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Guida settoriale · 2026

Sicurezza Industria Gomma e Plastica 2026: Guida agli Adempimenti

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in un'azienda di gomma, plastica e stampaggio: DVR, rischio chimico (plastificanti, acceleranti, ammine aromatiche, COV), rumore da presse e calandre, ergonomia, DPI specifici, sorveglianza sanitaria, formazione e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'azienda dell'industria della gomma, della plastica e dello stampaggio deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato sui rischi specifici del ciclo produttivo. Gli obblighi principali comprendono: valutazione del rischio chimico con identificazione delle sostanze cancerogene (ammine aromatiche, nitrosammine) e registro degli esposti, valutazione strumentale del rumore su presse e calandre, conformità CE di tutte le macchine (Direttiva 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010), verifica delle restrizioni REACH sugli ftalati plastificanti, formazione specifica (rischio alto: 16 ore), sorveglianza sanitaria obbligatoria per esposizione a cancerogeni, rumore e carichi.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Regolamento REACH, Regolamento CLP

L'industria della gomma, della plastica e dello stampaggio opera in un quadro normativo articolato che intreccia la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con la normativa europea sulle sostanze chimiche. Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per il settore gomma-plastica assumono particolare rilievo il Titolo IX (agenti chimici, cancerogeni e mutageni), il Titolo VIII (agenti fisici: rumore, vibrazioni) e il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi).

Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) impone obblighi di registrazione, valutazione e autorizzazione per le sostanze chimiche prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata/anno. Per le aziende del settore gomma-plastica, REACH ha impatti diretti sull'uso degli ftalati plastificanti (vedi Allegato XVII — restrizioni), sulle ammine aromatiche, sugli acceleranti della vulcanizzazione e su numerosi additivi. Le schede di sicurezza estese (eSDS) che i fornitori devono trasmettere lungo la catena di fornitura sono il principale strumento per la valutazione del rischio chimico.

Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) armonizza la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. Molte delle sostanze utilizzate nel settore — solventi organici (COV), ammine, plastificanti, acceleranti, biocidi — sono classificate come cancerogeni (Carc. 1A/1B), mutageni (Muta. 1A/1B), tossici per la riproduzione (Repr.) o sostanze pericolose per la salute (tossicità acuta, sensibilizzanti). Le classificazioni CLP devono essere recepite nel DVR e nei protocolli di sorveglianza sanitaria.

A questi si aggiungono: il D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine 2006/42/CE) per le presse a iniezione, gli estrusori e le calandre; il Regolamento UE 2023/1230 che sostituirà la Direttiva Macchine dal 20 gennaio 2027; la Direttiva UE 2017/164 sui valori limite di esposizione professionale; le norme tecniche UNI EN per la misurazione degli agenti fisici.

2. DVR: obblighi per le aziende del settore gomma-plastica

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il fulcro del sistema di prevenzione. In un'azienda di gomma o plastica il DVR deve coprire tutti i rischi specifici del ciclo produttivo: il rischio chimico da agenti pericolosi e cancerogeni è il rischio prioritario, ma non l'unico. Il DVR deve obbligatoriamente (art. 28 D.Lgs. 81/08) contenere: la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per ogni mansione; le misure di prevenzione e protezione adottate e i DPI necessari; il programma di miglioramento con tempi e responsabilità; le mansioni che comportano rischi specifici; i nominativi di RSPP, medico competente e RLS.

Per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, artt. 223-232 D.Lgs. 81/08) il datore deve tener conto di: tipo, quantità e concentrazione delle sostanze utilizzate; condizioni di utilizzo (temperatura, pressione, durata dell'esposizione); vie di ingresso (inalazione, contatto cutaneo, ingestione); caratteristiche del processo produttivo (sistemi aperti o chiusi, aspirazione localizzata, ventilazione generale). Per le sostanze cancerogene e mutagene (Titolo IX, artt. 233-245) l'obbligo è di ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile, privilegiando la sostituzione con sostanze meno pericolose.

Il DVR nelle aziende di gomma-plastica con esposizione a cancerogeni deve essere integrato con il registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08), che documenta le concentrazioni di esposizione e la durata per ogni lavoratore; il registro è trasmesso all'INAIL e all'organo di vigilanza competente e conservato per 40 anni. Il datore deve aggiornare il DVR ogni volta che cambiano le materie prime utilizzate, i processi produttivi o in seguito a infortuni e malattie professionali.

3. Rischio chimico: plastificanti, acceleranti, ammine aromatiche, COV

Il rischio chimico è il principale rischio per la salute nel settore gomma-plastica. Le principali famiglie di sostanze pericolose presenti nel ciclo produttivo sono:

Sostanza / gruppoUso tipicoClassificazione CLP / effettiVia di esposizione
Ftalati (DEHP, DBP, BBP, DIBP)Plastificanti per PVC e gommaTossico per la riproduzione (Repr. 1B), soggetto a restrizione REACH All. XVIIInalazione (polveri, aerosol a caldo), contatto cutaneo
Ammine aromatiche (beta-naftilamina, benzidina e derivati)Prodotti di degradazione degli acceleranti nella vulcanizzazioneCancerogeni (Carc. 1A), correlati a cancro della vescica; IARC gruppo 1Inalazione fumi di vulcanizzazione, assorbimento cutaneo
Nitrosammine (NDMA, NDEA, ecc.)Formate da nitrosazione di ammine secondarie durante la lavorazione termicaProbabili cancerogeni (IARC gruppo 2A), genotossicheInalazione vapori da vulcanizzazione e stampaggio a caldo
Acceleranti (TMTD, CBS, MBT, MBTS)Vulcanizzazione della gommaSensibilizzanti cutanei (Skin Sens. 1), irritanti; alcuni con classificazione Repr.Contatto cutaneo, inalazione polveri nelle mescole
Composti organici volatili — COV (stirene, toluene, butadiene)Solventi, monomeri residui nelle materie prime, emissioni durante lo stampaggioNeurotossici, alcuni cancerogeni (butadiene: Carc. 1A); VLEP fissati D.Lgs. 81/08Inalazione vapori durante la lavorazione a caldo e l'estrusione
Nerofumo (carbon black)Carica rinforzante nella gommaIARC gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo); polveri respirabiliInalazione polveri sottili durante la dosatura e la miscelazione

Per ciascuna sostanza il datore deve raccogliere e conservare la SDS aggiornata, valutare i livelli di esposizione con misurazioni strumentali o con metodi algoritmici validati (es. Modello ECETOC TRA), definire le misure gerarchiche di prevenzione: sostituzione della sostanza pericolosa con alternative meno pericolose ove tecnicamente possibile, sistemi di aspirazione localizzata alla fonte sulle linee di vulcanizzazione, estrusione e stampaggio a caldo, segregazione dei processi ad alta emissione, limitazione del numero di lavoratori esposti. Quando le misure collettive non abbattono l'esposizione al di sotto dei valori limite, vanno previsti DPI respiratori adeguati alla classe di pericolo.

4. Rischio biologico e microbiologico: emulsioni da taglio e lubrificanti

Nell'industria della plastica e della gomma il rischio biologico non è immediato come nei comparti sanitari o alimentari, ma è presente nelle lavorazioni che utilizzano fluidi da lavorazione (oli minerali, emulsioni, refrigeranti acquosi) per il raffreddamento e la lubrificazione degli stampi, delle presse e degli utensili da taglio. Le emulsioni acquose sono un substrato favorevole alla crescita di batteri (Pseudomonas spp., Mycobacterium spp.) e funghi, specialmente quando la gestione della concentrazione e del pH non è costante.

I rischi per i lavoratori associati alle emulsioni da taglio contaminate comprendono: dermatiti da contatto allergiche e irritative (da biocidi aggiunti per il controllo microbiologico, da contaminazione batterica), bronchiti e polmoniti di ipersensibilità per inalazione di aerosol contaminati (malattia del polmone da fluido da lavorazione), infezioni cutanee da Mycobacterium spp. Ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08, il rischio biologico va valutato e classificato secondo il Decreto Legislativo e le emulsioni contaminate vanno considerate agenti biologici del Gruppo 2.

Le misure di prevenzione comprendono: monitoraggio periodico della concentrazione delle emulsioni (rifrattometro), del pH (mantenere pH 8,8-9,2 per inibire la crescita batterica), della carica batterica totale (analisi microbiologiche programmate), sostituzione tempestiva delle emulsioni degradate secondo procedure scritte; ventilazione adeguata nelle aree di lavorazione con emissione di aerosol; DPI per il contatto cutaneo (guanti chimici Cat. III per gli addetti alla manutenzione e sostituzione dei fluidi); formazione degli addetti sulle procedure di gestione sicura.

5. Rumore da presse a iniezione, stampaggio e calandre

L'esposizione al rumore è uno dei rischi fisici più rilevanti nell'industria della gomma e della plastica. Le sorgenti principali di rumore sono le presse a iniezione (ciclo di chiusura-apertura dello stampo, espulsione del pezzo), le calandre (laminazione della gomma), gli estrusori (rumori di processo e della granulazione), i sistemi di trasporto pneumatico dei granuli, le vasche di raffreddamento ad acqua con sistemi di agitazione. I livelli rilevati in letteratura e nell'esperienza ispettiva nei reparti presse mostrano valori di esposizione giornaliera (Lex,8h) compresi tra 85 e 95 dB(A), spesso al di sopra del valore di azione superiore previsto dal Titolo VIII D.Lgs. 81/08.

Valore D.Lgs. 81/08Livello Lex,8hPicco LpiccoObblighi del datore di lavoro
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione ai lavoratori; messa a disposizione DPI uditivi; sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori; programma tecnico di riduzione; sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile tenendo conto dell'attenuazione del DPI; misure immediate

La valutazione strumentale del rumore deve essere effettuata da un tecnico competente secondo la norma UNI EN ISO 9612:2011 in condizioni rappresentative del ciclo produttivo (tutte le presse in funzione, nastri trasportatori attivi). Le misure tecniche di riduzione alla fonte — incapsulamento parziale delle presse con pannelli fonoassorbenti, soluzioni antivibrazione sotto le macchine, insonorizzazione dei sistemi di trasporto pneumatico — devono essere prioritarie rispetto all'uso dei DPI. I DPI uditivi (tappi monouso o cuffie con SNR adeguato al livello di esposizione misurato) sono la misura residuale: il calcolo dell'SNR necessario va effettuato sulla base delle misurazioni strumentali.

6. Movimentazione manuale dei carichi e posture ergonomiche

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) e i rischi ergonomici sono disciplinati dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Nel settore gomma-plastica le attività di MMC più critiche sono: caricamento manuale di bobine di mescola, sacchi di cariche (nerofumo, talco, silice, ossido di zinco) e imballaggi pesanti; smistamento e movimentazione dei pezzi stampati in uscita dalle presse (dipende dal peso del singolo pezzo e dalla frequenza del ciclo); operazioni di attrezzaggio e sostituzione degli stampi (pesi che possono superare i 25 kg per stampi di grandi dimensioni); movimenti ripetitivi degli arti superiori degli addetti alle linee di rifinitura e ispezione visiva.

La valutazione va condotta con metodi scientificamente validati: indice di sollevamento NIOSH (rev. 1994) per il sollevamento e l'abbassamento di carichi, metodo Snook-Ciriello per traino e spinta, metodo OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il superamento degli indici di azione previsti obbliga il datore a: adottare misure tecniche (ausili meccanici per la movimentazione degli stampi, transpallet elettrici per i pallet di materie prime, sistemi di dosatura automatica per le cariche in polvere); riorganizzare il lavoro (rotazione tra mansioni con diverso carico biomeccanico, riduzione della frequenza di sollevamento); formare i lavoratori sulla corretta tecnica di movimentazione; attivare la sorveglianza sanitaria specialistica (medico competente con protocollo rachide e arti superiori).

Le posture statiche e i movimenti ripetitivi degli addetti alle presse di piccole dimensioni con ciclo rapido (es. stampaggio di minuteria) presentano un rischio OCRA significativo per gli arti superiori. La progettazione ergonomica delle postazioni (altezza del piano di lavoro, dimensione delle vasche di raccolta pezzi, posizionamento dei comandi) è la misura preventiva strutturale più efficace e va integrata nel DVR come intervento di miglioramento con priorità e scadenze.

7. Macchine e attrezzature: presse a iniezione, estrusori, calandre

Le macchine dell'industria gomma-plastica rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro ai sensi del Titolo III D.Lgs. 81/08 e devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010. Ogni macchina immessa sul mercato dopo il 29 dicembre 1994 deve portare la marcatura CE, essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità CE e dal manuale di istruzioni in italiano. Le norme armonizzate specifiche di settore di riferimento sono la EN 289 per le presse per materie plastiche e gomma e la EN 12301 per le calandre per gomma e materie plastiche.

I rischi specifici delle principali macchine sono:

Il datore di lavoro deve predisporre un registro delle attrezzature con scheda tecnica, documentazione CE, pianificazione e registrazione delle manutenzioni preventive e straordinarie. Le macchine che non superano la verifica di manutenzione vanno messe fuori servizio fino alla riparazione. Per le operazioni di manutenzione, regolazione e pulizia a macchina ferma va adottata la procedura di lockout/tagout (isolamento energia, blocco fisico, cartellino di segnalazione).

8. DPI specifici: guanti chimici, protezioni uditive, dispositivi facciali filtranti

I DPI per il personale dell'industria gomma-plastica devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione e conformi al Regolamento UE 2016/425. I rischi chimici e fisici specifici del settore richiedono DPI di categoria III (rischi letali o gravi, irreversibili) in molte mansioni.

MansioneDPI tipiciCategoria e norma di riferimento
Addetto mescole / dosatore caricheSemimaschera FFP3 o maschera con filtro P3 per polveri (nerofumo, silice, cariche minerali); guanti chimici Cat. III; occhiali a tenuta; tuta monouso per operazioni con sostanze cancerogeneSemimaschere UNI EN 149; guanti UNI EN 374; occhiali UNI EN 166; tute UNI EN 13982
Addetto vulcanizzazione / stampaggio a caldoMaschera piena con filtri combinati A2/P3 per fumi di vulcanizzazione; guanti resistenti al calore Cat. III; calzature antinfortunistiche S2; grembiule termoresistenteMaschere UNI EN 136; guanti calore UNI EN 407; calzature UNI EN ISO 20345
Operatore presse / estrusoriProtezioni uditive (tappi SNR 30+ dB o cuffie) per ambienti con Lex,8h >85 dB(A); guanti meccanici Cat. II per movimentazione pezzi; calzature S3 con puntale e lamina antiperforazioneDPI uditivi Cat. III UNI EN 352; guanti UNI EN 388; calzature UNI EN ISO 20345
Addetto fluidi da lavorazione / emulsioniGuanti chimici Cat. III resistenti all'olio (nitrile spessore min. 0,1 mm); crema barriera per cute mani; occhiali di protezione in caso di spruzziGuanti UNI EN 374-2 (permeazione); occhiali UNI EN 166
Manutentore / attrezzista stampiCalzature S3 SRC; guanti meccanici e termici Cat. III per stampi caldi; occhiali di sicurezza; elmetto per lavori con rischio urto; otoprotettoriCalzature UNI EN ISO 20345; guanti UNI EN 388/407; elmetto UNI EN 397

Tutti i DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmato dal lavoratore, accompagnati da formazione sull'uso corretto, la manutenzione e i limiti di utilizzo (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08). Il datore deve tenere un registro di consegne, sostituzioni e dismissioni. I guanti chimici Cat. III hanno una durata limitata (definita dal costruttore in base al tempo di permeazione della sostanza); vanno sostituiti alla scadenza o al primo segno di deterioramento, non attendendo la richiesta del lavoratore.

Documenti minimi per un'azienda gomma-plastica — checklist sintetica

  • DVR completo con valutazione rischio chimico, cancerogeni, rumore, MMC, biologico (emulsioni), macchine
  • Inventario sostanze chimiche con SDS aggiornate per tutti i prodotti in uso
  • Registro esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 D.Lgs. 81/08), trasmesso a INAIL
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenza e primo soccorso
  • Attestati formazione lavoratori (rischio medio 12 ore / rischio alto 16 ore)
  • Attestati formazione specifica uso attrezzature (presse, estrusori, calandre)
  • Registro attrezzature con documentazione CE, manutenzioni e verifiche periodiche
  • Verbale di consegna DPI ai lavoratori con prova di formazione sull'uso
  • Protocollo sanitario del medico competente con giudizi di idoneità alla mansione
  • Registro infortuni (inclusi infortuni senza giorni di assenza)
  • Valutazione strumentale del rumore con relazione tecnica UNI EN ISO 9612
  • Documentazione verifica impianto elettrico e messa a terra (organismi abilitati)

9. Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione superiore ai valori di azione. Nel settore gomma-plastica i trigger più frequenti sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR e del registro degli esposti a cancerogeni, definisce il protocollo sanitario per mansione, effettua le visite preventive (prima dell'assunzione o del cambio mansione) e periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio di non idoneità parziale o totale va recepito nell'organizzazione del lavoro con attivazione del percorso di ricollocazione (art. 42 D.Lgs. 81/08). La cartella sanitaria di rischio va conservata per 40 anni per i lavoratori esposti a cancerogeni.

10. Formazione lavoratori: livello di rischio e monte ore

Le aziende del settore gomma-plastica (codici ATECO 22.1x — fabbricazione di prodotti in gomma; 22.2x — fabbricazione di prodotti in materie plastiche) sono classificate come attività a rischio alto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in considerazione dei rischi chimici da agenti cancerogeni, del rumore e dei rischi da macchine. Il monte ore di formazione obbligatoria per i lavoratori è di 16 ore totali: 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica sui rischi del settore manifatturiero. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

Il programma di formazione specifica deve includere obbligatoriamente i moduli previsti dall'art. 238 D.Lgs. 81/08 per i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o mutagene: informazione sui rischi specifici, sulle misure adottate, sui risultati della valutazione dell'esposizione, sulle misure di emergenza in caso di fuoriuscita o incidente. La formazione sull'uso sicuro delle attrezzature (presse, estrusori, calandre) va erogata separatamente ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 e documentata con il nominativo del formatore, i contenuti e la data. I preposti hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore.

La formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) è separata: per le aziende con depositi di materie prime infiammabili (solventi, granuli con caratteristiche di infiammabilità) il livello di rischio incendio va valutato specificatamente; molte aziende gomma-plastica ricadono nel livello medio o alto con corso di 8-16 ore. La formazione di primo soccorso segue il D.M. 388/2003.

11. Sanzioni e ispezioni INL/ASL

Le aziende del settore gomma-plastica sono soggette a ispezioni da parte dell'ASL/PSAL per la sicurezza sul lavoro, dell'ARPA per le emissioni in atmosfera (COV, polveri), dell'INL per i rapporti di lavoro, dei VVF per la prevenzione incendi (le attività con quantitativi rilevanti di sostanze infiammabili rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011). Le violazioni più frequentemente contestate nel settore riguardano: mancata valutazione del rischio chimico da agenti cancerogeni o mancato registro degli esposti, assenza di aspirazione localizzata sui processi di vulcanizzazione e stampaggio a caldo, mancata valutazione strumentale del rumore, macchine prive di marcatura CE o con dispositivi di sicurezza manomessi, mancata formazione specifica sui cancerogeni, mancata sorveglianza sanitaria per gli esposti.

Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 sospendono il procedimento penale consentendo la regolarizzazione con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda. In caso di malattia professionale (ipoacusia, dermatite, neoplasia) si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p. e la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 (che include i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi commessi in violazione delle norme di sicurezza).

FAQ — Sicurezza industria gomma, plastica e stampaggioFAQ

Gli ftalati usati come plastificanti nelle materie plastiche sono soggetti a REACH?
Sì. Gli ftalati plastificanti — in particolare DEHP (bis(2-etilesile) ftalato), DBP (dibutilftalato), BBP (benzilftalato di butile) e DIBP (diisobutilftalato) — figurano nell'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) con restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso. Il Regolamento REACH stabilisce che queste sostanze non possono essere presenti in concentrazione superiore allo 0,1 % in massa nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia e, con le successive modifiche (Regolamento UE 2018/2005), la restrizione è stata estesa agli articoli per uso generale che possono entrare in contatto con la pelle o la mucosa orale. Per i lavoratori dell'industria della gomma e della plastica che manipolano mescole contenenti questi plastificanti, la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 deve tenere conto delle schede di sicurezza (SDS) aggiornate con le classificazioni CLP, delle vie di esposizione (inalazione di aerosol e polveri durante la lavorazione a caldo, contatto cutaneo) e dei valori limite di esposizione professionale (VLEP) fissati dalla Direttiva UE 2017/164. Le aziende che producono o utilizzano sostanze soggette a restrizione REACH devono registrare le sostanze sopra le soglie di tonnellaggio e comunicare le informazioni lungo la catena di approvvigionamento tramite la SDS estesa (eSDS).
Le presse a iniezione devono avere marcatura CE?
Sì. Le presse a iniezione per materie plastiche e gomma rientrano nella definizione di macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010, che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni pressa immessa sul mercato dopo il 29 dicembre 1994 deve recare la marcatura CE visibile e indelebile, essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità CE firmata dal costruttore o dall'importatore responsabile e dal manuale di istruzioni in italiano contenente le informazioni per l'uso sicuro, la manutenzione, le procedure di messa in sicurezza e i rischi residui. Le presse a iniezione sono macchine con rischi specifici di intrappolamento (stampo, piano di chiusura) e sono soggette alla norma armonizzata EN 289 (presse per materie plastiche e gomma — sicurezza). Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento UE 2023/1230 sostituirà la Direttiva Macchine: le macchine immesse sul mercato prima di tale data continuano a essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'immissione. Il datore di lavoro deve verificare la presenza dei documenti CE all'acquisto, mantenerli nel fascicolo tecnico aziendale e registrare le manutenzioni preventive e straordinarie nel registro delle attrezzature.
Qual è il rischio principale per la salute dei lavoratori nell'industria della gomma?
Il rischio principale per la salute dei lavoratori nell'industria della gomma è l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in particolare ammine aromatiche e nitrosammine. Le ammine aromatiche si liberano durante la vulcanizzazione della gomma come prodotti di degradazione degli acceleranti sulfenamidici (es. CBS, MBTS, TMTD) e di alcuni antiossidanti. Le nitrosammine, anch'esse classificate come probabili cancerogeni per l'uomo (gruppo 2A IARC), si formano per nitrificazione di ammine secondarie durante i processi termici. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato "l'industria della gomma" come causa di esposizione cancerogena (gruppo 1) per il cancro della vescica e altri tumori, sulla base dell'evidenza epidemiologica sui lavoratori esposti a lungo termine. Ai sensi del Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 233-245), il datore di lavoro che impiega sostanze cancerogene o mutagene deve sostituirle con sostanze meno pericolose ove tecnicamente possibile, ridurre l'esposizione al minimo attraverso sistemi di captazione localizzata alla fonte (aspirazione sulle linee di vulcanizzazione e sui processi termici), fornire DPI con protezione respiratoria adeguata (semimaschera FFP3 o maschera piena con filtri combinati), attivare la sorveglianza sanitaria specifica con protocollo orientato alla rilevazione precoce di alterazioni vescicali e ematologiche, e tenere il registro degli esposti ad agenti cancerogeni ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08.
Quante ore di formazione sicurezza occorrono per un addetto allo stampaggio plastica?
Gli addetti allo stampaggio plastica e gomma operano generalmente in aziende manifatturiere classificate a rischio medio o alto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 a seconda del comparto ATECO. Il codice ATECO 22 (fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) è classificato a rischio medio-alto in funzione del sottosettore. Per le attività di rischio medio, il monte ore formativo previsto dall'Accordo è di 12 ore totali (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica sul rischio del settore manifatturiero). Per le attività di rischio alto il monte ore sale a 16 ore (4 ore generali + 12 ore specifiche). In presenza di esposizione a sostanze cancerogene o mutagene (ammine aromatiche, nitrosammine, silice cristallina nelle mescole) il programma formativo specifico deve includere un modulo dedicato agli agenti chimici cancerogeni ai sensi dell'art. 238 D.Lgs. 81/08. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore. La formazione sull'uso delle attrezzature specifiche (presse a iniezione, estrusori, calandre) deve essere effettuata ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 prima dell'assegnazione alla mansione. Il registro delle formazioni erogate va conservato e reso disponibile in caso di ispezione.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo IX (Agenti chimici pericolosi e cancerogeni), artt. 223-245
  • Regolamento (CE) 1907/2006 — REACH, Allegato XVII (restrizioni agli ftalati plastificanti)
  • D.Lgs. 17/2010 — Recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE; norma armonizzata EN 289 (presse plastica/gomma)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose
  • Regolamento UE 2023/1230 — Macchine (applicabile dal 20 gennaio 2027, sostituisce la Direttiva 2006/42/CE)
  • Direttiva UE 2017/164 — Valori limite di esposizione professionale (incluse sostanze del settore chimico-industriale)
  • IARC Monograph Vol. 100F — Rubber manufacturing industry (classificazione cancerogeno gruppo 1)
  • Circolare INAIL — Linee operative per la valutazione del rischio chimico nel settore gomma-plastica
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 189-198 — Titolo VIII Capo II, esposizione al rumore
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal ciclo produttivo, dalle sostanze utilizzate, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico da cancerogeni, registro degli esposti, valutazione del rumore e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati.

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