologia: obblighi e specificità
Il Documento di Valutazione dei Rischiper uno studio di psicologia o psicoterapia ha caratteristiche proprie che lo distinguono da quello di altre tipologie di studi professionali o sanitari. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli da stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1-bis). Per gli studi di psicologia le sezioni tipicamente rilevanti del DVR sono:
- Stress lavoro-correlato: obbligatorio ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis; valutazione preliminare con indicatori oggettivi (assenteismo, turnover, segnalazioni), seguita da valutazione approfondita con questionari se gli indicatori superano le soglie.
- Rischio biologico: da includere con livello di dettaglio proporzionato al contesto operativo; più approfondito per chi lavora in carcere, comunità terapeutiche o strutture psichiatriche residenziali; più sintetico per lo studio privato ordinario.
- Ergonomia e VDT: per tutti i lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali (media di 4 ore al giorno); valutazione della postazione secondo l'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.
- Rischio chimico: prodotti per la pulizia e la disinfezione degli ambienti; schede SDS dei prodotti utilizzati; DPI per il personale delle pulizie.
- Antincendio e gestione delle emergenze: piano di emergenza, designazione degli addetti, mezzi di estinzione, vie di esodo, segnaletica.
- Primo soccorso: cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione in funzione del numero di lavoratori e del gruppo di appartenenza ai sensi del D.M. 388/2003; designazione e formazione degli addetti al primo soccorso.
Il datore di lavoro negli studi di psicologia è il professionista titolare o il legale rappresentante della società tra professionisti (s.t.p.) o associazione professionale. L'RSPP può essere lo stesso datore di lavoro se la struttura è classificata a rischio basso o medio (con il percorso formativo di 16 ore per rischio basso o 32 ore per rischio medio ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 81/08), oppure un professionista esterno abilitato. Il DVR deve essere datato, firmato dal datore, dal RSPP e dal medico competente (quando nominato) e consultato con il RLS prima della sua redazione definitiva.
3. Rischio stress lavoro-correlato e burnout del professionista
Lo stress lavoro-correlatoè il rischio più caratterizzante della professione psicologica. L'art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, obbliga ogni datore di lavoro a valutare questo rischio, senza soglie di esenzione per dimensione o settore. La metodologia di riferimento è il percorso semplificato INAIL, che prevede una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi (dati di assenteismo, turnover, richieste di cambio mansione, infortuni, segnalazioni di conflitti) seguita, se necessario, da una valutazione approfondita con strumenti validati (questionari ai lavoratori).
I fattori di rischio stress specifici per gli psicologi e i psicoterapeuti comprendono:
- Carico emotivo elevato: contatto prolungato con pazienti in condizione di sofferenza psichica intensa (depressione grave, trauma complesso, disturbi della personalità, lutto).
- Trauma vicario o fatica della compassione (compassion fatigue): esposizione ripetuta ai racconti traumatici dei pazienti che può generare sintomatologia analoga al PTSD nel terapeuta.
- Gestione dell'ideazione suicidaria e degli atti autolesivi: la responsabilità di monitorare il rischio suicidario dei pazienti è fonte di stress cronico significativo.
- Isolamento professionale: il lavoro in studio individuale, spesso senza colleghi con cui confrontarsi, aumenta il rischio di burnout.
- Responsabilità deontologica e medico-legale: il timore di violare il segreto professionale o di incorrere in responsabilità per mancata segnalazione.
- Frammentazione del lavoro: sedute consecutive senza pause adeguate, gestione amministrativa e burocratica sovrapposta all'attività clinica.
Le misure di prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato per i lavoratori degli studi psicologici comprendono misure organizzative (numero massimo di sedute giornaliere, pause obbligatorie tra le sedute, alternanza di tipologie di pazienti) e misure di supporto professionale (supervisione clinica regolare, partecipazione a gruppi di intervisione, accesso a psicoterapia personale o analisi di controllo, formazione continua su tecniche di auto-cura professionale). Supportiamo la gestione documentale della valutazione dello stress lavoro-correlato adattata al contesto specifico dello studio.
4. Rischio biologico: esposizione a patologie infettive dei pazienti
Sebbene inferiore rispetto agli studi medici con procedure invasive, il rischio biologico negli studi di psicologia non può essere considerato trascurabile, in particolare per alcuni contesti operativi. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 si applica a qualsiasi attività che comporta il rischio di esposizione ad agenti biologici; la valutazione deve essere inserita nel DVR con il livello di dettaglio proporzionato al rischio effettivo.
| Contesto operativo | Rischio biologico prevalente | Misure di prevenzione |
|---|---|---|
| Studio privato ordinario | Virus influenzali, SARS-CoV-2, patologie da droplet | Ventilazione adeguata, igienizzanti mani, mascherina in stagione influenzale o su valutazione del rischio |
| Istituto penitenziario / carcere | TBC (Mycobacterium tuberculosis gruppo 3), HCV, HIV, scabbia | Mascherina FFP2 obbligatoria, test IGRA periodico per TBC, formazione specifica rischio biologico |
| Comunità terapeutica per tossicodipendenti | HBV, HCV, HIV, TBC, infezioni cutanee e mucose | DVR con sezione biologica approfondita, DPI idonei, vaccinazione epatite B raccomandata |
| Centro di salute mentale / SPDC | Patologie respiratorie, rischio contatto fisico in situazioni di agitazione psicomotoria | Procedure operative per la gestione delle crisi, formazione su contenimento non farmacologico |
| Struttura residenziale per anziani | Influenza, COVID-19, patologie geriatriche infettive | Protocolli struttura + DPI individuali; coordinamento con il medico coordinatore della struttura |
Per lo studio privato ordinario la valutazione del rischio biologico può essere sintetica e concludersi con l'adozione di misure di prevenzione di base: ventilazione naturale o meccanica adeguata del locale delle sedute (ricambio d'aria sufficiente, indicativamente almeno 6 volumi/ora per locali con utenza), disponibilità di gel idroalcolico per le mani sia per il professionista sia per i pazienti, pulizia e sanificazione regolare delle superfici con prodotti idonei. In presenza di pazienti con patologie infettive note o sospette, il professionista valuta caso per caso l'adozione di misure aggiuntive (mascherina, maggiore distanza, sedute in videochiamata).
5. Ergonomia postazione VDT e rischio posturale
Lo psicologo e i suoi eventuali dipendenti (segreteria, psicologo collaboratore che gestisce la documentazione clinica) utilizzano quotidianamente videoterminali per la stesura delle relazioni, la gestione della cartella clinica digitale, la fatturazione elettronica, le comunicazioni e — crescentemente — le sedute in modalità remota (videoterapia). Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 tutela i lavoratori addetti ai VDT, definiti come coloro che usano il monitor per almeno 20 ore settimanali (in media 4 ore al giorno, escluse le pause).
Gli obblighi specifici per i lavoratori addetti ai VDT comprendono:
- Valutazione della postazione: analisi secondo i criteri dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08; verifica di monitor (dimensione, risoluzione, antiriflesso, posizionamento), sedia (regolabile in altezza, con schienale e braccioli), scrivania (profondità minima 80 cm, altezza idonea), tastiera e mouse (separati dal monitor, posizionabili liberamente), illuminazione (assenza di abbagliamento e riflessi sullo schermo), temperatura e umidità dell'aria.
- Interruzioni programmate: pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT, da effettuarsi con allontanamento dallo schermo; non cumulabile.
- Sorveglianza sanitaria: visita oculistica preventiva e periodica (biennale per i lavoratori oltre i 50 anni, quinquennale per gli altri); valutazione del rachide se emergono sintomi muscoloscheletrici; il medico competente determina la frequenza in base alla valutazione del rischio.
- Formazione ergonomica: informazione e formazione sull'uso corretto della postazione e sulle misure di prevenzione del rischio visivo e muscoloscheletrico.
Il rischio posturale riguarda anche le sedute di colloquio clinico: la postura prolungata in sedia durante le sedute (tipicamente 50 minuti, più volte al giorno) può determinare tensioni cervicali, lombari e degli arti superiori. La selezione di sedie ergonomiche per il professionista e di disposizione ottimale dello spazio (evitare posture asimmetriche durante il colloquio) contribuisce a ridurre questo rischio. La valutazione deve essere adattata al caso specifico della struttura e delle abitudini lavorative del professionista.
6. Privacy e sicurezza dei dati dei pazienti (intersezione GDPR e D.Lgs. 81/08)
I dati trattati negli studi di psicologia e psicoterapia sono dati relativi alla salute, qualificati come dati particolari dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e soggetti a tutela rafforzata. Il loro trattamento è consentito solo con il consenso esplicito dell'interessato (art. 9 par. 2 lett. a GDPR) o sulla base di uno degli altri motivi di liceità previsti dalla norma (prestazione sanitaria professionale). Il Codice Deontologico degli Psicologi impone il segreto professionale che si sovrappone e rafforza gli obblighi normativi.
L'intersezione con il D.Lgs. 81/08 riguarda principalmente la sicurezza fisica dei documenti e dei dispositivicontenenti dati sanitari. Il DVR deve includere una valutazione dei rischi per la sicurezza dei dati nella misura in cui eventi fisici (incendio, allagamento, furto, accesso non autorizzato) possono compromettere la riservatezza dei dati dei pazienti. Le misure di sicurezza fisica (armadi chiusi a chiave per le cartelle cartacee, dispositivi informatici con cifratura del disco, sistemi di backup, accesso controllato ai locali) sono sia misure di sicurezza sul lavoro sia misure tecniche ai sensi dell'art. 32 GDPR.
Gli adempimenti GDPR obbligatori per lo studio di psicologia comprendono:
- Registro dei trattamenti(art. 30 GDPR): obbligatorio per i titolari che trattano dati particolari, indipendentemente dalla dimensione dell'organizzazione.
- Informativa ai pazienti(artt. 13-14 GDPR): da consegnare prima o al momento della prima seduta; deve indicare finalità, base giuridica, tempi di conservazione, diritti dell'interessato, eventuale comunicazione a terzi.
- Consenso al trattamento: esplicito, documentato, specifico, revocabile.
- Misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 32 GDPR): cifratura dei dispositivi, password robuste, aggiornamento software, backup regolari, procedure per la gestione delle violazioni dei dati (data breach).
- Valutazione d'impatto (DPIA): obbligatoria per trattamenti ad alto rischio; va valutata nel caso di uso di piattaforme di videoterapia che trattano dati sanitari su larga scala.
- Nomina di responsabili del trattamento: per i fornitori di software, cloud storage, piattaforme di telemedicina che accedono ai dati dei pazienti.
7. Gestione delle emergenze in studio (paziente in crisi, malore)
La gestione delle emergenze in uno studio di psicologia o psicoterapia riguarda sia le emergenze sanitarie generiche (malore fisico del paziente o del professionista) sia le situazioni cliniche di crisi psicologica acuta che possono richiedere un intervento urgente. Entrambe devono essere previste nel DVR e nel piano di emergenza della struttura.
Le emergenze sanitarie generiche— perdita di coscienza, crisi ipoglicemica, crisi epilettica, infarto, shock — sono gestite con le procedure standard di primo soccorso. Il D.M. 388/2003 classifica gli studi professionali in funzione del numero di dipendenti e della natura dell'attività: la maggior parte degli studi di psicologia con pochi dipendenti rientra nel gruppo B o C e richiede la presenza di un pacchetto di medicazione e la designazione di almeno un addetto al primo soccorso formato (12 ore per il gruppo B, 6 ore per il gruppo C, con aggiornamento triennale). Il professionista deve saper eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D) e verificare se il locale è in prossimità di un defibrillatore semiautomatico (DAE) pubblico o privato.
Le emergenze cliniche psicologiche — crisi dissociativa acuta, attacco di panico grave, agitazione psicomotoria intensa, manifestazione di ideazione suicidaria con piano strutturato, atti autolesivi in studio — richiedono procedure operative specifiche che il professionista deve predisporre e aggiornare. Queste procedure comprendono:
- Definizione di criteri di attivazione del sistema di emergenza (118/112) e di ricovero d'urgenza.
- Procedure di stabilizzazione del paziente in attesa dei soccorsi (tecniche di grounding, de-escalation verbale, gestione dello spazio fisico).
- Contatti predefiniti: 118, servizio psichiatrico di urgenza (SPDC di riferimento), familiari o referenti del paziente (se previsto nel piano terapeutico e con consenso).
- Modalità di gestione del materiale potenzialmente pericoloso presente in studio (oggetti affilati, farmaci) in presenza di pazienti con rischio autolesivo.
- Debriefing post-emergenza per il professionista e gli eventuali collaboratori presenti.
Lo studio deve essere dotato di vie di uscita praticabili, illuminazione di emergenza se prevista dai criteri antincendio applicabili, estintore idoneo, segnaletica di sicurezza. Il piano di emergenza deve essere affisso in luogo visibile e comunicato a tutti i lavoratori.
8. Formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria
La formazione in materia di sicurezza per i lavoratori degli studi di psicologia e psicoterapia è regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La classificazione del rischio è determinata dal codice ATECO dell'attività: gli studi di psicologia rientrano tipicamente nel codice ATECO 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti) o 86.90.39, classificati a rischio medio. Questo comporta:
- 4 ore di formazione generale: comune a tutti i settori; concetti di base sulla sicurezza, diritti e doveri dei lavoratori, organizzazione della prevenzione aziendale.
- 8 ore di formazione specifica per rischio medio: rischi specifici della mansione e del settore, DPI, segnaletica, gestione delle emergenze, primo soccorso di base.
- Aggiornamento periodico: 6 ore ogni 5 anni.
Oltre alla formazione D.Lgs. 81/08, i lavoratori degli studi di psicologia devono ricevere:
- Formazione antincendio: livello 1 (2 ore) per attività a rischio basso; livello 2 (5 ore) per attività a rischio medio; con parte pratica obbligatoria.
- Formazione al primo soccorso: gruppo B (12 ore + 4 ore aggiornamento triennale) per studi con più di 3 lavoratori nel settore sanitario; gruppo C (6 ore + 4 ore aggiornamento) per studi più piccoli.
- Formazione ergonomia VDT: per tutti gli addetti ai videoterminali; contenuto minimo: uso corretto della postazione, pause obbligatorie, segnalazione dei disturbi visivi e muscoloscheletrici.
- Formazione privacy GDPR: obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati sanitari dei pazienti; frequenza: almeno annuale o ad ogni modifica significativa dei processi di trattamento.
La sorveglianza sanitariaè obbligatoria quando la valutazione del rischio evidenzia esposizioni che la richiedono: addetti VDT per più di 20 ore settimanali (visita oculistica periodica), lavoratori esposti a rischio biologico significativo (in contesti ad alto rischio come carceri o comunità terapeutiche), lavoratori con rischio stress lavoro-correlato elevato identificato dalla valutazione approfondita. Il medico competente redige il protocollo sanitario, esegue le visite e rilascia i giudizi di idoneità.
Documenti minimi per uno studio di psicologia — checklist sintetica
- DVR con sezioni: stress lavoro-correlato, VDT/ergonomia, biologico (se pertinente), chimico (prodotti pulizia), antincendio
- Nomina RSPP (il titolare può ricoprire il ruolo con corso da 16 ore per rischio basso, 32 ore per rischio medio)
- Designazione RLS e verbale di consultazione preventiva al DVR
- Nomina medico competente (quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria)
- Attestati formazione lavoratori (4 ore generali + 8 ore specifiche per rischio medio)
- Attestati formazione antincendio (livello 1 o 2 in base alla classificazione del rischio)
- Attestati formazione primo soccorso gruppo B o C in base al numero di lavoratori
- Verbali consegna DPI a ciascun lavoratore con ricevuta firmata
- Piano di emergenza affisso e comunicato ai lavoratori
- Registro dei trattamenti dati (GDPR art. 30)
- Informativa privacy consegnata ai pazienti prima della prima seduta
- Accordi di responsabilità del trattamento con fornitori software/cloud
- Procedure operative per la gestione delle emergenze cliniche (crisi acuta, ideazione suicidaria)
- Contratto con fornitore di servizi di pulizia con relativo coordinamento sicurezza (se applicabile)
- Registro infortuni aggiornato
9. Aspetti specifici per co-working e condivisione di spazi
La condivisione di spazi professionali tra psicologi — sublocazione di stanza, studio condiviso a rotazione, spazio in centro di salute integrata — è una formula organizzativa sempre più diffusa, che pone specifiche questioni in materia di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi dipendono dalla struttura giuridica del rapporto e dalla simultanea presenza di lavoratori di diversi soggetti negli spazi comuni.
Quando uno psicologo titolare dello studio (con dipendenti) concede a un altro professionista l'uso dello spazio, occorre distinguere:
- Uso alternato senza sovrapposizione: se i due professionisti non sono mai presenti contemporaneamente e non hanno dipendenti, non si configura un rapporto che richieda coordinamento formale di sicurezza. Ciascuno è responsabile della propria sicurezza individuale (art. 21 D.Lgs. 81/08).
- Uso simultaneo di spazi comuni: se i lavoratori dei diversi professionisti si trovano negli stessi ambienti (sala d'attesa condivisa, bagno, ingresso, corridoio), il titolare dello spazio e il soggetto ospitato hanno obblighi di cooperazione e coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che comprende lo scambio reciproco delle informazioni sui rischi specifici (art. 26 c. 1 lett. b) e la promozione della cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione.
- DUVRI: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è obbligatorio quando i lavori, servizi o forniture in appalto/subappalto comportano rischi da interferenza e non si tratta di mera attività intellettuale. Per la condivisione di spazi tra professionisti che svolgono attività intellettuale (colloqui psicologici) la necessità del DUVRI va valutata caso per caso, tenendo conto dell'effettiva presenza di rischi interferenziali (antincendio, vie di esodo, emergenze).
In ogni caso di co-working strutturato è buona prassi formalizzare per iscritto: le responsabilità per la manutenzione degli impianti, la gestione dell'estintore e delle vie di esodo, il piano di emergenza comune, le procedure di pulizia e sanificazione degli spazi condivisi, le modalità di gestione dei rifiuti. Supportiamo la gestione documentale del co-working professionale adattata al caso specifico.
10. Sanzioni e controlli ASL/INL
Gli studi di psicologia e psicoterapia possono essere oggetto di ispezioni da parte dello SPISAL/PSAL(Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, articolazione delle ASL regionali) per la verifica del rispetto del D.Lgs. 81/08, e dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per il diritto del lavoro e la sicurezza. Il Garante per la protezione dei dati personali ha competenza sui profili GDPR.
| Violazione | Sanzione (D.Lgs. 81/08 e normativa applicabile) |
|---|---|
| Mancata redazione del DVR (in presenza di lavoratori) | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 € (art. 55 D.Lgs. 81/08) |
| DVR privo della valutazione dello stress lavoro-correlato | Ammenda 2.457-4.914 € (art. 55 c. 3 lett. a) |
| Mancata nomina RSPP | Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 € |
| Mancata formazione lavoratori | Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore non formato |
| Mancata sorveglianza sanitaria (quando dovuta) | Arresto fino a 4 mesi o ammenda 1.096-4.384 € |
| Mancata fornitura DPI | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 € |
| Mancata designazione addetti antincendio e primo soccorso | Ammenda 547-1.971 € (art. 55 c. 5 lett. d) |
| Violazione GDPR: trattamento non lecito di dati sanitari | Sanzione amministrativa fino a 20 milioni di € o 4% del fatturato mondiale annuo (art. 83 par. 5 GDPR) |
Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 consentono la regolarizzazione delle violazioni entro un termine fissato dall'organo di vigilanza, con pagamento in misura ridotta (un quarto del massimo dell'ammenda o un terzo del minimo se più favorevole). L'adesione alla prescrizione entro i termini estingue il reato contravvenzionale. Per le violazioni GDPR il Garante può adottare misure correttive (ammonimento, imposizione di misure, limitazione del trattamento) e irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.
FAQ — Sicurezza studi psicologi e psicoterapeutiFAQ
Uno psicologo con studio singolo deve redigere il DVR?
Qual è il rischio biologico specifico degli studi di psicologia?
Come gestire il rischio da stress lavoro-correlato per lo psicologo?
Quali DPI sono necessari in uno studio psicologico?
Il co-working tra professionisti sanitari crea obblighi DUVRI?
12. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VII, VIII, IX, X; artt. 17, 21, 26, 28, 29, 34, 37, 38)
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali (aggiornato dal D.Lgs. 101/2018)
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — Regolamento generale sulla protezione dei dati, applicabile ai dati sanitari (art. 9)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08 (classificazione settori rischio)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (gruppi A, B, C)
- Circolare INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato (percorso semplificato PMI, 2011)
- Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali — Trattamento dei dati sanitari in ambito professionale (provvedimento 9 novembre 2005)
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (versione vigente, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Allegato XXXIV (requisiti minimi per le attrezzature munite di VDT, Titolo VII)
- Norma tecnica UNI EN ISO 9241-110:2020 — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema (principi ergonomici di progettazione del dialogo)
- D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 — Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08 (modifiche agli artt. 28, 29 e altre disposizioni)
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili agli studi di psicologia e psicoterapia dipendono dalla presenza di lavoratori, dal contesto operativo (studio privato, carcere, comunità terapeutica, struttura convenzionata), dalle attrezzature utilizzate e dalla normativa vigente al momento della valutazione. DVR, valutazione dello stress lavoro-correlato e adempimenti GDPR devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale.
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