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Guida settoriale 2026

Sicurezza Mangimifici e Produzione Alimenti Animali

Obblighi di sicurezza per i mangimifici (ATECO 10.91.00): DVR con valutazione ATEX per polveri organiche combustibili, gestione dei lavori in ambienti confinati (sili, tramogge), rumore da macchinari, movimentazione sacchi mangime, rischio biologico da micotossine e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Reg. CE 183/2005.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un mangimificio o un'azienda produttrice di alimenti per animali (ATECO 10.91.00) è soggetta al D.Lgs. 81/08 con adempimenti particolarmente onerosi in materia di atmosfere esplosive da polveri (ATEX, Titolo XI), ambienti confinati nei sili e nelle tramogge (D.P.R. 177/2011), rumore da molini e pellettatori (Titolo VIII), movimentazione manuale dei carichi per i sacchi di mangime (Titolo VI) e rischio biologico da micotossine e endotossine nelle polveri cerealicole (Titolo X). Il quadro si completa con il Reg. CE 183/2005 sull'igiene dei mangimi e il Reg. UE 2017/625 sui controlli ufficiali. La classificazione delle zone ATEX e il documento di protezione contro le esplosioni devono essere redatti da un tecnico qualificato e allegati al DVR; i lavori nei sili richiedono procedure scritte e squadre formate ai sensi del D.P.R. 177/2011 prima di ogni accesso.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Reg. CE 183/2005, Reg. UE 2017/625

La produzione di mangimi per animali da allevamento (codice ATECO 10.91.00) è un'attività industriale soggetta a un doppio binario normativo: la legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che fa capo al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico), e la legislazione sull'igiene e la sicurezza degli alimenti per animali, che trova la sua disciplina principale nel Regolamento CE 12 gennaio 2005 n. 183 (Feed Hygiene Regulation) e nel Regolamento UE 15 marzo 2017 n. 625 sui controlli ufficiali. I due sistemi sono distinti ma si sovrappongono in alcuni ambiti, in particolare nella gestione delle polveri organiche e delle micotossine.

Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i datori di lavoro che impieghino almeno un lavoratore — dipendente, stagionale, somministrato o tirocinante — nell'attività di produzione, stoccaggio o distribuzione di mangimi. Le norme più rilevanti per il settore sono: il Titolo XI (artt. 287-297) sulle atmosfere esplosive da polveri combustibili (ATEX); il Titolo VIII, Capo II (artt. 181-186) sul rischio rumore; il Titolo VI (artt. 167-171) sulla movimentazione manuale dei carichi; il Titolo X (artt. 266-286) sul rischio biologico da micotossine e altri agenti; l'art. 66 e il D.P.R. 177/2011 sugli ambienti confinati.

Il Reg. CE 183/2005impone agli operatori del settore dei mangimi (OSM) che producono, trasformano, immagazzinano, trasportano o distribuiscono mangimi di registrarsi presso l'autorità competente e di adottare procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP. Il manuale di autocontrollo HACCP, pur essendo un documento di igiene alimentare, si sovrappone al DVR in alcuni punti: la gestione delle polveri di cereali, il controllo delle micotossine nelle materie prime e la sanificazione degli impianti di miscelazione interessano sia la sicurezza del prodotto sia la salute dei lavoratori esposti.

Il Reg. UE 2017/625disciplina i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente (ASL, UVAC — Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari del Ministero della Salute) negli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005. Le ispezioni nei mangimifici possono riguardare sia la sicurezza del prodotto sia l'igiene degli impianti; il coordinamento tra il sistema di autocontrollo igienico e il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è una buona prassi che riduce le sovrapposizioni documentali e facilita la gestione delle non conformità durante le ispezioni.

A livello di prevenzione incendi, i mangimifici che stoccano cereali o mangimi in quantità superiori alle soglie indicate nel D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (Allegato I, punto 25 — depositi di cereali e prodotti agricoli) sono soggetti al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco (CPI — Certificato di Prevenzione Incendi) e devono conformarsi alle norme tecniche del settore per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni nei silos.

2. DVR per mangimificio: rischi principali da valutare

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un mangimificio è un documento complesso che deve coprire una pluralità di rischi specifici non sempre presenti in altri contesti industriali. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08), controfirmato dal RSPP e dall'RLS o RLST, e vistato dal medico competente quando la sorveglianza sanitaria è dovuta. La struttura del DVR per un mangimificio deve includere obbligatoriamente le seguenti sezioni di valutazione specifica.

Il DVR deve essere aggiornato (art. 29 c. 3) a seguito di modifiche significative del processo produttivo (nuovi impianti, nuove materie prime, nuove mansioni), dopo infortuni o mancati infortuni rilevanti e periodicamente anche in assenza di eventi. Per i mangimifici il documento di classificazione zone ATEX richiede una revisione ogni volta che si introducono nuove apparecchiature o si modificano i processi che generano polvere.

3. Classificazione ATEX: polveri organiche combustibili (Dir. 2014/34/UE)

Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (artt. 287-297), in recepimento della Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori), impone al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da atmosfere esplosive e di classificare le zone pericolose quando polveri combustibili o gas infiammabili possono formare miscele esplosive con l'aria. Nei mangimifici le polveri di cereali e ingredienti organici sono la principale causa di rischio ATEX.

Caratteristiche esplosive delle polveri nei mangimifici. I parametri chiave che definiscono il pericolo di esplosione di una polvere sono:

Classificazione delle zone ATEX per polveri (gruppi di apparecchiature IIIB). Le zone si classificano in:

Il documento di classificazione delle zone ATEX deve essere elaborato da un professionista con adeguata competenza tecnica (ingegnere o perito industriale con esperienza specifica nel settore della prevenzione delle esplosioni) e deve essere aggiornato ogni volta che si interviene sull'impiantistica. Le verifiche periodiche degli impianti elettrici nelle zone ATEX sono obbligatorie ogni due anni ai sensi del D.P.R. 462/2001 e devono essere effettuate da un organismo abilitato (ASL, INAIL o organismo notificato).

4. Rischio incendio ed esplosione da polveri di mangime

Le esplosioni di polvere nei mangimifici e nei sili di cereali rappresentano uno dei rischi industriali più gravi nel settore agro-alimentare: gli incidenti storici documentati mostrano che anche un'esplosione primaria di modesta entità può innescare esplosioni secondarie molto più distruttive, causate dalla messa in sospensione dei depositi di polvere accumulati sulle superfici dell'impianto dall'onda di pressione della prima esplosione. La prevenzione richiede un approccio sistematico strutturato su tre livelli.

Misure primarie: riduzione della polverosità.L'obiettivo è eliminare o ridurre la formazione di nubi di polvere combustibile. Le misure includono:

Misure di prevenzione: controllo degli inneschi. Le principali sorgenti di innesco nei mangimifici sono:

Misure di mitigazione: protezione dall'esplosione.Quando l'eliminazione completa del rischio non è tecnicamente fattibile, devono essere adottate misure che limitino le conseguenze dell'eventuale esplosione:

Il piano di emergenzadel mangimificio deve includere una procedura specifica per l'incendio o l'esplosione di polvere, con scenari distinti a seconda della zona coinvolta (silo, linea di produzione, filtro a maniche), nominativi e ruoli degli addetti all'emergenza, procedure di evacuazione, modalità di comunicazione con i Vigili del Fuoco e, per i mangimifici soggetti al D.P.R. 151/2011, piano di emergenza esterno. Le esercitazioni di evacuazione devono essere svolte almeno una volta all'anno e documentate.

5. Ambienti confinati: sili, tramogge e silos (D.P.R. 177/2011)

I lavori all'interno dei sili di stoccaggio, delle tramogge di ricezione, dei tunnel interrati di convogliamento e di qualsiasi altra struttura chiusa dei mangimifici rientrano nella disciplina degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, regolamentata dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177. Questo regolamento, emanato in seguito a numerosi infortuni mortali avvenuti proprio in sili e tramogge, stabilisce requisiti stringenti per la qualificazione delle imprese e per l'organizzazione del lavoro in questi ambienti.

Rischi specifici degli ambienti confinati nei mangimifici. I principali pericoli dei sili e delle tramogge di cereali sono:

Obblighi del D.P.R. 177/2011. Prima di ogni accesso in un ambiente confinato di un mangimificio devono essere adottate le seguenti misure:

Il D.P.R. 177/2011 si applica anche quando i lavori in ambienti confinati sono affidati in appalto a imprese esterne: il committente ha l'obbligo di verificare la qualificazione dell'appaltatore e di coordinare le interferenze. L'affidamento di lavori in silo a un'impresa non qualificata ai sensi del D.P.R. 177/2011 comporta responsabilità penale del committente in caso di infortunio.

6. MMC: movimentazione sacchi mangime 25-50 kg

La movimentazione manuale dei sacchi di mangime è una delle principali cause di infortuni e malattie professionali nel settore dei mangimifici. I sacchi di mangime per uso industriale pesano tipicamente 40-50 kg; quelli per uso retail (pet food, mangimi per piccoli allevamenti) pesano 25-30 kg. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171, in recepimento della Direttiva 90/269/CEE) impone al datore di lavoro di valutare il rischio derivante dalle operazioni di movimentazione manuale dei carichi e di adottare misure tecniche e organizzative per ridurlo alla fonte.

Metodo di valutazione NIOSH per i sacchi di mangime.Il metodo NIOSH (o la norma ISO 11228-1) calcola il Limite di Peso Raccomandato (RWL) in funzione di sei variabili: altezza da terra della presa, distanza orizzontale tra il carico e il corpo dell'operatore, altezza di partenza e di destinazione del carico, angolo di torsione del tronco, qualità della presa sul carico, frequenza delle operazioni di sollevamento. L'Indice di Sollevamento (LI = peso del carico / RWL) deve tendenzialmente essere inferiore a 1 per escludere il rischio accettabile; LI > 3 indica rischio molto elevato e richiede intervento immediato. Per un sacco da 50 kg sollevato da terra con frequenza media e presa scarsa, l'LI supera facilmente 3 anche per un operatore adulto maschio in buone condizioni fisiche.

Misure di riduzione del rischio MMC nei mangimifici.

La valutazione del rischio MMC deve documentare per ogni mansione i pesi dei carichi movimentati, i parametri NIOSH rilevati, i valori di RWL e LI calcolati, le misure adottate e il giudizio residuo. Il medico competente utilizza questi dati per impostare la sorveglianza sanitaria per disturbi muscolo-scheletrici.

7. Rumore da macchinari: molini, miscelatori, nastri trasportatori

I mangimifici sono tra gli ambienti di lavoro più rumorosi del settore alimentare: la presenza di molini a martelli, pellettatori, miscelatori, elevatori a tazze, nastri trasportatori e impianti di aspirazione crea livelli di esposizione al rumore che frequentemente superano i valori superiori di azione previsti dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08 (Lep,d > 85 dB(A)).

Livelli tipici di esposizione al rumore nei mangimifici.

Sorgente / AreaLivello tipico [dB(A)]Obbligo principale
Molino a martelli95-110 dB(A)DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria, misure di riduzione alla fonte
Pellettatore con raffreddatore90-100 dB(A)DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria
Miscelatore orizzontale85-95 dB(A)DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria
Elevatore a tazze82-92 dB(A)DPI disponibili e uso obbligatorio sopra 85 dB(A)
Nastro trasportatore78-88 dB(A)Valutare per mansione; DPI se Lep,d > 85 dB(A)
Impianto di aspirazione78-88 dB(A)Verifica acustica; silenziatori sui condotti se necessario

Le misurazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente (tipicamente un igienista industriale o un fisico acustico) utilizzando dosimetri personali calibrati secondo IEC 61252 o fonometri di classe 1 secondo IEC 61672, seguendo la metodologia della norma UNI EN ISO 9612. I risultati devono riportare il Lep,d per mansione, il livello di picco Lpeak e l'incertezza di misura estesa U.

Misure di riduzione del rumore alla fonte e lungo il percorso.Le misure tecniche prioritarie comprendono: insonorizzazione dei molini a martelli con cabine fonoassorbenti o pannelli fonoisolanti; montaggio dei macchinari su basamenti antivibranti; installazione di silenziatori sulle prese d'aria e sugli scarichi degli impianti di aspirazione; manutenzione programmata di cuscinetti, giunti e cinghie per prevenire le vibrazioni anomale che aumentano l'emissione sonora. Le misure organizzative comprendono: riduzione del tempo di permanenza degli operatori nelle aree più rumorose attraverso l'automazione e la sorveglianza a distanza, rotazione dei lavoratori tra postazioni a diverso livello di esposizione.

I DPI antirumore (cuffie o inserti auricolari) devono essere selezionati in base al livello di attenuazione richiesto (SNR calcolato per portare il livello effettivo all'orecchio al di sotto di 85 dB(A)) e devono essere certificati CE ai sensi del Reg. UE 2016/425 (categoria III per rischi irreversibili). I lavoratori devono essere formati sul corretto utilizzo e sulla manutenzione dei DPI antirumore.

8. Rischio biologico: micotossine, endotossine e polveri organiche

Il rischio biologico nei mangimifici è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286, recepimento della Direttiva 2000/54/CE) e riguarda principalmente l'esposizione professionale alle micotossine disperse nelle polveri di cereali e mangimi, alle endotossine batteriche associate alle polveri organiche e agli allergeni proteici di alcune materie prime.

Micotossine come rischio professionale.Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti da muffe (Aspergillus, Fusarium, Penicillium) che infestano i cereali e i mangimi in condizioni di umidità e temperatura favorevoli. Per i lavoratori dei mangimifici, il rischio non è il consumo del mangime ma l'inalazione delle polveri contaminate durante la ricezione, il trattamento e la manipolazione delle materie prime:

Endotossine batteriche.Le polveri di cereali e mangimi contengono anche endotossine batteriche (LPS — lipopolisaccaridi) rilasciate dai batteri gram-negativi che colonizzano i cereali stoccati. L'inalazione di endotossine è correlata a patologie respiratorie professionali come la sindrome tossica da polveri organiche (ODTS — Organic Dust Toxic Syndrome, caratterizzata da febbre, tosse e malessere generale nelle ore successive all'esposizione intensa) e a bronchite cronica e compromissione della funzionalità respiratoria nei lavoratori cronicamente esposti.

Misure di prevenzione.La valutazione del rischio biologico da micotossine deve documentare le materie prime trattate, le concentrazioni di micotossine nei lotti in ingresso (dati dell'autocontrollo HACCP), le operazioni che generano polvere contaminata e i livelli di esposizione stimati o misurati. Le misure di prevenzione comprendono: campionamento sistematico delle materie prime per le micotossine in ingresso (con rifiuto o segregazione delle partite fuori norma), impianti di aspirazione efficiente sui punti di scarico e movimentazione delle materie prime, utilizzo di maschere FFP3 per le operazioni manuali su partite contaminate o in ambienti ad alta polverosità, sorveglianza sanitaria con spirometria periodica. Per l'aflatossina B1, in presenza di esposizione documentata, il medico competente può richiedere monitoraggio biologico (adotti-albumina sierici o metaboliti urinari dell'aflatossina B1).

9. Formazione obbligatoria: ATEX, ambienti confinati, rischio rumore

Il settore della produzione di mangimi (ATECO 10.91.00) rientra nel comparto industria alimentare, classificato come rischio mediodall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; tuttavia la presenza di rischi specifici quali l'ATEX e gli ambienti confinati impone obblighi formativi aggiuntivi rispetto al percorso base. La formazione obbligatoria dei lavoratorideve avvenire prima o contestualmente all'inizio dell'attività; l'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.

Figura / RischioFormazione baseFormazione specifica aggiuntivaAggiornamento
Lavoratore mangimificio (rischio medio)12 ore (4h generali + 8h specifiche settore industria alimentare)Formazione ATEX polveri; ambienti confinati D.P.R. 177/2011; uso DPI antirumore cat. III; MMC tecniche corrette6h ogni 5 anni
Lavoratori designati per lavori in ambienti confinatiCorso specifico D.P.R. 177/2011 (durata variabile, tipicamente 8-16h)Uso rilevatori multigas; procedure LOTO; tecniche di salvataggioAggiornamento periodico (non oltre 3-5 anni)
Addetti a zone ATEX (zona 20/21)Formazione ATEX specifica (8-16h) per mansioni in zone classificateRiconoscimento sorgenti di innesco; uso apparecchiature ATEX; procedure di messa a terraAggiornamento a ogni modifica significativa degli impianti
Preposto (capo produzione, responsabile magazzino)Formazione base lavoratori + 8h prepostoSupervisione procedure ATEX e ambienti confinati; gestione piano emergenza6h ogni 2 anni (post-Accordo SR 2025)
Addetto primo soccorso12h Gruppo A (stabilimenti con rischio ATEX o ambienti confinati)Gestione emergenze da esplosione, intossicazione in spazio confinatoRetraining 6h ogni 3 anni
Datore di lavoro RSPP (se assume la funzione)32h corso datore-RSPP settore industria alimentare (rischio medio)15h ogni 5 anni

Il contenuto del modulo specifico per il settore mangimi deve includere: la natura e le caratteristiche esplosive delle polveri organiche, il significato della classificazione ATEX e delle zone 20/21/22, il riconoscimento delle apparecchiature ATEX certificate e le limitazioni all'uso di attrezzature non classificate nelle zone pericolose, le procedure operative per i lavori in silo e tramoggia (ambienti confinati), il corretto uso dei DPI antirumore e delle maschere FFP3, le tecniche di movimentazione sicura dei sacchi di mangime, il riconoscimento delle partite di cereali contaminate da muffe (colorazioni anomale, odori) e le procedure di notifica al responsabile.

10. Sorveglianza sanitaria: audiometria, spirometria, micotossine

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori dei mangimifici è quasi sempre obbligatoria, in presenza dei molteplici rischi che caratterizzano questo settore. Il medico competente deve essere nominato e deve svolgere visite preventive (prima dell'inizio dell'attività) e periodiche (con cadenza definita dal medico in base al profilo di rischio). I principali trigger per l'attivazione della sorveglianza sanitaria sono:

Il giudizio di idoneità alla mansione specificarilasciato dal medico competente è determinante per i lavoratori addetti alle zone ATEX e agli ambienti confinati: il D.P.R. 177/2011 richiede che i lavoratori impiegati in ambienti confinati siano idonei alla mansione; il medico competente deve tenere conto dei rischi specifici (claustrofobia, patologie cardiorespiratorie, capacità fisiche) nel formulare il giudizio. Le misure preventive e di protezione descritte in questa guida devono essere adattate al caso specifico dell'azienda.

11. Sanzioni D.Lgs. 81/08 e normativa igiene mangimi

I mangimifici possono essere oggetto di ispezione da parte di più organi di vigilanza, con profili sanzionatori distinti e talvolta cumulabili:

Organo di vigilanzaNormativaViolazioni tipiche e conseguenze
INL + ASL/SPISALD.Lgs. 81/08DVR mancante o senza sezione ATEX: arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €; documento protezione contro le esplosioni mancante: sanzione specifica Titolo XI; lavori in ambiente confinato senza procedure D.P.R. 177/2011: arresto fino a 6 mesi; formazione mancante: arresto fino a 8 mesi o ammenda; DPI non forniti: ammenda; sorveglianza sanitaria omessa: arresto 2-4 mesi o ammenda
ASL (Servizio Veterinario / Igiene Alimenti)Reg. CE 183/2005, Reg. UE 2017/625Mancata registrazione come OSM (operatore settore mangimi): sanzione amministrativa; assenza di procedure HACCP per i mangimi: diffida e sanzione; non conformità nei controlli sulle micotossine nelle materie prime: prescrizione, ritiro partite, sanzione
Vigili del FuocoD.P.R. 151/2011Attività soggetta a controllo senza CPI valido: sanzione penale (art. 20 D.Lgs. 139/2006); mancato rispetto prescrizioni VVF in sede di CPI: sospensione attività
INLD.Lgs. 81/08 art. 14Sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoratori in nero (oltre il 10% del totale) o per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza (es. lavori in zone ATEX con apparecchiature non certificate)

Il meccanismo della prescrizione obbligatoria(D.Lgs. 758/1994) si applica alle violazioni contravvenzionali del D.Lgs. 81/08: l'organo di vigilanza prescrive la regolarizzazione entro un termine; il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda e l'ottemperanza alla prescrizione estinguono il reato. In caso di infortuni gravi o mortali in ambienti confinati (seppellimento in silo, intossicazione da gas) o da esplosione di polvere, si aprono profili di responsabilità penale (artt. 589-590 cod. pen.) e di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il supportiamo la gestione documentale per verificare che il DVR, il documento di classificazione ATEX, le procedure per gli ambienti confinati e il piano di emergenza siano conformi alla normativa vigente e al caso specifico dell'impianto.

Checklist adempimenti sicurezza mangimifici e produzione alimenti animali

  • DVR mangimificio con sezioni specifiche per ATEX polveri, rumore, MMC, ambienti confinati, rischio biologico (micotossine)
  • Documento di classificazione zone ATEX per polveri organiche redatto da tecnico qualificato (Titolo XI D.Lgs. 81/08 + Dir. 2014/34/UE)
  • Apparecchiature e sistemi di protezione certificati ATEX installati nelle zone 20/21/22 (marcatura Ex con categoria)
  • Messa a terra e bonding di tutte le apparecchiature metalliche verificati (D.P.R. 462/2001 — verifica biennale impianti in luoghi con pericolo esplosione)
  • Pannelli di sfogo dell'esplosione (explosion venting) su elevatori a tazze, sili e filtri a maniche, dimensionati secondo EN 14491
  • Procedura scritta per lavori in ambienti confinati (sili, tramogge, tunnel) redatta prima di ogni accesso (D.P.R. 177/2011)
  • Almeno il 30% degli addetti ai lavori in ambienti confinati in possesso di attestato di formazione specifica (D.P.R. 177/2011 art. 3)
  • Kit salvataggio ambienti confinati disponibile in loco: imbraghi, terzina di recupero, SCBA, rilevatore multigas portatile (O2, CO, CO2, LEL)
  • Valutazione rumore con misurazioni fonometriche certificate per ogni mansione (Titolo VIII D.Lgs. 81/08); mappatura acustica aggiornata
  • DPI antirumore forniti con SNR adeguato e uso obbligatorio documentato per lavoratori con Lep,d > 85 dB(A)
  • Valutazione rischio MMC sacchi mangime con metodo NIOSH; ausili meccanici (transpallet, nastri elevatori) disponibili e in uso
  • Sorveglianza sanitaria attiva: audiometria tonale, spirometria, valutazione esposizione micotossine per i lavoratori esposti

FAQ sicurezza mangimificiFAQ

I mangimifici devono classificare le zone ATEX per le polveri?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo XI, artt. 287-297) recepisce la Direttiva ATEX lavoratori 1999/92/CE e impone al datore di lavoro di classificare le zone pericolose in presenza di atmosfere esplosive potenzialmente formate da polveri combustibili. Nei mangimifici le polveri di cereali (frumento, mais, orzo), di soia, di farine di pesce e di altri ingredienti organici sono classificate come polveri combustibili (gruppo IIIB) con caratteristiche esplosive: indice di deflagrazione Kst tipicamente compreso tra 50 e 200 bar·m/s, concentrazione minima esplosiva (MEC) generalmente tra 30 e 100 g/m³. Il documento di classificazione delle zone ATEX deve essere redatto da un tecnico competente, indicare le zone 20 (presenza continua di atmosfera esplosiva da polveri), 21 (presenza probabile in condizioni normali) e 22 (presenza rara o di breve durata), e deve essere allegato al DVR. Le apparecchiature e i sistemi di protezione installati nelle zone classificate devono essere conformi alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX prodotti) e recare la marcatura Ex con la categoria appropriata.
Quali polveri nei mangimifici creano rischio esplosione e come si previene?
Le principali polveri combustibili presenti nei mangimifici e nei sili di stoccaggio dei cereali sono: farina di frumento (Kst ≈ 60-100 bar·m/s), farina di mais (Kst ≈ 100-180 bar·m/s), farina di soia (Kst ≈ 100-150 bar·m/s), polvere di malto, farine di pesce e farine di carne/ossa. La prevenzione delle esplosioni di polvere si basa sul principio dei cinque elementi del pentagono dell'esplosione (combustibile, ossigeno, innesco, dispersione, confinamento) e deve agire su più livelli: 1) Riduzione della polverosità (misure primarie): impianti di aspirazione e filtrazione localizzati sui punti di generazione polvere (tramogge, nastri, elevatori a tazze), manutenzione programmata per rimuovere i depositi di polvere dalle superfici di impianto, segregazione dei processi polverosi in aree dedicate; 2) Controllo degli inneschi (misure di prevenzione): messa a terra e bonding di tutte le apparecchiature metalliche per neutralizzare le cariche elettrostatiche (D.P.R. 462/2001 per la verifica degli impianti), utilizzo di apparecchiature ATEX certificate di categoria 2D nelle zone 21 e 3D nelle zone 22, controllo della temperatura nei cuscinetti degli elevatori a tazze (causa frequente di innesco); 3) Protezione dall'esplosione (misure di mitigazione): pannelli di sfogo dell'esplosione (explosion venting) sugli elevatori a tazze, sui sili e sui filtri a maniche, dimensionati secondo EN 14491; sistemi di soppressione dell'esplosione con agenti inertizzanti; valvole di disaccoppiamento per prevenire la propagazione dell'onda d'urto tra unità di processo contigue. Il piano di prevenzione incendi deve essere approvato dai Vigili del Fuoco per i mangimifici con stoccaggi superiori alle soglie previste dal D.P.R. 151/2011.
Cosa prevede il D.P.R. 177/2011 per i lavori all'interno dei sili di un mangimificio?
Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 disciplina i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e si applica integralmente ai sili, alle tramogge, ai tunnel interrati e a tutte le strutture chiuse dei mangimifici in cui possono accumularsi gas (CO2, CO, metano da fermentazione dei cereali), carenza di ossigeno per consumo biologico o inerti, o polveri tossiche. I principali obblighi del D.P.R. 177/2011 per i lavori in silo sono: 1) Qualificazione dell'impresa: l'azienda che esegue lavori in ambienti confinati deve possedere specifici requisiti di qualificazione documentati (esperienze pregresse, procedure scritte, attrezzature adeguate); nei sili di un mangimificio questo obbligo si applica sia agli addetti interni sia alle imprese esterne incaricate; 2) Obbligo di procedure scritte: prima di ogni accesso in silo, tramoggia o tunnel deve essere redatta una procedura operativa che descriva l'ambiente, i rischi specifici (carenza O2, atmosfera esplosiva, polveri), le misure di controllo, le attrezzature richieste e il sistema di comunicazione e salvataggio; 3) Rapporto numerico: almeno il 30% degli addetti ai lavori in ambienti confinati deve avere frequentato un corso di formazione specifico riconosciuto; in pratica, per una squadra di tre persone almeno una deve avere l'attestato; 4) Supervisore esterno: deve essere sempre presente una persona all'esterno dell'ambiente confinato, formata, con compito di sorveglianza e di attivazione del piano di salvataggio in caso di emergenza; 5) Sistemi di salvataggio: devono essere disponibili in loco imbraghi con terzina di recupero, autorespiratori (SCBA) per il soccorritore, rilevatori portatili di gas (O2, CO, CO2, LEL) con allarme acustico e visivo. Il mancato rispetto del D.P.R. 177/2011 comporta sanzioni penali per il datore di lavoro e per il committente che affida i lavori a soggetti non qualificati.
La movimentazione dei sacchi di mangime da 25-50 kg richiede la valutazione del rischio MMC?
Sì. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171, recepimento Direttiva 90/269/CEE) impone la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi per qualsiasi attività che preveda il sollevamento, lo spostamento, la spinta o il traino di carichi in grado di provocare lesioni dorso-lombari. I sacchi di mangime sono normalmente da 25 kg (formato retail/pet food) o da 40-50 kg (formato agro-industriale), con superfici spesso scivolose, flessibili e con prese difficoltose. Il metodo di valutazione indicato è il metodo NIOSH (o la norma ISO 11228-1), che calcola l'indice di sollevamento composto in funzione del peso, dell'altezza di presa, della distanza orizzontale, della torsione del tronco, della qualità della presa e della frequenza. Un sacco da 50 kg supera già il limite anatomicamente critico per il sollevamento singolo anche in condizioni ideali (limite teorico NIOSH in condizioni ottimali circa 23 kg per adulto maschio). Le misure preventive obbligatorie comprendono: introduzione di ausili meccanici (transpallet a forche, elevatori a sacchi, nastri di alimentazione), riduzione del peso unitario dei sacchi ove possibile, rotazione delle mansioni per limitare l'esposizione cumulativa, formazione dei lavoratori sulle tecniche di sollevamento corretto e uso di cinture lombari quando prescritte dal medico competente (non come misura preventiva primaria). La valutazione del rischio MMC deve essere documentata nel DVR con i dati delle misurazioni e gli indici calcolati.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il rumore nei mangimifici?
La sorveglianza sanitaria per il rischio rumore è disciplinata dagli artt. 185-186 del D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo II) ed è obbligatoria per i lavoratori il cui livello di esposizione personale quotidiana al rumore (Lep,d) superi il valore superiore di azione, pari a 85 dB(A), o il cui picco di pressione sonora superi 137 dB(C). Nei mangimifici le principali sorgenti di rumore sono: molini a martelli (tipicamente 95-110 dB(A) in posizione operatore), miscelatori orizzontali e verticali (85-95 dB(A)), elevatori a tazze e nastri trasportatori (80-92 dB(A)), impianti di aspirazione e ventilazione (78-88 dB(A)), pellettatori e raffreddatori (90-100 dB(A)). Le misurazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente utilizzando dosimetri personali o fonometri di classe 1 secondo la norma UNI EN ISO 9612; i risultati devono essere inseriti nel DVR con la mappatura acustica degli ambienti e i calcoli dell'esposizione personale per mansione. Tra 80 e 85 dB(A) (valore inferiore di azione) i DPI antirumore devono essere disponibili e i lavoratori informati; sopra 85 dB(A) l'uso dei DPI è obbligatorio e la sorveglianza sanitaria deve includere audiometria tonale liminare ogni due anni (ogni anno se il medico competente lo ritiene necessario). Per le attività che si svolgono in prossimità dei molini a martelli e dei pellettatori, dove i livelli possono superare 90 dB(A), la sorveglianza sanitaria e l'uso obbligatorio di DPI antirumore con SNR adeguato sono quasi sempre dovuti.
Le micotossine nel mangime sono un rischio biologico professionale per i lavoratori dei mangimifici?
Sì. Le micotossine — metaboliti secondari prodotti da muffe come Aspergillus (aflatossine B1, B2, G1, G2), Fusarium (ocratossina A, deossinivalenolo DON, zearalenone, fumonisine) e Penicillium (ocratossina A, patulina) — si sviluppano nelle materie prime cerealicole e nei mangimi conservati in condizioni di umidità relativa superiore all'80% e temperatura favorevole. Per i consumatori animali e umani (attraverso la filiera alimentare) i limiti di micotossine nelle materie prime e nei mangimi sono fissati dalla Raccomandazione CE 576/2006 e dal Reg. CE 1881/2006. Per i lavoratori dei mangimifici il rischio professionale deriva dall'esposizione inalatoria alle micotossine disperse nelle polveri di cereali e mangimi: l'aflatossina B1 è classificata come cancerogeno di gruppo 1 dalla IARC e come cancerogeno di categoria 1B ai sensi del Reg. CE 1272/2008. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (rischio biologico) si applica alle micotossine nella misura in cui queste derivino da organismi biologici (muffe) e possano causare malattia; la valutazione deve includere anche le endotossine batteriche associate alle polveri organiche dei cereali, correlate a patologie respiratorie professionali (febbre da polvere organica, sindrome ODTS). Le misure di prevenzione comprendono: controllo dell'umidità delle materie prime (umidità <14% per i cereali), sistemi di ventilazione e aspirazione localizzata, utilizzo di maschere FFP3 per le operazioni di movimentazione di partite sospette, sorveglianza sanitaria con spirometria e, nei casi di esposizione documentata ad aflatossine, monitoraggio biologico (adotti-albumina sierici o metaboliti urinari dell'aflatossina B1 secondo le indicazioni del medico competente).

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro: art. 17-18 obblighi datore di lavoro, artt. 28-29 DVR, artt. 36-37 formazione, Titolo VI artt. 167-171 MMC, Titolo VIII Capo II artt. 181-186 rumore, Titolo X artt. 266-286 rischio biologico, Titolo XI artt. 287-297 atmosfere esplosive (ATEX)
  • Regolamento CE 12 gennaio 2005 n. 183 — Requisiti di igiene per i mangimi (Feed Hygiene Regulation): procedure di autocontrollo, registrazione operatori del settore dei mangimi, obblighi documentali; base regolatoria per i controlli ufficiali nei mangimifici
  • Regolamento UE 15 marzo 2017 n. 625 — Controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi; quadro sanzionatorio per le non conformità nei mangimifici ispezionati dall'autorità competente (ASL, UVAC)
  • Direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/34/UE (ATEX prodotti) — Apparecchiature e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive; recepita in Italia con D.Lgs. 19 marzo 2016 n. 85; disciplina marcatura Ex e categorie per uso in zone 20/21/22 (polveri)
  • Direttiva 16 dicembre 1999 n. 1999/92/CE (ATEX lavoratori) — Requisiti minimi per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive; recepita con D.Lgs. 81/08 Titolo XI; obbligo di classificazione zone e documento protezione contro le esplosioni
  • D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 — Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi; verifica biennale obbligatoria per impianti in luoghi con pericolo di esplosione (mangimifici con zone ATEX)
  • D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; obblighi per lavori in sili, tramogge e tunnel interrati dei mangimifici
  • EN 14491:2012 — Sistemi di protezione contro la deflagrazione di polveri: progettazione e installazione dei pannelli di sfogo dell'esplosione su sili, elevatori a tazze, filtri e miscelatori
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08; classificazione per macrocategorie di rischio; settore industria alimentare e mangimistica (ATECO 10.91.00) in rischio medio-alto
  • Raccomandazione CE 17 agosto 2006 n. 576 — Presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, T-2 e HT-2 e fumonisine nei prodotti destinati all'alimentazione animale; limiti orientativi per le materie prime e i mangimi composti
  • Regolamento CE 19 dicembre 2006 n. 1881 — Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (aflatossine, ocratossina A, fumonisine): rilevante per la valutazione del rischio micotossine nelle materie prime dei mangimifici e per la filiera alimentare correlata
  • ISO 11228-1:2021 — Ergonomia: movimentazione manuale — Sollevamento, abbassamento e trasporto; metodo di riferimento per la valutazione del rischio MMC nella movimentazione dei sacchi di mangime

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla tipologia degli impianti, dalle materie prime lavorate, dal numero e dalle mansioni dei lavoratori, dalla classificazione ATEX degli ambienti e dalla normativa regionale vigente. DVR, documento di protezione contro le esplosioni, procedure per gli ambienti confinati, piano di emergenza e piano di formazione devono essere adattati al caso specifico del mangimificio. Ti aiutiamo a verificare la conformità documentale e a supportare la gestione degli adempimenti normativi.

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