Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Valutazione del rischio incendio

L’analisi, parte integrante del DVR, che individua pericoli di incendio, persone esposte e misure di prevenzione, protezione e gestione dell’emergenza.

Risposta rapida

La valutazione del rischio incendio è la parte del DVR in cui il datore di lavoro individua i pericoli di incendio (materiali combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni), le persone esposte e le misure per prevenire l’incendio, proteggere le persone e gestire l’emergenza. È obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (artt. 17, 28 e 46 D.Lgs. 81/08). I criteri sono quelli del DM 3 settembre 2021, che ha sostituito il DM 10 marzo 1998 dal 29 ottobre 2022.

Quali criteri si applicano

Luogo di lavoroCriteri di riferimento
A basso rischio di incendio (definizione dell’allegato I del DM 3 settembre 2021)Criteri semplificati dell’allegato I del DM 3 settembre 2021 (il cosiddetto “minicodice”)
Non a basso rischio, senza regola tecnica verticaleMetodologia del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015)
Attività con regola tecnica specifica (ad esempio alberghi, scuole, uffici soggetti)La regola tecnica dell’attività. Per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco si applicano anche le procedure del DPR 151/2011

In base all’allegato I del DM 3 settembre 2021 sono a basso rischio, tra l’altro, i luoghi di lavoro in attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco e senza regola tecnica verticale. Devono avere un affollamento complessivo fino a 100 persone, una superficie lorda fino a 1.000 m², piani tra -5 e 24 metri di quota, e non devono avere quantità significative di materiali combustibili o di sostanze pericolose né lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Cosa deve contenere

  • individuazione dei pericoli: materiali e sostanze combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni;
  • descrizione del contesto: occupanti, persone con esigenze particolari, affollamento, vie di esodo;
  • valutazione qualitativa o quantitativa del rischio per la vita delle persone;
  • misure adottate: prevenzione, compartimentazione e resistenza al fuoco, esodo, estinzione, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, gestione della sicurezza;
  • misure di gestione dell’emergenza e numero e livello di formazione degli addetti.

Collegamenti con gli altri decreti

Dalla valutazione dipendono il piano di emergenza e il livello dei corsi degli addetti (1, 2 o 3), regolati dal DM 2 settembre 2021. Dipende dalla valutazione anche il programma di controlli e manutenzione dei presidi antincendio, regolato dal DM 1 settembre 2021. La valutazione va aggiornata insieme al DVR, entro 30 giorni dalle modifiche significative dell’attività (art. 29, comma 3).

Errori frequenti

  • Valutazione ancora basata sul DM 10 marzo 1998, che non è più in vigore.
  • Classificare il luogo come “a basso rischio” senza verificare tutte le condizioni dell’allegato I.
  • Nessun collegamento tra la valutazione e il numero e il livello degli addetti formati.
  • Valutazione non aggiornata dopo nuovi depositi di materiali, nuovi impianti o un aumento delle persone presenti.

Fonti normative

Approfondimenti e servizi correlati

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito