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POS — Piano Operativo di Sicurezza

Il documento che ogni impresa esecutrice redige per il cantiere: riferimento normativo, contenuto minimo dell'Allegato XV, differenze rispetto al PSC e sanzioni per omissione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutricein relazione alle lavorazioni che intende svolgere nel cantiere temporaneo o mobile. È definito all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81come il documento che contiene la valutazione dei rischi specifici dell'impresa e le misure di prevenzione e protezione adottate per le proprie attività. Il POS è distinto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto invece dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) su incarico del committente.

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Riferimento normativo

Il POS è disciplinato dall'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08. Il contenuto minimo obbligatorio è fissato dall'Allegato XVdello stesso decreto. Le sanzioni per la mancata redazione o trasmissione sono previste dall'art. 159 D.Lgs. 81/08.

Chi redige il POS

Il POS è redatto dal datore di lavoro di ogni impresa esecutrice presente nel cantiere, anche se subappaltatrice. Ciascuna impresa deve predisporre il proprio POS in riferimento alle lavorazioni specifiche che eseguirà, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati.

Differenze tra POS e PSC

POS e PSC sono documenti distinti per autore, contenuto e finalità:

  • PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) — redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), su incarico del committente o del responsabile dei lavori. Riguarda l'intero cantiere e coordina le attività di tutte le imprese presenti, individuando i rischi da interferenza e le misure generali di sicurezza. È obbligatorio nei cantieri con più imprese o nei casi previsti dall'art. 90 D.Lgs. 81/08.
  • POS (Piano Operativo di Sicurezza) — redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice. Riguarda le sole lavorazioni svolte dalla singola impresa, i rischi specifici delle proprie attività e le misure di prevenzione adottate. È obbligatorio per ogni impresa esecutrice indipendentemente dalla presenza del PSC.

Il POS è complementare al PSC: deve essere coerente con quest'ultimo e non può contraddirne le prescrizioni. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) verifica la coerenza tra POS e PSC prima di consentire l'inizio delle lavorazioni.

Contenuto minimo (Allegato XV)

L'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 stabilisce il contenuto minimo obbligatorio del POS:

  • Anagrafica dell'impresa — ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Descrizione dell'attività di cantiere — tipologia delle lavorazioni svolte, fasi operative e metodologie esecutive.
  • Elenco dei lavoratori — nominativi dei lavoratori impiegati nel cantiere, con qualifica e mansione.
  • Figure della sicurezza — RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), medico competente (se nominato), RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
  • Macchine, attrezzature e impianti — elenco delle attrezzature di lavoro utilizzate nel cantiere, con indicazione dei requisiti di sicurezza.
  • DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) — tipologie di DPI forniti ai lavoratori in relazione ai rischi specifici delle lavorazioni.
  • Valutazione dei rischi specifici— rischi propri delle attività dell'impresa, compresi i rischi di caduta dall'alto, elettrici, chimici, da movimentazione manuale di carichi e da esposizione a agenti fisici.
  • Procedure operative di sicurezza — istruzioni operative per le lavorazioni critiche e misure di prevenzione e protezione adottate.
  • Formazione e informazione— attestazione della formazione ricevuta dai lavoratori in materia di sicurezza, inclusi i corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni per il settore edile.

Aggiornamento del POS

Il POS deve essere aggiornato prima di ogni variazione significativa delle lavorazioni, ad esempio in caso di modifica delle fasi operative, introduzione di nuove attrezzature, cambio di lavoratori o variazione dei rischi presenti. L'aggiornamento deve essere comunicato al CSE prima che le nuove lavorazioni abbiano inizio.

Trasmissione al CSE

Il POS deve essere trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima dell'inizio delle lavorazioni dell'impresa nel cantiere. Il CSE verifica la coerenza del POS con il PSC e può richiedere integrazioni o modifiche. In assenza di riscontro positivo da parte del CSE, l'impresa non può iniziare le proprie lavorazioni.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e a supportare la redazione e l'aggiornamento del POS in conformità alla normativa vigente.

Sanzioni

L'art. 159 del D.Lgs. 81/08punisce il datore di lavoro dell'impresa esecutrice che omette di redigere o di aggiornare il POS con arresto fino a 3 mesi o ammendanelle misure stabilite dalla normativa vigente. La stessa sanzione si applica in caso di mancata trasmissione del POS al CSE prima dell'inizio delle lavorazioni.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra POS e PSC?
Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e riguarda l'intero cantiere, coordinando tutte le imprese presenti. Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è invece redatto dal datore di lavoro di ogni singola impresa esecutrice e si riferisce esclusivamente alle lavorazioni svolte dalla propria impresa. I due documenti devono essere coerenti tra loro.
Chi redige il POS?
Il POS è redatto dal datore di lavoro di ogni impresa esecutrice, anche subappaltatrice. Non può essere delegato al CSE o al committente, poiché contiene la valutazione dei rischi specifici dell'impresa e le misure di prevenzione adottate per le proprie lavorazioni.
Qual è il contenuto minimo del POS?
Il contenuto minimo è definito dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e comprende: anagrafica dell'impresa, descrizione delle lavorazioni, elenco dei lavoratori, figure della sicurezza (RSPP, medico competente, RLS), macchine e attrezzature, DPI, valutazione dei rischi specifici, procedure operative di sicurezza e documentazione sulla formazione dei lavoratori. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica attività.
Qual è la sanzione per l'assenza del POS?
L'art. 159 D.Lgs. 81/08 prevede per il datore di lavoro dell'impresa esecutrice l'arresto fino a 3 mesi o un'ammenda nelle misure stabilite dalla norma, sia per la mancata redazione del POS sia per la mancata trasmissione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima dell'inizio delle lavorazioni.

Fonti normative

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