Il fascicolo dell'opera(o fascicolo con le caratteristiche dell'opera) è il documento che il coordinatore per la progettazione (CSP)redige raccogliendo le informazioni utili alla prevenzione e protezione dei rischi durante i lavori di manutenzione futura. Contiene le scelte progettuali e tecniche adottate in fase di progettazione e costruzione che condizionano la sicurezza nelle successive fasi di intervento sull'opera, ed è disciplinato dall'art. 91 e dall'Allegato XVI del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
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Definizione e basi normative
Il fascicolo dell'opera è introdotto dall'art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, che ne attribuisce la redazione al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP). Il documento non è richiesto per i lavori di semplice manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001. La struttura e i contenuti minimi sono stabiliti dall'Allegato XVI al D.Lgs. 81/08.
La finalità del fascicolo è garantire che le informazioni relative alle caratteristiche dell'opera — materiali impiegati, impianti, strutture portanti, accessi, punti di ancoraggio per i lavori in quota — siano disponibili per chiunque intervenga sull'opera in futuro, riducendo i rischi connessi ai lavori di manutenzione, riparazione, demolizione e trasformazione.
Chi redige il fascicolo dell'opera
La redazione del fascicolo spetta al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), figura nominata dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08 quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici oppure, anche in caso di un'unica impresa, quando ricorrono le condizioni dell'art. 90, comma 3.
- In assenza del CSP— nei cantieri in cui non sussiste l'obbligo di coordinamento (art. 90, comma 11), il fascicolo non è richiesto. In cantieri di modesta entità con un'unica impresa il committente può redigere autonomamente un documento equivalente ove lo ritenga necessario per la sicurezza dei lavori futuri.
- Aggiornamento da parte del CSE— il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) aggiorna il fascicolo in corso d'opera ogni volta che si verifichino varianti progettuali o modifiche rilevanti ai fini della sicurezza manutentiva (art. 92, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08).
Contenuto e struttura (Allegato XVI)
L'Allegato XVI del D.Lgs. 81/08 articola il fascicolo in tre schede principali:
- Scheda I — Descrizione sintetica dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti: dati identificativi dell'opera, committente, progettisti, CSP, CSE, imprese esecutrici e subappaltatori. Comprende la planimetria e la descrizione delle caratteristiche generali dell'opera.
- Scheda II — Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie: per ogni tipologia di lavoro manutentivo prevedibile (coperture, facciate, impianti, strutture) vengono indicate le misure di sicurezza permanenti integrate nell'opera (es. linee vita, parapetti fissi, punti di ancoraggio) e quelle ausiliarie da predisporre all'atto dell'intervento.
- Scheda III — Riferimenti alla documentazione di supporto esistente: elenco dei documenti tecnici, elaborati grafici, schede tecniche dei materiali e certificati che completano le informazioni del fascicolo e costituiscono parte integrante dello stesso.
Il fascicolo deve essere redatto con linguaggio tecnico chiaro e deve consentire a futuri coordinatori, progettisti e datori di lavoro di pianificare interventi in sicurezza senza dover ricostruire le caratteristiche costruttive dell'opera.
Consegna al committente e aggiornamento
Al termine dei lavori, il fascicolo è consegnato al committenteo al suo rappresentante. Il committente è tenuto a conservarlo per tutta la vita dell'opera e a metterlo a disposizione di chiunque debba effettuare lavori successivi, nominando eventualmente un nuovo coordinatore per la sicurezza (art. 86, comma 2, D.Lgs. 81/08).
In occasione di ogni successivo intervento sull'opera che richieda la nomina di un coordinatore, il fascicolo va aggiornato con le informazioni relative alle modifiche apportate alla struttura, agli impianti e ai materiali. La mancata consegna o conservazione del fascicolo è sanzionata ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 81/08.
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Domande frequentiFAQ
Il fascicolo dell'opera è obbligatorio per tutti i cantieri?
Cosa succede se il fascicolo non viene consegnato al committente?
Il fascicolo dell'opera può essere redatto in formato digitale?
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