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Valutazione del Rischio Incendio (VRI)

Definizione, riferimenti normativi, metodologia del Codice di Prevenzione Incendi, livelli di rischio A-B-C e obblighi di aggiornamento previsti dall'art. 46 D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 2 settembre 2021.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Valutazione del Rischio Incendio (VRI)è il processo sistematico di identificazione, analisi e stima dei pericoli di incendio presenti nei luoghi di lavoro, finalizzato a determinare le misure di prevenzione e protezione adeguate. È obbligatoria ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La sua metodologia è disciplinata in dettaglio dal D.M. 3 agosto 2015 e dal D.M. 2 settembre 2021(aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi — C.P.I.), che definisce un approccio prestazionale basato sull'analisi di pericolo, frequenza e conseguenze.

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Definizione e riferimento normativo

L'obbligo di valutare il rischio incendio è sancito dall'art. 46, comma 2, D.Lgs. 81/08, che demanda a specifici decreti ministeriali la disciplina di dettaglio. I principali riferimenti normativi sono:

  • Art. 46 D.Lgs. 81/08— stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure per la prevenzione degli incendi, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze, rinviando ai decreti del Ministero dell'Interno per i criteri e le modalità di valutazione.
  • D.M. 3 agosto 2015 (C.P.I.) — ha introdotto il Codice di Prevenzione Incendi come alternativa alla normativa prescrittiva tradizionale, definendo un approccio prestazionale per la valutazione e la gestione del rischio incendio.
  • D.M. 2 settembre 2021 — aggiorna il Codice di Prevenzione Incendi, rafforzando la metodologia di analisi del rischio, introducendo la sezione G.2 sulla gestione della sicurezza antincendio (GSA) e nuove sezioni tecniche sugli scenari di incendio convenzionali.
  • D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151— disciplina il procedimento di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività elencate nell'Allegato I, suddivise in categorie A, B e C in base al livello di complessità e di rischio.
  • D.M. 10 marzo 1998 — rimane il riferimento per le attività non soggette al Codice di Prevenzione Incendi, indicando i criteri generali di sicurezza antincendio e le procedure per la valutazione dei rischi.

Chi deve effettuare la VRI: qualificazione del professionista

La VRI è redatta dal datore di lavoro(o da un tecnico qualificato da lui incaricato) nell'ambito della valutazione generale dei rischi. Per le attività soggette al procedimento di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, la documentazione tecnica da presentare al Comando VVF deve essere firmata da un tecnico abilitato. In particolare:

  • Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL)— può effettuare la VRI nell'ambito della valutazione dei rischi lavorativi per le attività non soggette a CPI.
  • Ingegnere antincendio (iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno) — abilitato alla redazione di progetti antincendio e alla firma delle relazioni tecniche per il procedimento CPI, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011.
  • RSPP con adeguata formazione antincendio — può contribuire alla VRI per i profili organizzativi e gestionali, ma non sostituisce il tecnico abilitato per le attività soggette a CPI.
  • Professionista antincendio (Fire Safety Engineer)— riconosciuto dal Codice di Prevenzione Incendi come figura di riferimento per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (sezione G.2.6 C.P.I.).

Metodologia della VRI secondo il Codice di Prevenzione Incendi

Il D.M. 2 settembre 2021 articola la valutazione del rischio incendio secondo un modello prestazionale strutturato in tre fasi:

  • Identificazione dei pericoli— individuazione delle sorgenti di innesco, dei materiali combustibili e infiammabili presenti, delle condizioni operative che possono favorire l'insorgenza di un incendio e delle caratteristiche costruttive del fabbricato (compartimentazione, vie di esodo, impianti).
  • Analisi della frequenza e delle conseguenze— stima della probabilità di accadimento degli scenari di incendio identificati e delle potenziali conseguenze per le persone, i beni e l'ambiente, tenendo conto del numero di occupanti, della mobilità, della presenza di persone vulnerabili e dell'efficacia dei sistemi di protezione attiva e passiva.
  • Definizione dei livelli di prestazione (LP1–LP5) — per ciascuna misura antincendio (es. resistenza al fuoco, reazione al fuoco, vie di esodo, rilevazione automatica, soppressione automatica), il Codice individua cinque livelli di prestazione crescenti. Il professionista seleziona il livello adeguato in funzione del rischio stimato e della soluzione adottata (prescrittiva, alternativa o in deroga).

Per ogni obiettivo di sicurezza antincendio (OSA), il Codice richiede la dimostrazione del raggiungimento del livello di prestazione atteso mediante soluzioni conformi, alternative o in deroga (sezione G.1 C.P.I.).

Classificazione dei livelli di rischio incendio: A, B, C

Il D.M. 10 marzo 1998 e il Codice di Prevenzione Incendi classificano il livello di rischio incendio di un luogo di lavoro in tre categorie, con conseguente variazione delle misure compensative richieste:

  • Livello di rischio basso (categoria A) — luoghi in cui sono presenti sostanze a bassa infiammabilità e le condizioni locali e gestionali non favoriscono lo sviluppo di incendi o, in caso di incendio, la propagazione è limitata. La formazione antincendio richiesta per i lavoratori designati ha durata di 4 ore.
  • Livello di rischio medio (categoria B) — luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili o condizioni locali che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma in cui la probabilità di propagazione è contenuta grazie alle misure adottate. La formazione antincendio richiesta è di 8 ore.
  • Livello di rischio elevato (categoria C)— luoghi in cui le sostanze presenti, le lavorazioni effettuate o le caratteristiche strutturali comportano un'alta probabilità di sviluppo di incendi o di rapida propagazione, con grave rischio per le persone. La formazione antincendio richiesta è di 16 ore, con esercitazioni pratiche obbligatorie. Sono richieste misure compensative più rigorose (sistemi di rilevazione automatica, compartimentazione rinforzata, piani di emergenza strutturati).

La classificazione del livello di rischio influisce direttamente sull'obbligo di dotarsi di specifici impianti di protezione attiva (sprinkler, sistemi di rivelazione incendio, evacuatori di fumo e calore), sulla resistenza al fuoco richiesta alle strutture e sulla composizione della squadra antincendio aziendale.

Attività soggette a CPI: categorie A, B, C (D.P.R. 151/2011)

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151elenca nell'Allegato I le attività soggette al procedimento di Prevenzione Incendi (CPI), suddivise in tre categorie in base alla complessità del procedimento:

  • Categoria A — attività con ridotto livello di complessità, soggette a regime di autodichiarazione (SCIA) con allegata la documentazione tecnica. Il Comando VVF effettua controlli a campione. Esempi: depositi di liquidi infiammabili fino a certe soglie, locali adibiti a deposito di gas comburenti o combustibili in piccole quantità.
  • Categoria B — attività con livello di complessità medio, soggette a esame del progetto preventivo e sopralluogo finale del Comando VVF. Esempi: alberghi con più di 25 posti letto, depositi di gas infiammabili di medie dimensioni, locali di spettacolo con capienza fino a 1 000 persone.
  • Categoria C— attività con elevato livello di complessità, soggette alle stesse verifiche della categoria B ma con possibilità di ricorrere all'approccio ingegneristico (Fire Safety Engineering). Esempi: aeroporti, gallerie stradali, centri commerciali oltre soglia, edifici di grande altezza, attività industriali con rilevanti quantità di sostanze pericolose.

Per le attività in categoria B e C, la VRI è parte fondamentale della documentazione progettuale da presentare al Comando VVF e deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno.

VRI e DVR: integrazione nel sistema di gestione dei rischi

L'art. 46, comma 2, D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione del rischio incendio è parte integrante della valutazione generale dei rischi. Pertanto, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve contenere una sezione specifica dedicata alla VRI, che includa:

  • l'identificazione dei pericoli di incendio presenti nell'attività lavorativa;
  • la classificazione del livello di rischio (basso, medio, elevato);
  • le misure di prevenzione e protezione adottate e programmate;
  • le procedure operative per la gestione delle emergenze antincendio;
  • il piano di emergenza (obbligatorio per le attività con più di 10 lavoratori e per le attività a rischio elevato, ai sensi dell'Allegato IV D.Lgs. 81/08);
  • il programma di formazione e addestramento dei lavoratori designati alla lotta antincendio.

Per le attività soggette a CPI, la VRI è altresì allegata alla documentazione tecnica presentata al Comando VVF e deve essere coerente con il progetto antincendio approvato. Eventuali difformità tra il progetto e la VRI contenuta nel DVR devono essere risolte prima dell'avvio dell'attività.

Aggiornamento della VRI: quando è obbligatorio

La VRI non è un documento statico. L'art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi (e quindi anche della VRI) in occasione di:

  • Cambio di attività o di destinazione d'uso dei locali— qualsiasi modifica significativa dell'attività svolta o dell'uso degli spazi può alterare il profilo di rischio incendio e rendere obsolete le misure adottate.
  • Ristrutturazione o modifica dei locali — interventi edilizi che incidono sulla compartimentazione, sulle vie di esodo, sui sistemi di protezione attiva o sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali richiedono una nuova valutazione.
  • Variazione significativa dei carichi di incendio— l'introduzione di nuove sostanze combustibili o infiammabili, la modifica dei quantitativi stoccati o dei processi produttivi può aumentare il rischio in misura tale da richiedere misure compensative aggiuntive.
  • Insorgenza di nuovi rischi— l'introduzione di nuove attrezzature, impianti o lavorazioni non previste nella VRI originale impone una revisione del documento.
  • Modifiche agli impianti di protezione attiva — qualsiasi intervento sui sistemi di rivelazione, allarme, soppressione o sulle vie di esodo deve essere riflesso nella VRI aggiornata.
  • Esito di verifiche, ispezioni o incidenti — a seguito di ispezioni del Comando VVF, di audit interni o di eventi anomali (es. falsi allarmi, principi di incendio), è opportuno procedere alla revisione critica della VRI.

Conseguenze della mancata VRI: sanzioni penali

La mancata redazione o l'omissione della VRI nell'ambito del DVR espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08, che punisce con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457 a 4.914 euro la violazione degli obblighi di valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi al rischio incendio. In caso di lesioni gravi o gravissime o di omicidio colposo derivanti dall'inadempimento, le sanzioni si aggravano significativamente ai sensi degli artt. 589 e 590 del Codice Penale.

Per le attività soggette a CPI, l'assenza del Certificato di Prevenzione Incendi o dell'attestazione di conformità comporta inoltre sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 e può determinare la sospensione dell'attività da parte del Comando VVF.

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Domande frequentiFAQ

La VRI è parte del DVR o è un documento separato?
La Valutazione del Rischio Incendio è parte integrante del DVR: l'art. 46, comma 2, D.Lgs. 81/08 richiede che il rischio incendio sia valutato nell'ambito della valutazione generale dei rischi. Nella pratica, la VRI può essere sviluppata come sezione specifica del DVR oppure come allegato tecnico separato richiamato nel DVR. Per le attività soggette al procedimento CPI (D.P.R. 151/2011), la documentazione tecnica presentata al Comando VVF ha propria autonomia formale, ma deve essere coerente con quanto riportato nel DVR.
Chi può firmare la Valutazione del Rischio Incendio?
Per le attività non soggette al procedimento CPI, la VRI è redatta dal datore di lavoro (con il supporto dell'RSPP) e non richiede la firma di un tecnico abilitato specifico. Per le attività in categoria A, B e C del D.P.R. 151/2011, la documentazione tecnica da presentare al Comando VVF deve essere firmata da un tecnico abilitato iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno (ai sensi del D.M. 5 agosto 2011), tipicamente un ingegnere con specializzazione antincendio.
Un esercizio commerciale di 200 mq deve effettuare la VRI?
Sì. Qualsiasi luogo di lavoro è soggetto all'obbligo di valutare il rischio incendio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla superficie. Per un esercizio commerciale di 200 mq con meno di 400 persone presenti, il livello di rischio sarà tipicamente basso o medio e la VRI sarà contenuta nel DVR come sezione specifica. L'attività rientrerà nel procedimento CPI (D.P.R. 151/2011) solo se supera le soglie indicate nell'Allegato I (es. superficie di vendita superiore a 400 mq per gli esercizi commerciali al dettaglio).
Con quale frequenza va aggiornata la VRI?
Non esiste una periodicità fissa obbligatoria per l'aggiornamento della VRI in assenza di variazioni. L'obbligo di aggiornamento scatta al verificarsi di modifiche significative all'attività, ai locali, ai processi, ai carichi di incendio o agli impianti di protezione, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/08. È comunque buona prassi effettuare una revisione periodica della VRI (es. annuale o biennale) nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza antincendio, verificando la persistente adeguatezza delle misure adottate rispetto al profilo di rischio attuale.
Cosa sono i livelli di prestazione (LP) previsti dal Codice di Prevenzione Incendi?
Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 2/9/2021) struttura le misure antincendio per obiettivi di sicurezza (es. reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, rivelazione automatica) assegnando a ciascuna un livello di prestazione da LP1 (il meno stringente) a LP5 (il più elevato). Il professionista antincendio seleziona il livello adeguato in funzione del rischio stimato e può adottare soluzioni conformi (rispettano specifiche tabelle prescrittive), alternative (equivalenti per livello di sicurezza) o in deroga (inferiori al livello standard, con compensazione mediante altre misure). Questo approccio prestazionale consente una maggiore flessibilità progettuale rispetto alla normativa tradizionale.

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