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Obbligo Assicurativo INAIL

Definizione, soggetti obbligati, calcolo dei premi, autoliquidazione annuale, DURC e sanzioni per omissione previsti dal DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dal D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'obbligo assicurativo INAIL è l'obbligo, imposto dalla legge al datore di lavoro, di iscrivere i propri lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). La norma fondamentale è il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico Infortuni sul Lavoro), integrato dalle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). L'assicurazione copre automaticamente il lavoratore dal primo giorno di attività: in caso di infortunio o malattia professionale riconosciuta, l'INAIL eroga le prestazioni economiche e sanitarie previste dalla normativa, esonerando in linea di principio il datore di lavoro dalla responsabilità civile diretta, salvo il cosiddetto danno differenziale.

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Riferimento normativo

Le fonti principali che disciplinano l'obbligo assicurativo INAIL sono:

  • DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): artt. 1–9 per i soggetti obbligati e le attività protette, artt. 10–11 per l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro, artt. 116–127 per le sanzioni.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 9 e seguenti: coordinamento con il sistema informativo INAIL–SINP e obblighi di registrazione degli infortuni.
  • Circolare INAIL n. 11/2019 e successivi aggiornamenti: istruzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi.
  • D.M. 27 febbraio 2019 (OT23) e decreti annuali successivi: riduzione del tasso di premio per le imprese che adottano misure di prevenzione.

Soggetti obbligati

L'obbligo di assicurare i lavoratori grava sul datore di lavoro che svolge una delle attività elencate nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 (cd. attività tabellate). Si tratta, in estrema sintesi, di tutte le attività che comportano l'uso di macchine o impianti, la manipolazione di sostanze pericolose, il lavoro in quota o in ambienti a rischio. Sono soggetti all'obbligo, tra gli altri:

  • imprese industriali, artigiane, edili, agricole e zootecniche;
  • imprese commerciali e di trasporto;
  • studi professionali e uffici che impiegano lavoratori adibiti ad attività tabellate;
  • pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati con dipendenti adibiti ad attività protette;
  • committenti di lavori edili, nei casi previsti dalla normativa sui cantieri temporanei.

Lavoratori tutelati

La copertura assicurativa INAIL si estende a diverse categorie di lavoratori:

  • Lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, part-time) addetti alle lavorazioni indicate nelle tabelle del DPR 1124/1965.
  • Apprendisti: sono assicurati in via obbligatoria dall'inizio del rapporto.
  • Lavoratori parasubordinati (co.co.co.): assicurati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, qualora il committente non fornisca strumenti e attrezzature proprie.
  • Lavoratori somministrati (ex interinali): l'obbligo assicurativo grava sull'agenzia di somministrazione, ma il rischio tariffario è determinato dalle lavorazioni svolte presso l'impresa utilizzatrice.
  • Lavoratori autonomi in edilizia e in alcune categorie: soggetti ad assicurazione obbligatoria in base alla normativa specifica di settore.

Calcolo dei premi INAIL

Il premio assicurativo è determinato applicando una tariffa alla retribuzione imponibile dei lavoratori. Le variabili principali sono:

  • Voce di tariffa: identifica il settore produttivo (industria, artigianato, terziario, altre attività) e la specifica lavorazione svolta. Ogni voce ha un tasso medio nazionale determinato dall'INAIL in base alla sinistrosità statistica del comparto.
  • Tasso personalizzato (oscillazione): per le aziende con più di tre anni di attività, il tasso medio viene corretto in aumento o in riduzione fino a un massimo del 30% in base all'andamento infortunistico aziendale (artt. 19–23 del Decreto INAIL 27 febbraio 2019).
  • Retribuzione imponibile: base di calcolo composta da tutte le voci retributive assoggettate a contribuzione previdenziale, nel rispetto dei minimali e massimali stabiliti annualmente dall'INAIL.

Il premio annuale dovuto è il prodotto tra la retribuzione imponibile e il tasso applicabile alla voce di tariffa.

Autoliquidazione INAIL

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro è tenuto a effettuare l'autoliquidazione del premio INAIL, che consiste in due operazioni distinte:

  • Regolazione: versamento del saldo relativo all'anno precedente, calcolato sulla retribuzione effettivamente erogata nell'anno.
  • Anticipazione: versamento di un acconto pari al 75% del premio presunto per l'anno in corso, calcolato sulla retribuzione imponibile dell'anno precedente o su quella stimata.

Il datore di lavoro trasmette telematicamente all'INAIL la dichiarazione delle retribuzioni (modello 1031) e il modello di pagamento F24. La rateizzazione del premio è ammessa in quattro rate trimestrali con applicazione degli interessi di dilazione.

Regolarità contributiva e DURC

Il regolare adempimento dell'obbligo assicurativo INAIL è condizione necessaria per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la correntezza dei pagamenti nei confronti di INAIL, INPS e, per il settore edile, Cassa Edile. Il DURC è richiesto:

  • per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche e private;
  • per la stipula di contratti con la pubblica amministrazione;
  • per l'erogazione di benefici normativi e contributivi (riduzioni contributive, agevolazioni fiscali);
  • per l'iscrizione agli albi fornitori di imprese private che lo richiedono contrattualmente.

Un'esposizione debitoria verso l'INAIL superiore alla soglia di tolleranza (attualmente 150 euro) determina l'emissione di DURC irregolare, con immediata sospensione dei benefici normativi e contributivi già fruiti.

Copertura INAIL e danno differenziale

L'assicurazione obbligatoria copre le prestazioni economiche e sanitarie previste dalla normativa: indennità per inabilità temporanea assoluta (ITA), rendita per inabilità permanente, rendita ai superstiti in caso di morte. La copertura INAIL non è illimitata: il lavoratore che subisce un danno biologico superiore alla franchigia INAIL può agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro per il danno differenziale, ossia la parte di danno non indennizzata dall'istituto. In presenza di dolo o colpa grave del datore di lavoro l'esonero dalla responsabilità civile può venire meno integralmente.

Non sono coperti dall'assicurazione INAIL i danni morali puri, il lucro cessante non ricompreso nelle rendite e i danni a terzi estranei al rapporto di lavoro.

Sanzioni per omissione assicurativa

Il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo espone il datore di lavoro a un regime sanzionatorio articolato:

  • Sanzione amministrativa: ai sensi dell'art. 116 DPR 1124/1965, il datore di lavoro che omette l'iscrizione è soggetto al pagamento del premio dovuto per tutta la durata del lavoro non assicurato, maggiorato di una sanzione pari al doppio del premio non versato.
  • Interessi di mora: sulle somme non versate si applicano interessi nella misura stabilita annualmente dall'INAIL.
  • Responsabilità civile diretta: in assenza di copertura INAIL, il datore di lavoro risponde direttamente e per l'intero danno nei confronti del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, senza potersi avvalere dell'esonero previsto dagli artt. 10–11 DPR 1124/1965.
  • Responsabilità penale: l'omissione assicurativa dolosa può integrare il reato di cui all'art. 37 della L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché concorrere con altri reati in materia di sicurezza sul lavoro in caso di infortunio.
  • Esclusione dai benefici: la irregolarità contributiva impedisce l'accesso alle riduzioni tariffarie OT23 e a qualsiasi altra agevolazione normativa subordinata al DURC regolare.

OT23 — Incentivi per la prevenzione

Le imprese che adottano misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro possono presentare domanda all'INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi del Modulo OT23 (già OT24). La riduzione è concessa in percentuale variabile in funzione del numero di lavoratori anno dell'impresa:

  • fino a 10 lavoratori anno: riduzione del 28%;
  • da 11 a 50 lavoratori anno: riduzione del 18%;
  • da 51 a 200 lavoratori anno: riduzione del 10%;
  • oltre 200 lavoratori anno: riduzione del 5%.

La domanda deve essere presentata in via telematica entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede la riduzione, dimostrando di aver realizzato nell'anno precedente almeno un intervento migliorativo tra quelli previsti dal modulo (es. adozione di sistemi di gestione certificati ISO 45001, investimenti in DPI di categoria III, realizzazione di percorsi di formazione avanzata, installazione di sistemi antiinfortunistici su macchinari). Il punteggio minimo richiesto è 100 su 100.

L'accesso all'OT23 presuppone la regolarità contributiva e assicurativa nei confronti di INAIL, INPS e Cassa Edile per il settore edile.

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Domande frequentiFAQ

Quando scatta l'obbligo assicurativo INAIL e come ci si iscrive?
L'obbligo assicurativo nasce contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa: il datore di lavoro deve comunicare l'apertura della posizione assicurativa territoriale (PAT) all'INAIL prima che il primo lavoratore inizi a prestare la propria attività. La comunicazione avviene in via telematica attraverso il portale INAIL, indicando il settore produttivo, le lavorazioni svolte, il numero di lavoratori previsti e la sede di lavoro. Per ogni distinta sede produttiva o cantiere viene di norma aperta una PAT separata. Il mancato avvio della procedura di iscrizione prima dell'inizio dell'attività costituisce omissione assicurativa, con le relative sanzioni. In caso di nuova assunzione che comporti per la prima volta l'esposizione a lavorazioni tabellate, l'iscrizione deve precedere l'avvio della mansione a rischio.
Il premio INAIL è deducibile fiscalmente?
Sì. I premi INAIL versati dal datore di lavoro costituiscono un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) nell'esercizio di competenza, in quanto rappresentano oneri obbligatori di legge connessi all'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Anche la quota di premio relativa all'autoliquidazione (regolazione dell'anno precedente e anticipazione dell'anno in corso) è integralmente deducibile nell'anno di versamento. Non sono invece deducibili le sanzioni e gli interessi di mora applicati per tardivo o omesso versamento, in quanto oneri non correlati alla produzione del reddito ma aventi natura afflittiva.
Cosa succede se un lavoratore subisce un infortunio e la posizione INAIL non era regolare?
Se al momento dell'infortunio la posizione assicurativa INAIL non era regolare (omessa iscrizione, mancato pagamento dei premi, decadenza della copertura), l'INAIL eroga comunque le prestazioni dovute al lavoratore infortunato — poiché la tutela del lavoratore è indipendente dalla regolarità del datore di lavoro — ma successivamente agisce in regresso nei confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme erogate, maggiorate di una sanzione aggiuntiva pari al doppio del premio non corrisposto. Parallelamente, il datore di lavoro non può avvalersi dell'esonero dalla responsabilità civile previsto dagli artt. 10–11 DPR 1124/1965 e risponde direttamente nei confronti del lavoratore per l'intero danno subito, incluso il danno biologico, morale e patrimoniale.
I co.co.co. e i lavoratori somministrati devono essere assicurati all'INAIL?
Sì, con modalità differenziate. I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) sono assicurati all'INAIL ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 quando il committente fornisce loro in via prevalente gli strumenti di lavoro e le attrezzature, oppure quando svolgono la loro attività nei luoghi di lavoro del committente. In questi casi l'obbligo assicurativo grava sul committente. Per i lavoratori somministrati, invece, l'obbligo assicurativo è formalmente in capo all'agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale; tuttavia la voce di tariffa applicata riflette le lavorazioni effettivamente svolte presso l'impresa utilizzatrice, che è tenuta a comunicare all'agenzia la tipologia di mansione e i rischi specifici presenti nel proprio ciclo produttivo.

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