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Guida definitiva · 2026

Sicurezza negli Stabilimenti di Imballaggi e Confezionamento: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in uno stabilimento di produzione imballaggi e confezionamento: DVR settoriale, rischio macchine (confezionatrici, termosigillatrici, linee automatizzate), esposizione a solventi e polveri, rumore, rischio incendio, DPI per reparto, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Uno stabilimento di produzione imballaggi e confezionamento deve gestire la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR articolato per reparto e per mansione, che integri: la valutazione del rischio macchine e la verifica della marcatura CE di confezionatrici, termosigillatrici e sistemi pick-and-place; la valutazione del rischio chimico da solventi organici e inchiostri con confronto ai VLEP; la valutazione dell'esposizione a polveri di carta, cartone e materie plastiche; la misurazione strumentale del rumore secondo UNI EN ISO 9612; la valutazione biomeccanica MMC/OCRA per le postazioni manuali; la valutazione del rischio incendio per la presenza di materiali combustibili e solventi infiammabili. La formazione lavoratori è di 16 ore (rischio alto) con addestramento specifico alle macchine ex art. 37 D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli esposti a solventi, polveri, rumore e vibrazioni.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Direttiva Macchine 2006/42/CE

Gli stabilimenti di produzione imballaggi — che siano cartotecnici, plastici, di imballaggi flessibili, di imballaggi in vetro o metallici — e i reparti di confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici o industriali operano in un contesto normativo che incrocia la disciplina generale della sicurezza sul lavoro con quella specifica delle macchine industriali.

Il riferimento fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), applicabile a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Nel settore degli imballaggi assumono rilevanza particolare: il Titolo III (attrezzature di lavoro e macchine), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), il Titolo VIII Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni), il Titolo IX (agenti chimici, cancerogeni e mutageni), il Titolo X (agenti biologici, meno frequente ma rilevante in presenza di carta riciclata con contaminanti biologici).

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, stabilisce i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) che ogni macchina deve soddisfare prima dell'immissione sul mercato. La marcatura CE è il presupposto per la legittima messa in servizio e utilizzo delle macchine da parte del datore di lavoro. Dal 20 gennaio 2027 la Direttiva 2006/42/CE sarà sostituita dal Regolamento UE 2023/1230, che introduce novità significative per i sistemi autonomi, l'apprendimento automatico e la connettività digitale — aspetti sempre più rilevanti nelle linee di confezionamento di nuova generazione.

A questi si aggiungono: il D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 52 (classificazione dei preparati pericolosi) integrato dal sistema CLP (Regolamento CE 1272/2008) per la classificazione di solventi e inchiostri; il REACH (Regolamento CE 1907/2006) per le schede di sicurezza dei prodotti chimici; ilD.M. 2 settembre 2021 per la valutazione del rischio incendio e la formazione antincendio; il DPR 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco.

La complessità del quadro normativo richiede una valutazione integrata che tenga conto del ciclo produttivo specifico, delle materie prime e degli ausiliari chimici impiegati, del tipo di automazione presente e delle mansioni svolte dagli operatori. Supportiamo gli stabilimenti nella verifica degli obblighi applicabili e nella gestione documentale adattata alla realtà produttiva.

2. DVR per stabilimenti di imballaggi e confezionamento

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento centrale del sistema di prevenzione. In uno stabilimento di imballaggi il DVR deve essere strutturato per riflettere la complessità produttiva: cicli con reparti di stampa, fustellatura, piegatura-incollatura, confezionamento e palettizzazione hanno profili di rischio significativamente diversi che rendono insufficiente una valutazione generica.

La struttura minima del DVR per questo settore comprende:

L'obbligo di redazione è del datore di lavoro(art. 17 D.Lgs. 81/08), che non può delegarlo. L'elaborazione tecnica può essere affidata all'RSPP interno o a un consulente esterno. La partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alla fase di consultazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 29 c. 2 D.Lgs. 81/08. Il DVR va aggiornato a ogni modifica significativa del ciclo produttivo, all'introduzione di nuove macchine o sostanze chimiche, a seguito di infortuni gravi, o comunque ogni qualvolta le condizioni di rischio siano cambiate.

Per gli stabilimenti con più di 15 lavoratori è obbligatoria la riunione periodica annuale(art. 35 D.Lgs. 81/08), in cui il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente e il RLS esaminano l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, l'efficacia delle misure di prevenzione adottate e il programma delle attività di prevenzione per l'anno successivo.

3. Rischio macchine: confezionatrici, termosigillatrici, pick-and-place, linee automatizzate

Il rischio da contatto con macchine in movimento è il rischio infortunistico più grave negli stabilimenti di imballaggi e confezionamento. L'elevato grado di automazione, la presenza di organi in movimento ad alta velocità, i sistemi di presa pneumatica e le alte temperature delle unità di sigillatura creano scenari di rischio che richiedono una valutazione specifica per ciascuna macchina.

Le principali tipologie di macchine presenti negli stabilimenti di confezionamento e i relativi rischi specifici:

Per tutte le macchine, il datore di lavoro è tenuto a: verificare la presenza e l'integrità delle protezioni all'atto della messa in servizio e periodicamente durante l'utilizzo; non modificare le protezioni originali del costruttore; predisporre procedure di manutenzione con macchina sezionata e condannata (LOTO — Lockout/Tagout); addestrare gli operatori sull'utilizzo sicuro e sulle procedure di emergenza per ogni macchina assegnata.

Tipo di macchinaRischi principaliMisure tecniche prioritarie
Confezionatrice flow-packIntrappolamento film, ustione barre sigillatura, cesoiamento lameRipari interbloccati cat. 3/4, interblocco termico barre, protezione lame
Robot pick-and-placeImpatto, schiacciamento, collaborazione uomo-robot non sicuraBarriere perimetrali + interblocco; o limitazione forza/potenza ISO/TS 15066
Fustellatrice a platinaSchiacciamento, amputazioneComando a due mani EN ISO 13851 o riparo interbloccato cat. 4
Piegatrice-incollatrice (hot melt)Intrappolamento nelle guide, ustione da colla a caldoRipari fissi sulle guide, schermatura unità colla, procedura cambio formato LOTO
Palettizzatore automaticoSchiacciamento da testa di presa e bancali, impatto strutturaleRecinzione perimetrale h ≥ 1800 mm, cancelli interbloccati cat. 4, barriere immateriali

4. MMC e posture incongrue nelle linee di confezionamento manuale

Nonostante il crescente grado di automazione, molte operazioni di confezionamento — inserimento manuale di prodotti in vassoi o astucci, chiusura e nastratrice di scatole, controllo visivo su linea, pallettizzazione manuale di colli — continuano a essere svolte dagli operatori con movimenti ripetitivi degli arti superiori e in posture fisse o incongrue per cicli produttivi anche di 6-8 ore consecutive.

I principali fattori di rischio biomeccanico nelle postazioni di confezionamento manuale sono:

La valutazione biomeccanica deve essere effettuata da un tecnico con formazione specifica nei metodi standardizzati (NIOSH, OCRA, Snook-Ciriello). I risultati della valutazione determinano la classificazione del rischio e l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Le misure di riduzione vanno indicate nel DVR con tempistica di attuazione.

5. Esposizione a solventi, inchiostri e materie plastiche termoformate

Il rischio chimico negli stabilimenti di imballaggi è tipicamente concentrato nei reparti di stampa, di laminazione e di termoformatura, ma può estendersi alle linee di confezionamento quando si utilizzano adesivi a base solvente o quando le macchine di sigillatura lavorano materiali che emettono prodotti di degradazione termica.

I principali agenti chimici da considerare e i relativi VLEP:

Agente chimicoUso tipicoClassificazione CLPVLEP (TWA 8h)
TolueneSolvente inchiostri rotocalcoFlammable, tossico per riproduzione cat. 2, irritante SNC50 ppm (191 mg/m³) — D.Lgs. 81/08 All. XXXVIII
Acetato di etile (EAC)Solvente inchiostri flessografici, adesiviFlammable, irritante vie aeree400 ppm (1.468 mg/m³)
2-Propanolo (IPA)Solvente, agente umettante stampa offsetFlammable, irritante200 ppm (500 mg/m³)
MEK (metil etil chetone)Solvente adesivi e inchiostriFlammable, irritante200 ppm (600 mg/m³)
StirenePresente in inchiostri UV e materiali compositiFlammable, sospettato cancerogeno20 ppm (86 mg/m³) — valore limite biologico
Prodotti di decomposizione PVC/PVDCEmissioni da sigillatura termicaAcido cloridrico: corrosivo, tossico inalazione1 ppm (1,52 mg/m³) per HCl

La valutazione del rischio chimico segue la sequenza prevista dagli artt. 223-232 D.Lgs. 81/08: identificazione degli agenti, raccolta delle SDS, stima o misurazione delle concentrazioni ambientali (campionatori personali nella zona di respirazione degli operatori), confronto con i VLEP, classificazione del rischio. Per i solventi classificati come cancerogeni o mutageni (toluene, benzene ove presente come impurezza) si applicano le disposizioni più stringenti del Titolo IX Capo II (artt. 233-245).

Le misure di prevenzione e protezione seguono la gerarchia del Titolo IX: (1) sostituzione— passaggio a inchiostri e adesivi a base acqua o UV-curabili con ridotto contenuto di VOC; (2)misure tecniche di contenimento— aspirazione localizzata al punto di emissione (cappe di aspirazione su unità di stampa, laminazione, essiccazione), ventilazione generale forzata con ricambi d'aria calcolati in base al carico di solvente emesso, sistemi di abbattimento VOC (concentratori a carboni attivi, ossidatori termici) per gli stabilimenti con emissioni rilevanti; (3) DPI respiratori — semimaschere con filtro A (vapori organici) per le operazioni con esposizione residua non abbattuta dalle misure tecniche; (4) sorveglianza sanitaria — obbligatoria quando la misurazione ambientale supera il 10% del VLEP o in presenza di cancerogeni/mutageni.

6. Polveri: carta, cartone, plastica e materiali compositi

Le polveri rappresentano un rischio inalatorio diffuso negli stabilimenti cartotecnici e di imballaggi plastici. La valutazione dell'esposizione a polveri aerodisperse richiede la distinzione tra la frazione inalabile (tutte le particelle che entrano nelle vie aeree superiori) e la frazione respirabile (le particelle ultrafini che raggiungono gli alveoli polmonari), secondo la norma UNI EN 481.

Le principali fonti di polvere negli stabilimenti di imballaggi sono:

Le misure di controllo delle polveri comprendono: aspirazione localizzata alle fonti di generazione (cappe aspiranti su fustellatrici, sistemi di raccolta cascami), segregazione delle aree polverose, umidificazione dell'ambiente ove compatibile con il processo, pulizia con aspiratori (mai ad aria compressa), uso di maschere FFP2 o FFP3 per le operazioni con esposizione elevata.

7. Rumore e vibrazioni nelle linee di produzione

Le linee di produzione di imballaggi rientrano tra gli ambienti industriali con maggiore esposizione al rumore. Le operazioni di fustellatura, stampaggio, confezionamento ad alta velocità, convogliamento pneumatico degli scarti e movimentazione di colli generano livelli sonori che nelle rilevazioni tipiche si collocano tra 85 e 98 dB(A) nella posizione degli operatori. La valutazione del rischio rumore è obbligatoria ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08.

Valore di riferimento (D.Lgs. 81/08)Lex,8hLpiccoObblighi del datore di lavoro
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione lavoratori, messa a disposizione DPI uditivi, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori, programma tecnico di riduzione del rumore, sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile, anche considerando l'attenuazione del DPI; misure immediate di riduzione

La misurazione strumentale del rumore secondo la norma UNI EN ISO 9612 deve essere effettuata con campionatori personali posizionati nella zona di respirazione dell'operatore durante un ciclo produttivo rappresentativo. Le misure tecniche prioritarie per la riduzione alla fonte comprendono: incapsulamento acustico delle macchine più rumorose (fustellatrici, confezionatrici), giunti elastici sotto le strutture di supporto, silenziatori sugli scarichi pneumatici, sostituzione degli ugelli di aria compressa con modelli silenziati, setti fonoassorbenti tra le aree di lavoro, cabine insonorizzate per i posti di controllo.

Le vibrazionisono un ulteriore agente fisico da valutare ai sensi dell'art. 202 D.Lgs. 81/08. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) sono rilevanti per gli operatori che utilizzano utensili vibranti (avvitatori, incollatrici pneumatiche). Le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) interessano i conducenti di carrelli elevatori e transpallet con conducente a bordo. I valori di azione e i valori limite sono rispettivamente A(8) = 2,5 m/s² e A(8) = 5 m/s² per HAV, e A(8) = 0,5 m/s² e A(8) = 1,15 m/s² per WBV. Il superamento dei valori di azione obbliga alla sorveglianza sanitaria specifica.

8. Rischio incendio: materiali combustibili e inchiostri infiammabili

Gli stabilimenti di produzione imballaggi presentano un carico di incendio potenzialmente elevato per la combinazione di materiali combustibili (carta, cartone, film plastici, polimeri espansi) e di liquidi infiammabili (solventi organici nei reparti di stampa, adesivi a base solvente). La valutazione del rischio incendio è obbligatoria ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.Lgs. 81/08.

I principali fattori di rischio incendio negli stabilimenti di imballaggi:

La valutazione del rischio incendio determina il livello di rischio (basso, medio, alto) e i requisiti in termini di: sistemi di rilevazione automatica degli incendi, sistemi di soppressione (sprinkler per i magazzini con carichi di incendio elevati), numero e tipologia degli estintori (CO₂ per le aree con apparecchiature elettriche, polvere o CO₂ per i solventi — mai acqua), vie di esodo e uscite di sicurezza, formazione antincendio dei lavoratori (di norma livello 2 — 8 ore per rischio alto ai sensi del D.M. 2/9/2021), piano di emergenza. Gli stabilimenti soggetti al DPR 1 agosto 2011 n. 151 (attività a rischio di incendio soggette a CPI) devono ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi dai VVF prima dell'apertura e sottoporsi alle verifiche periodiche.

La classificazione delle zone ATEX (zone 0, 1, 2 per gas/vapori; zone 20, 21, 22 per polveri) nei reparti con solventi o polveri combustibili è obbligatoria ai sensi del Titolo XI D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 81/08 Allegato XLIX. In queste zone possono essere installate solo apparecchiature elettriche certificate Ex ai sensi della Direttiva ATEX 2014/34/UE.

9. DPI appropriati per reparto e mansione

I DPI negli stabilimenti di imballaggi vanno selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione e per area di lavoro. Devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e portare la marcatura CE con la categoria di rischio (I, II, III).

Mansione / AreaDPI richiestiNorma di riferimento
Operatore di macchina confezionamento (linea automatizzata)Calzature antinfortunistiche S2/S3, tappi antirumore o cuffie (se Lex,8h > 85 dB(A)), occhiali di sicurezza per le operazioni di rimozione inceppamentiCalzature UNI EN ISO 20345; DPI uditivi UNI EN 352; occhiali UNI EN 166
Addetto confezionamento manuale (postazione ripetitiva)Calzature antinfortunistiche, guanti anti-taglio per manipolazione materiale affilato, tappi antirumoreCalzature S1/S2 SRC; guanti UNI EN 388 cat. III; DPI uditivi UNI EN 352
Addetto stampa / reparto inchiostri (solventi)Semimaschera con filtro A (vapori organici), guanti resistenti ai solventi cat. III, occhiali a tenuta, grembiule in materiale resistente ai solventiMaschera UNI EN 140 + filtro EN 14387 tipo A; guanti UNI EN 374; occhiali UNI EN 166
Operatore fustellatrice (polveri di carta/cartone)Maschera FFP2 per polveri, calzature antinfortunistiche, occhiali per particelleFFP2 UNI EN 149; calzature S2 SRC; occhiali UNI EN 166
Manutentore meccanico (interventi su macchine)Calzature S3 SRC, guanti meccanici cat. II, occhiali di sicurezza, casco se in quota, guanti isolanti per lavori elettrici in BTCalzature UNI EN ISO 20345; guanti UNI EN 388; elmetto UNI EN 397; guanti elettrici UNI EN 60903
Carrellista / palettizzatore manualeCalzature S3 antinfortunistiche, gilet ad alta visibilità nelle aree con traffico carrelli, guanti per MMCCalzature UNI EN ISO 20345; gilet UNI EN ISO 20471; guanti UNI EN 388 cat. II

I DPI vanno consegnati con verbale di consegna firmatodal lavoratore, accompagnati da formazione e addestramento sull'uso corretto, sulla manutenzione e sulla sostituzione (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08). Il datore deve mantenere un registro aggiornato di consegne, sostituzioni e dismissioni. I DPI monouso vanno sostituiti a ogni utilizzo; quelli riutilizzabili vanno ispezionati prima dell'uso e sostituiti al deterioramento o alla scadenza del costruttore.

Checklist documenti e adempimenti — stabilimento imballaggi e confezionamento

  • DVR completo articolato per reparto e mansione (stampa, confezionamento, magazzino, manutenzione)
  • Documentazione CE di tutte le macchine (dichiarazione di conformità, manuale uso in italiano)
  • Registro delle attrezzature con pianificazione manutenzioni preventive e straordinarie
  • Valutazione del rischio chimico con SDS aggiornate di solventi, inchiostri, adesivi e confronto VLEP
  • Relazione di valutazione strumentale del rischio rumore (UNI EN ISO 9612) con campionatori personali
  • Valutazione del rischio vibrazioni HAV e WBV per utensili vibranti e carrelli elevatori
  • Valutazione biomeccanica MMC/OCRA per le postazioni di confezionamento manuale e pallettizzazione
  • Valutazione del rischio incendio con classificazione del livello di rischio e verifica zone ATEX
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente, addetti antincendio e primo soccorso
  • Attestati formazione lavoratori 16 ore (rischio alto) + aggiornamenti periodici
  • Attestati addestramento specifico alle macchine ex art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08 per ogni operatore
  • Verbali di consegna DPI con evidenza della formazione all'uso per ciascun lavoratore
  • Protocollo sanitario del medico competente e registro giudizi di idoneità alla mansione specifica
  • Registro infortuni aggiornato (compresi infortuni senza giorni di assenza)
  • Piano di emergenza con planimetrie, procedure di evacuazione e recapiti di emergenza
  • Verifica periodica impianto elettrico (biennale per ambienti con pericolo ATEX; quinquennale per altri)
  • Controllo semestrale estintori e verifica annuale degli impianti di rilevazione incendi

10. Sorveglianza sanitaria per esposti a polveri e solventi

La sorveglianza sanitariaè obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti per lo specifico agente. Negli stabilimenti di imballaggi i principali trigger sono molteplici e spesso coesistono per lo stesso lavoratore.

Il protocollo sanitario per il settore comprende tipicamente:

Il medico competente definisce il protocollo sanitario personalizzato in base al profilo di rischio dello stabilimento, effettua le visite preventive (prima dell'assunzione o della variazione di mansione) e le visite periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e partecipa alla redazione del DVR. Il registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08) va aggiornato per tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici cancerogeni o mutageni e tenuto per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione.

11. Formazione e addestramento macchine (art. 37 D.Lgs. 81/08)

Gli stabilimenti di produzione imballaggi e confezionamento sono classificati come attività a rischio altodall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in ragione della presenza di macchine pericolose, agenti chimici, rischio incendio e rischio biomeccanico. Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 16 ore totali: 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica sui rischi del settore. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

La formazione specifica per questo settore deve coprire: rischi delle macchine di confezionamento (funzionamento dei dispositivi di sicurezza, procedure di LOTO per la manutenzione), rischio chimico da solventi e inchiostri (lettura delle SDS, uso dei DPI respiratori, gestione degli sversamenti), rischio da polveri e misure di prevenzione, rumore e uso dei DPI uditivi, movimentazione manuale dei carichi e tecniche ergonomiche di sollevamento, rischio incendio (prevenzione e comportamento in emergenza), primo soccorso.

Oltre alla formazione generale, il D.Lgs. 81/08 all'art. 37 c. 5 prevede l'addestramento specificoper l'uso di attrezzature e macchine che richiedono conoscenze o responsabilità particolari. L'addestramento è distinto dalla formazione teorica: è obbligatoriamente pratico, deve avvenire in presenza di un istruttore qualificato, deve essere documentato con verbale firmato dal lavoratore e deve riguardare ogni specifica macchina assegnata all'operatore. Prima che un operatore venga assegnato autonomamente a una confezionatrice, a una fustellatrice o a qualsiasi altra macchina pericolosa, l'addestramento specifico deve essere completato e documentato. L'omissione dell'addestramento è contestabile sia in sede di ispezione sia, in caso di infortunio, in sede penale.

I preposti(capolinea, responsabili di reparto) seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore oltre alle 16 base, con aggiornamento periodico ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2025. I dirigenti seguono il percorso da 16 ore specifico. Il datore di lavoro che riveste il ruolo di RSPP frequenta il corso da 48 ore (rischio alto) con aggiornamento ogni cinque anni. La formazione antincendio segue separatamente il D.M. 02/09/2021: per gli stabilimenti a rischio alto (presenza di solventi infiammabili, carichi di incendio elevati) è richiesto il corso di livello 3 da 16 ore.

I conduttori di carrelli elevatori devono avere l'abilitazione specifica ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (corso teorico-pratico da 12 ore per carrelli controbilanciati e da 8 ore per carrelli a forche a pantografo), con aggiornamento quinquennale. L'utilizzo di carrelli elevatori senza questa abilitazione è una violazione sanzionata dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.

FAQ — Sicurezza imballaggi e confezionamentoFAQ

Le confezionatrici automatiche devono avere la marcatura CE? Che obblighi ha il datore di lavoro?
Sì. Tutte le macchine da confezionamento — riempitrici, sigillatrici, avvolgitrici, etichettatrici, linee flow-pack, pick-and-place robotizzati — immesse sul mercato dopo il 29 dicembre 1994 devono recare la marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010. La marcatura CE attesta che la macchina è stata progettata e costruita nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) dell'Allegato I della Direttiva. Dal 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il Regolamento UE 2023/1230, che sostituirà la Direttiva 2006/42/CE per le nuove immissioni sul mercato, introducendo requisiti aggiuntivi per sistemi autonomi, apprendimento automatico e connettività. Il datore di lavoro deve: acquisire la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni in italiano per ciascuna macchina; verificare la presenza delle protezioni (ripari fissi o mobili, dispositivi di interblocco, funzioni di arresto di emergenza) prima della messa in servizio; predisporre un registro delle attrezzature con scheda tecnica e pianificazione della manutenzione preventiva; non apportare modifiche sostanziali alla macchina (che farebbero decadere la conformità CE e renderebbero il datore di lavoro "fabbricante" ai fini della Direttiva); addestrare i lavoratori ai sensi dell'art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08 prima dell'utilizzo. Le macchine prive di marcatura CE o con protezioni manomesse vanno messe fuori servizio immediatamente.
Come si valuta il rischio da esposizione a solventi organici nelle linee di stampa e laminazione degli imballaggi?
La valutazione del rischio chimico da solventi organici (toluene, acetato di etile, MEK, isopropanolo, etanolo, IPA) nelle linee di stampa rotocalco, flessografica e nelle unità di laminazione segue il Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232). Il processo si articola in: (1) Identificazione di tutti i solventi utilizzati raccogliendo le Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — i solventi sono classificati in base a tossicità acuta, irritazione, cancerogeno/mutageno, tossico per la riproduzione; (2) Stima o misurazione della concentrazione ambientale degli agenti chimici nelle aree di lavoro, confrontandola con i Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) stabiliti dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII o, in assenza, dai valori OEL-OEK della Commissione europea o dai TLV-TWA dell'ACGIH; (3) Valutazione dell'esposizione cutanea, spesso trascurata ma rilevante per solventi con notazione "pelle" come il toluene; (4) Classificazione del rischio come "irrilevante per la salute", "basso", o superiore; (5) Adozione delle misure di prevenzione e protezione nella gerarchia: sostituzione o riduzione del solvente (passaggio a formulazioni a base acqua), aspirazione localizzata con cappa al punto di emissione, ventilazione generale forzata, limitazione temporale dell'esposizione, DPI respiratori (semimaschere con filtro A). La misurazione strumentale della concentrazione ambientale (campionatori personali in zone di respirazione) è fortemente raccomandata quando la stima qualitativa non esclude superamenti del VLEP. Per solventi classificati come cancerogeni o mutageni di categoria 1A/1B si applicano le disposizioni del Titolo IX Capo II (artt. 233-245) con misure di prevenzione più stringenti.
Quali rischi specifici presenta la termo-sigillatura e come si gestiscono in sicurezza?
La termo-sigillatura (heat sealing) dei materiali di imballaggio — film plastici (PE, PP, PVC, PVDC, PET), laminati multistrato, alluminio accoppiato — espone i lavoratori a molteplici rischi da valutare nel DVR. Il rischio da ustione termica è il più immediato: le barre di sigillatura operano tipicamente a temperature tra 120°C e 280°C; qualsiasi contatto accidentale causa ustioni gravi. Le misure di protezione comprendono: ripari termici fissi o mobili interbloccati che impediscono l'accesso alla zona di lavoro durante il ciclo, procedure operative scritte che vietano interventi a macchina in funzione, DPI termici (guanti EN 407) per le operazioni di manutenzione e cambio formato a macchina ferma e raffreddata. Il rischio da emissioni di decomposizione termica è spesso sottovalutato: il surriscaldamento accidentale o la lavorazione di film PVC e PVDC genera acido cloridrico gassoso; la degradazione di polimeri fluorurati (PTFE usato nei nastri di sigillatura) ad alta temperatura può liberare fluoruro di idrogeno e particelle ultrafini. La valutazione del rischio chimico deve considerare questi scenari; la ventilazione localizzata al punto di sigillatura è la misura tecnica prioritaria. Il rischio meccanico è connesso ai sistemi di avanzamento del film e alle pressioni di chiusura della barra: intrappolamento delle dita, cesoiamento. I dispositivi di interblocco devono essere verificati periodicamente. Il rischio elettrico (cablaggi ad alta temperatura, condensatori in alta tensione nelle macchine a impulso) richiede procedure specifiche di LOTO (Lockout/Tagout) per gli interventi di manutenzione.
Come si misura e gestisce il rumore nelle linee di produzione di imballaggi?
Le linee di produzione di imballaggi sono tra gli ambienti industriali con maggiore impatto acustico: le operazioni di stampaggio, fustellatura, incollatura, confezionamento ad alta velocità, l'aria compressa per l'espulsione degli scarti e i sistemi di convogliamento generano livelli sonori che nelle rilevazioni tipiche si collocano tra 85 e 98 dB(A) nella posizione degli operatori. La valutazione del rischio rumore è obbligatoria ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 189-198). La misurazione strumentale deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica secondo la norma UNI EN ISO 9612, con campionatori personali posizionati nella zona di respirazione degli operatori durante un ciclo produttivo rappresentativo. La tabella dei valori limite (Lex,8h 80/85/87 dB(A)) determina gli obblighi progressivi: informazione, messa a disposizione DPI uditivi, DPI uditivi obbligatori, sorveglianza sanitaria audiometrica. Le misure tecniche prioritarie per la riduzione alla fonte comprendono: incapsulamento acustico delle macchine più rumorose (guaine insonorizzanti, carter fonoassorbenti), interposizione di giunti elastici sulle strutture di supporto delle macchine, cabine insonorizzate per i quadri di controllo quando la mansione lo consente, sostituzione degli ugelli di aria compressa con ugelli silenziati certificati, setti fonoassorbenti tra le aree di lavoro. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dagli utensili pneumatici (pinze, avvitatori) e al corpo intero dagli elevatori e dai carrelli elevatori vanno valutate separatamente ai sensi dell'art. 202 D.Lgs. 81/08.
Come si redige il DVR per uno stabilimento di imballaggi misto (reparto manuale + linee automatizzate)?
La redazione del DVR per uno stabilimento di imballaggi con reparti a diverso grado di automazione richiede un approccio per mansione e per area produttiva, data la significativa differenza dei profili di rischio tra gli operatori di macchine automatizzate e gli addetti alle postazioni manuali o semiautomatiche. La struttura del DVR deve comprendere: (1) Descrizione del ciclo produttivo con mappatura di tutti i reparti (stampa, fustellatura, confezionamento, magazzino, manutenzione) e delle macchine presenti, con relativa documentazione CE; (2) Analisi delle mansioni presenti (operatore di macchina, addetto confezionamento manuale, magazziniere, manutentore, responsabile qualità) con identificazione dei rischi specifici per ciascuna; (3) Valutazione quantitativa o semiquantitativa dei rischi prioritari: rischio macchine (contatto con parti in movimento, intrappolamento, proiezione di materiale), MMC e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per le postazioni manuali, esposizione a solventi e inchiostri, polveri di carta e cartone, rumore, rischio incendio/esplosione per i reparti con solventi; (4) Individuazione delle misure di prevenzione e protezione con relativo programma di attuazione e responsabile; (5) Allegati tecnici: planimetrie, schede macchine, relazione di valutazione rumore, valutazione rischio chimico con SDS, valutazione MMC con metodi NIOSH/OCRA, valutazione rischio incendio. Il DVR va sottoposto a revisione ogni volta che vengono introdotte nuove macchine, modificati i cicli produttivi o i layout, o in occasione di infortuni. La partecipazione del RLS nella fase di elaborazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 29 c. 2 D.Lgs. 81/08.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per gli esposti a polveri e solventi negli stabilimenti di imballaggi?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti per lo specifico agente. Per gli stabilimenti di imballaggi i principali trigger sono: (1) Solventi organici: se la concentrazione ambientale misurata supera il 10% del VLEP per un agente classificato non cancerogeno, o qualsiasi livello per agenti classificati cancerogeni/mutageni (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08), è obbligatoria la sorveglianza sanitaria con visite preventive (prima dell'assunzione o della variazione di mansione), periodiche (annuali o biennali in base al profilo) e all'uscita dall'esposizione. Il protocollo sanitario per i solventi comprende: esame obiettivo, test di funzionalità epatica e renale (per solventi epatotossici/nefrotossici come il toluene), valutazione neurologica, esame spirometrico (per irritanti delle vie aeree); (2) Polveri di carta, cartone e fibre: le polveri di carta e cartone rientrano nella categoria delle polveri di legno duro ai fini della classificazione IARC come cancerogeno di gruppo 1 solo per le specie specifiche (faggio, rovere); le polveri di carta riciclata possono contenere additivi chimici. La valutazione quantitativa della frazione inalabile e respirabile (UNI EN 481) determina il confronto con i VLEP. Per polveri di legno duro il VLEP è 2 mg/m³; (3) Vibrazioni: per gli operatori di carrelli elevatori o macchine con vibrazioni al corpo intero superiori al valore di azione (0,5 m/s²) la sorveglianza include valutazione delle patologie del rachide; (4) Rumore: audiometria tonale obbligatoria sopra 85 dB(A) Lex,8h. Il medico competente definisce il protocollo sanitario, effettua le visite e registra i giudizi di idoneità nel registro degli esposti.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX, X)
  • Direttiva Macchine 2006/42/CE — recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 (sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro)
  • Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle macchine (applicabile dal 20 gennaio 2027)
  • D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 52 — Attuazione della direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi
  • Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
  • Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Schede di Sicurezza SDS)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale (VLEP) agli agenti chimici
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e formazione antincendio
  • INAIL — Linee di indirizzo per la valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro (2019)
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro (aggiornamento 2022)
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • UNI EN ISO 5349-1:2004 — Vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell'esposizione delle persone alle vibrazioni trasmesse dalla mano
  • UNI EN 481:1995 — Atmosfere nei luoghi di lavoro, definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal ciclo produttivo, dalle macchine presenti, dagli agenti chimici impiegati, dalle mansioni svolte e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico, rilevazione strumentale del rumore, valutazione biomeccanica e sorveglianza sanitaria devono essere adattati alla realtà dello stabilimento. Supportiamo gli stabilimenti nella verifica degli obblighi applicabili e nella gestione documentale.

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