Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Organigramma della Sicurezza Aziendale

Figure obbligatorie, ruoli, responsabilità e struttura del sistema prevenzionistico aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'organigramma della sicurezza aziendaleè la rappresentazione grafica e documentale dell'organizzazione prevenzionistica dell'impresa: identifica tutte le figure a cui il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 attribuisce compiti, obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendo la gerarchia delle responsabilità e i flussi informativi tra di esse. Si distingue dall'organigramma aziendale generale perché descrive esclusivamente i ruoli prevenzionistici, indipendentemente dalla struttura organizzativa commerciale o produttiva dell'azienda.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Definizione e finalità

L'organigramma della sicurezza non è definito con questa denominazione da un singolo articolo del D.Lgs. 81/08, ma la sua redazione e il suo aggiornamento costituiscono un elemento essenziale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)e sono indirettamente imposti dall'insieme degli artt. 17–37 del Testo Unico Sicurezza, che individuano per ciascuna figura i compiti e gli obblighi specifici.

L'organigramma della sicurezza persegue tre finalità principali:

  • Chiarezza organizzativa — rende immediatamente leggibili le responsabilità di ogni soggetto coinvolto nella prevenzione, evitando sovrapposizioni o lacune.
  • Valore documentale— in caso di ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'ASL/ATS, un organigramma aggiornato dimostra che il datore di lavoro ha strutturato un sistema prevenzionistico effettivo.
  • Supporto alla formazione — consente di pianificare e tracciare la formazione obbligatoria per ciascuna figura (art. 37 D.Lgs. 81/08).

Figure obbligatorie (artt. 17–37 D.Lgs. 81/08)

Le figure che devono essere individuate e formalizzate nell'organigramma della sicurezza sono:

  • Datore di lavoro(art. 17) — titolare del rapporto di lavoro o soggetto che ha la responsabilità dell'impresa. Ha obblighi non delegabili: valutazione dei rischi e redazione del DVR, designazione dell'RSPP.
  • RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(artt. 31–33) — coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione, collabora alla valutazione dei rischi, propone misure preventive e programmi di formazione. Può essere il datore di lavoro stesso (nei casi consentiti dall'art. 34) o un soggetto interno/esterno all'azienda con i requisiti dell'art. 32.
  • ASPP — Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione(art. 33) — supporta l'RSPP nelle attività del servizio; obbligatorio nelle aziende dove il SPP è composto da più persone.
  • RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47–50) — eletto o designato dai lavoratori, ha diritto di consultazione su tutti gli aspetti della prevenzione. In assenza di RLS aziendale, le funzioni sono esercitate dal RLST territoriale.
  • Medico competente (artt. 25, 38–42) — nominato dal datore di lavoro quando è prevista la sorveglianza sanitaria; elabora il protocollo sanitario, effettua le visite mediche ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica.
  • Addetti antincendio e gestione emergenze (art. 37, D.M. 3 settembre 2021) — lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, formati in base alla classificazione del luogo di lavoro (rischio basso, medio, elevato).
  • Addetti al primo soccorso (art. 45, D.M. 388/2003) — lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso e gestione delle emergenze mediche, con formazione adeguata alla tipologia di azienda (gruppo A, B o C).
  • Preposti(art. 19) — soggetti che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive impartite, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e intervenendo in caso di comportamenti a rischio.

Come si struttura l'organigramma della sicurezza

La struttura tipica prevede una gerarchia su più livelli:

  • Livello apicale — datore di lavoro (con indicazione di eventuali deleghe di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08 a dirigenti con specifica firma di accettazione).
  • Staff di prevenzione — RSPP/ASPP (interni o esterni), medico competente, RLS/RLST in posizione di raccordo non gerarchico ma consultivo.
  • Livello operativo — preposti, addetti antincendio, addetti al primo soccorso, con indicazione dei reparti o unità produttive di competenza.

La delega di funzioniex art. 16 D.Lgs. 81/08 deve essere scritta, specifica, accettata dal delegato con firma, e il delegato deve possedere i requisiti di professionalità e idoneità. La delega non esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata vigilanza sull'adempimento della delega stessa (art. 16 comma 3 e art. 17).

Quando si aggiorna l'organigramma della sicurezza

L'organigramma deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi di:

  • Variazioni organizzative significative — apertura di nuove unità produttive, variazione del numero di lavoratori, modifiche al ciclo produttivo che incidano sui profili di rischio.
  • Cambio di personale in ruoli chiave— dimissioni, pensionamento o revoca dell'incarico dell'RSPP, del medico competente, degli addetti antincendio o primo soccorso, dei preposti.
  • Rinnovo della rappresentanza dei lavoratori — elezione di nuovo RLS.
  • Variazioni normative significative — nuovi obblighi di nomina o modifiche ai requisiti delle figure prevenzionistiche introdotte dal legislatore.
  • Rinnovo delle deleghe di funzioni — scadenza o modifica delle deleghe ex art. 16.

Differenza tra organigramma sicurezza e organigramma aziendale generale

L'organigramma aziendale generale descrive la struttura organizzativa commerciale, produttiva e amministrativa dell'impresa (funzioni, reparti, linee di riporto gerarchico). L'organigramma della sicurezza descrive esclusivamente le figure prevenzionistiche e i loro rapporti funzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I due documenti possono essere integrati in un unico schema oppure tenuti separati: l'importante è che l'organigramma della sicurezza sia autonomamente leggibile e aggiornato.

Valore documentale in ispezione

In occasione di ispezioni dell'ITL o dell'ASL/ATS, l'organigramma della sicurezza aggiornato è uno dei primi documenti richiesti dagli ispettori. Un organigramma aggiornato e coerente con i registri di nomina, i contratti di incarico, le nomine scritte e i certificati di formazione:

  • dimostra l'effettività del Sistema di Gestione SSL;
  • riduce il rischio di contestazione di violazioni formali (es. mancata nomina di addetti antincendio o primo soccorso);
  • costituisce prova documentale dell'adempimento degli obblighi di organizzazione prevenzionistica ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

Approfondimenti e servizi correlati

Domande frequentiFAQ

L'organigramma della sicurezza è obbligatorio per legge?
Il D.Lgs. 81/08 non cita espressamente il termine «organigramma della sicurezza», ma impone la designazione scritta di ciascuna figura prevenzionistica (RSPP, addetti SPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, preposti) e la tracciabilità della formazione erogata. Redigere e aggiornare un organigramma della sicurezza è pertanto una prassi obbligata per rispettare l'insieme di questi obblighi e per dimostrarne l'adempimento in sede ispettiva.
Chi firma l'organigramma della sicurezza?
L'organigramma della sicurezza è predisposto con il supporto dell'RSPP ed è approvato e sottoscritto dal datore di lavoro, che ne è il responsabile ultimo. Le nomine delle singole figure devono essere formalizzate con atti separati (lettere di nomina, contratti di incarico) controfirmati per accettazione dagli interessati.
Cosa succede in ispezione se l'organigramma non è aggiornato?
L'assenza o la non aggiornamento dell'organigramma può indurre gli ispettori a verificare puntualmente l'effettività di ciascuna nomina. Se emergono carenze (es. addetti antincendio non formati o non nominati, RSPP con incarico scaduto), scattano le sanzioni previste dagli artt. 55–65 D.Lgs. 81/08, che possono includere ammende e arresto per il datore di lavoro.
Con quale frequenza va aggiornato l'organigramma della sicurezza?
Non esiste una periodicità fissa stabilita dalla legge: l'aggiornamento va effettuato ogni volta che variano le figure prevenzionistiche (nuove nomine, cessazioni, cambi di ruolo) o l'assetto organizzativo dell'azienda. È buona prassi verificarne la correttezza almeno annualmente in occasione del riesame del DVR e del Sistema di Gestione SSL.

Fonti normative

Ti serve un preventivo per organigramma della Sicurezza Aziendale?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito