Per l’art. 2, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/08 una norma tecnica è una specifica tecnica approvata e pubblicata da un organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale, la cui osservanza non è obbligatoria. In Italia gli enti sono l’UNI e, per il settore elettrico, il CEI. Una norma diventa di fatto vincolante quando una legge la richiama espressamente, e in ogni caso è il riferimento con cui si valuta se un’attività è stata svolta secondo lo stato dell’arte.
Come si legge la sigla
- UNI: norma nazionale italiana.
- UNI EN: norma europea recepita in Italia (il recepimento è obbligatorio per gli enti nazionali).
- UNI ISO: norma internazionale adottata in Italia; UNI EN ISO: internazionale, adottata come europea e recepita in Italia.
- L’anno dopo i due punti indica l’edizione (es. UNI EN ISO 13849-1:2023).
Quando conta per la sicurezza
- Norme armonizzate: pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’UE per una direttiva o un regolamento; il fabbricante che le applica gode della presunzione di conformità ai requisiti essenziali (macchine, DPI).
- Norme richiamate dalla legge: ad esempio l’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 richiama le ISO 11228 per la movimentazione dei carichi; l’art. 82 rinvia alle norme tecniche per i lavori sotto tensione.
- Stato dell’arte: anche senza richiamo, in caso di infortunio la conformità alle norme tecniche è uno degli elementi con cui si valuta se il datore di lavoro ha adottato le misure che l’ esperienza e la tecnica richiedevano (art. 2087 c.c.).
Il D.Lgs. 81/08 distingue le norme tecniche dalle buone prassi (lett. v) e dalle linee guida (lett. z), anch’esse volontarie.
Fonti normative
Voci collegate
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