L'organigramma della sicurezza aziendaleè la rappresentazione grafica e documentale dell'organizzazione prevenzionistica dell'impresa: identifica tutte le figure a cui il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 attribuisce compiti, obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendo la gerarchia delle responsabilità e i flussi informativi tra di esse. Si distingue dall'organigramma aziendale generale perché descrive esclusivamente i ruoli prevenzionistici, indipendentemente dalla struttura organizzativa commerciale o produttiva dell'azienda.
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Definizione e finalità
L'organigramma della sicurezza non è definito con questa denominazione da un singolo articolo del D.Lgs. 81/08, ma la sua redazione e il suo aggiornamento costituiscono un elemento essenziale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)e sono indirettamente imposti dall'insieme degli artt. 17–37 del Testo Unico Sicurezza, che individuano per ciascuna figura i compiti e gli obblighi specifici.
L'organigramma della sicurezza persegue tre finalità principali:
- Chiarezza organizzativa — rende immediatamente leggibili le responsabilità di ogni soggetto coinvolto nella prevenzione, evitando sovrapposizioni o lacune.
- Valore documentale— in caso di ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o dell'ASL/ATS, un organigramma aggiornato dimostra che il datore di lavoro ha strutturato un sistema prevenzionistico effettivo.
- Supporto alla formazione — consente di pianificare e tracciare la formazione obbligatoria per ciascuna figura (art. 37 D.Lgs. 81/08).
Figure obbligatorie (artt. 17–37 D.Lgs. 81/08)
Le figure che devono essere individuate e formalizzate nell'organigramma della sicurezza sono:
- Datore di lavoro(art. 17) — titolare del rapporto di lavoro o soggetto che ha la responsabilità dell'impresa. Ha obblighi non delegabili: valutazione dei rischi e redazione del DVR, designazione dell'RSPP.
- RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(artt. 31–33) — coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione, collabora alla valutazione dei rischi, propone misure preventive e programmi di formazione. Può essere il datore di lavoro stesso (nei casi consentiti dall'art. 34) o un soggetto interno/esterno all'azienda con i requisiti dell'art. 32.
- ASPP — Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione(art. 33) — supporta l'RSPP nelle attività del servizio; obbligatorio nelle aziende dove il SPP è composto da più persone.
- RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47–50) — eletto o designato dai lavoratori, ha diritto di consultazione su tutti gli aspetti della prevenzione. In assenza di RLS aziendale, le funzioni sono esercitate dal RLST territoriale.
- Medico competente (artt. 25, 38–42) — nominato dal datore di lavoro quando è prevista la sorveglianza sanitaria; elabora il protocollo sanitario, effettua le visite mediche ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica.
- Addetti antincendio e gestione emergenze (art. 37, D.M. 3 settembre 2021) — lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, formati in base alla classificazione del luogo di lavoro (rischio basso, medio, elevato).
- Addetti al primo soccorso (art. 45, D.M. 388/2003) — lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso e gestione delle emergenze mediche, con formazione adeguata alla tipologia di azienda (gruppo A, B o C).
- Preposti(art. 19) — soggetti che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive impartite, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e intervenendo in caso di comportamenti a rischio.
Come si struttura l'organigramma della sicurezza
La struttura tipica prevede una gerarchia su più livelli:
- Livello apicale — datore di lavoro (con indicazione di eventuali deleghe di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08 a dirigenti con specifica firma di accettazione).
- Staff di prevenzione — RSPP/ASPP (interni o esterni), medico competente, RLS/RLST in posizione di raccordo non gerarchico ma consultivo.
- Livello operativo — preposti, addetti antincendio, addetti al primo soccorso, con indicazione dei reparti o unità produttive di competenza.
La delega di funzioniex art. 16 D.Lgs. 81/08 deve essere scritta, specifica, accettata dal delegato con firma, e il delegato deve possedere i requisiti di professionalità e idoneità. La delega non esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata vigilanza sull'adempimento della delega stessa (art. 16 comma 3 e art. 17).
Quando si aggiorna l'organigramma della sicurezza
L'organigramma deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi di:
- Variazioni organizzative significative — apertura di nuove unità produttive, variazione del numero di lavoratori, modifiche al ciclo produttivo che incidano sui profili di rischio.
- Cambio di personale in ruoli chiave— dimissioni, pensionamento o revoca dell'incarico dell'RSPP, del medico competente, degli addetti antincendio o primo soccorso, dei preposti.
- Rinnovo della rappresentanza dei lavoratori — elezione di nuovo RLS.
- Variazioni normative significative — nuovi obblighi di nomina o modifiche ai requisiti delle figure prevenzionistiche introdotte dal legislatore.
- Rinnovo delle deleghe di funzioni — scadenza o modifica delle deleghe ex art. 16.
Differenza tra organigramma sicurezza e organigramma aziendale generale
L'organigramma aziendale generale descrive la struttura organizzativa commerciale, produttiva e amministrativa dell'impresa (funzioni, reparti, linee di riporto gerarchico). L'organigramma della sicurezza descrive esclusivamente le figure prevenzionistiche e i loro rapporti funzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I due documenti possono essere integrati in un unico schema oppure tenuti separati: l'importante è che l'organigramma della sicurezza sia autonomamente leggibile e aggiornato.
Valore documentale in ispezione
In occasione di ispezioni dell'ITL o dell'ASL/ATS, l'organigramma della sicurezza aggiornato è uno dei primi documenti richiesti dagli ispettori. Un organigramma aggiornato e coerente con i registri di nomina, i contratti di incarico, le nomine scritte e i certificati di formazione:
- dimostra l'effettività del Sistema di Gestione SSL;
- riduce il rischio di contestazione di violazioni formali (es. mancata nomina di addetti antincendio o primo soccorso);
- costituisce prova documentale dell'adempimento degli obblighi di organizzazione prevenzionistica ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).
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Domande frequentiFAQ
L'organigramma della sicurezza è obbligatorio per legge?
Chi firma l'organigramma della sicurezza?
Cosa succede in ispezione se l'organigramma non è aggiornato?
Con quale frequenza va aggiornato l'organigramma della sicurezza?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 — art. 17 (obblighi non delegabili del datore di lavoro)
- D.Lgs. 81/08 — art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
- D.Lgs. 81/08 — artt. 31–33 (SPP, RSPP, ASPP)
- D.Lgs. 81/08 — artt. 47–50 (RLS, RLST)
- D.Lgs. 81/08 — art. 37 (formazione dei lavoratori e delle figure della sicurezza)
- D.Lgs. 81/08 — art. 16 (delega di funzioni)
- ISO 45001:2018 — par. 5.3 (ruoli, responsabilità e autorità organizzative)
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