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FAQ DUVRI — Rischi da Interferenze nei Contratti d’Appalto

Risposte alle domande più frequenti sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il DUVRI è lo strumento che il committente deve adottare per gestire i rischi da interferenze quando affida lavori, servizi o forniture in appalto all’interno della propria azienda. Ti aiutiamo a verificare se l’obbligo si applica al tuo caso e supportiamo la redazione adattandola al contratto specifico.

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Personalizzati sul caso specifico

Queste FAQ riassumono i dubbi più comuni di committenti, appaltatori e RSPP nella gestione delle interferenze in attività di appalto.

Domande frequenti sul DUVRIFAQ

Cos’è il DUVRI e qual è la sua funzione?
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Viene redatto dal datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Il documento individua le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività che si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo. Non sostituisce il DVR di ciascuna impresa ma lo integra. Va allegato al contratto di appalto, di subappalto o d’opera, e condiviso con tutti gli operatori coinvolti. Supportiamo la sua redazione adattandolo al caso specifico di ciascun contratto.
Quando è obbligatorio redigere il DUVRI?
L’obbligo scatta quando il committente affida lavori, servizi o forniture in regime di appalto all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Sono esclusi i casi previsti dall’art. 26, comma 3-bis: mere forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale, lavori la cui durata complessiva è inferiore a cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari individuati nell’allegato XI. In questi casi resta comunque l’obbligo di valutare i rischi da interferenze e di informare le imprese coinvolte, ma non quello formale di redigere il documento.
Chi redige e firma il DUVRI?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, che ne assume la responsabilità. Nella pratica può avvalersi del proprio RSPP e di consulenti tecnici. Il documento va condiviso e controfirmato dai datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, e dai lavoratori autonomi coinvolti, per presa visione e accettazione delle misure di coordinamento. La firma certifica l’avvenuto scambio informativo previsto dall’art. 26, commi 1 e 2.
Qual è la differenza tra DUVRI e PSC?
Il DUVRI riguarda le interferenze in attività di appalto interno all’azienda committente fuori dai cantieri temporanei o mobili. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è invece previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per i cantieri edili o di ingegneria civile in cui operano più imprese, ed è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione. Sono documenti distinti, con riferimenti normativi e ambito di applicazione diversi.
Cosa deve contenere il DUVRI?
Il documento deve descrivere: identificazione delle parti, oggetto dell’appalto, descrizione dei luoghi e delle attività, individuazione delle possibili interferenze (spaziali, temporali, organizzative), valutazione dei relativi rischi, misure di prevenzione e protezione adottate, indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 26, comma 5. Vanno inoltre indicate le procedure di coordinamento e le modalità di comunicazione tra le imprese coinvolte.
Cosa sono i costi della sicurezza da interferenze?
I costi della sicurezza da interferenze sono gli oneri necessari per attuare le misure individuate nel DUVRI. Sono separati dai costi della sicurezza ordinari di ciascuna impresa e, ai sensi dell’art. 26, comma 5, non sono soggetti a ribasso d’asta nelle procedure di affidamento. Vanno quantificati in modo analitico nel documento e riportati nel contratto. Esempi tipici: segnaletica temporanea, delimitazione di aree, presenza di un preposto al coordinamento, DPI specifici per interferenza.
Il DUVRI va aggiornato in corso d’opera?
Sì. Il DUVRI è un documento dinamico che va aggiornato ogni volta che emergono nuove interferenze non previste, vengono introdotte nuove imprese o lavoratori autonomi, cambiano le modalità o i tempi delle lavorazioni, oppure si verificano eventi che modificano il quadro dei rischi. L’aggiornamento è responsabilità del committente e deve essere comunicato a tutti i soggetti coinvolti.
Cosa rischio se non rediggo il DUVRI quando è obbligatorio?
L’art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro committente in caso di omessa redazione del DUVRI nei casi previsti. Le sanzioni sono di natura contravvenzionale, con arresto o ammenda. Oltre al profilo sanzionatorio, l’assenza del documento può comportare responsabilità in caso di infortunio derivante da interferenze e contestazioni in fase di gara o di verifica ispettiva.
Il DUVRI è richiesto anche per gli appalti pubblici?
Sì. Per gli appalti pubblici si applicano sia l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 sia le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. Il committente pubblico deve allegare il DUVRI ai documenti di gara e indicare i costi della sicurezza da interferenze non ribassabili. In caso di cantiere temporaneo o mobile si applica invece il Titolo IV con PSC e POS.
Servono il DUVRI e il DVR insieme?
Sì, sono documenti complementari. Ciascuna impresa coinvolta (committente, appaltatrice, subappaltatrice) deve avere il proprio DVR aggiornato. Il DUVRI si aggiunge per gestire le sole interferenze tra le attività di queste imprese. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, prevista dall’art. 26 comma 1 lettera a, è un adempimento ulteriore e va documentata a parte.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Cos’è il DUVRI e qual è la sua funzione?
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Viene redatto dal datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Il documento individua le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività che si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo. Non sostituisce il DVR di ciascuna impresa ma lo integra. Va allegato al contratto di appalto, di subappalto o d’opera, e condiviso con tutti gli operatori coinvolti. Supportiamo la sua redazione adattandolo al caso specifico di ciascun contratto.
Quando è obbligatorio redigere il DUVRI?
L’obbligo scatta quando il committente affida lavori, servizi o forniture in regime di appalto all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Sono esclusi i casi previsti dall’art. 26, comma 3-bis: mere forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale, lavori la cui durata complessiva è inferiore a cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari individuati nell’allegato XI. In questi casi resta comunque l’obbligo di valutare i rischi da interferenze e di informare le imprese coinvolte, ma non quello formale di redigere il documento.
Chi redige e firma il DUVRI?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, che ne assume la responsabilità. Nella pratica può avvalersi del proprio RSPP e di consulenti tecnici. Il documento va condiviso e controfirmato dai datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, e dai lavoratori autonomi coinvolti, per presa visione e accettazione delle misure di coordinamento. La firma certifica l’avvenuto scambio informativo previsto dall’art. 26, commi 1 e 2.
Qual è la differenza tra DUVRI e PSC?
Il DUVRI riguarda le interferenze in attività di appalto interno all’azienda committente fuori dai cantieri temporanei o mobili. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è invece previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per i cantieri edili o di ingegneria civile in cui operano più imprese, ed è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione. Sono documenti distinti, con riferimenti normativi e ambito di applicazione diversi.
Cosa deve contenere il DUVRI?
Il documento deve descrivere: identificazione delle parti, oggetto dell’appalto, descrizione dei luoghi e delle attività, individuazione delle possibili interferenze (spaziali, temporali, organizzative), valutazione dei relativi rischi, misure di prevenzione e protezione adottate, indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 26, comma 5. Vanno inoltre indicate le procedure di coordinamento e le modalità di comunicazione tra le imprese coinvolte.
Cosa sono i costi della sicurezza da interferenze?
I costi della sicurezza da interferenze sono gli oneri necessari per attuare le misure individuate nel DUVRI. Sono separati dai costi della sicurezza ordinari di ciascuna impresa e, ai sensi dell’art. 26, comma 5, non sono soggetti a ribasso d’asta nelle procedure di affidamento. Vanno quantificati in modo analitico nel documento e riportati nel contratto. Esempi tipici: segnaletica temporanea, delimitazione di aree, presenza di un preposto al coordinamento, DPI specifici per interferenza.
Il DUVRI va aggiornato in corso d’opera?
Sì. Il DUVRI è un documento dinamico che va aggiornato ogni volta che emergono nuove interferenze non previste, vengono introdotte nuove imprese o lavoratori autonomi, cambiano le modalità o i tempi delle lavorazioni, oppure si verificano eventi che modificano il quadro dei rischi. L’aggiornamento è responsabilità del committente e deve essere comunicato a tutti i soggetti coinvolti.
Cosa rischio se non rediggo il DUVRI quando è obbligatorio?
L’art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro committente in caso di omessa redazione del DUVRI nei casi previsti. Le sanzioni sono di natura contravvenzionale, con arresto o ammenda. Oltre al profilo sanzionatorio, l’assenza del documento può comportare responsabilità in caso di infortunio derivante da interferenze e contestazioni in fase di gara o di verifica ispettiva.
Il DUVRI è richiesto anche per gli appalti pubblici?
Sì. Per gli appalti pubblici si applicano sia l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 sia le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. Il committente pubblico deve allegare il DUVRI ai documenti di gara e indicare i costi della sicurezza da interferenze non ribassabili. In caso di cantiere temporaneo o mobile si applica invece il Titolo IV con PSC e POS.
Servono il DUVRI e il DVR insieme?
Sì, sono documenti complementari. Ciascuna impresa coinvolta (committente, appaltatrice, subappaltatrice) deve avere il proprio DVR aggiornato. Il DUVRI si aggiunge per gestire le sole interferenze tra le attività di queste imprese. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, prevista dall’art. 26 comma 1 lettera a, è un adempimento ulteriore e va documentata a parte.

Fonti normative

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — obblighi del committente
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni
  • Allegato XI D.Lgs. 81/08 — rischi particolari
  • D.Lgs. 36/2023 — Codice Contratti Pubblici

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