Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è il documento rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che attesta la conformità di un'attività ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa vigente. È obbligatorio per le attività elencate nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151, suddivise in tre categorie (A, B, C) in base al livello di rischio.
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Normativa di riferimento
Il quadro normativo del Certificato di Prevenzione Incendi si articola su più livelli. Il DPR 01/08/2011 n. 151 — Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi — è il testo fondamentale: ha sostituito il DPR 689/1959 e definisce le attività soggette, le procedure e le competenze dei Vigili del Fuoco. Il DM 02/09/2021 aggiorna i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (nuovo Codice di Prevenzione Incendi, in aggiornamento rispetto al Codice 2015). Il DM 10/03/1998definisce i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza.
Le attività soggette sono quelle elencate nell'Allegato I del DPR 151/2011, classificate in categoria A (rischio basso), B (rischio medio) e C (rischio elevato): la categoria determina la procedura da seguire e il livello di coinvolgimento dei VVF. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività specifica.
Attività soggette — Allegato I DPR 151/2011
L'Allegato I del DPR 151/2011 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, suddivise per categoria di rischio, che deve essere adattata al caso specifico in base alle caratteristiche reali dell'attività.
La categoria A (rischio basso) comprende attività quali depositi di GPL da 0,3 a 2 t, distributori carburante con erogazione fino a 50 m³/anno, autorimesse oltre 9 posti auto, locali di spettacolo con capienza 100-200 persone. Per queste attività è prevista la SCIA antincendio con asseverazione del progettista, senza necessità di parere VVF preventivo.
La categoria B(rischio medio) include uffici con oltre 300 persone, depositi carta oltre 50 t, esercizi commerciali con superficie superiore a 400 m², alberghi con oltre 25 posti letto. Per le attività di categoria B è richiesto l'esame progetto preventivo da parte dei VVF e successivamente il rilascio del CPI.
La categoria C(rischio elevato) riguarda centrali termoelettriche, raffinerie, aeroporti, depositi GPL oltre 50 t, ospedali e strutture ad alto impatto. Per queste attività l'iter è analogo alla categoria B ma con maggiore approfondimento tecnico e verifiche più stringenti da parte dei VVF.
Come si ottiene il CPI
Il percorso per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi si articola in fasi progressive, con modalità differenziate per categoria di rischio. Supportiamo la gestione documentale in tutte le fasi dell'iter.
Il primo passo è la verifica se l'attività ricade nell'Allegato I DPR 151/2011 e in quale categoria. Per le categorie B e C, si procede con la presentazione dell'istanza di esame progetto al SUAP/VVF con documentazione tecnica completa (relazione tecnica, piante, sezioni, planimetrie): i VVF esprimono parere di conformità o richiedono integrazioni. Dopo la realizzazione delle opere secondo il progetto approvato, si presenta la SCIA antincendio al SUAP con asseverazione del professionista antincendio iscritto al Ministero dell'Interno (ex DM 05/08/2011). I VVF effettuano il sopralluogo di verifica entro 60 giorni dalla SCIA e, se conforme, rilasciano il CPI.
Per le attività di categoria A, la procedura è semplificata: si presenta direttamente la SCIA antincendio con asseverazione del tecnico abilitato, senza esame progetto preventivo. Il CPI non viene rilasciato per la categoria A, ma la SCIA ha valore equivalente ai fini di legge. La validità del CPI è di 5 anni, al termine dei quali deve essere rinnovato.
Rinnovo e adeguamento
Il CPI ha validità 5 anni. 90 giorni prima della scadenzail titolare deve presentare domanda di rinnovo ai VVF con dichiarazione di assenza di variazioni significative rispetto all'attività certificata.
Se nel quinquennio ci sono state variazioni sostanziali— cambio di destinazione, ampliamenti, modifiche impiantistiche rilevanti — l'iter è analogo a una nuova pratica: non è possibile il semplice rinnovo, ma occorre riavviare l'esame progetto. Il cambio di gestione o di ragione sociale, invece, non richiede un nuovo CPI se l'attività non cambia: è sufficiente una comunicazione ai VVF.
In caso di vendita dell'immobile, il CPI segue l'immobile e l'attività, non il proprietario: il nuovo titolare deve verificarne la validità residua e, se necessario, avviare per tempo l'iter di rinnovo o adeguamento. Supportiamo la gestione documentale delle scadenze e la pianificazione degli iter di rinnovo.
Domande frequenti sul Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)FAQ
Cos'è la SCIA antincendio e quando si usa?
Quanto costa il CPI?
Un'attività senza CPI può operare?
Il CPI è necessario per un piccolo ufficio con 10 dipendenti?
Chi è il professionista antincendio e come si individua?
Cosa succede se il CPI scade e non viene rinnovato?
Il cambio di attività in un locale con CPI esistente richiede una nuova pratica?
Quali documenti bisogna conservare insieme al CPI?
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Domande frequentiFAQ
Cos'è la SCIA antincendio e quando si usa?
Quanto costa il CPI?
Un'attività senza CPI può operare?
Il CPI è necessario per un piccolo ufficio con 10 dipendenti?
Chi è il professionista antincendio e come si individua?
Cosa succede se il CPI scade e non viene rinnovato?
Il cambio di attività in un locale con CPI esistente richiede una nuova pratica?
Quali documenti bisogna conservare insieme al CPI?
Fonti normative
- DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento prevenzione incendi (attività soggette, Allegato I, procedure)
- DM 2 settembre 2021 — Codice di Prevenzione Incendi (aggiornamento)
- DM 5 agosto 2011 — Professionisti antincendio abilitati
- DM 3 febbraio 2016 — Tariffe prestazioni VVF
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 46 (prevenzione incendi) e art. 18 (obblighi datore di lavoro)
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