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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento

Definizione, obbligo normativo, contenuti previsti dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/08, costi della sicurezza e trasmissione alle imprese esecutrici.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il PSC è il documento principale della sicurezza in cantiere, redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) per tutti i cantieri con più imprese esecutrici. Definisce le misure di coordinamento, i rischi da interferenza e i costi della sicurezza non ribassabili in gara. È disciplinato dagli artt. 91–92 e dall'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

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Quando è obbligatorio

L'obbligo di redigere il PSC ricorre in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. 81/08:

  • Presenza di più imprese esecutrici — anche non contemporanea: se nel corso dei lavori opereranno due o più imprese, anche in momenti diversi, il PSC è sempre obbligatorio.
  • Cantieri che superano i 200 uomini-giorno— anche con un'unica impresa esecutrice, se la durata presunta dei lavori è tale da superare questa soglia, il committente deve nominare il CSP e il CSE, e il PSC deve essere predisposto.
  • Lavori particolarmente pericolosi (Allegato II D.Lgs. 81/08)— anche in presenza di un'unica impresa, se i lavori rientrano nelle categorie elencate nell'Allegato II (es. lavori in ambienti confinati, scavi con rischio di seppellimento, lavori su linee elettriche in tensione), il PSC è obbligatorio.

Il PSC deve essere redatto prima dell'affidamento dei lavorie allegato alla documentazione di gara o al contratto d'appalto. La sua trasmissione a ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo è condizione per l'avvio dei lavori.

Chi redige il PSC

Il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08. Il CSP deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/08 (laurea o diploma tecnico e formazione specifica con aggiornamento quinquennale).

Il CSP collabora con i progettisti delle opere e con il committente per raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi di cantiere. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)verifica l'applicazione del PSC durante i lavori e ne propone aggiornamenti quando si verifichino varianti o condizioni non previste (art. 92, comma 1, D.Lgs. 81/08).

Contenuti obbligatori — Allegato XV

L'Allegato XV al D.Lgs. 81/08 elenca i contenuti minimi del PSC, articolati nelle seguenti sezioni principali:

  • Identificazione e descrizione dell'opera: dati identificativi del cantiere, committente, responsabile dei lavori, CSP e CSE, imprese esecutrici, ubicazione e natura dell'opera.
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: organigramma della sicurezza in cantiere con i riferimenti di tutti i soggetti coinvolti.
  • Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi: rischi derivanti dall'area e dall'organizzazione del cantiere (rischi di caduta, investimento, elettrocuzione, seppellimento, ecc.) e rischi da interferenza tra le lavorazioni.
  • Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive: per ciascuna fase di lavoro, le misure di coordinamento adottate per eliminare o ridurre i rischi, le procedure operative e l'uso dei dispositivi di protezione collettiva e individuale.
  • Prescrizioni operative, misure di coordinamento e modalità di cooperazione: disposizioni per la gestione delle interferenze tra le imprese, le modalità di comunicazione e le procedure di emergenza.
  • Tavole esplicative di progetto: planimetrie di cantiere, lay-out, elaborati grafici relativi alle aree di lavoro, alle vie di accesso, ai depositi e alle aree di stoccaggio.
  • Stima dei costi della sicurezza: elaborato separato all'interno del PSC (vedi sezione dedicata).

Costi della sicurezza

I costi della sicurezzasono la stima delle spese necessarie per attuare le misure preventive e protettive previste dal PSC. Sono disciplinati dal punto 4 dell'Allegato XV e devono essere:

  • stimati analiticamente per ogni voce (es. ponteggi, reti di protezione, sistemi anticaduta, segnaletica, impianti provvisori, servizi igienico-assistenziali, sorveglianza sanitaria specifica di cantiere);
  • non soggetti a ribasso d'astanelle procedure di affidamento: il committente deve escludere i costi della sicurezza dalla base d'asta soggetta a ribasso e pagarli separatamente alle imprese in misura corrispondente agli importi effettivamente sostenuti (art. 100, comma 1, D.Lgs. 81/08);
  • verificati dal CSEin corso d'opera: il coordinatore per l'esecuzione controlla che i costi siano effettivamente spesi e che le misure di sicurezza previste siano attuate, proponendo al committente la liquidazione degli importi.

La mancata indicazione dei costi della sicurezza nel PSC o l'assoggettamento degli stessi al ribasso costituisce violazione punita con le sanzioni previste dall'Allegato I del D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

Il PSC può essere redatto dopo l'inizio dei lavori?
No. Il PSC deve essere predisposto prima dell'affidamento dei lavori e allegato alla documentazione contrattuale. La sua trasmissione alle imprese esecutrici è condizione per l'avvio dei lavori. Redigere o consegnare il PSC dopo l'inizio delle attività di cantiere costituisce violazione degli obblighi del committente e del CSP, soggetta alle sanzioni previste dall'Allegato I del D.Lgs. 81/08.
Il POS dell'impresa sostituisce il PSC?
No. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il PSC sono documenti distinti con finalità complementari. Il PSC è redatto dal CSP e riguarda il coordinamento tra più imprese e i rischi dell'intero cantiere. Il POS è redatto da ciascuna impresa esecutrice in coerenza con il PSC e descrive le misure di sicurezza adottate per le proprie specifiche lavorazioni. Entrambi sono obbligatori nei cantieri soggetti a coordinamento.
I costi della sicurezza indicati nel PSC possono essere ribassati in gara?
No. I costi della sicurezza stimati nel PSC sono esclusi dalla base d'asta soggetta a ribasso. Il committente deve indicarli separatamente nell'offerta e riconoscerli alle imprese indipendentemente dall'offerta economica presentata. Le imprese possono presentare offerta per i soli costi soggetti a ribasso, mentre i costi della sicurezza rimangono fissi e sono liquidati a misura o a corpo in funzione delle effettive lavorazioni eseguite.

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