Il PSC è il documento principale della sicurezza in cantiere, redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) per tutti i cantieri con più imprese esecutrici. Definisce le misure di coordinamento, i rischi da interferenza e i costi della sicurezza non ribassabili in gara. È disciplinato dagli artt. 91–92 e dall'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
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Quando è obbligatorio
L'obbligo di redigere il PSC ricorre in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. 81/08:
- Presenza di più imprese esecutrici — anche non contemporanea: se nel corso dei lavori opereranno due o più imprese, anche in momenti diversi, il PSC è sempre obbligatorio.
- Cantieri che superano i 200 uomini-giorno— anche con un'unica impresa esecutrice, se la durata presunta dei lavori è tale da superare questa soglia, il committente deve nominare il CSP e il CSE, e il PSC deve essere predisposto.
- Lavori particolarmente pericolosi (Allegato II D.Lgs. 81/08)— anche in presenza di un'unica impresa, se i lavori rientrano nelle categorie elencate nell'Allegato II (es. lavori in ambienti confinati, scavi con rischio di seppellimento, lavori su linee elettriche in tensione), il PSC è obbligatorio.
Il PSC deve essere redatto prima dell'affidamento dei lavorie allegato alla documentazione di gara o al contratto d'appalto. La sua trasmissione a ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo è condizione per l'avvio dei lavori.
Chi redige il PSC
Il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08. Il CSP deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/08 (laurea o diploma tecnico e formazione specifica con aggiornamento quinquennale).
Il CSP collabora con i progettisti delle opere e con il committente per raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi di cantiere. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)verifica l'applicazione del PSC durante i lavori e ne propone aggiornamenti quando si verifichino varianti o condizioni non previste (art. 92, comma 1, D.Lgs. 81/08).
Contenuti obbligatori — Allegato XV
L'Allegato XV al D.Lgs. 81/08 elenca i contenuti minimi del PSC, articolati nelle seguenti sezioni principali:
- Identificazione e descrizione dell'opera: dati identificativi del cantiere, committente, responsabile dei lavori, CSP e CSE, imprese esecutrici, ubicazione e natura dell'opera.
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: organigramma della sicurezza in cantiere con i riferimenti di tutti i soggetti coinvolti.
- Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi: rischi derivanti dall'area e dall'organizzazione del cantiere (rischi di caduta, investimento, elettrocuzione, seppellimento, ecc.) e rischi da interferenza tra le lavorazioni.
- Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive: per ciascuna fase di lavoro, le misure di coordinamento adottate per eliminare o ridurre i rischi, le procedure operative e l'uso dei dispositivi di protezione collettiva e individuale.
- Prescrizioni operative, misure di coordinamento e modalità di cooperazione: disposizioni per la gestione delle interferenze tra le imprese, le modalità di comunicazione e le procedure di emergenza.
- Tavole esplicative di progetto: planimetrie di cantiere, lay-out, elaborati grafici relativi alle aree di lavoro, alle vie di accesso, ai depositi e alle aree di stoccaggio.
- Stima dei costi della sicurezza: elaborato separato all'interno del PSC (vedi sezione dedicata).
Costi della sicurezza
I costi della sicurezzasono la stima delle spese necessarie per attuare le misure preventive e protettive previste dal PSC. Sono disciplinati dal punto 4 dell'Allegato XV e devono essere:
- stimati analiticamente per ogni voce (es. ponteggi, reti di protezione, sistemi anticaduta, segnaletica, impianti provvisori, servizi igienico-assistenziali, sorveglianza sanitaria specifica di cantiere);
- non soggetti a ribasso d'astanelle procedure di affidamento: il committente deve escludere i costi della sicurezza dalla base d'asta soggetta a ribasso e pagarli separatamente alle imprese in misura corrispondente agli importi effettivamente sostenuti (art. 100, comma 1, D.Lgs. 81/08);
- verificati dal CSEin corso d'opera: il coordinatore per l'esecuzione controlla che i costi siano effettivamente spesi e che le misure di sicurezza previste siano attuate, proponendo al committente la liquidazione degli importi.
La mancata indicazione dei costi della sicurezza nel PSC o l'assoggettamento degli stessi al ribasso costituisce violazione punita con le sanzioni previste dall'Allegato I del D.Lgs. 81/08.
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Domande frequentiFAQ
Il PSC può essere redatto dopo l'inizio dei lavori?
Il POS dell'impresa sostituisce il PSC?
I costi della sicurezza indicati nel PSC possono essere ribassati in gara?
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