Il rischio residuo è il rischio che permane dopo che sono state adottate le misure di prevenzione e protezione. Il D.Lgs. 81/2008 impone di eliminare i rischi e, ove non possibile, di ridurli al minimo (art. 15, comma 1, lett. c): quello che resta va dichiarato nel DVR e gestito con misure organizzative, DPI, informazione, formazione e addestramento. Il concetto è usato anche nella progettazione delle macchine, dove il fabbricante deve indicare nelle istruzioni i rischi residui.
Come si gestisce
- Applicare la gerarchia delle misure: eliminazione, sostituzione, protezioni tecniche e collettive, misure organizzative.
- Stimare il rischio che resta e verificare se è accettabile o richiede ulteriori interventi.
- Gestire il residuo con DPI (art. 75: si usano quando i rischi non possono essere evitati o ridotti con altri mezzi), procedure, segnaletica e formazione.
- Riportare nel DVR il rischio residuo, le misure per tenerlo sotto controllo e chi deve attuarle (art. 28, comma 2).
Nelle macchine
Per le macchine il fabbricante applica i principi di integrazione della sicurezza (direttiva 2006/42/CE e, dal 20 gennaio 2027, Regolamento (UE) 2023/1230): progettazione sicura, ripari e dispositivi, infine informazioni sui rischi residui nel manuale e con avvertenze sulla macchina. Il datore di lavoro deve leggere queste indicazioni e tradurle in istruzioni operative e formazione.
Errori frequenti
- Indicare i DPI come prima misura invece che come gestione del rischio residuo.
- Valutazioni che riportano “rischio residuo basso” senza spiegare quali misure lo rendono tale.
- Ignorare i rischi residui dichiarati nel manuale della macchina.
Fonti normative
Voci collegate
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