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Guida definitiva · 2026

Sicurezza per Osteopati, Chiropratici e Terapisti Manuali: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in uno studio di terapie manuali: DVR osteopatico, rischio ergonomico e biologico, movimentazione pazienti, DPI, formazione obbligatoria, igiene lettini e sorveglianza sanitaria. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli studi di osteopatia, chiropratica e massoterapia devono gestire rischi specifici: rischio ergonomico per l'operatore (posture incongrue, sforzi ripetuti durante i trattamenti manuali), rischio biologico da contatto cutaneo e con secrezioni, rischio da movimentazione di pazienti con limitazioni motorie o sovrappeso, rischio chimico da oli e creme professionali. Il DVR è obbligatorio dalla presenza di un solo lavoratore dipendente. La classificazione nel rischio alto (ATECO Q per gli studi con operatori sanitari) impone 16 ore di formazione. L'igiene lettini e attrezzature deve seguire procedure scritte; nei centri benessere che somministrano alimenti o bevande si applica anche il piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e normativa sulle professioni sanitarie

Le attività di osteopatia, chiropratica, fisioterapia manuale e massoterapia sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81— il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — ogni volta che comportano la presenza di lavoratori dipendenti o equiparati. Il D.Lgs. 81/08 si applica indipendentemente dalla forma giuridica dell'attività (ditta individuale, studio associato, società) e dalla classificazione professionale del terapista.

Sul versante della normativa professionale, il panorama è frammentato. Il fisioterapistaè una professione sanitaria regolamentata: il D.M. 741/1994 ne definisce il profilo professionale, la formazione universitaria (laurea L/SNT2) è obbligatoria e l'iscrizione all'Ordine TSRM-PSTRP è condizione per l'esercizio legale. Lo studio fisioterapico con prestazioni sanitarie soggette a rimborso SSN o privato deve di norma essere autorizzato dall'ASL competente.

L'osteopataè stato riconosciuto come professionista sanitario dall'art. 7 della L. 3/2018(legge Lorenzin sulle professioni sanitarie), ma al 2026 il regolamento attuativo che disciplina ordinamento didattico, titoli riconosciuti e istituzione dell'albo è ancora in via di definizione. Gli osteopati già esercenti operano in regime transitorio. Il chiropraticonon dispone in Italia di un riconoscimento normativo pieno analogo al fisioterapista; la sua attività rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla L. 4/2013, che riconosce la libertà di esercizio ma non conferisce qualifiche sanitarie regolamentate.

Il massaggiatore e operatore del benessereche opera in centri benessere, spa o centri estetici è soggetto alle normative regionali sull'estetica e al D.Lgs. 81/08, con classificazione tipicamente nel settore ATECO S (altre attività di servizi alla persona) a rischio medio. Diversamente, il massofisioterapista con titolo rilasciato da istituti ISEF o equipollenti ante-riforma rientra in regimi transitori specifici che variano per regione.

Sul piano della sicurezza sul lavoro, la distinzione professionale non incide sulla sostanza degli obblighi: tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore devono redigere il DVR, nominare le figure della prevenzione, formare i lavoratori e garantire la sorveglianza sanitaria. La classificazione del rischio (basso, medio, alto) ai fini della formazione dipende dal codice ATECO dello studio: Q per attività sanitarie (rischio alto, 16 ore), S per centri benessere/estetici (rischio medio, 12 ore).

2. DVR per studio di terapie manuali

Il Documento di Valutazione dei Rischidi uno studio di terapie manuali deve essere redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08 e deve contenere la valutazione di tutti i rischi presenti, compresi quelli specifici dell'attività. A differenza di un ufficio o di un esercizio commerciale, lo studio di terapie manuali presenta una combinazione di rischi professionali peculiare che richiede una trattazione specifica nel DVR.

Le sezioni che non possono mancare nel DVR di uno studio osteopatico, chiropratico o di massoterapia:

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e dal medico competente (se nominato) e deve essere disponibile in loco in caso di ispezione. Deve essere aggiornato ogni volta che variano le condizioni di rischio (nuove attrezzature, nuove mansioni, modifiche strutturali, variazione del personale) e comunque riesaminato periodicamente. Il datore di lavoro titolare di uno studio a rischio alto (ATECO Q) non può svolgere il ruolo di RSPP salvo aver frequentato il corso di 48 ore previsto dall'art. 34 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

3. Rischio ergonomico per l'operatore

Il rischio ergonomico è il rischio più rilevante e spesso più sottovalutato nelle professioni di terapia manuale. Osteopati, chiropratici, fisioterapisti e massaggiatori svolgono lavoro fisicamente impegnativo: trattamenti manuali che durano tra 30 e 60 minuti ciascuno, spesso 8-10 al giorno, con posture prolungate di flessione, estensione e rotazione del rachide, e sforzi ricorrenti degli arti superiori (tecniche di pressione profonda, mobilizzazioni articolari, tecniche di thrust chiropratico).

I principali rischi ergonomici per il terapista manuale sono:

La valutazione del rischio ergonomico deve utilizzare metodi standardizzati. Per le posture del tronco e degli arti superiori il metodo REBA (Rapid Entire Body Assessment) è adatto alla valutazione dei trattamenti manuali in postura variabile; il metodo OCRA(Occupational Repetitive Action) è indicato per le tecniche ripetitive sugli arti superiori. I risultati della valutazione devono orientare le misure di miglioramento: regolazione dell'altezza del lettino, uso di ausili biomeccanici (cunei, rulli, cuscini di posizionamento), organizzazione delle sessioni con pause ergonomiche tra i trattamenti, variazione delle tecniche per ridurre l'esposizione continuativa ai movimenti più gravosi.

Il lettino da trattamento deve avere altezza regolabile(manualmente o elettricamente) per permettere al terapista di lavorare con il rachide in posizione neutra e le braccia in posizione fisiologica. Un lettino a altezza fissa è fonte di rischio ergonomico documentato, specialmente per terapisti con altezze corporee diverse tra loro. Le linee guida di ergonomia professionale indicano che l'altezza del lettino dovrebbe essere a livello del terzo superiore della coscia del terapista in stazione eretta per la maggior parte delle tecniche.

4. Rischio biologico (sangue, contatto cutaneo)

Le attività di terapia manuale comportano contatto fisico diretto con la cute del paziente, che costituisce una possibile via di esposizione ad agenti biologici classificati nel Titolo X del D.Lgs. 81/08. Sebbene il rischio biologico in questo ambito sia inferiore rispetto alle attività sanitarie invasive, non può essere ignorato nella valutazione dei rischi.

Agente biologico / condizioneVia di trasmissioneMisure preventive principali
Dermatofiti (tinea corporis, tinea pedis)Contatto diretto cute-cute, superfici contaminate (lettino, lenzuolino)Lenzuolini monouso o cambio e lavaggio a 60°C, guanti se sospetta infezione visibile
Herpes simplex (HSV-1, HSV-2)Contatto diretto con lesioni attive, secrezioniAstensione da trattamento in zone con lesioni attive, guanti, igiene mani
Papillomavirus umano (HPV)Contatto con verruche plantari o comuni, microabrasioniGuanti se manipolazione di verruche, igiene superfici
Scabbia (Sarcoptes scabiei)Contatto prolungato cute-cuteAnamnesi, riconoscimento precoce, guanti, decontaminazione attrezzature
Sangue / microlesioni cutaneeContatto con sangue del paziente attraverso cute abrasa del terapistaGuanti in caso di lesioni cutanee aperte (paziente o terapista), igiene mani
Staphylococcus aureus (MRSA)Contatto con lesioni purulente, superfici contaminateAnamnesi, guanti, igiene mani, disinfezione lettino tra pazienti

Il DVR deve includere la valutazione del rischio biologico con indicazione delle misure adottate. Le misure di prevenzione collettiva prioritarie sono: cambio del lenzuolino di protezione del lettino tra ogni paziente (monouso oppure lavato a temperatura non inferiore a 60°C), pulizia e disinfezione regolare delle superfici del lettino e degli strumenti a contatto con i pazienti, disponibilità di soluzione idroalcolica o lavandino nelle immediate vicinanze della sala trattamento per l'igiene delle mani prima e dopo ogni trattamento. Il terapista con lesioni cutanee aperte alle mani deve utilizzare guanti per tutto il trattamento. La formazione del personale deve includere un modulo specifico sul rischio biologico da contatto cutaneo.

5. Movimentazione pazienti disabili o obesi

La movimentazione di pazienti con limitata autonomia motoria — persone anziane, pazienti post-operatori, soggetti obesi, pazienti con disabilità motorie — rappresenta un rischio biomeccanico significativo per il terapista manuale. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 si applica a qualsiasi movimentazione di persone e impone la valutazione del rischio e l'adozione di misure preventive. Il metodo di riferimento per le strutture con pazienti non deambulanti è il MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati).

Nello studio di terapie manuali le situazioni di movimentazione più frequenti sono:

Le misure preventive comprendono: lettino con altezza regolabile elettricamente (riduce lo sforzo di sollevamento); disponibilità di un sellino (sgabello con ruote) per eseguire parti del trattamento seduti; utilizzo di cunei e cuscini di posizionamento per ridurre la necessità di tenere il paziente in posizione con la forza; cintura ergonomica per trasferimenti se il volume di pazienti non deambulanti è significativo. Per gli studi con una quota rilevante di pazienti obesi o non autosufficienti è opportuno disporre di un ausilio di sollevamento o di un presidio di trasferimento. La formazione del personale deve includere tecniche di movimentazione assistita e uso corretto degli ausili.

6. DPI per terapisti manuali

Rischio / contestoDPI indicatiNote
Contatto cutaneo con pazienti con lesioni visibili o sospette infezioni cutaneeGuanti monouso in nitrile o lattice senza talcoNon utilizzare guanti in lattice se paziente con allergia accertata; preferire nitrile
Manipolazione di oli da massaggio, creme riscaldanti/raffrescanti con frasi H di irritazioneGuanti chimici categoria II (nitrile), crema barriera cutaneaVerificare SDS del prodotto; alcune creme contengono capsaicina o salicilati con effetti irritanti
Pulizia e disinfezione lettini e superfici con disinfettanti classificati CLPGuanti chimici categoria III (nitrile spesso), mascherina FFP2 se spray in spazio chiuso, occhiali se rischio splashLeggere SDS del disinfettante; ventilare il locale durante e dopo la disinfezione
Trattamento in periodo di elevata circolazione di patologie respiratorie trasmissibiliMascherina chirurgica o FFP2 (in base al rischio valutato)Indicata nelle fasi di elevata circolazione di virus influenzali o SARS-CoV-2, su valutazione aggiornata del rischio
Lavoro in stazione eretta prolungata (> 6 h/giorno)Calzature antifatica con supporto plantare, calze a compressione graduataNon DPI ai sensi del D.Lgs. 81/08 in senso stretto, ma misure di prevenzione delle patologie vascolari degli arti inferiori raccomandate
Gestione di rifiuti contaminati (lenzuolini con sangue, materiale biologico)Guanti monouso in nitrileI rifiuti potenzialmente infetti vanno smaltiti come rifiuti sanitari pericolosi CER 18 01 03*

I DPI devono essere selezionati sulla base della valutazione del rischio, forniti gratuitamente dal datore di lavoro, consegnati con verbale firmato ai sensi degli artt. 77-78 D.Lgs. 81/08 e accompagnati da istruzioni d'uso nella lingua del lavoratore. Il terapista deve essere formato all'uso corretto dei DPI previsti per la propria mansione. Il registro delle consegne e delle sostituzioni deve essere conservato a cura del datore di lavoro.

7. Formazione obbligatoria

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (attuativo dell'art. 37 D.Lgs. 81/08) definisce i percorsi formativi obbligatori differenziati per livello di rischio. Gli studi di terapie manuali classificati con codice ATECO Q (attività sanitarie e di assistenza sociale) rientrano nel rischio alto e devono garantire ai lavoratori una formazione di:

Per gli studi con codice ATECO S (centri benessere, centri estetici) la classificazione è rischio medio: 4 ore generali + 8 ore specifiche = 12 ore totali, aggiornamento 6 ore ogni 5 anni. Va verificato il codice ATECO effettivamente utilizzato per la propria attività, in quanto da questo dipende il percorso formativo corretto.

Oltre alla formazione D.Lgs. 81/08, il personale deve ricevere:

I preposti (coordinatori di studio, responsabili di sede nel caso di catene di centri) devono ricevere un modulo aggiuntivo di 8 ore. Tutta la formazione deve essere documentata con registro presenze firmato, test di verifica dell'apprendimento, attestati nominativi conservati nel fascicolo del lavoratore.

Documenti minimi per uno studio di terapie manuali — checklist sintetica

  • DVR con sezioni: ergonomia operatore, rischio biologico, movimentazione pazienti, chimico (oli/disinfettanti), stress
  • Nomina RSPP (esterno abilitato per rischio alto o datore con corso 48 ore)
  • Designazione RLS (o verbale di mancata elezione per studi sotto soglia)
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario
  • Attestati formazione lavoratori 16 ore (rischio alto ATECO Q) o 12 ore (rischio medio ATECO S)
  • Attestati formazione antincendio addetti emergenza
  • Attestati formazione primo soccorso addetti
  • Verbale consegna DPI a ciascun lavoratore
  • Procedura scritta igiene lettini, lenzuolini e attrezzature
  • Schede dati di sicurezza (SDS) di tutti gli oli, creme e disinfettanti utilizzati
  • Registro infortuni aggiornato
  • Piano di autocontrollo HACCP (solo se il centro somministra alimenti o bevande ai clienti)
  • Autorizzazione sanitaria ASL o SCIA (per fisioterapisti con prestazioni sanitarie)

8. Pulizia e igiene dei lettini e delle attrezzature — HACCP applicabile?

La pulizia e la disinfezione del lettino da trattamento e delle attrezzature usate (rulli, cunei, strumenti per tecniche specifiche come le coppette per il massaggio a ventosa, i rulli per il massaggio connettivale) è un obbligo igienico-sanitario che deve essere regolato da procedure scritte. Queste procedure, pur non essendo strettamente disciplinate da una norma di sicurezza sul lavoro, rientrano tra le misure di prevenzione del rischio biologico previste dal Titolo X D.Lgs. 81/08 e devono trovare posto nel DVR.

Le linee guida di riferimento per l'igiene nei centri di terapia manuale prevedono:

Il piano di autocontrollo HACCP ai sensi del Regolamento CE 852/2004 non si applica automaticamente a tutti i centri di terapia manuale, ma solo a quelli che somministrano alimenti o bevandeai clienti. Un centro benessere che offre tisane, succhi, snack o pasti nell'ambito dei propri servizi rientra nella definizione di operatore del settore alimentare (OSA) e deve predisporre un piano di autocontrollo basato sui principi HACCP. Uno studio osteopatico o fisioterapico che non somministra alimenti non è soggetto al Reg. CE 852/2004. In caso di dubbio sulla propria posizione, è opportuno consultare il SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell'ASL competente.

9. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 38-42 D.Lgs. 81/08 è obbligatoria ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia l'esposizione dei lavoratori a uno o più rischi per cui la norma la prevede. Negli studi di terapie manuali i rischi che attivano l'obbligo di sorveglianza sanitaria sono principalmente:

Il medico competenteelabora il protocollo sanitario sulla base della valutazione del rischio e definisce tipologia e frequenza degli accertamenti per ciascun lavoratore. Il protocollo deve essere parte integrante del DVR. Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza il medico emette il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni (es. limitazione del numero di trattamenti al giorno, obbligo di pause ergonomiche, obbligo di uso di ausili), idoneo con limitazioni temporanee, non idoneo temporaneamente (es. durante un episodio acuto di lombalgia), non idoneo permanentemente. Il giudizio va comunicato al datore e al lavoratore e deve orientare l'organizzazione del lavoro.

La visita preventiva — prima dell'assunzione o dell'inizio della mansione — è obbligatoria e permette di rilevare eventuali condizioni preesistenti (patologie del rachide, allergie agli oli da massaggio o ai lattici, patologie cutanee) che richiedono misure di adattamento o protezione specifica. La sorveglianza sanitaria include anche la verifica dello stato vaccinale e l'offerta delle vaccinazioni raccomandate per il rischio biologico valutato.

10. Sanzioni

Le sanzioni per le violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) si applicano anche agli studi di terapie manuali. L'organo di vigilanza competente è lo SPISAL/PSAL (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ASL, con possibile intervento anche dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per aspetti lavoristici connessi. Le ispezioni possono essere programmate, a campione, o conseguenti a un infortunio sul lavoro.

ViolazioneSanzione (D.Lgs. 81/08)
Mancata redazione del DVR (con lavoratori dipendenti)Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 55 c. 1 lett. a)
DVR incompleto (es. privo della valutazione del rischio ergonomico o biologico)Ammenda da 2.457 a 4.914 €
Mancata nomina RSPPArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
Mancata nomina medico competente (quando obbligatoria)Arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.096 a 4.384 €
Mancata formazione dei lavoratoriArresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per ciascun lavoratore non formato
Mancata fornitura DPIArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
Mancata designazione addetti antincendio e primo soccorsoAmmenda da 548 a 1.972 €
Mancata tenuta del registro infortuniSanzione amministrativa da 548 a 1.972 €

In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali gravi o gravissime, si apre la fattispecie penale ex artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo o lesioni colpose per violazione delle norme antinfortunistiche). L'INAIL può rivalersi sul datore di lavoro per le prestazioni erogate al lavoratore infortunato se viene accertata la responsabilità datoriale (art. 11 D.P.R. 1124/1965). Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/1994 permettono la regolarizzazione con pagamento ridotto (un quarto del massimo dell'ammenda), ma presuppongono l'eliminazione della violazione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza.

FAQ — Sicurezza osteopati, chiropratici e terapisti manualiFAQ

Uno studio osteopatico con un solo dipendente deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) scatta dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal settore. In uno studio osteopatico possono rientrare in questa categoria: segretari/receptionist, assistenti di studio, altri terapisti alle dipendenze. L'osteopata titolare che opera in forma completamente autonoma senza alcun lavoratore è soggetto all'art. 21 D.Lgs. 81/08 (lavoratore autonomo) e non è obbligato al DVR, ma deve comunque adottare misure di tutela per i rischi propri (ergonomia, biologico). Attenzione: la presenza di un tirocinante o di un collaboratore coordinato (co.co.co.) va esaminata nel merito della nozione di lavoratore; in caso di dubbio è consigliabile redigere comunque il documento. L'osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria dalla L. 3/2018 (art. 7), pertanto gli studi osteopatici con dipendenti rientrano nel rischio alto (codice ATECO Q) con obbligo di formazione da 16 ore.
Un massaggiatore che lavora presso un centro benessere in appalto deve avere il DVR?
La risposta dipende dallo status contrattuale del massaggiatore. Se opera come lavoratore autonomo (partita IVA) con contratto di appalto o di prestazione d'opera con il centro benessere, non è soggetto all'obbligo del DVR per se stesso, ma deve rispettare gli obblighi dell'art. 21 D.Lgs. 81/08 (uso dei DPI, attrezzature conformi, cooperazione con il committente in materia di sicurezza). Se invece ha dipendenti propri, il DVR è obbligatorio. Il centro benessere committente ha comunque obblighi di coordinamento e cooperazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 (DUVRI per interferenze tra lavoratori di imprese diverse nello stesso luogo). Se il massaggiatore viene realmente diretto e organizzato dal centro benessere, il rapporto potrebbe configurarsi come subordinazione di fatto indipendentemente dalla forma contrattuale, con tutti gli obblighi connessi. Il DVR del centro benessere deve tenere conto anche dei rischi dei lavoratori in appalto che operano nei suoi locali.
Esiste un rischio biologico nel massaggio terapeutico e nel trattamento osteopatico?
Sì, sebbene il rischio biologico nel massaggio terapeutico e nei trattamenti osteopatici/chiropratici sia generalmente inferiore rispetto alle attività sanitarie invasive, non è trascurabile e deve essere valutato nel DVR ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08. Le principali vie di esposizione sono: contatto cutaneo diretto con la cute del paziente (potenziale trasmissione di funghi — tinea corporis, tinea pedis — dermatofitosi, herpes simplex, papillomavirus, scabbia, pediculosi); contatto con secrezioni mucose o fluidi corporei durante trattamenti in zone prossime a mucose (zone paraorali, zone genitali nel massaggio terapeutico certificato); potenziale contatto con sangue in caso di abrasioni o microlesioni cutanee del paziente o dell'operatore. Le misure preventive principali sono: igiene delle mani prima e dopo ogni trattamento (con soluzione idroalcolica o lavaggio con sapone); utilizzo di copertine o lenzuolini monouso o lavati a temperature superiori a 60°C tra un paziente e l'altro; astensione dal trattamento in caso di lesioni cutanee aperte dell'operatore non protette; valutazione attenta dell'anamnesi del paziente. Il DVR deve includere questa analisi e le misure preventive adottate.
C'è obbligo di formazione antincendio in uno studio di terapie manuali?
Sì, se nello studio sono presenti lavoratori dipendenti. Il D.M. 2 settembre 2021 (che ha sostituito il D.M. 10/03/1998) disciplina la formazione antincendio obbligatoria per tutti i datori di lavoro con lavoratori. Il livello di formazione dipende dalla classificazione del rischio incendio dello studio. Per la maggior parte degli studi di terapie manuali (superfici limitate, assenza di materiali infiammabili in quantità rilevanti, assenza di attività di produzione o stoccaggio di sostanze pericolose) si applica il livello 1 (rischio basso, 4 ore di teoria con test finale). Se lo studio è in un edificio con più attività, ha superfici superiori ai 1.000 m², o presenta caratteristiche particolari (piano interrato, più di tre piani), la classificazione potrebbe essere rischio medio (livello 2, 8 ore) con esercitazione pratica inclusa. Le strutture soggette a controllo VVF (previste dall'allegato I D.P.R. 151/2011) hanno obblighi aggiuntivi di certificato di prevenzione incendi (CPI). L'aggiornamento della formazione antincendio è previsto ogni 5 anni. È obbligatoria anche la designazione di addetti all'emergenza (antincendio e primo soccorso) tra il personale.
Qual è la differenza negli obblighi di sicurezza tra un osteopata e un fisioterapista?
Dal punto di vista della normativa di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), gli obblighi sono sostanzialmente gli stessi: entrambe le figure, quando operano come datori di lavoro con dipendenti, devono redigere il DVR, nominare l'RSPP, designare gli addetti alle emergenze, formare i lavoratori e nominare il medico competente. La differenza rilevante riguarda lo status professionale e la normativa professionale di riferimento. Il fisioterapista è una professione sanitaria regolamentata dal D.M. 741/1994 (decreto ministeriale del Ministero della Salute) e dall'Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche (TSRM-PSTRP), con percorso formativo universitario definito (laurea triennale L/SNT2). L'osteopata è stato riconosciuto come professionista sanitario dalla L. 3/2018 (art. 7), ma il regolamento attuativo era ancora in fase di definizione al 2026, con conseguente regime transitorio per i professionisti già esercenti. Il chiropratico non ha ancora in Italia un riconoscimento normativo univoco paragonabile al fisioterapista; opera prevalentemente ai sensi della L. 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi. Questa distinzione incide sulla normativa autorizzativa degli studi (autorizzazione sanitaria ASL per fisioterapisti; SCIA commerciale per molti studi osteopatici e chiropratici), ma non elimina gli obblighi D.Lgs. 81/08 che si applicano indipendentemente dalla natura della professione.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VI, X)
  • L. 11 gennaio 2018 n. 3 — Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica; riconoscimento osteopatia come professione sanitaria (art. 7)
  • L. 14 gennaio 2013 n. 4 — Disposizioni in materia di professioni non organizzate (disciplina professioni non regolamentate, inclusa chiropratica)
  • Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 — Sull'igiene dei prodotti alimentari (HACCP; applicabilità ai centri benessere con somministrazione di alimenti o bevande)
  • D.M. 14 settembre 1994 n. 741 — Profilo professionale del fisioterapista
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (sostitutivo del D.M. 10/03/1998)
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • Linee Guida ISPESL — Metodo MAPO per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti
  • ISO 11228-1:2021 — Ergonomics. Manual handling. Part 1: Lifting, lowering and carrying (movimentazione manuale dei carichi)

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili agli studi di terapie manuali dipendono dall'attività concretamente svolta, dai lavoratori presenti, dalle attrezzature utilizzate e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio ergonomico e biologico, programmi di sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico dalla figura professionale competente.

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