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Sicurezza nei Depositi Merci e Magazzini Logistici 2026

Guida completa agli obblighi di sicurezza nei depositi merci e magazzini logistici: carrelli elevatori, scaffalature metalliche, MMC e indice NIOSH, investimento da mezzi, caduta dall'alto, ATEX, celle frigorifere, rischio chimico e formazione obbligatoria. Aggiornata alle normative vigenti nel 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I depositi merci e i magazzini logistici sono ambienti ad alto rischio infortunistico: carrelli elevatori, scaffalature metalliche con carichi pesanti, movimentazione manuale dei carichi, rischio di investimento da mezzi, cadute dall'alto da soppalchi e scaffalature alte, e — nei depositi specializzati — atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX), celle frigorifere, sostanze chimiche pericolose. Il D.Lgs. 81/08impone la redazione del DVR con valutazione specifica di ciascuno di questi rischi; l'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 rende obbligatoria la formazione abilitante per i carrellisti; la norma UNI EN 15635 e il DM 17 gennaio 2018disciplinano progettazione, uso e manutenzione delle scaffalature. Senza documentazione in ordine e formazione aggiornata si rischia la sospensione dell'attività e sanzioni penali-amministrative.

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1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e le fonti specifiche del settore

La sicurezza nei depositi merci e nei magazzini logistici è governata da un insieme normativo articolato che interseca il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, la normativa sulle costruzioni e i prodotti da costruzione, la disciplina delle macchine e le norme tecniche di settore.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81costituisce la cornice generale: obbliga il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi (art. 28), alla nomina delle figure di prevenzione (RSPP, medico competente, addetti emergenza), alla formazione e informazione dei lavoratori (artt. 36-37) e alla fornitura di DPI adeguati (artt. 77-79). Il Titolo III disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme elevatrici, transpallet) e le verifiche periodiche. Il Titolo IV si applica ai soppalchi e alle strutture realizzate come cantieri temporanei. Il Titolo VI regola la movimentazione manuale dei carichi. Il Titolo VIII Capo III copre le vibrazioni corpo intero. Il Titolo IX regolamenta gli agenti chimici pericolosi. Il Titolo XI riguarda le atmosfere esplosive (ATEX).

L'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012stabilisce i percorsi formativi obbligatori per l'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro e altre attrezzature. Per i carrelli industriali semoventi è previsto un corso di 12 ore (modulo teorico comune + modulo pratico specifico per tipologia) con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. Senza questa abilitazione la conduzione è vietata.

Il DM 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni — NTC 2018) si applica alle scaffalature metalliche portanti quando sono assimilabili a strutture di tipo edilizio: definisce i criteri di progettazione strutturale, le azioni di calcolo e le verifiche di sicurezza. La norma tecnica UNI EN 15635disciplina l'uso, la manutenzione e le ispezioni delle scaffalature metalliche in acciaio per uso commerciale e industriale, introducendo le figure del PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) e la classificazione dei danni (verde/ambra/rosso).

Il D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine 2006/42/CE) e il suo successore Reg. UE 2023/1230 (in transizione fino al 2027) regolano la conformità dei carrelli elevatori, delle piattaforme elevatrici e delle altre macchine utilizzate in magazzino. Il D.Lgs. 233/2003 (ATEX) si applica quando il magazzino custodisce merci infiammabili o quando i processi interni generano atmosfere potenzialmente esplosive.

2. I rischi specifici del deposito merci: mappatura completa

I magazzini e i depositi merci concentrano in uno spazio relativamente limitato una pluralità di rischi che, nella maggior parte degli altri ambienti di lavoro, si trovano separati. La loro coesistenza rende la valutazione del DVR più complessa e richiede un approccio sistematico per ciascuna delle sorgenti di pericolo.

Movimentazione manuale dei carichi (MMC) e patologie del rachide

I magazzinieri sono tra le categorie lavorative a più elevata incidenza di patologie muscolo-scheletriche: lombalgie, ernie discali lombari, tendinopatie. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore a valutare il rischio MMC con metodi standardizzati. Il principale è il metodo NIOSHper il sollevamento di carichi, che calcola l'Indice di Sollevamento (IL) in funzione di peso del carico, altezza di sollevamento, distanza orizzontale dalle mani al corpo, angolo di asimmetria, frequenza e qualità della presa. Un IL superiore a 1 indica rischio significativo; superiore a 3 rischio elevato che impone interventi prioritari.

Per le operazioni di traino e spinta (transpallet manuali, carrelli a mano) si utilizza il metodo Snook-Ciriello; per le azioni ripetitive degli arti superiori nei picking ad alta frequenza il metodo OCRA. Superata la soglia di rischio, scattano sorveglianza sanitaria del medico competente, misure tecniche (transpallet elettrici, sponde idrauliche, nastri trasportatori, altezze di lavoro ergonomiche) e formazione specifica.

Carrelli elevatori e piattaforme: obblighi di formazione

I carrelli elevatori (muletti) sono presenti nella quasi totalità dei magazzini logistici e rappresentano uno dei maggiori rischi di infortuni gravi: ribaltamento del mezzo, caduta del carico, investimento di pedoni, schiacciamento tra mezzo e struttura fissa. L'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 rende obbligatoria la frequenza di un corso abilitante per chiunque operi su carrelli industriali semoventi:

  • Modulo teorico comune: 4 ore su normativa, classificazione carrelli, rischi principali, nozioni di fisica applicata (portata, baricentro, stabilità).
  • Modulo pratico specifico: 4 ore per carrelli a contrappeso, 4 ore per carrelli a forche retrattili, 4 ore per carrelli laterali o trilaterali — un modulo per ogni tipologia. Totale minimo 12 ore per una sola tipologia (8 teoria + 4 pratica).
  • Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni (di cui almeno 3 di pratica).

Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) — sia semoventi che da installare — richiedono anch'esse abilitazione specifica con corso di 6 ore (senza stabilizzatori) o 10 ore (con stabilizzatori), sempre ai sensi dell'Accordo 22/02/2012. L'uso di PLE senza abilitazione è sanzionato con ammenda da 1.300 a 5.500 euro per il datore.

Scaffalature metalliche: DM 17/01/2018 e UNI EN 15635

Le scaffalature metalliche portanti sono la principale causa di crollo con vittime nei magazzini: un'anta di scaffalatura danneggiata che cede può coinvolgere interi campate in effetto domino, con conseguenze fatali. Il regime normativo si articola su due livelli:

  • Progettazione strutturale (DM 17/01/2018 — NTC 2018): le scaffalature di altezza significativa o con carichi elevati devono essere progettate da ingegnere o architetto abilitato con relazione di calcolo strutturale, e in alcuni casi richiedono deposito al Genio Civile. La portata massima per livello e per montante deve essere indicata su cartellonistica visibile.
  • Uso e manutenzione (UNI EN 15635): il datore deve designare un PRSES(responsabile interno della sicurezza delle scaffalature) che esegua ispezioni regolari (mensili o trimestrali); deve inoltre fare eseguire almeno una volta all'anno un'ispezione tecnica da esperto esterno qualificato. I danni vengono classificati in tre livelli: verde (scaffalatura utilizzabile), ambra (riparazione programmata, carico ridotto), rosso (scaffalatura inutilizzabile, da segregare immediatamente e riparare). Tutta la documentazione va conservata per ispezioni ASL/INL.

Rischio investimento da carrelli: separazione percorsi

L'investimento di pedoni da parte di carrelli elevatori è una delle prime cause di infortuni mortali nei magazzini. L'art. 64 e l'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 richiedono che la viabilità interna garantisca la sicurezza dei lavoratori. Le misure minime richieste comprendono: corsie pedonali tracciate a terra con colore contrastante (larghezza minima 90 cm), specchi parabolici agli incroci con angolo cieco, segnalatori luminosi (blue spot, lampeggianti arancio) sui carrelli, velocità massima limitata (10 km/h in magazzino, 5 km/h nelle aree di carico/scarico), divieto di transito pedonale nelle corsie carrelli, barriere fisiche (jersey, transenne) nei percorsi misti a elevato traffico, sistemi di rilevazione pedonale (radar, sensori) nelle aree ad alto rischio. I cancelli di accesso e i portoni vanno dotati di apertura controllata per impedire l'ingresso imprevisto di pedoni in corsia carrelli.

Caduta dall'alto: soppalchi, scaffalature e carroponte

Nei magazzini con soppalchi adibiti a stoccaggio o uffici, e nei magazzini verticali con scaffalature alte raggiungibili con piattaforme elevatrici, la caduta dall'alto rappresenta un rischio primario. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 richiede: parapetti rigidi di altezza minima 100 cm con traversa intermedia e battuta a pavimento su tutti i bordi liberi dei soppalchi; protezione delle aperture per il passaggio merci (botole) quando non in uso; scale fisse con gabbia di protezione oltre i 5 m; uso di DPI anticaduta (imbracatura + cordino/dissipatore con punto di ancoraggio certificato) quando le misure collettive non sono applicabili. Il collaudo strutturale del soppalco con dichiarazione di portata massima è obbligatorio.

ATEX: magazzini con merci infiammabili (D.Lgs. 233/2003)

I depositi che stoccano merci classificate come infiammabili — liquidi infiammabili (solventi, vernici, carburanti), gas in pressione, polveri combustibili (farine, legno, zucchero, talco) — possono presentare atmosfere potenzialmente esplosive e ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 233/2003 (recepimento delle Direttive ATEX 1999/92/CE e 94/9/CE). Il datore deve:

  • Redigere il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), allegato al DVR, con classificazione delle zone pericolose (zona 0/20 sempre esplosiva, zona 1/21 probabilmente esplosiva in condizioni normali, zona 2/22 raramente esplosiva).
  • Installare attrezzature elettriche e non elettriche certificate ATEX (marcatura Ex) appropriate alla zona di classificazione e al gruppo di gas/polvere.
  • Predisporre impianto di rilevazione gas/vapori, ventilazione forzata adeguata, sistemi di messa a terra delle strutture e dei contenitori per prevenire scintille elettrostatiche.
  • Formare i lavoratori sui rischi di esplosione e sulle procedure operative sicure nelle zone ATEX.

Celle frigorifere e microclima estremo

I magazzini frigoriferi e le celle di stoccaggio a temperatura controllata (0 / +4 °C per il fresco, -18 °C o inferiore per il surgelato) espongono i lavoratori a rischi da freddo: ipotermia, assideramento degli arti, danni da umidità. Il D.Lgs. 81/08 art. 63 e l'Allegato IV richiedono che i luoghi di lavoro abbiano temperatura adeguata; nelle celle frigorifere questo è strutturalmente impossibile, per cui il datore deve adottare:

  • Rotazione dei turni di lavoro all'interno della cella (permanenza massima continuativa indicata nel DVR in funzione della temperatura), con pause in ambiente riscaldato.
  • DPI termici adeguati (tute da freddo, guanti criogenici, calzature termoisolanti, indumenti ad alta visibilità compatibili con l'ambiente freddo).
  • Sorveglianza sanitaria del medico competente per l'idoneità al lavoro in ambiente freddo (patologie cardiovascolari, Raynaud, osteoartrosi controindicano l'esposizione prolungata).
  • Sistemi di apertura dall'interno delle porte delle celle per prevenire l'intrappolamento accidentale, oltre a segnalazione della presenza di personale in cella.

Al contrario, nei magazzini non climatizzati durante l'estate (spesso ambienti metallici o capannoni industriali) si devono gestire i rischi da caldo: colpo di calore, disidratazione, sincope. Misure: ventilazione forzata o ombreggiatura delle coperture, accesso a acqua potabile in quantità sufficiente, riposi aggiuntivi nelle ore più calde, sorveglianza sanitaria per lavoratori con patologie cardiocircolatorie.

Rischio chimico nei depositi di sostanze pericolose

I magazzini che stoccano prodotti chimici (detergenti, solventi, vernici, pesticidi, fertilizzanti, prodotti farmaceutici o cosmetici) devono applicare il Titolo IX del D.Lgs. 81/08. La valutazione del rischio chimico parte dalle Schede di Sicurezza (SDS) di ogni prodotto, identifica i valori limite di esposizione professionale (OEL/VLEP) e stima l'esposizione durante le attività ordinarie (prelievo, stoccaggio) e in caso di perdite o rovesciamenti. I depositi di merci pericolose rientrano spesso anche negli obblighi del DPR 175/1988 (grandi rischi industriali, Seveso III per le quantità più elevate).

Rumore, vibrazioni e turni notturni

Nei grandi magazzini con intensa movimentazione meccanizzata, il rumore delle transpallet elettriche, dei nastri trasportatori e dei carrelli può superare gli 80 dB(A) (valore di azione inferiore del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II), con picchi nelle aree di carico/scarico. Deve essere condotta la valutazione strumentale del rumore e, se necessario, avviata sorveglianza sanitaria audiometrica e fornitura di otoprotettori. Le vibrazioni corpo intero trasmesse dal sedile dei carrelli elevatori sono valutate secondo il D.Lgs. 187/2006 (valore di azione 0,5 m/s²; valore limite 1,15 m/s²). I carrellisti che lavorano su turni notturni rientrano nella disciplina del lavoro notturno del D.Lgs. 66/2003, con diritto alla sorveglianza sanitaria periodica e alla verifica dell'idoneità all'orario notturno.

3. DVR per il deposito merci: struttura e contenuti obbligatori

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un deposito merci deve coprire, in sezioni distinte, ciascuno dei rischi sopra descritti. La struttura minima raccomandata include:

RischioMetodo di valutazioneRiferimento normativo
MMC (sollevamento, traino, spinta, azioni ripetitive)NIOSH, Snook-Ciriello, OCRATitolo VI D.Lgs. 81/08, ISO 11228
Investimento da carrelli elevatoriAnalisi layout viabilità, check-list ISPESLArt. 64 + All. IV D.Lgs. 81/08
Caduta dall'alto (soppalchi, PLE, scale)Sopralluogo tecnico, verifica quote e protezioniTitolo IV D.Lgs. 81/08
Crollo scaffalatureIspezione strutturale UNI EN 15635, verifica portateDM 17/01/2018, UNI EN 15635, art. 71 D.Lgs. 81/08
ATEX (se applicabile)Classificazione zone ex D.Lgs. 233/2003, DPCED.Lgs. 233/2003, Titolo XI D.Lgs. 81/08
Microclima (celle frigorifere, estate)Misura temperatura, umidità, valutazione esposizioneArt. 63 + All. IV D.Lgs. 81/08, ISO 7933
Rischio chimico (merci pericolose)Analisi SDS, stima esposizione, confronto con OELTitolo IX D.Lgs. 81/08, REACH, CLP
RumoreMisurazione fonometrica, confronto con 80/85 dB(A)Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 195/2006
Vibrazioni corpo intero (carrellisti)Misurazione o stima da banche dati (LAV,8h)D.Lgs. 187/2006, Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08
Lavoro notturno (turni)Analisi orari, identificazione lavoratori notturniD.Lgs. 66/2003, art. 28 D.Lgs. 81/08
AntincendioCalcolo carico incendio, classificazione attività DPR 151/2011DM 02/09/2021, DPR 151/2011, D.Lgs. 81/08

Il DVR deve indicare per ciascun rischio le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma di miglioramento con scadenze precise, le procedure operative, i DPI forniti e i percorsi formativi pianificati. Va aggiornato a ogni variazione significativa dell'attività (nuovo reparto, nuove merci, nuovi macchinari, infortuni o near-miss rilevanti).

4. Formazione obbligatoria in magazzino: ore, periodicità e abilitazioni

La formazione dei lavoratori nei depositi merci e nella logistica si articola su più livelli:

Formazione D.Lgs. 81/08 (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011): la logistica (ATECO 52) è classificata a rischio medio. Obblighi: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, prevenzione, normativa) + 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (carrelli, scaffalature, MMC, antincendio, rischio chimico se presente) = 12 ore totali per ogni lavoratore. Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.

Abilitazioni per attrezzature (Accordo S-R 22/02/2012):

  • Carrelli industriali semoventi (muletti): corso 8h teoria + 4h pratica per tipologia (minimo 12h); aggiornamento 4h ogni 5 anni.
  • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) senza stabilizzatori: corso 6h; con stabilizzatori: 10h; aggiornamento 4h ogni 5 anni.
  • Gru su autocarro (se presente):corso teorico-pratico specifico previsto dall'Accordo S-R 22/02/2012.

Antincendio (DM 02/09/2021):i magazzini con elevato carico di incendio o soggetti a controllo VVF (attività 70 del DPR 151/2011 — depositi superficie coperta > 1.000 m² o massa > 50.000 kg) richiedono addetti antincendio di livello 3 (corso 16h con esame VVF). I magazzini a rischio medio applicano il livello 2 (corso 8h).

5. Sorveglianza sanitaria per i lavoratori del magazzino

Il medico competente deve effettuare sorveglianza sanitaria nei magazzini ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che la legge prescrive di monitorare. I trigger più frequenti nei depositi merci sono:

  • MMC— sorveglianza obbligatoria quando l'Indice di Sollevamento NIOSH supera la soglia di rischio significativo o quando la valutazione OCRA/Snook evidenzia rischio rilevante. Visita periodica con valutazione del rachide lombare e degli arti superiori.
  • Vibrazioni corpo intero — sorveglianza obbligatoria quando LAV,8h ≥ 0,5 m/s² per i carrellisti (valore di azione D.Lgs. 187/2006).
  • Rischio chimico — sorveglianza obbligatoria per i lavoratori esposti a sostanze classificate pericolose (H-phrases rilevanti) secondo Titolo IX D.Lgs. 81/08.
  • Lavoro notturno— sorveglianza obbligatoria ex art. 14 D.Lgs. 66/2003 per i lavoratori notturni, prima dell'adibizione e periodicamente (ogni 2 anni, ogni anno per ultra-cinquantenni).
  • Microclima freddo (celle frigorifere)— sorveglianza raccomandata e spesso obbligatoria nei magazzini frigoriferi per valutare l'idoneità al lavoro in ambiente freddo.
  • Rumore— sorveglianza obbligatoria quando l'esposizione quotidiana supera 85 dB(A) (valore di azione superiore).

6. Sanzioni: ASL, INL e profili penali

Le violazioni agli obblighi di sicurezza nei magazzini sono sanzionate dal D.Lgs. 81/08 con pene differenziate in funzione della gravità. Le irregolarità più frequenti contestate in ispezione:

ViolazioneSanzione (D.Lgs. 81/08)
DVR mancante o non aggiornatoArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro (art. 55)
Carrellista senza abilitazione Accordo 22/02/2012Ammenda da 1.300 a 5.500 euro per il datore (art. 87)
Scaffalature senza verifiche periodiche o senza portate indicateAmmenda da 600 a 2.000 euro (art. 87 comma 2 lett. b)
Mancata formazione lavoratoriArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro (art. 55 comma 5 lett. c)
Assenza medico competente (quando obbligatorio)Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro
DPCE mancante in zona ATEXAmmenda da 2.000 a 5.500 euro; in caso di esplosione profili penali ex artt. 589-590 c.p.
Parapetti mancanti su soppalchi (caduta dall'alto)Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro + sospensione attività

L'INL e l'ASL (SPRESAL) possono applicare il D.Lgs. 758/1994 per le contravvenzioni: prescrizione con termine di regolarizzazione e pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda per l'estinzione del reato. In caso di infortuni gravi o mortali si aprono procedimenti penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) e responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001).

Disclaimer

Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dall'attività concreta, dalle merci stoccate, dalla struttura e dall'organico. DVR, DPCE, verifiche strutturali e formazione devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati.

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Domande frequentiFAQ

Quante ore di corso servono per ottenere il patentino del carrello elevatore?
L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 stabilisce per i carrelli industriali semoventi un percorso di almeno 12 ore totali: 8 ore di modulo teorico comune a tutte le tipologie di carrello (normativa, classificazione, rischi, fisica applicata: portata, baricentro, stabilità) e 4 ore di modulo pratico specifico per la tipologia che si intende condurre (carrello a contrappeso, a forche retrattili, laterale o trilaterale). Chi intende abilitarsi su più tipologie deve completare un modulo pratico di 4 ore per ciascuna tipologia aggiuntiva. L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni con un corso di 4 ore (di cui almeno 3 di pratica). Senza abilitazione formalmente documentata (attestato firmato da docente abilitato) la conduzione del carrello è vietata, e il datore di lavoro che adibisce il lavoratore alla guida del muletto senza abilitazione è soggetto a sanzione ex art. 87 D.Lgs. 81/08 con ammenda da 1.300 a 5.500 euro per lavoratore non abilitato.
Le scaffalature metalliche devono essere colaudate e verificate periodicamente? Con quale frequenza?
Sì. La norma UNI EN 15635 (uso e manutenzione delle scaffalature di acciaio per uso commerciale e industriale) richiede due tipi di ispezione. La prima è l'ispezione visiva periodica, da effettuare ogni 1-3 mesi a cura del PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), un addetto interno designato dal datore di lavoro e formato a riconoscere i danni tipici (montanti deformati, traversi piegati, bulloni mancanti, piedi di scaffalatura spostati). La seconda è l'ispezione tecnica approfondita annuale, da affidarsi a un esperto qualificato esterno che utilizza la classificazione cromatica dei danni: verde (scaffalatura integra e utilizzabile), ambra (riparazione programmata, eventuale riduzione temporanea delle portate), rosso (scaffalatura inutilizzabile, da segregare immediatamente e non caricare fino a riparazione certificata). Tutte le ispezioni devono essere documentate per iscritto. Il DM 17/01/2018 (NTC 2018) si applica alla progettazione strutturale iniziale. Le portate massime per montante e per livello devono essere indicate con cartellonistica visibile.
Il DVR di un magazzino con celle frigorifere deve contenere una sezione specifica per il rischio freddo?
Sì. I lavoratori che operano all'interno di celle frigorifere a temperatura controllata (tra 0 e +4 °C per il fresco, -18 °C o inferiore per il surgelato) sono esposti a un rischio microclima severo da freddo che deve essere specificamente valutato nel DVR ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e dei criteri di valutazione ISO 7933 e ISO 11079 (isolamento termico degli indumenti, IREQ). La valutazione deve stimare il tempo massimo di permanenza continuativa in cella in funzione della temperatura, dell'umidità e del tipo di lavoro svolto, e definire le misure preventive: rotazione dei turni con pause in ambiente riscaldato, DPI termici adeguati (tute da freddo certificate, guanti criogenici, calzature termoisolanti), sorveglianza sanitaria del medico competente con valutazione dell'idoneità al lavoro in ambiente freddo (patologie cardiovascolari, fenomeno di Raynaud, osteoartrosi sono fattori di rischio individuale aumentato), sistemi di apertura dall'interno delle porte delle celle, segnalazione della presenza di personale. L'assenza di questa sezione nel DVR è una delle carenze più contestate dall'ASL nei sopralluoghi nei magazzini food.
Le piattaforme elevatrici (PLE) richiedono un patentino separato rispetto al carrello elevatore?
Sì. L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha istituito percorsi abilitanti distinti per le diverse categorie di attrezzature. Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) richiedono un corso specifico, separato da quello per i carrelli elevatori, strutturato come segue: per PLE semoventi senza stabilizzatori il corso è di 6 ore totali (3h teoria + 3h pratica); per PLE semoventi con stabilizzatori (o PLE installate su veicoli) il corso è di 10 ore totali (4h teoria + 6h pratica). L'aggiornamento è di 4 ore ogni 5 anni (di cui almeno 3 di pratica). Chi possiede l'abilitazione per PLE senza stabilizzatori che intende operare anche su PLE con stabilizzatori deve integrare con un modulo pratico aggiuntivo di 4 ore. L'uso di PLE senza la specifica abilitazione è sanzionato ex art. 87 D.Lgs. 81/08 con ammenda da 1.300 a 5.500 euro per il datore che lo permette. L'abilitazione è personale e deve essere conservata nel fascicolo del lavoratore.
Quali misure concrete vanno adottate per ridurre il rischio di investimento tra carrelli e pedoni in magazzino?
Il rischio di investimento di pedoni da parte di carrelli elevatori è una delle prime cause di infortuni gravi e mortali nei magazzini. Le misure obbligatorie e raccomandate si articolano su tre livelli. A livello progettuale: definire corsie pedonali e corsie carrelli fisicamente separate o chiaramente tracciate a terra con colore contrastante (giallo, larghezza minima 90-120 cm), collocare specchi parabolici a 45° in tutti gli incroci con angolo cieco, installare barriere fisiche (jersey, transenne metalliche, colonnine) nei percorsi a elevato rischio di intersezione. A livello organizzativo: imporre la velocità massima di 10 km/h in magazzino e 5 km/h nelle aree di carico/scarico, vietare il transito pedonale nelle corsie carrelli tranne agli attraversamenti segnalati, dotare i carrelli di segnalatore luminoso blue spot e di segnalatore acustico automatico quando sono in movimento in retromarcia. A livello di DPI e procedure: obbligo di giubbotto ad alta visibilità EN 20471 per tutti i pedoni in area carrelli, procedura per l'accesso controllato dei vettori esterni (consegna badge o accompagnamento), formazione specifica dei lavoratori sulle procedure di coesistenza. I near-miss (quasi incidenti) devono essere registrati e analizzati.
Quando un magazzino con merci infiammabili è soggetto alla normativa ATEX?
La normativa ATEX (D.Lgs. 233/2003, recepimento della Direttiva 1999/92/CE) si applica ogni volta che in un luogo di lavoro possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive a causa della presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili. Nei magazzini questo si verifica tipicamente quando si stoccano: liquidi infiammabili (solventi, vernici, alcol etilico, carburanti) la cui evaporazione può formare miscele esplosive in aria; gas compressi o liquefatti infiammabili (GPL, idrogeno, acetilene); polveri combustibili in quantità significativa (farine, zucchero, amido, polveri di legno, alluminio, talco). In questi casi il datore deve classificare le zone pericolose (zona 0 o 20 — atmosfera esplosiva costantemente presente; zona 1 o 21 — probabilmente presente in condizioni normali; zona 2 o 22 — raramente presente) e redigere il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) allegato al DVR. Le attrezzature elettriche e non elettriche nelle zone classificate devono essere certificate ATEX con marcatura Ex e appropriate al gruppo di gas o polvere. La formazione dei lavoratori sulle procedure ATEX è obbligatoria.
Quale classificazione di rischio antincendio si applica ai grandi depositi merci?
Il DM 2 settembre 2021 (che ha sostituito il DM 10/03/1998) prevede tre livelli di rischio per gli addetti antincendio: livello 1 (basso, corso 4h), livello 2 (medio, corso 8h), livello 3 (elevato, corso 16h con esame VVF). I magazzini e i depositi merci si collocano tipicamente al livello 2, ma ricadono al livello 3 quando: rientrano nelle attività soggette a controllo VVF elencate nel DPR 151/2011 (attività 70: depositi di merci o materiali vari con superficie coperta superiore a 1.000 m² o massa superiore a 50.000 kg; attività 43: depositi di liquidi infiammabili; attività 12: depositi di gas infiammabili); oppure quando il carico di incendio specifico calcolato supera 600 MJ/m². I magazzini automatici ad alta densità e quelli che stoccano merci ad alto valore calorico (materiali plastici, carta, tessili) si collocano quasi sempre al livello 3. Gli addetti antincendio di livello 3 devono superare un esame teorico-pratico presso i Vigili del Fuoco e rinnovare l'abilitazione ogni 5 anni.
Come si struttura il DVR per un magazzino che tratta sia merci secche sia celle frigorifere?
Il DVR di un magazzino misto (aree a temperatura ambiente e celle frigorifere) deve essere articolato per aree e per mansioni, non come documento unico indifferenziato. La struttura raccomandata comprende: (1) una schermatura generale con anagrafica dell'insediamento, layout planimetrico delle aree, elenco delle merci stoccate e codici ONU/CLP se merci pericolose; (2) sezioni distinte per ciascuna area operativa (area secca, cella fresco, cella surgelato, zona carico/scarico, soppalco uffici) con valutazione specifica dei rischi di ciascuna; (3) valutazione MMC per ciascuna mansione (carrellisti, picking a temperatura ambiente, picking in cella freddo, addetti banchina); (4) valutazione microclima con IREQ per le celle, con definizione dei tempi massimi di permanenza e dei DPI termici obbligatori; (5) valutazione delle vibrazioni corpo intero per i carrellisti; (6) valutazione del rischio investimento con piano di viabilità allegato; (7) sezione ATEX se presenti merci infiammabili; (8) piano di manutenzione delle scaffalature con riferimento alle ispezioni UNI EN 15635. Il DVR va aggiornato a ogni modifica significativa del layout, delle merci stoccate o dell'organico.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 29, 36-37, 63-64, 71, 77-79, Titoli III, IV, VI, VIII, IX, XI)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Attrezzature di lavoro: abilitazione operatori (carrelli elevatori, PLE, gru su autocarro, trattori)
  • DM 17 gennaio 2018 — Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018): progettazione strutturale scaffalature portanti
  • UNI EN 15635:2009 — Sistemi di stoccaggio di acciaio: uso e manutenzione delle attrezzature di stoccaggio
  • D.Lgs. 17 giugno 2010 n. 17 — Attuazione della Direttiva 2006/42/CE sulle macchine (carrelli elevatori, PLE, macchine da magazzino)
  • Regolamento UE 2023/1230 del 14 giugno 2023 — Macchine (sostituzione Direttiva 2006/42/CE, transizione fino al 2027)
  • D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 — Attuazione della Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori: atmosfere potenzialmente esplosive)
  • D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 187 — Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero (D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capi II e III)
  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 — Organizzazione dell'orario di lavoro e lavoro notturno (art. 14: sorveglianza sanitaria lavoratori notturni)
  • DM 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (prevenzione incendi, livelli 1-2-3)
  • DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento di prevenzione incendi: attività soggette a controllo VVF (attività 70: depositi merci)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 (classificazione rischio per ATECO)

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