La notifica preliminare di cantiere (art. 99 D.Lgs. 81/08 e Allegato XII) è obbligatoria prima dell'inizio dei lavori nei cantieri con più di 200 uomini-giorno o nei cantieri in cui la durata supera i 30 giorni lavorativi con più di un'impresa esecutrice contemporaneamente presente.
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Quando è obbligatoria
L'obbligo di notifica preliminare sussiste, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del D.Lgs. 81/08, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti alternativi:
- Entità presunta superiore a 200 uomini-giorno: il valore si calcola moltiplicando il numero stimato di lavoratori presenti simultaneamente in cantiere per il numero di giorni lavorativi complessivi previsti per l'esecuzione dell'opera.
- Durata superiore a 30 giorni lavorativi con la presenza di più di un'impresa esecutrice contemporaneamente: entrambe le condizioni devono ricorrere simultaneamente per integrare questa seconda soglia.
Nei cantieri che non superano tali soglie la notifica non è dovuta, fermo restando l'obbligo per ciascuna impresa esecutrice di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e di rispettare gli altri adempimenti del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Chi redige e invia la notifica
La notifica preliminare è predisposta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), quando nominato, ma la responsabilità dell'invio compete sempre al committente o al responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 99 comma 1 D.Lgs. 81/08.
Nei cantieri per i quali non è obbligatoria la nomina del CSP, committente e responsabile dei lavori provvedono direttamente alla redazione e alla trasmissione della notifica.
La notifica deve essere inviata prima dell'inizio effettivo dei lavori e una copia va affissa in forma visibile presso il cantiere per tutta la durata delle attività. Copia della notifica è trasmessa anche al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) affinché la inserisca nella documentazione del cantiere.
Contenuto dell'Allegato XII
L'Allegato XII del D.Lgs. 81/08 elenca i dati minimi obbligatori che la notifica deve contenere:
- Data della comunicazione e indirizzo del cantiere con indicazione del comune di ubicazione.
- Committente: nome, cognome o ragione sociale e relativa sede legale o indirizzo.
- Natura dell'opera: breve descrizione dei lavori da eseguire e tipologia dell'intervento.
- Responsabile dei lavori (se nominato): generalità e dati di contatto.
- CSP: generalità, codice fiscale, titolo professionale abilitante e dati di contatto del Coordinatore in fase di Progettazione.
- CSE: generalità, codice fiscale e dati di contatto del Coordinatore in fase di Esecuzione, se già nominato alla data della notifica.
- Data presunta di inizio lavori in cantiere.
- Durata presunta dei lavori, espressa in giorni lavorativi.
- Numero massimo presunto dei lavoratori contemporaneamente presenti in cantiere.
- Numero previsto di imprese esecutrici e di lavoratori autonomi operanti sul cantiere.
- Identificazione delle imprese già selezionate al momento della notifica, con indicazione di eventuali aggiornamenti successivi man mano che nuove imprese sono affidatarie di lavorazioni.
La notifica non è un documento statico: il CSE ha l'obbligo (art. 92 comma 1 lett. e) di curarne l'aggiornamento e la ritrasmissione alle autorità ogniqualvolta intervengano variazioni rilevanti rispetto ai dati comunicati (nuove imprese, cambio di CSE, variazioni significative di durata o entità dei lavori).
Modalità di invio all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro
La notifica preliminare va trasmessa agli enti di vigilanza competenti per territorio:
- Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS) nel cui territorio è ubicato il cantiere, tramite il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL/SPESAL).
- Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), precedentemente denominato Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), competente per territorio.
Le modalità di invio variano a seconda della regione: molte ASL e ITL accettano la trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC), mentre alcune regioni dispongono di portali informatici dedicati. È opportuno verificare preventivamente le modalità operative accettate dagli enti competenti nel territorio in cui si trova il cantiere.
L'omessa o tardiva notifica espone il committente o il responsabile dei lavori alle sanzioni penali previste dall'art. 157 del D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda).
Approfondimenti e risorse correlate
Domande frequentiFAQ
La notifica preliminare è obbligatoria anche se il cantiere ha una sola impresa esecutrice?
Entro quando va presentata la notifica preliminare?
La notifica va aggiornata se cambiano le imprese esecutrici?
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