La valutazione del rischio incendio è la parte del DVR in cui il datore di lavoro individua i pericoli di incendio (materiali combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni), le persone esposte e le misure per prevenire l’incendio, proteggere le persone e gestire l’emergenza. È obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (artt. 17, 28 e 46 D.Lgs. 81/08). I criteri sono quelli del DM 3 settembre 2021, che ha sostituito il DM 10 marzo 1998 dal 29 ottobre 2022.
Quali criteri si applicano
| Luogo di lavoro | Criteri di riferimento |
|---|---|
| A basso rischio di incendio (definizione dell’allegato I del DM 3 settembre 2021) | Criteri semplificati dell’allegato I del DM 3 settembre 2021 (il cosiddetto “minicodice”) |
| Non a basso rischio, senza regola tecnica verticale | Metodologia del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) |
| Attività con regola tecnica specifica (ad esempio alberghi, scuole, uffici soggetti) | La regola tecnica dell’attività. Per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco si applicano anche le procedure del DPR 151/2011 |
In base all’allegato I del DM 3 settembre 2021 sono a basso rischio, tra l’altro, i luoghi di lavoro in attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco e senza regola tecnica verticale. Devono avere un affollamento complessivo fino a 100 persone, una superficie lorda fino a 1.000 m², piani tra -5 e 24 metri di quota, e non devono avere quantità significative di materiali combustibili o di sostanze pericolose né lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Cosa deve contenere
- individuazione dei pericoli: materiali e sostanze combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni;
- descrizione del contesto: occupanti, persone con esigenze particolari, affollamento, vie di esodo;
- valutazione qualitativa o quantitativa del rischio per la vita delle persone;
- misure adottate: prevenzione, compartimentazione e resistenza al fuoco, esodo, estinzione, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, gestione della sicurezza;
- misure di gestione dell’emergenza e numero e livello di formazione degli addetti.
Collegamenti con gli altri decreti
Dalla valutazione dipendono il piano di emergenza e il livello dei corsi degli addetti (1, 2 o 3), regolati dal DM 2 settembre 2021. Dipende dalla valutazione anche il programma di controlli e manutenzione dei presidi antincendio, regolato dal DM 1 settembre 2021. La valutazione va aggiornata insieme al DVR, entro 30 giorni dalle modifiche significative dell’attività (art. 29, comma 3).
Errori frequenti
- Valutazione ancora basata sul DM 10 marzo 1998, che non è più in vigore.
- Classificare il luogo come “a basso rischio” senza verificare tutte le condizioni dell’allegato I.
- Nessun collegamento tra la valutazione e il numero e il livello degli addetti formati.
- Valutazione non aggiornata dopo nuovi depositi di materiali, nuovi impianti o un aumento delle persone presenti.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 46 — Prevenzione incendi
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- DM Interno 3 settembre 2021 — Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
- DM Interno 3 agosto 2015 — Codice di prevenzione incendi
- DPR 1 agosto 2011, n. 151 — Procedimenti di prevenzione incendi
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