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Guida settoriale 2026

Sicurezza Mercati Ortofrutticoli e Grossisti Ingrosso: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza nei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ittici e agroalimentari e nelle attività di grossista alimentare: DVR, carrelli elevatori, scivolamento su banchine, celle frigorifere, rischio biologico, HACCP, lavoro notturno e formazione per mansione. ATECO 46.31, 46.32, 46.33, 46.38.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ittici e agroalimentari (ATECO 46.31, 46.32, 46.33, 46.38) e i grossisti alimentari rientrano tipicamente nel rischio medio-alto ai sensi del D.Lgs. 81/08. Sono obbligatori: DVR specifico per ciascun operatore, piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004, abilitazione dei conduttori di carrelli elevatori e transpallet elettrici (Accordo 22/02/2012), sorveglianza sanitaria del medico competente per lavoratori notturni e addetti a celle frigorifere, formazione da 12 a 16 ore per mansione, gestione documentata del rischio scivolamento su banchine e piazzali, misure specifiche per temperature estreme e rischio biologico da prodotti deteriorabili.

1. Normativa applicabile: D.Lgs. 81/08 e HACCP (Reg. CE 852/2004)

I mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ittici e agroalimentari e le imprese di commercio all'ingrosso alimentare (ATECO 46.31 — frutta e verdura, 46.32 — carne e prodotti a base di carne, 46.33 — prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi, 46.38 — altri prodotti alimentari) operano all'incrocio di due corpi normativi fondamentali che si integrano e si sovrappongono: la normativa di sicurezza sul lavoro e la normativa igienico-alimentare.

Sul versante della sicurezza sul lavoro, il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico), applicabile a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato. Le disposizioni più rilevanti per questo settore sono: art. 17-28 (obblighi del datore di lavoro e DVR), art. 64 e Allegato IV (requisiti luoghi di lavoro, incluse celle frigorifere e locali umidi), art. 71-73 (attrezzature di lavoro, formazione e abilitazione), Titolo VI artt. 167-171 (movimentazione manuale dei carichi), Titolo VIII (agenti fisici: rumore, microclima, vibrazioni), Titolo IX (agenti chimici: prodotti fitosanitari, disinfettanti), Titolo X (agenti biologici: prodotti deteriorabili, muffe, batteri), Allegato VII (verifiche periodiche attrezzature).

Sul versante igienico-alimentare, il Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 impone a ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) di predisporre, applicare e mantenere procedure permanenti basate sui principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Il Reg. CE 28 gennaio 2002 n. 178 stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, gli obblighi di rintracciabilità lungo tutta la filiera (art. 18) e le responsabilità degli OSA (art. 17). Il D.Lgs. 193/2007 comminava le sanzioni per le violazioni delle norme igienico-alimentari, con competenza delle ASL/AUSL per i controlli ufficiali.

Completano il quadro normativo: l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sull'abilitazione dei conduttori di attrezzature (carrelli elevatori, transpallet elettrici), l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 aggiornato nel 2025 sulla formazione obbligatoria dei lavoratori e dei preposti, il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66sull'organizzazione dell'orario di lavoro e gli obblighi specifici per il lavoro notturno. Per i mercati all'ingrosso che gestiscono depositi di prodotti alimentari a temperatura controllata si aggiungono le prescrizioni dell'accordo europeo ATP sul trasporto di merci deperibili, rilevante per i veicoli refrigerati in entrata e uscita dal mercato.

123 Consulenza supporta imprese grossiste, operatori di mercati all'ingrosso e gestori di strutture agro-alimentari nella redazione del DVR, del piano HACCP, nella gestione della formazione e nella predisposizione delle procedure operative.

2. DVR per mercati all'ingrosso

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 obbliga ogni datore di lavoro, senza eccezioni dimensionali, a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e a redigere il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nei mercati all'ingrosso la valutazione è particolarmente articolata perché le mansioni presentano profili di rischio molto diversi tra loro e perché l'ambiente operativo — aperto, semicoperto o coperto, con ampia movimentazione meccanizzata, zone fredde e zone esterne — combina rischi di natura diversa.

Le principali mansioni da valutare nel DVR di un grossista ortofrutticolo o di un operatore di mercato all'ingrosso sono le seguenti:

MansioneRischi principaliMisure prioritarie
Carrellista / operatore piazzaleInvestimento, ribaltamento carrello, caduta carichi dall'alto, urti con veicoliAbilitazione Accordo 22/02/2012, separazione percorsi, DPI visibilità, verifiche periodiche
Addetto banchina scarico/caricoScivolamento su banchine umide, MMC pesi elevati, investimento da mezzi in manovra, rumoreCalzature S3 SRC, pavimentazione R11, barriere fisiche, valutazione NIOSH, protezioni acustiche
Addetto celle frigorifereTemperature estreme (-18°C/-25°C), rischio intrappolamento, scivolamento su pavimento ghiacciato, movimentazione in spazio ristrettoIndumenti termici UNI EN 342, apertura interna cella garantita, sistema di allerta, sorveglianza sanitaria
Pesatore / commesso grossistaMMC (ceste, bancali), scivolamento, biologico da contatto con prodotti deteriorabili, postura prolungata in piediAusili meccanici, calzature antisdrucciolo, guanti monouso per prodotti ittici, valutazione postura
Autista mezzi interni (muletto, piattaforma)Investimento pedoni, ribaltamento, vibrazioni corpo intero (WBV), rumore, lavoro notturnoAbilitazione specifica, separazione percorsi, valutazione WBV, sorveglianza sanitaria
Addetto lavorazioni (pulizia, confezionamento)Rischio chimico (sanificanti, fitosanitari residui), biologico, MMC, movimenti ripetitivi arti superioriSDS prodotti, guanti cat. III, guanti monouso alimentari, valutazione OCRA, formazione rischio chimico
Addetto pulizia e sanificazioneRischio chimico (detergenti, disinfettanti), scivolamento, biologico (rifiuti organici)Guanti nitrile cat. III, occhiali, grembiule impermeabile, procedure di sanificazione scritte

Il DVR deve essere redatto con la collaborazione del RSPP e il coinvolgimento del medico competente per i rischi che richiedono sorveglianza sanitaria. Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere consultato prima della redazione (art. 29 D.Lgs. 81/08). Nei mercati all'ingrosso strutturati (come i grandi mercati generali delle principali città) va anche considerata la presenza contemporanea di più datori di lavoro, con conseguente obbligo di coordinamento ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e possibile nomina di un coordinatore per la sicurezza per le aree comuni.

L'aggiornamento del DVR è obbligatorio a ogni variazione significativa delle condizioni di lavoro (nuova attrezzatura, nuovo reparto, modifica del layout, cambio di mansioni, infortunio significativo) e comunque ogni qual volta si verifichino condizioni che impongano una revisione della valutazione dei rischi.

3. Rischio da movimentazione meccanizzata: carrelli elevatori e transpallet

Nei mercati all'ingrosso ortofrutticoli la movimentazione meccanizzata è continua e intensa, specialmente nelle prime ore del mattino quando convergono decine di automezzi e le operazioni di scarico, stoccaggio e vendita si svolgono in modo sovrapposto. Le attrezzature tipicamente presenti includono: carrelli elevatori a contrappeso (per movimentazione bancali pesanti e stoccaggio in quota), transpallet elettrici con conducente a bordo o a piedi (per movimentazione orizzontale in corsia e su banchina), piattaforme elevatrici semoventi (orderpicker) per il prelievo in quota nelle celle, e carrelli retrattili nelle celle di stoccaggio.

L'abilitazione alla conduzionedi tutte queste attrezzature motorizzate è obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Il percorso formativo standardizzato prevede:

Le misure di sicurezza organizzative e strutturali nei piazzali e nelle corsie del mercato comprendono: separazione fisica tra percorsi pedonali e vie di transito dei carrelli, segnalata con vernice gialla sul pavimento o con barriere fisiche; velocità massima di 10 km/h nelle aree interne e di 5 km/h nelle zone ad alta densità di persone (ingressi, zone di vendita, banchine affollate); specchi paraboliciagli incroci e agli angoli ciechi; lampeggianti blu (blue spot) proiettati a terra per segnalare l'avvicinamento del carrello nelle zone di transito comune; obbligo di gilet ad alta visibilità per tutto il personale che transita nelle aree di movimentazione; divieto di trasportare persone sui forchi o sulle piattaforme non omologate a tale scopo; regole scritte per la manovra in prossimità dei camion in banchina (avvicinamento laterale, divieto di transito sotto il semirimorchio).

I carrelli elevatori sono soggetti a verifiche periodicheai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08: la prima verifica è effettuata dall'INAIL entro 60 giorni dalla messa in servizio; le verifiche successive hanno cadenza annuale e sono effettuate dall'INAIL o da soggetti abilitati su delega. Il registro delle verifiche deve essere conservato e disponibile per i controlli.

4. Rischio scivolamento e caduta su piazzali e banchine refrigerate

Lo scivolamento è storicamente la prima causa di infortunio nei mercati all'ingrosso alimentari. La specificità di questo ambiente rispetto ad altri luoghi di lavoro è la combinazione di più fattori che rendono le superfici particolarmente insidiose, specie nelle prime ore del mattino quando l'attività è più intensa:

Le misure di prevenzione si articolano su più livelli. Sul piano strutturale: pavimentazione delle banchine con classe antisdrucciolo almeno R11 secondo DIN 51130, con scanalature di drenaggio sufficienti; rampe e soglie di accesso alle celle con superficie a rilievo; sistemi di raccolta e convogliamento dei liquidi (griglie di drenaggio lungo le banchine, pendenza di scolo adeguata). Sul piano organizzativo: procedura scritta per la pulizia immediata degli sversamenti con segnaletica temporanea (cartelli trilingue almeno italiano, con pittogramma pericolo scivolamento); personale addetto al presidio igienico delle banchine durante le ore di punta; trattamento antighiaccio delle rampe esterne nei periodi invernali. Sul piano dei DPI: calzature di sicurezza con suola classificata SRC (resistenza allo scivolamento su pavimento bagnato con soluzioni detergenti: entrambi i requisiti SRA e SRB superati) obbligatorie per tutto il personale operativo su banchine e piazzali; per i lavoratori che entrano ed escono dalle celle, calzature con suola adatta anche al ghiaccio (classe SRC).

Per le cadute dall'alto, il rischio principale è la caduta dalla banchina verso il piazzale (dislivello tipicamente 1,0-1,2 m, pari all'altezza del pianale dei semirimorchi). Le misure includono: parapetti o catene di delimitazione delle zone di accesso ai camion non in stazionamento; segnaletica orizzontale del bordo banchina; illuminazione adeguata delle banchine nelle ore notturne e pre-alba (minimo 200 lux nelle zone di transito, 300 lux nelle zone di lavoro ai sensi dell'Allegato IV D.Lgs. 81/08).

5. Rischio da temperature estreme — celle frigorifere

I mercati all'ingrosso di prodotti deperibili dispongono di celle frigorifere a diversi livelli di temperatura: celle positive per ortofrutta (tipicamente 0°C/+8°C in funzione della tipologia di prodotto), celle per prodotti ittici freschi (+0°C/+2°C), celle per carni e latticini (+0°C/+4°C), celle a temperatura negativa per prodotti surgelati (da -18°C a -25°C) e talvolta celle per il congelamento rapido a temperature ancora inferiori. I lavoratori che accedono frequentemente alle celle o che vi svolgono attività prolungate sono esposti al rischio da microclima freddo.

La valutazione del microclima freddo deve essere condotta ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e delle norme tecniche di riferimento: UNI EN ISO 11079:2007per la determinazione dell'indice IREQ (indice di isolamento richiesto) in funzione della temperatura dell'aria, della velocità dell'aria, dell'umidità relativa e del livello di attività metabolica del lavoratore; UNI EN 342:2004 per la valutazione degli indumenti protettivi contro il freddo. I risultati della valutazione determinano le misure di protezione da adottare.

Le misure obbligatorie per chi lavora in celle a temperatura negativa comprendono:

Anche nelle aree a temperatura positiva adiacenti alle celle (corridoi di accesso, locali di carico con porte frigorifere aperte) si determina uno stress termico rilevante dovuto alle variazioni rapide di temperatura: il lavoratore che entra ed esce ripetutamente dalla cella è esposto a sbalzi termici frequenti, che devono essere valutati nel DVR e con il medico competente.

6. Rischio biologico — manipolazione prodotti deteriorabili

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici. Nei mercati all'ingrosso alimentari la valutazione del rischio biologico è obbligatoria per le mansioni che comportano il contatto con prodotti deteriorabili, prodotti ittici freschi o carni crude, e per le attività di pulizia di aree con residui organici.

Gli agenti biologici rilevanti in questo settore includono: batteri come Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Escherichia coli (prodotti a base di carne), Vibrio parahaemolyticus (prodotti ittici); parassiti come Anisakis (nelle operazioni di sfilettatura di pesce); muffe e micotossineprodotte da prodotti ortofrutticoli deteriorati (Aspergillus, Penicillium: la micotossina più rilevante nell'ortofrutta è la patulina nelle mele ammaccate); agenti allergenici da polveri di cereali o da latticini (per le imprese che movimentano anche questi prodotti).

La valutazione deve classificare gli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e determinare se si tratta di esposizione deliberata (ad es. produzione di alimenti fermentati) o potenzialmente non deliberata (nel caso della commercializzazione all'ingrosso, rientra in quest'ultima categoria). Le misure di prevenzione e protezione comprendono:

Per le mansioni con esposizione significativa a rischio biologico classificato, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria con valutazione dello stato immunologico, della situazione vaccinale e dell'eventuale presenza di patologie immunosoppressive che controindicano l'esposizione.

7. Rischio chimico: prodotti fitosanitari residui e antiparassitari

Il rischio chimico nei mercati ortofrutticoli e grossisti alimentari si declina in modo specifico rispetto ad altri settori produttivi. Non si tratta principalmente di esposizione a sostanze chimiche prodotte o usate nell'attività (come nelle industrie chimiche), ma di esposizione a:

La valutazione del rischio chimico segue la procedura del Titolo IX del D.Lgs. 81/08: identificazione degli agenti presenti, raccolta delle SDS, valutazione dell'esposizione per ciascuna mansione, confronto con i valori limite di esposizione professionale (VLEP) definiti dal D.Lgs. 81/08 e dal Decreto del Ministero del Lavoro che li aggiorna periodicamente (recepimento OEL europei). Se il rischio è superiore al livello di attenzione, scattano obblighi aggiuntivi di prevenzione, DPI e sorveglianza sanitaria.

8. Rumore da attività di scarico e movimentazione

Il rumore è un rischio spesso sottovalutato nei mercati all'ingrosso, dove l'attenzione è tipicamente concentrata sui rischi meccanici e da scivolamento. Invece, nelle prime ore del mattino, quando l'attività di scarico è al massimo, il livello sonoro nei piazzali e nelle banchine può raggiungere valori significativi: motori dei camion al minimo, clacson, rumori metallici delle carrozzerie dei semirimorchi durante lo scarico, carrelli elevatori con allarme acustico in retromarcia, comunicazioni vocali ad alta voce in ambiente rumoroso.

La valutazione del rischio rumore deve essere condotta ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08, con misurazioni fonometriche effettuate da tecnico abilitato nelle condizioni di lavoro rappresentative. I valori di riferimento sono: valore inferiore di azione LEX,8h = 80 dB(A) (informazione e DPI disponibili); valore superiore di azione LEX,8h = 85 dB(A) (DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria, programma di riduzione); valore limite di esposizione LEX,8h = 87 dB(A) (non superabile anche con DPI).

Le mansioni tipicamente esposte a livelli superiori al valore di azione in un mercato all'ingrosso sono: i carrellisti (rumore motore + allarmi), gli addetti alle banchine nelle fasi di scarico intensivo, i lavoratori che operano in prossimità dei compressori degli impianti frigoriferi. Le misure di riduzione del rischio comprendono: programmazione degli orari di arrivo dei mezzi pesanti per evitare la concentrazione nelle stesse aree, manutenzione dei silenziatori dei veicoli aziendali, sostituzione dei segnalatori acustici di retromarcia con segnalatori a fascio direzionale (white noise) meno disturbanti, isolamento acustico dei locali compressori, fornitura di otoprotettori (cuffie antirumore o inserti auricolari SNR adeguato) per le mansioni esposte sopra l'80 dB(A) e obbligo di uso sopra l'85 dB(A).

9. Lavoro notturno e turni: obblighi particolari

Una delle caratteristiche distintive dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso è l'orario di apertura nelle prime ore della notte o della mattina. Strutture come il CAR (Centro Agroalimentare Roma) o il SOGEMI (Milano) aprono le vendite tra le 2:00 e le 4:00 del mattino, il che significa che una parte significativa dei lavoratori — carrellisti, addetti alle banchine, addetti alle celle, commessi — svolge il proprio lavoro in orario notturno (22:00-6:00 ai sensi del D.Lgs. 66/2003).

Il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66definisce il lavoratore notturno come colui che svolge normalmente almeno 3 ore del proprio orario di lavoro giornaliero in periodo notturno, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno (ai sensi dei CCNL applicabili). Per questi lavoratori gli obblighi specifici sono:

La valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08) deve tenere conto specificamente degli effetti del lavoro notturno sui ritmi circadiani, sulla qualità del sonno e sulla vita sociale e familiare dei lavoratori. La metodologia INAIL prevede indicatori oggettivi specifici per queste dimensioni (assenteismo legato a disturbi del sonno, ricorso frequente al medico competente per sintomi correlabili al lavoro notturno).

10. Formazione: ore obbligatorie per addetti al mercato

La formazione obbligatoria per i lavoratori nei mercati all'ingrosso alimentari e nelle imprese di grossisti è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (aggiornato dall'Accordo del 17/04/2025) e dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Le ore variano in funzione della classificazione di rischio del codice ATECO e delle mansioni specifiche:

Mansione / RuoloOre formazione baseAggiornamento
Addetto amministrativo, uffici12 ore (4h generale + 8h specifica) — rischio medio6 ore ogni 5 anni
Commesso/pesatore, addetto vendita al banco12 ore — rischio medio6 ore ogni 5 anni
Addetto banchine e scarico merci16 ore — rischio alto (movimentazione meccanizzata + MMC)6 ore ogni 5 anni
Addetto celle frigorifere16 ore — rischio alto (temperature estreme, biologico)6 ore ogni 5 anni
Carrellista / operatore piazzale16 ore — rischio alto + abilitazione Accordo 22/02/2012 (12 ore: 8h teoria + 4h pratica)6 ore ogni 5 anni (lavoro) + 4 ore ogni 5 anni (abilitazione)
Transpallet elettrico conducente a piedi12 ore abilitazione (8h teoria + 4h pratica)4 ore ogni 5 anni
Addetto pulizia e sanificazione12 ore (rischio medio) + formazione rischio chimico specifica6 ore ogni 5 anni
Preposto (capo piazzale, responsabile settore)8 ore aggiuntive rispetto al percorso lavoratore + aggiornamento biennale (Accordo 2025)Biennale
Addetto antincendio livello 28 ore (D.M. 02/09/2021)Secondo allegato III del DM
Addetto primo soccorso (Gruppo B)12 ore (D.M. 388/2003)4 ore ogni 3 anni

La formazione HACCP per il personale che manipola alimenti è ulteriore e separata dalla formazione sicurezza sul lavoro. È disciplinata dalle delibere regionali e varia da 6 a 12 ore per gli addetti alla manipolazione di alimenti, con aggiornamento biennale o triennale a seconda della regione. La responsabilità del monitoraggio delle scadenze formative — incluso per i lavoratori a termine, somministrati e stagionali — è del datore di lavoro. Un lavoratore non formato non può essere adibito alla mansione.

L'Accordo del 17/04/2025ha introdotto modifiche significative: l'aggiornamento per i preposti è ora biennale (non più quinquennale), l'aggiornamento per i lavoratori rimane quinquennale ma i contenuti specifici sono stati aggiornati per includere temi di sicurezza psicologica, gestione dello stress e rischi emergenti (comprese le modifiche organizzative legate al lavoro notturno).

11. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria a cura del medico competente (MC) è obbligatoria nei mercati all'ingrosso alimentari e nelle imprese grossiste per le mansioni che presentano i seguenti rischi specifici:

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore. Il giudizio è comunicato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro. Per i lavoratori notturni dichiarati temporaneamente inidonei al lavoro notturno, il datore deve adibire il lavoratore al lavoro diurno per il periodo indicato dal MC.

12. Sanzioni

Le violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro nei mercati all'ingrosso e nelle imprese grossiste sono sanzionate dal D.Lgs. 81/08, con sanzioni che variano da ammende a pene detentive a seconda della gravità e delle conseguenze:

ViolazioneSanzioneRiferimento normativo
Mancata redazione del DVRArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.457 a 4.914 euro; sospensione attività imprenditoriale se reiterataArt. 55 D.Lgs. 81/08
DVR non aggiornato o genericoArresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.228 a 2.457 euroArt. 55 D.Lgs. 81/08
Mancata formazione dei lavoratoriArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euroArt. 55 D.Lgs. 81/08
Carrellista senza abilitazioneAmmenda da 1.300 a 5.500 euro per ciascun lavoratore non abilitatoArt. 87 D.Lgs. 81/08
Mancata sorveglianza sanitaria obbligatoriaArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euroArt. 55 D.Lgs. 81/08
Mancata nomina RSPPArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.457 a 4.914 euroArt. 55 D.Lgs. 81/08
Mancanza piano HACCP (OSA)Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro; possibile sospensione attivitàD.Lgs. 193/2007
Violazione obblighi lavoro notturno (sorveglianza sanitaria)Arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euroArt. 55 D.Lgs. 81/08; art. 18 D.Lgs. 66/2003

Per le violazioni che hanno causato o contribuito a causare infortuni, le sanzioni si sommano alle responsabilità penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione delle norme di sicurezza. La responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001) può aggiungersi quando le violazioni dipendono da una politica aziendale e non da un singolo comportamento individuale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'ASL/PSAL sono i principali organi di vigilanza; nei mercati all'ingrosso di grandi dimensioni le ispezioni congiunte INL-ASL sono una modalità frequente.

Checklist adempimenti mercati all'ingrosso e grossisti alimentari

  • DVR redatto e aggiornato, specifico per ogni sede e mansione (carrellisti, addetti banchine, celle, pulizia)
  • RSPP nominato: esterno o datore di lavoro formato (corso 32h rischio medio/alto, Accordo 21/12/2011)
  • Piano HACCP personalizzato per ogni attività OSA (Reg. CE 852/2004), con CCP sulle temperature
  • Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori e transpallet elettrici per tutti gli operatori (Accordo 22/02/2012)
  • Verifiche periodiche carrelli elevatori: prima verifica INAIL + annuali con soggetti abilitati (Allegato VII)
  • Formazione per mansione: 16h per addetti banchine, celle e piazzali (rischio alto); 12h per altri (rischio medio)
  • Aggiornamento formazione preposti: biennale ai sensi Accordo 17/04/2025
  • Sorveglianza sanitaria del medico competente: preventiva e periodica per lavoratori notturni, addetti celle, biologico, rumore, WBV
  • DPI consegnati con verbale firmato: calzature S3 SRC per banchine/piazzali, indumenti termici per celle negative, guanti biologico, otoprotettori
  • Celle frigorifere: dispositivo di apertura dall'interno funzionante (verificato periodicamente), sistema di allerta, registrazioni temperature
  • Formazione HACCP per tutto il personale che manipola alimenti (delibere regionali), con aggiornamento periodico
  • Piano di disinfestazione e derattizzazione con azienda specializzata; verbali di intervento archiviati
  • Registro infortuni aggiornato; denunce INAIL nei termini (2 giorni per prognosi >3 giorni)
  • Illuminazione adeguata banchine e piazzali nelle ore notturne (min. 200 lux transito, 300 lux lavoro)
  • Pavimentazione banchine antisdrucciolo R11; drenaggi funzionanti; procedura scritta gestione sversamenti

13. FAQ — Sicurezza mercati ortofrutticoli e grossisti ingrosso

FAQ sicurezza mercati all'ingrossoFAQ

Un piccolo grossista alimentare con 3 dipendenti deve redigere il DVR?
Sì, senza eccezioni. Il D.Lgs. 81/08 (art. 17 e art. 28) obbliga qualsiasi datore di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori, a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e a redigere il DVR. Non esiste una soglia dimensionale che esoneri dalla redazione del documento. Per i grossisti con ATECO 46.31-46.38 (commercio all'ingrosso di prodotti alimentari) la classificazione è tipicamente rischio medio-alto in ragione della movimentazione meccanizzata, delle celle frigorifere e della potenziale esposizione ad agenti biologici. Per aziende fino a 10 lavoratori in classi di rischio medio, il datore può svolgere in proprio il ruolo di RSPP solo se ha completato il corso abilitante da 32 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. In assenza di tale formazione, deve nominare un RSPP esterno. La mancata redazione del DVR è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.457 a 4.914 euro (art. 55 D.Lgs. 81/08), con possibilità di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di reiterazione.
Qual è la temperatura minima consentita nelle celle frigorifere dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa una soglia assoluta di temperatura minima per le celle, ma impone al datore di valutare il microclima ai sensi del Titolo VIII e delle norme tecniche UNI EN ISO 11079 (indice IREQ, Insulation Required) e UNI EN 342 per gli indumenti di protezione dal freddo. Le celle per prodotti surgelati lavorano tipicamente a -18°C/-25°C e quelle per prodotti ittici anche a -25°C/-30°C: a queste temperature l'accesso senza indumenti protettivi idonei è potenzialmente pericoloso già dopo pochi minuti. Gli obblighi pratici comprendono: fornitura di indumenti termici certificati UNI EN 342 e guanti adeguati per ogni ingresso in cella a temperature negative; limitazione del tempo di permanenza continua in cella secondo le indicazioni del medico competente; pause di riscaldamento periodiche in ambiente termicamente confortevole; vietare assolutamente l'accesso da soli in celle a temperature molto basse senza sistema di comunicazione o di allerta (rischio intrappolamento). Per le celle a temperature positive (0°C/+4°C per ortofrutta, +2°C/+4°C per prodotti ittici freschi), si applicano misure minori ma comunque documentate nel DVR.
Gli addetti ai carrelli elevatori nei mercati all'ingrosso devono avere il patentino?
Sì, è obbligatorio ai sensi dell'art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sull'abilitazione alla conduzione di attrezzature di lavoro. La norma si applica a tutti i carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (carrelli frontali a contrappeso, retrattili, laterali, trilaterali) e ai transpallet elettrici con conducente a piedi. Il percorso di abilitazione prevede un modulo teorico comune da 8 ore e un modulo pratico da 4 ore per ciascuna tipologia specifica condotta, con verifica finale teorico-pratica. L'aggiornamento è di 4 ore ogni 5 anni (con almeno 3 ore di pratica). Far condurre carrelli elevatori a personale non abilitato espone il datore di lavoro a sanzione di ammenda da 1.300 a 5.500 euro per ciascun lavoratore non abilitato (art. 87 D.Lgs. 81/08), oltre alla responsabilità penale in caso di infortuni connessi. Nei mercati all'ingrosso, dove l'attività di movimentazione è continua e intensa, il rispetto di questo obbligo è oggetto di specifici controlli da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il lavoro notturno nei mercati all'ingrosso richiede sorveglianza sanitaria specifica?
Sì. Il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (recepimento direttiva 2003/88/CE) e il D.Lgs. 81/08 prevedono obblighi specifici per i lavoratori notturni. È considerato lavoratore notturno chi svolge normalmente almeno 3 ore di lavoro in orario notturno (22:00-6:00) per almeno 80 giorni lavorativi all'anno. Per questi lavoratori il datore deve: a) sottoporre preventivamente i lavoratori a visita medica del medico competente, con valutazione specifica dell'idoneità al lavoro notturno (art. 41 D.Lgs. 81/08 e art. 5 D.Lgs. 66/2003); b) ripetere la sorveglianza sanitaria con periodicità almeno biennale; c) valutare lo stress lavoro-correlato tenendo conto degli effetti del lavoro notturno sui ritmi circadiani. I mercati ortofrutticoli all'ingrosso tipicamente operano nelle prime ore del mattino (dalle 2:00-4:00), coinvolgendo una quota significativa di lavoratori notturni. La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria per lavoratori notturni è sanzionata con arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro.
Nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso chi è responsabile del piano HACCP?
Il Reg. CE 852/2004 individua come responsabile del piano HACCP l'Operatore del Settore Alimentare (OSA), ovvero il soggetto giuridico che gestisce l'attività di trattamento, conservazione o commercializzazione degli alimenti. Nei mercati all'ingrosso, ogni grossista che tratta prodotti alimentari è un OSA autonomo e risponde del proprio piano HACCP. Il gestore del mercato (es. CAR Roma, SOGEMI Milano) è a sua volta un OSA per le parti del mercato che gestisce direttamente (ad es. celle comuni, servizi di refrigerazione centralizzata, aree di carico/scarico condivise) e ha obblighi propri. In pratica, la responsabilità è stratificata: il grossista risponde dell'igiene dei propri spazi, del corretto utilizzo della catena del freddo nei propri stock e della formazione HACCP del proprio personale; il gestore del mercato risponde delle infrastrutture comuni. La mancanza del piano HACCP è sanzionata ai sensi del D.Lgs. 193/2007 (sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro) e può comportare la sospensione dell'attività da parte dell'ASL/AUSL competente.
Cosa fare in caso di infortunio per scivolamento su una banchina umida del mercato?
L'infortunio per scivolamento su banchina umida segue le procedure standard degli infortuni sul lavoro con alcune specificità documentali. Azioni immediate: prestare il primo soccorso e attivare il 118 se necessario; mettere in sicurezza l'area (segnalare la superficie pericolosa, asciugare il pavimento); compilare il registro infortuni aziendale. Adempimenti INAIL: se la prognosi è superiore a 3 giorni, la denuncia/comunicazione di infortunio va inviata all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965 come modificato dal D.Lgs. 151/2015). Per infortuni mortali o con prognosi riservata, la comunicazione va fatta immediatamente. Adempimenti in materia di sicurezza: entro tempi ragionevoli, il RSPP deve analizzare le cause dell'infortunio (analisi dell'evento) e verificare se il DVR contemplava adeguatamente il rischio scivolamento su banchine umide; se il rischio non era valutato o le misure erano inadeguate, il DVR va aggiornato con nuove misure (segnaletica, pavimentazione antiscivolo, procedure, DPI). In caso di indagine da parte dell'ASL o dell'INL, la documentazione da esibire comprende il DVR, il registro infortuni, i verbali di formazione e la documentazione dei DPI consegnati.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 41, 55, 73, 87, Titoli VI, VIII, IX, X, Allegato VII)
  • Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP per gli Operatori del Settore Alimentare)
  • Regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 178 — Principi generali della legislazione alimentare; sicurezza e tracciabilità
  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 — Attuazione direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro (lavoro notturno)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazione alla conduzione di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, transpallet elettrici)
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — Aggiornamento percorsi formativi lavoratori e preposti
  • D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 — Sanzioni per violazioni igienico-alimentari
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2011 — Chiarimenti sull'abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori
  • UNI EN ISO 11079:2007 — Valutazione degli ambienti freddi: determinazione dell'isolamento termico richiesto (IREQ)
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica: determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dall'attività svolta, dalle attrezzature presenti, dai codici ATECO, dall'organizzazione del lavoro e dalla normativa vigente al momento dell'applicazione. DVR, piano HACCP, formazione e sorveglianza sanitaria devono essere adattati alla singola realtà aziendale da professionisti abilitati.

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