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Marcatura CE Macchine

Significato della marcatura CE, Direttiva Macchine 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010, dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico e obblighi del costruttore e del datore di lavoro acquirente.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La marcatura CEapposta su una macchina è la dichiarazione del costruttore (o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea) che il prodotto è stato progettato e realizzato in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17. Non è un marchio di qualità né una certificazione di terza parte obbligatoria per tutte le macchine: nella maggior parte dei casi è un'autodichiarazione di conformità del costruttore, che ne assume la piena responsabilità tecnica e legale.

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Quadro normativo: Direttiva Macchine e D.Lgs. 17/2010

La Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, ha sostituito la precedente Direttiva 98/37/CE ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17. La direttiva si applica alle macchine, ai quasi-macchine, ai componenti di sicurezza, agli accessori di sollevamento, alle catene, funi e cinghie, ai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e alle macchine mobili.

Evoluzione normativa — Regolamento UE 2023/1230: La Direttiva Macchine 2006/42/CE è destinata ad essere sostituita dal Regolamento UE 2023/1230del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle macchine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2023. Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 20 gennaio 2027, data a partire dalla quale la Direttiva 2006/42/CE sarà abrogata. Il passaggio da direttiva a regolamento comporta l'applicazione diretta in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale. Il Regolamento introduce aggiornamenti significativi per tenere conto delle tecnologie digitali, dei sistemi di intelligenza artificiale incorporati nelle macchine e della cybersecurity.

I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute(RESS) sono contenuti nell'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE e nell'Allegato III del Regolamento UE 2023/1230. Coprono: principi di integrazione della sicurezza nella progettazione; materiali e prodotti; illuminazione; progettazione per facilitare la manutenzione; comandi; protezione contro i rischi meccanici, elettrici, termici, da rumore, da vibrazioni, da radiazioni, da sostanze pericolose, da rischio di scivolamento, di inciampo e di caduta; manutenzione; informazioni e avvertenze.

Procedura di marcatura CE: dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico

Il costruttore, prima di immettere una macchina sul mercato o di metterla in servizio, deve:

  • Valutare i rischi — identificare i pericoli associati alla macchina e valutare i rischi corrispondenti, documentando il processo nel fascicolo tecnico.
  • Applicare i RESS pertinenti — progettare e costruire la macchina in conformità ai requisiti essenziali applicabili, adottando le norme armonizzate pertinenti (il cui rispetto conferisce presunzione di conformità ai RESS corrispondenti).
  • Costituire il fascicolo tecnico— raccolta documentale che comprende: descrizione generale della macchina; disegni di progetto e di fabbricazione; schemi dei circuiti di comando, elettrici, idraulici e pneumatici; valutazione dei rischi; norme applicate; relazioni di prove e calcoli; istruzioni per l'uso; copia della dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente essere consegnato all'acquirente, ma deve essere messo a disposizione delle autorità competenti su richiesta per almeno dieci anni.
  • Redigere le istruzioni per l'usoin almeno una lingua ufficiale dell'UE dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato o messa in servizio, con traduzione nella lingua del paese destinatario.
  • Coinvolgere un organismo notificato— necessario solo per le macchine elencate nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (macchine particolarmente pericolose, tra cui: seghe circolari, presse, attrezzature di sollevamento di persone, macchine per l'estrazione di minerali, macchine per la lavorazione del legno con alimentazione manuale, ecc.). Per tutte le altre macchine la valutazione della conformità può essere effettuata dal costruttore con procedura di autocertificazione.
  • Redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità— documento con cui il costruttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme alle disposizioni pertinenti della Direttiva. Deve indicare: ragione sociale e indirizzo completo del costruttore; nome e indirizzo del mandatario eventuale; descrizione e identificazione della macchina; direttive e norme applicate; estremi dell'organismo notificato eventuale; firma con generalità del firmatario. La dichiarazione accompagna la macchina e va consegnata all'acquirente.
  • Apporre la marcatura CE— la marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla macchina, con le dimensioni minime di 5 mm previste dalla Decisione 768/2008/CE. La marcatura è seguita dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione e, se necessario, dal numero identificativo dell'organismo notificato.

Obblighi del datore di lavoro acquirente (art. 70 D.Lgs. 81/08)

Anche il datore di lavoro che acquista e utilizza una macchina marcata CE ha precisi obblighi ai sensi del D.Lgs. 81/08:

  • Art. 70, comma 1— le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto applicabili; per le macchine ciò significa verificare la presenza della marcatura CE, della dichiarazione CE di conformità e delle istruzioni per l'uso in italiano.
  • Verifica del documento all'acquisto— il datore di lavoro deve richiedere al fornitore e conservare la dichiarazione CE di conformità, le istruzioni d'uso e, ove applicabile, il libretto di istruzioni per la manutenzione.
  • Valutazione dei rischi residui— la marcatura CE non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di valutare i rischi derivanti dall'utilizzo della macchina nel proprio specifico contesto produttivo (DVR). Il costruttore valuta i rischi della macchina in condizioni standard; il datore di lavoro deve valutare le condizioni di uso effettivo.
  • Formazione e informazione degli operatori— art. 73 D.Lgs. 81/08: i lavoratori addetti all'uso delle attrezzature devono ricevere una formazione adeguata e, ove necessario, addestramento specifico sull'utilizzo in sicurezza della macchina.
  • Manutenzione— art. 71, comma 4: il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; per talune attrezzature (elencate nell'Allegato VII al D.Lgs. 81/08) sono previste verifiche periodiche obbligatorie.

Macchine usate

L'acquisto di una macchina usata pone problemi specifici:

  • Se la macchina è stata costruita dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore della Direttiva 98/37/CE, predecessore della 2006/42/CE) e immessa sul mercato con marcatura CE, la dichiarazione di conformità originale rimane valida, ma il datore di lavoro deve verificare che la macchina sia ancora nelle condizioni di sicurezza originarie e che non siano state apportate modifiche sostanziali.
  • Se la macchina è stata costruita prima del 21 settembre 1996o priva di marcatura CE per altra ragione, si applicano le disposizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/08 (requisiti minimi di sicurezza per attrezzature di lavoro già in uso), che prevedono requisiti equivalenti in termini sostanziali.
  • Le modifiche sostanzialiapportate a una macchina dopo l'immissione sul mercato possono configurare una nuova immissione sul mercato, rendendo il datore di lavoro responsabile come se fosse il costruttore (art. 11 D.Lgs. 17/2010).

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in relazione alle macchine presenti nella tua azienda, alla corretta documentazione da conservare e alla valutazione dei rischi residui da inserire nel DVR.

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Domande frequentiFAQ

La marcatura CE garantisce che la macchina sia sicura in qualsiasi condizione d'uso?
No. La marcatura CE attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per l'uso previsto dichiarato dal costruttore nelle istruzioni. Il datore di lavoro che acquista la macchina è comunque tenuto a valutare i rischi nel proprio specifico contesto di utilizzo (DVR) e ad adottare eventuali misure di protezione aggiuntive per i rischi che emergono dall'integrazione della macchina nell'ambiente produttivo.
Cosa deve fare il datore di lavoro se riceve una macchina senza dichiarazione CE di conformità?
La dichiarazione CE di conformità è un documento obbligatorio che il costruttore deve consegnare insieme alla macchina (art. 4 D.Lgs. 17/2010). Se manca, il datore di lavoro deve richiederla formalmente al fornitore prima di mettere in servizio la macchina. L'utilizzo di una macchina priva di marcatura CE obbligatoria costituisce violazione dell'art. 70 D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare la corretta documentazione.
Il Regolamento UE 2023/1230 cambia qualcosa per le macchine già immesse sul mercato?
Le macchine marcate CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027 rimangono conformi e non richiedono nuova marcatura. Il Regolamento UE 2023/1230 si applica alle macchine immesse sul mercato o messe in servizio a partire da quella data. Per i costruttori, la transizione richiede una revisione dei fascicoli tecnici e delle procedure di valutazione della conformità per tenere conto dei nuovi requisiti, in particolare per macchine con sistemi di intelligenza artificiale.
Per tutte le macchine è necessario un organismo notificato?
No. L'intervento di un organismo notificato è obbligatorio solo per le macchine elencate nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (o nell'Allegato I del Regolamento UE 2023/1230), considerate particolarmente pericolose. Per la grande maggioranza delle macchine il costruttore può procedere con l'autodichiarazione di conformità, senza il coinvolgimento di terzi, purché rispetti i requisiti essenziali e utilizzi le norme armonizzate pertinenti.

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