I mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ittici e agroalimentari (ATECO 46.31, 46.32, 46.33, 46.38) e i grossisti alimentari rientrano tipicamente nel rischio medio-alto ai sensi del D.Lgs. 81/08. Sono obbligatori: DVR specifico per ciascun operatore, piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004, abilitazione dei conduttori di carrelli elevatori e transpallet elettrici (Accordo 22/02/2012), sorveglianza sanitaria del medico competente per lavoratori notturni e addetti a celle frigorifere, formazione da 12 a 16 ore per mansione, gestione documentata del rischio scivolamento su banchine e piazzali, misure specifiche per temperature estreme e rischio biologico da prodotti deteriorabili.
1. Normativa applicabile: D.Lgs. 81/08 e HACCP (Reg. CE 852/2004)
I mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ittici e agroalimentari e le imprese di commercio all'ingrosso alimentare (ATECO 46.31 — frutta e verdura, 46.32 — carne e prodotti a base di carne, 46.33 — prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi, 46.38 — altri prodotti alimentari) operano all'incrocio di due corpi normativi fondamentali che si integrano e si sovrappongono: la normativa di sicurezza sul lavoro e la normativa igienico-alimentare.
Sul versante della sicurezza sul lavoro, il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico), applicabile a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato. Le disposizioni più rilevanti per questo settore sono: art. 17-28 (obblighi del datore di lavoro e DVR), art. 64 e Allegato IV (requisiti luoghi di lavoro, incluse celle frigorifere e locali umidi), art. 71-73 (attrezzature di lavoro, formazione e abilitazione), Titolo VI artt. 167-171 (movimentazione manuale dei carichi), Titolo VIII (agenti fisici: rumore, microclima, vibrazioni), Titolo IX (agenti chimici: prodotti fitosanitari, disinfettanti), Titolo X (agenti biologici: prodotti deteriorabili, muffe, batteri), Allegato VII (verifiche periodiche attrezzature).
Sul versante igienico-alimentare, il Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 impone a ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) di predisporre, applicare e mantenere procedure permanenti basate sui principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Il Reg. CE 28 gennaio 2002 n. 178 stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, gli obblighi di rintracciabilità lungo tutta la filiera (art. 18) e le responsabilità degli OSA (art. 17). Il D.Lgs. 193/2007 comminava le sanzioni per le violazioni delle norme igienico-alimentari, con competenza delle ASL/AUSL per i controlli ufficiali.
Completano il quadro normativo: l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sull'abilitazione dei conduttori di attrezzature (carrelli elevatori, transpallet elettrici), l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 aggiornato nel 2025 sulla formazione obbligatoria dei lavoratori e dei preposti, il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66sull'organizzazione dell'orario di lavoro e gli obblighi specifici per il lavoro notturno. Per i mercati all'ingrosso che gestiscono depositi di prodotti alimentari a temperatura controllata si aggiungono le prescrizioni dell'accordo europeo ATP sul trasporto di merci deperibili, rilevante per i veicoli refrigerati in entrata e uscita dal mercato.
123 Consulenza supporta imprese grossiste, operatori di mercati all'ingrosso e gestori di strutture agro-alimentari nella redazione del DVR, del piano HACCP, nella gestione della formazione e nella predisposizione delle procedure operative.
2. DVR per mercati all'ingrosso
L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 obbliga ogni datore di lavoro, senza eccezioni dimensionali, a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e a redigere il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nei mercati all'ingrosso la valutazione è particolarmente articolata perché le mansioni presentano profili di rischio molto diversi tra loro e perché l'ambiente operativo — aperto, semicoperto o coperto, con ampia movimentazione meccanizzata, zone fredde e zone esterne — combina rischi di natura diversa.
Le principali mansioni da valutare nel DVR di un grossista ortofrutticolo o di un operatore di mercato all'ingrosso sono le seguenti:
| Mansione | Rischi principali | Misure prioritarie |
|---|---|---|
| Carrellista / operatore piazzale | Investimento, ribaltamento carrello, caduta carichi dall'alto, urti con veicoli | Abilitazione Accordo 22/02/2012, separazione percorsi, DPI visibilità, verifiche periodiche |
| Addetto banchina scarico/carico | Scivolamento su banchine umide, MMC pesi elevati, investimento da mezzi in manovra, rumore | Calzature S3 SRC, pavimentazione R11, barriere fisiche, valutazione NIOSH, protezioni acustiche |
| Addetto celle frigorifere | Temperature estreme (-18°C/-25°C), rischio intrappolamento, scivolamento su pavimento ghiacciato, movimentazione in spazio ristretto | Indumenti termici UNI EN 342, apertura interna cella garantita, sistema di allerta, sorveglianza sanitaria |
| Pesatore / commesso grossista | MMC (ceste, bancali), scivolamento, biologico da contatto con prodotti deteriorabili, postura prolungata in piedi | Ausili meccanici, calzature antisdrucciolo, guanti monouso per prodotti ittici, valutazione postura |
| Autista mezzi interni (muletto, piattaforma) | Investimento pedoni, ribaltamento, vibrazioni corpo intero (WBV), rumore, lavoro notturno | Abilitazione specifica, separazione percorsi, valutazione WBV, sorveglianza sanitaria |
| Addetto lavorazioni (pulizia, confezionamento) | Rischio chimico (sanificanti, fitosanitari residui), biologico, MMC, movimenti ripetitivi arti superiori | SDS prodotti, guanti cat. III, guanti monouso alimentari, valutazione OCRA, formazione rischio chimico |
| Addetto pulizia e sanificazione | Rischio chimico (detergenti, disinfettanti), scivolamento, biologico (rifiuti organici) | Guanti nitrile cat. III, occhiali, grembiule impermeabile, procedure di sanificazione scritte |
Il DVR deve essere redatto con la collaborazione del RSPP e il coinvolgimento del medico competente per i rischi che richiedono sorveglianza sanitaria. Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere consultato prima della redazione (art. 29 D.Lgs. 81/08). Nei mercati all'ingrosso strutturati (come i grandi mercati generali delle principali città) va anche considerata la presenza contemporanea di più datori di lavoro, con conseguente obbligo di coordinamento ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e possibile nomina di un coordinatore per la sicurezza per le aree comuni.
L'aggiornamento del DVR è obbligatorio a ogni variazione significativa delle condizioni di lavoro (nuova attrezzatura, nuovo reparto, modifica del layout, cambio di mansioni, infortunio significativo) e comunque ogni qual volta si verifichino condizioni che impongano una revisione della valutazione dei rischi.
3. Rischio da movimentazione meccanizzata: carrelli elevatori e transpallet
Nei mercati all'ingrosso ortofrutticoli la movimentazione meccanizzata è continua e intensa, specialmente nelle prime ore del mattino quando convergono decine di automezzi e le operazioni di scarico, stoccaggio e vendita si svolgono in modo sovrapposto. Le attrezzature tipicamente presenti includono: carrelli elevatori a contrappeso (per movimentazione bancali pesanti e stoccaggio in quota), transpallet elettrici con conducente a bordo o a piedi (per movimentazione orizzontale in corsia e su banchina), piattaforme elevatrici semoventi (orderpicker) per il prelievo in quota nelle celle, e carrelli retrattili nelle celle di stoccaggio.
L'abilitazione alla conduzionedi tutte queste attrezzature motorizzate è obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Il percorso formativo standardizzato prevede:
- Modulo teorico comune da 8 ore: normativa, principi fisici di stabilità, tipologie di carrelli, dispositivi di sicurezza (cintura di sicurezza, gabbia di protezione, dispositivo di uomo morto), segnaletica, circolazione in area di lavoro.
- Modulo pratico da 4 ore per ciascuna tipologia specifica condotta (carrello frontale a contrappeso, retrattile, laterale, orderpicker, transpallet con conducente a bordo).
- Verifica di apprendimento al termine del percorso (prova teorica e prova pratica con valutazione).
- Aggiornamento ogni 5 anni di 4 ore (almeno 3 ore di pratica).
Le misure di sicurezza organizzative e strutturali nei piazzali e nelle corsie del mercato comprendono: separazione fisica tra percorsi pedonali e vie di transito dei carrelli, segnalata con vernice gialla sul pavimento o con barriere fisiche; velocità massima di 10 km/h nelle aree interne e di 5 km/h nelle zone ad alta densità di persone (ingressi, zone di vendita, banchine affollate); specchi paraboliciagli incroci e agli angoli ciechi; lampeggianti blu (blue spot) proiettati a terra per segnalare l'avvicinamento del carrello nelle zone di transito comune; obbligo di gilet ad alta visibilità per tutto il personale che transita nelle aree di movimentazione; divieto di trasportare persone sui forchi o sulle piattaforme non omologate a tale scopo; regole scritte per la manovra in prossimità dei camion in banchina (avvicinamento laterale, divieto di transito sotto il semirimorchio).
I carrelli elevatori sono soggetti a verifiche periodicheai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08: la prima verifica è effettuata dall'INAIL entro 60 giorni dalla messa in servizio; le verifiche successive hanno cadenza annuale e sono effettuate dall'INAIL o da soggetti abilitati su delega. Il registro delle verifiche deve essere conservato e disponibile per i controlli.
4. Rischio scivolamento e caduta su piazzali e banchine refrigerate
Lo scivolamento è storicamente la prima causa di infortunio nei mercati all'ingrosso alimentari. La specificità di questo ambiente rispetto ad altri luoghi di lavoro è la combinazione di più fattori che rendono le superfici particolarmente insidiose, specie nelle prime ore del mattino quando l'attività è più intensa:
- Umidità intrinseca delle merci: frutta e verdura rilasciano umidità, il ghiaccio usato per i prodotti ittici si scioglie e si disperde sulle banchine; i liquidi di scarico delle casse di pesce bagnano costantemente il pavimento delle banchine e delle aree di vendita.
- Residui organici: foglie, bucce, scarti di lavorazione, liquami organici da prodotti deteriorati si depositano su pavimenti e banchine durante l'attività, aumentando significativamente il rischio di scivolamento.
- Condensa da differenza termica: nelle aree adiacenti alle celle frigorifere, la differenza di temperatura tra interno ed esterno genera condensa che si deposita sul pavimento nella zona di soglia; in inverno, con temperature esterne basse, la condensa può solidificare formando ghiaccio nelle zone esterne e semicoperte dei piazzali.
- Piazzali esterni e rampe di accesso: le piogge notturne (l'attività inizia spesso alle 3:00-4:00) lasciano le superfici dei piazzali bagnate; le rampe di accesso ai semirimorchi possono essere scivolose in presenza di grasso o umidità.
Le misure di prevenzione si articolano su più livelli. Sul piano strutturale: pavimentazione delle banchine con classe antisdrucciolo almeno R11 secondo DIN 51130, con scanalature di drenaggio sufficienti; rampe e soglie di accesso alle celle con superficie a rilievo; sistemi di raccolta e convogliamento dei liquidi (griglie di drenaggio lungo le banchine, pendenza di scolo adeguata). Sul piano organizzativo: procedura scritta per la pulizia immediata degli sversamenti con segnaletica temporanea (cartelli trilingue almeno italiano, con pittogramma pericolo scivolamento); personale addetto al presidio igienico delle banchine durante le ore di punta; trattamento antighiaccio delle rampe esterne nei periodi invernali. Sul piano dei DPI: calzature di sicurezza con suola classificata SRC (resistenza allo scivolamento su pavimento bagnato con soluzioni detergenti: entrambi i requisiti SRA e SRB superati) obbligatorie per tutto il personale operativo su banchine e piazzali; per i lavoratori che entrano ed escono dalle celle, calzature con suola adatta anche al ghiaccio (classe SRC).
Per le cadute dall'alto, il rischio principale è la caduta dalla banchina verso il piazzale (dislivello tipicamente 1,0-1,2 m, pari all'altezza del pianale dei semirimorchi). Le misure includono: parapetti o catene di delimitazione delle zone di accesso ai camion non in stazionamento; segnaletica orizzontale del bordo banchina; illuminazione adeguata delle banchine nelle ore notturne e pre-alba (minimo 200 lux nelle zone di transito, 300 lux nelle zone di lavoro ai sensi dell'Allegato IV D.Lgs. 81/08).
5. Rischio da temperature estreme — celle frigorifere
I mercati all'ingrosso di prodotti deperibili dispongono di celle frigorifere a diversi livelli di temperatura: celle positive per ortofrutta (tipicamente 0°C/+8°C in funzione della tipologia di prodotto), celle per prodotti ittici freschi (+0°C/+2°C), celle per carni e latticini (+0°C/+4°C), celle a temperatura negativa per prodotti surgelati (da -18°C a -25°C) e talvolta celle per il congelamento rapido a temperature ancora inferiori. I lavoratori che accedono frequentemente alle celle o che vi svolgono attività prolungate sono esposti al rischio da microclima freddo.
La valutazione del microclima freddo deve essere condotta ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e delle norme tecniche di riferimento: UNI EN ISO 11079:2007per la determinazione dell'indice IREQ (indice di isolamento richiesto) in funzione della temperatura dell'aria, della velocità dell'aria, dell'umidità relativa e del livello di attività metabolica del lavoratore; UNI EN 342:2004 per la valutazione degli indumenti protettivi contro il freddo. I risultati della valutazione determinano le misure di protezione da adottare.
Le misure obbligatorie per chi lavora in celle a temperatura negativa comprendono:
- Indumenti termici certificatiadeguati alla temperatura della cella: per temperature inferiori a -18°C sono necessari indumenti con isolamento sufficiente per le attività svolte, certificati secondo UNI EN 342; i guanti devono garantire protezione termica e al contempo permettere l'uso delle mani per la movimentazione.
- Dispositivo di apertura dall'interno: ogni cella frigorifera deve poter essere aperta dall'interno in qualsiasi momento, per prevenire il rischio di intrappolamento. La funzionalità del dispositivo va verificata periodicamente e documentata.
- Sistema di allerta: nelle celle di grandi dimensioni dove un lavoratore può operare da solo, va predisposto un sistema di comunicazione (pulsante di allarme, sistema di comunicazione radio o equivalente) che permetta al lavoratore di segnalare una situazione di emergenza dall'interno.
- Limitazione del tempo di permanenzain cella senza adeguati DPI termici: il medico competente definisce i tempi massimi di permanenza in base all'attività svolta e alla temperatura, con obbligatorie pause di riscaldamento in ambienti a temperatura confortevole.
- Divieto di lavoro solitario non sorvegliato in celle a temperatura molto bassa: nelle celle a -18°C/-25°C è buona norma (e in certi casi obbligo di sicurezza) che il lavoratore non operi mai da solo senza possibilità di allerta.
Anche nelle aree a temperatura positiva adiacenti alle celle (corridoi di accesso, locali di carico con porte frigorifere aperte) si determina uno stress termico rilevante dovuto alle variazioni rapide di temperatura: il lavoratore che entra ed esce ripetutamente dalla cella è esposto a sbalzi termici frequenti, che devono essere valutati nel DVR e con il medico competente.
6. Rischio biologico — manipolazione prodotti deteriorabili
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici. Nei mercati all'ingrosso alimentari la valutazione del rischio biologico è obbligatoria per le mansioni che comportano il contatto con prodotti deteriorabili, prodotti ittici freschi o carni crude, e per le attività di pulizia di aree con residui organici.
Gli agenti biologici rilevanti in questo settore includono: batteri come Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Escherichia coli (prodotti a base di carne), Vibrio parahaemolyticus (prodotti ittici); parassiti come Anisakis (nelle operazioni di sfilettatura di pesce); muffe e micotossineprodotte da prodotti ortofrutticoli deteriorati (Aspergillus, Penicillium: la micotossina più rilevante nell'ortofrutta è la patulina nelle mele ammaccate); agenti allergenici da polveri di cereali o da latticini (per le imprese che movimentano anche questi prodotti).
La valutazione deve classificare gli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e determinare se si tratta di esposizione deliberata (ad es. produzione di alimenti fermentati) o potenzialmente non deliberata (nel caso della commercializzazione all'ingrosso, rientra in quest'ultima categoria). Le misure di prevenzione e protezione comprendono:
- DPI appropriati: guanti monouso in lattice o in nitrile (ipoallergenico per i sensibili al lattice) per la manipolazione di prodotti ittici, carne, prodotti deteriorati; grembiule impermeabile per le lavorazioni umide; mascherina FFP2 per le attività di pulizia in ambienti con elevata concentrazione di polveri organiche o muffe.
- Igiene delle mani: lavaggio con acqua e sapone obbligatorio dopo ogni contatto con prodotti a rischio e prima dei pasti; disponibilità di lavandini con acqua corrente calda nelle aree operative; uso di soluzione igienizzante alcolica come complemento (non sostituto) del lavaggio.
- Gestione dei rifiuti organici: separazione e smaltimento frequente degli scarti organici (foglie, prodotti marci, scarti di pulizia) per evitare la proliferazione di batteri e insetti vettori; le aree di raccolta rifiuti organici devono essere refrigerate o svuotate frequentemente.
- Controllo degli infestatori: piano di disinfestazione e derattizzazione regolare con azienda specializzata, con frequenza adeguata al volume dell'attività (mensile per mercati di grandi dimensioni); registrazione degli interventi e delle trappole di monitoraggio.
Per le mansioni con esposizione significativa a rischio biologico classificato, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria con valutazione dello stato immunologico, della situazione vaccinale e dell'eventuale presenza di patologie immunosoppressive che controindicano l'esposizione.
7. Rischio chimico: prodotti fitosanitari residui e antiparassitari
Il rischio chimico nei mercati ortofrutticoli e grossisti alimentari si declina in modo specifico rispetto ad altri settori produttivi. Non si tratta principalmente di esposizione a sostanze chimiche prodotte o usate nell'attività (come nelle industrie chimiche), ma di esposizione a:
- Residui di prodotti fitosanitari(pesticidi, fungicidi, erbicidi) presenti sulle superfici di frutta e verdura durante la manipolazione. Gli operatori che trattano grandi quantità di prodotto non lavato — come negli stoccaggi all'ingrosso — possono accumulare esposizione cutanea rilevante, specialmente senza guanti adeguati. La valutazione va condotta ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 e del Reg. CE 1107/2009 (prodotti fitosanitari).
- Prodotti antiparassitariusati per il controllo degli infestatori (rodenticidi, insetticidi, repellenti): il personale addetto all'applicazione o che accede alle aree trattate deve essere informato sulle schede di sicurezza (SDS) dei prodotti e dotato dei DPI previsti dalle istruzioni d'uso.
- Gas refrigerantidegli impianti frigoriferi: in caso di perdita di refrigerante (ammoniaca NH3 negli impianti industriali, o HFC/HFO nei sistemi più moderni), i lavoratori presenti nelle aree adiacenti alle celle possono essere esposti. La normativa sulle emissioni di gas fluorurati (Reg. UE 517/2014) e le norme di sicurezza degli impianti frigoriferi richiedono rilevatori di gas nelle celle con refrigerante ammoniacale, piani di emergenza specifici e manutenzione periodica dell'impianto da parte di personale certificato (F-gas).
- Prodotti di sanificazione e detergenti: come in tutti i settori alimentari, si usano detergenti alcalini, acidi descalcificanti e disinfettanti a base di cloro o di perossido di idrogeno. Ogni prodotto deve avere la SDS disponibile, i lavoratori devono essere informati sui rischi e dotati dei DPI appropriati (guanti categoria III, occhiali se previsti dalla SDS).
La valutazione del rischio chimico segue la procedura del Titolo IX del D.Lgs. 81/08: identificazione degli agenti presenti, raccolta delle SDS, valutazione dell'esposizione per ciascuna mansione, confronto con i valori limite di esposizione professionale (VLEP) definiti dal D.Lgs. 81/08 e dal Decreto del Ministero del Lavoro che li aggiorna periodicamente (recepimento OEL europei). Se il rischio è superiore al livello di attenzione, scattano obblighi aggiuntivi di prevenzione, DPI e sorveglianza sanitaria.
8. Rumore da attività di scarico e movimentazione
Il rumore è un rischio spesso sottovalutato nei mercati all'ingrosso, dove l'attenzione è tipicamente concentrata sui rischi meccanici e da scivolamento. Invece, nelle prime ore del mattino, quando l'attività di scarico è al massimo, il livello sonoro nei piazzali e nelle banchine può raggiungere valori significativi: motori dei camion al minimo, clacson, rumori metallici delle carrozzerie dei semirimorchi durante lo scarico, carrelli elevatori con allarme acustico in retromarcia, comunicazioni vocali ad alta voce in ambiente rumoroso.
La valutazione del rischio rumore deve essere condotta ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08, con misurazioni fonometriche effettuate da tecnico abilitato nelle condizioni di lavoro rappresentative. I valori di riferimento sono: valore inferiore di azione LEX,8h = 80 dB(A) (informazione e DPI disponibili); valore superiore di azione LEX,8h = 85 dB(A) (DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria, programma di riduzione); valore limite di esposizione LEX,8h = 87 dB(A) (non superabile anche con DPI).
Le mansioni tipicamente esposte a livelli superiori al valore di azione in un mercato all'ingrosso sono: i carrellisti (rumore motore + allarmi), gli addetti alle banchine nelle fasi di scarico intensivo, i lavoratori che operano in prossimità dei compressori degli impianti frigoriferi. Le misure di riduzione del rischio comprendono: programmazione degli orari di arrivo dei mezzi pesanti per evitare la concentrazione nelle stesse aree, manutenzione dei silenziatori dei veicoli aziendali, sostituzione dei segnalatori acustici di retromarcia con segnalatori a fascio direzionale (white noise) meno disturbanti, isolamento acustico dei locali compressori, fornitura di otoprotettori (cuffie antirumore o inserti auricolari SNR adeguato) per le mansioni esposte sopra l'80 dB(A) e obbligo di uso sopra l'85 dB(A).
9. Lavoro notturno e turni: obblighi particolari
Una delle caratteristiche distintive dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso è l'orario di apertura nelle prime ore della notte o della mattina. Strutture come il CAR (Centro Agroalimentare Roma) o il SOGEMI (Milano) aprono le vendite tra le 2:00 e le 4:00 del mattino, il che significa che una parte significativa dei lavoratori — carrellisti, addetti alle banchine, addetti alle celle, commessi — svolge il proprio lavoro in orario notturno (22:00-6:00 ai sensi del D.Lgs. 66/2003).
Il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66definisce il lavoratore notturno come colui che svolge normalmente almeno 3 ore del proprio orario di lavoro giornaliero in periodo notturno, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno (ai sensi dei CCNL applicabili). Per questi lavoratori gli obblighi specifici sono:
- Sorveglianza sanitaria preventiva: prima di essere adibiti al lavoro notturno, i lavoratori devono essere sottoposti a visita del medico competente con specifica valutazione dell'idoneità al lavoro notturno. Il MC considera le condizioni di salute che possono essere aggravate dal lavoro notturno (patologie cardiovascolari, disturbi del sonno, diabete, epilessia, disturbi psichiatrici).
- Periodicità della sorveglianza: la visita va ripetuta almeno ogni 2 anni, e a richiesta del lavoratore (art. 41 D.Lgs. 81/08 e art. 5 D.Lgs. 66/2003).
- Durata massima: il lavoratore notturno non può superare in media le 8 ore lavorative nelle 24 ore, calcolate su un periodo di riferimento massimo; i CCNL del commercio e della logistica possono definire deroghe specifiche.
- Divieti e limitazioni: le lavoratrici in gravidanza e nei 12 mesi successivi al parto non possono essere adibite al lavoro notturno (art. 53 D.Lgs. 151/2001). Analoghe limitazioni sussistono per i lavoratori che accudiscono figli di età inferiore a 3 anni o familiari conviventi con disabilità.
- Riposo compensativo: i lavoratori notturni che prestano lavoro in un giorno festivo hanno diritto a un riposo compensativo, le cui modalità sono disciplinate dal CCNL applicabile.
La valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08) deve tenere conto specificamente degli effetti del lavoro notturno sui ritmi circadiani, sulla qualità del sonno e sulla vita sociale e familiare dei lavoratori. La metodologia INAIL prevede indicatori oggettivi specifici per queste dimensioni (assenteismo legato a disturbi del sonno, ricorso frequente al medico competente per sintomi correlabili al lavoro notturno).
10. Formazione: ore obbligatorie per addetti al mercato
La formazione obbligatoria per i lavoratori nei mercati all'ingrosso alimentari e nelle imprese di grossisti è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (aggiornato dall'Accordo del 17/04/2025) e dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Le ore variano in funzione della classificazione di rischio del codice ATECO e delle mansioni specifiche:
| Mansione / Ruolo | Ore formazione base | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Addetto amministrativo, uffici | 12 ore (4h generale + 8h specifica) — rischio medio | 6 ore ogni 5 anni |
| Commesso/pesatore, addetto vendita al banco | 12 ore — rischio medio | 6 ore ogni 5 anni |
| Addetto banchine e scarico merci | 16 ore — rischio alto (movimentazione meccanizzata + MMC) | 6 ore ogni 5 anni |
| Addetto celle frigorifere | 16 ore — rischio alto (temperature estreme, biologico) | 6 ore ogni 5 anni |
| Carrellista / operatore piazzale | 16 ore — rischio alto + abilitazione Accordo 22/02/2012 (12 ore: 8h teoria + 4h pratica) | 6 ore ogni 5 anni (lavoro) + 4 ore ogni 5 anni (abilitazione) |
| Transpallet elettrico conducente a piedi | 12 ore abilitazione (8h teoria + 4h pratica) | 4 ore ogni 5 anni |
| Addetto pulizia e sanificazione | 12 ore (rischio medio) + formazione rischio chimico specifica | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposto (capo piazzale, responsabile settore) | 8 ore aggiuntive rispetto al percorso lavoratore + aggiornamento biennale (Accordo 2025) | Biennale |
| Addetto antincendio livello 2 | 8 ore (D.M. 02/09/2021) | Secondo allegato III del DM |
| Addetto primo soccorso (Gruppo B) | 12 ore (D.M. 388/2003) | 4 ore ogni 3 anni |
La formazione HACCP per il personale che manipola alimenti è ulteriore e separata dalla formazione sicurezza sul lavoro. È disciplinata dalle delibere regionali e varia da 6 a 12 ore per gli addetti alla manipolazione di alimenti, con aggiornamento biennale o triennale a seconda della regione. La responsabilità del monitoraggio delle scadenze formative — incluso per i lavoratori a termine, somministrati e stagionali — è del datore di lavoro. Un lavoratore non formato non può essere adibito alla mansione.
L'Accordo del 17/04/2025ha introdotto modifiche significative: l'aggiornamento per i preposti è ora biennale (non più quinquennale), l'aggiornamento per i lavoratori rimane quinquennale ma i contenuti specifici sono stati aggiornati per includere temi di sicurezza psicologica, gestione dello stress e rischi emergenti (comprese le modifiche organizzative legate al lavoro notturno).
11. Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria a cura del medico competente (MC) è obbligatoria nei mercati all'ingrosso alimentari e nelle imprese grossiste per le mansioni che presentano i seguenti rischi specifici:
- Movimentazione manuale dei carichi (MMC): per carrellisti che operano con attrezzature che generano vibrazioni corpo intero (WBV) oltre i valori di azione, per addetti alle banchine che eseguono operazioni di MMC con Indice di Sollevamento NIOSH superiore a 0,75. Il MC effettua valutazione muscoloscheletrica del rachide lombare e degli arti superiori.
- Rischio biologico: per gli addetti al trattamento di prodotti ittici, carni crude e prodotti fortemente deteriorabili esposti ad agenti biologici classificati (Titolo X D.Lgs. 81/08). Il MC valuta lo stato immunologico e vaccinale.
- Microclima freddo: per gli addetti alle celle frigorifere a temperatura negativa e per chi opera ripetutamente in ambienti a temperatura controllata positiva molto bassa. Il MC valuta la tolleranza al freddo con anamnesi cardiovascolare e reumatologica e determina i tempi massimi di permanenza in cella.
- Rumore: per i lavoratori la cui esposizione quotidiana supera l'85 dB(A) (valore superiore di azione). Il MC esegue audiometria preventiva e periodica.
- Vibrazioni corpo intero (WBV): per i carrellisti che utilizzano carrelli elevatori e per i conducenti di mezzi su superfici irregolari (piazzali), se l'esposizione quotidiana A(8) supera il valore di azione di 0,5 m/s². Il MC valuta la colonna vertebrale e i dischi intervertebrali.
- Lavoro notturno: per tutti i lavoratori adibiti regolarmente al lavoro in orario notturno (22:00-6:00) per almeno il numero di giorni previsto dal D.Lgs. 66/2003. La sorveglianza è preventiva (prima dell'adibizione) e periodica (almeno biennale).
- Rischio chimico: per i lavoratori esposti a fitosanitari residui in quantità significative, a gas refrigeranti o a prodotti di sanificazione classificati come pericolosi, se la valutazione del rischio supera il livello di attenzione del Titolo IX.
Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ciascun lavoratore. Il giudizio è comunicato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro. Per i lavoratori notturni dichiarati temporaneamente inidonei al lavoro notturno, il datore deve adibire il lavoratore al lavoro diurno per il periodo indicato dal MC.
12. Sanzioni
Le violazioni degli obblighi di sicurezza sul lavoro nei mercati all'ingrosso e nelle imprese grossiste sono sanzionate dal D.Lgs. 81/08, con sanzioni che variano da ammende a pene detentive a seconda della gravità e delle conseguenze:
| Violazione | Sanzione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Mancata redazione del DVR | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.457 a 4.914 euro; sospensione attività imprenditoriale se reiterata | Art. 55 D.Lgs. 81/08 |
| DVR non aggiornato o generico | Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.228 a 2.457 euro | Art. 55 D.Lgs. 81/08 |
| Mancata formazione dei lavoratori | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro | Art. 55 D.Lgs. 81/08 |
| Carrellista senza abilitazione | Ammenda da 1.300 a 5.500 euro per ciascun lavoratore non abilitato | Art. 87 D.Lgs. 81/08 |
| Mancata sorveglianza sanitaria obbligatoria | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro | Art. 55 D.Lgs. 81/08 |
| Mancata nomina RSPP | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.457 a 4.914 euro | Art. 55 D.Lgs. 81/08 |
| Mancanza piano HACCP (OSA) | Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro; possibile sospensione attività | D.Lgs. 193/2007 |
| Violazione obblighi lavoro notturno (sorveglianza sanitaria) | Arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro | Art. 55 D.Lgs. 81/08; art. 18 D.Lgs. 66/2003 |
Per le violazioni che hanno causato o contribuito a causare infortuni, le sanzioni si sommano alle responsabilità penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione delle norme di sicurezza. La responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001) può aggiungersi quando le violazioni dipendono da una politica aziendale e non da un singolo comportamento individuale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'ASL/PSAL sono i principali organi di vigilanza; nei mercati all'ingrosso di grandi dimensioni le ispezioni congiunte INL-ASL sono una modalità frequente.
Checklist adempimenti mercati all'ingrosso e grossisti alimentari
- DVR redatto e aggiornato, specifico per ogni sede e mansione (carrellisti, addetti banchine, celle, pulizia)
- RSPP nominato: esterno o datore di lavoro formato (corso 32h rischio medio/alto, Accordo 21/12/2011)
- Piano HACCP personalizzato per ogni attività OSA (Reg. CE 852/2004), con CCP sulle temperature
- Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori e transpallet elettrici per tutti gli operatori (Accordo 22/02/2012)
- Verifiche periodiche carrelli elevatori: prima verifica INAIL + annuali con soggetti abilitati (Allegato VII)
- Formazione per mansione: 16h per addetti banchine, celle e piazzali (rischio alto); 12h per altri (rischio medio)
- Aggiornamento formazione preposti: biennale ai sensi Accordo 17/04/2025
- Sorveglianza sanitaria del medico competente: preventiva e periodica per lavoratori notturni, addetti celle, biologico, rumore, WBV
- DPI consegnati con verbale firmato: calzature S3 SRC per banchine/piazzali, indumenti termici per celle negative, guanti biologico, otoprotettori
- Celle frigorifere: dispositivo di apertura dall'interno funzionante (verificato periodicamente), sistema di allerta, registrazioni temperature
- Formazione HACCP per tutto il personale che manipola alimenti (delibere regionali), con aggiornamento periodico
- Piano di disinfestazione e derattizzazione con azienda specializzata; verbali di intervento archiviati
- Registro infortuni aggiornato; denunce INAIL nei termini (2 giorni per prognosi >3 giorni)
- Illuminazione adeguata banchine e piazzali nelle ore notturne (min. 200 lux transito, 300 lux lavoro)
- Pavimentazione banchine antisdrucciolo R11; drenaggi funzionanti; procedura scritta gestione sversamenti
13. FAQ — Sicurezza mercati ortofrutticoli e grossisti ingrosso
FAQ sicurezza mercati all'ingrossoFAQ
Un piccolo grossista alimentare con 3 dipendenti deve redigere il DVR?
Qual è la temperatura minima consentita nelle celle frigorifere dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori?
Gli addetti ai carrelli elevatori nei mercati all'ingrosso devono avere il patentino?
Il lavoro notturno nei mercati all'ingrosso richiede sorveglianza sanitaria specifica?
Nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso chi è responsabile del piano HACCP?
Cosa fare in caso di infortunio per scivolamento su una banchina umida del mercato?
14. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 41, 55, 73, 87, Titoli VI, VIII, IX, X, Allegato VII)
- Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP per gli Operatori del Settore Alimentare)
- Regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 178 — Principi generali della legislazione alimentare; sicurezza e tracciabilità
- D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 — Attuazione direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro (lavoro notturno)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazione alla conduzione di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, transpallet elettrici)
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — Aggiornamento percorsi formativi lavoratori e preposti
- D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 — Sanzioni per violazioni igienico-alimentari
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2011 — Chiarimenti sull'abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori
- UNI EN ISO 11079:2007 — Valutazione degli ambienti freddi: determinazione dell'isolamento termico richiesto (IREQ)
- UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica: determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dall'attività svolta, dalle attrezzature presenti, dai codici ATECO, dall'organizzazione del lavoro e dalla normativa vigente al momento dell'applicazione. DVR, piano HACCP, formazione e sorveglianza sanitaria devono essere adattati alla singola realtà aziendale da professionisti abilitati.
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