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Notifica Preliminare Cantiere

Quando è obbligatoria, chi la redige, contenuto ai sensi dell'Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e modalità di invio all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La notifica preliminare di cantiere (art. 99 D.Lgs. 81/08 e Allegato XII) è obbligatoria prima dell'inizio dei lavori nei cantieri con più di 200 uomini-giorno o nei cantieri in cui la durata supera i 30 giorni lavorativi con più di un'impresa esecutrice contemporaneamente presente.

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Quando è obbligatoria

L'obbligo di notifica preliminare sussiste, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del D.Lgs. 81/08, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti alternativi:

  • Entità presunta superiore a 200 uomini-giorno: il valore si calcola moltiplicando il numero stimato di lavoratori presenti simultaneamente in cantiere per il numero di giorni lavorativi complessivi previsti per l'esecuzione dell'opera.
  • Durata superiore a 30 giorni lavorativi con la presenza di più di un'impresa esecutrice contemporaneamente: entrambe le condizioni devono ricorrere simultaneamente per integrare questa seconda soglia.

Nei cantieri che non superano tali soglie la notifica non è dovuta, fermo restando l'obbligo per ciascuna impresa esecutrice di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e di rispettare gli altri adempimenti del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Chi redige e invia la notifica

La notifica preliminare è predisposta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), quando nominato, ma la responsabilità dell'invio compete sempre al committente o al responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 99 comma 1 D.Lgs. 81/08.

Nei cantieri per i quali non è obbligatoria la nomina del CSP, committente e responsabile dei lavori provvedono direttamente alla redazione e alla trasmissione della notifica.

La notifica deve essere inviata prima dell'inizio effettivo dei lavori e una copia va affissa in forma visibile presso il cantiere per tutta la durata delle attività. Copia della notifica è trasmessa anche al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) affinché la inserisca nella documentazione del cantiere.

Contenuto dell'Allegato XII

L'Allegato XII del D.Lgs. 81/08 elenca i dati minimi obbligatori che la notifica deve contenere:

  • Data della comunicazione e indirizzo del cantiere con indicazione del comune di ubicazione.
  • Committente: nome, cognome o ragione sociale e relativa sede legale o indirizzo.
  • Natura dell'opera: breve descrizione dei lavori da eseguire e tipologia dell'intervento.
  • Responsabile dei lavori (se nominato): generalità e dati di contatto.
  • CSP: generalità, codice fiscale, titolo professionale abilitante e dati di contatto del Coordinatore in fase di Progettazione.
  • CSE: generalità, codice fiscale e dati di contatto del Coordinatore in fase di Esecuzione, se già nominato alla data della notifica.
  • Data presunta di inizio lavori in cantiere.
  • Durata presunta dei lavori, espressa in giorni lavorativi.
  • Numero massimo presunto dei lavoratori contemporaneamente presenti in cantiere.
  • Numero previsto di imprese esecutrici e di lavoratori autonomi operanti sul cantiere.
  • Identificazione delle imprese già selezionate al momento della notifica, con indicazione di eventuali aggiornamenti successivi man mano che nuove imprese sono affidatarie di lavorazioni.

La notifica non è un documento statico: il CSE ha l'obbligo (art. 92 comma 1 lett. e) di curarne l'aggiornamento e la ritrasmissione alle autorità ogniqualvolta intervengano variazioni rilevanti rispetto ai dati comunicati (nuove imprese, cambio di CSE, variazioni significative di durata o entità dei lavori).

Modalità di invio all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro

La notifica preliminare va trasmessa agli enti di vigilanza competenti per territorio:

  • Azienda Sanitaria Locale (ASL/ATS) nel cui territorio è ubicato il cantiere, tramite il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL/SPESAL).
  • Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), precedentemente denominato Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), competente per territorio.

Le modalità di invio variano a seconda della regione: molte ASL e ITL accettano la trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC), mentre alcune regioni dispongono di portali informatici dedicati. È opportuno verificare preventivamente le modalità operative accettate dagli enti competenti nel territorio in cui si trova il cantiere.

L'omessa o tardiva notifica espone il committente o il responsabile dei lavori alle sanzioni penali previste dall'art. 157 del D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda).

Approfondimenti e risorse correlate

Domande frequentiFAQ

La notifica preliminare è obbligatoria anche se il cantiere ha una sola impresa esecutrice?
Sì, se l'entità presunta supera i 200 uomini-giorno, l'obbligo di notifica sussiste indipendentemente dal numero di imprese presenti. La presenza di più di un'impresa esecutrice è rilevante solo per la seconda soglia (durata superiore a 30 giorni), non per quella degli uomini-giorno.
Entro quando va presentata la notifica preliminare?
La notifica deve essere trasmessa prima dell'inizio effettivo dei lavori in cantiere. Non è previsto un termine fisso in giorni antecedenti l'apertura, ma la legge richiede che le autorità la ricevano prima che le attività lavorative abbiano inizio. Un invio tardivo, anche di un solo giorno rispetto all'apertura del cantiere, integra la violazione sanzionata dall'art. 157 del D.Lgs. 81/08.
La notifica va aggiornata se cambiano le imprese esecutrici?
Sì. Il CSE ha l'obbligo specifico (art. 92 comma 1 lett. e D.Lgs. 81/08) di curare la trasmissione della notifica aggiornata alle autorità di vigilanza ogni volta che nuove imprese esecutrici entrano in cantiere o si verifichino altre variazioni rilevanti rispetto ai dati già comunicati (cambio di CSE, variazioni di durata o entità dei lavori).

Fonti normative

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