La formazione teorico-praticaè il percorso formativo che combina una componente teorica — normativa applicabile, valutazione dei rischi, procedure di sicurezza — con una componente pratica, che include l'utilizzo corretto di attrezzature, l'indossaggio e la verifica dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure di emergenza. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 37) e gli Accordi Stato-Regioni richiedono che la formazione specifica obbligatoria comprenda sempre una parte pratica, proporzionata ai rischi della mansione.
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Base normativa: art. 37 D.Lgs. 81/08
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 è la disposizione fondamentale in materia di formazione dei lavoratori. I suoi principi cardine sono:
- il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici della propria mansione (comma 1);
- la formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (comma 12);
- la formazione è obbligatoria all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansione, all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (comma 7);
- il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze e competenze necessarie (comma 2).
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
L'Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. atti n. 221/CSR) ha definito la disciplina organica della formazione obbligatoria dei lavoratori, distinguendo tra:
- Formazione generale — 4 ore, comune a tutti i lavoratori, su concetti generali di sicurezza, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori. Può essere erogata anche in modalità e-learning.
- Formazione specifica — da 4 a 12 ore in funzione del settore ATECO e del livello di rischio (basso, medio, alto), obbligatoriamente con parte pratica. Non può essere erogata integralmente in e-learning per le ore di addestramento pratico.
L'Accordo ha introdotto l'obbligo di verifica finale di apprendimentoal termine della formazione specifica, con registrazione dell'esito.
Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato la disciplina della formazione obbligatoria, introducendo tra l'altro:
- nuovi requisiti per i formatori e docenti abilitati a erogare formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con obbligo di aggiornamento periodico delle competenze;
- criteri rafforzati per la verifica finale di apprendimento, con modalità di valutazione che devono includere una componente pratica per le formazioni che prevedono addestramento su attrezzature o DPI;
- aggiornamento dei contenuti minimi della formazione specifica per tenere conto dell'evoluzione normativa e tecnologica.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e a pianificare i percorsi formativi conformi ai nuovi requisiti.
Struttura della formazione teorico-pratica
Un percorso di formazione teorico-pratica conforme deve articolarsi in:
- Modulo teorico — illustra la normativa di riferimento, la valutazione dei rischi specifici della mansione, le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure di sicurezza, i segnali di pericolo, i comportamenti in caso di emergenza.
- Modulo pratico / addestramento — comprende la dimostrazione e la prova diretta da parte del lavoratore: indossaggio corretto dei DPI, utilizzo delle attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza, simulazione delle procedure di emergenza (evacuazione, uso degli estintori, pronto soccorso di base).
- Verifica finale di apprendimento— test scritto e/o prova pratica che accerta l'effettiva acquisizione delle conoscenze e competenze. L'esito deve essere registrato e conservato insieme agli attestati di frequenza.
Requisiti del formatore
Il formatore che eroga formazione in materia di sicurezza sul lavoro deve possedere:
- titoli, esperienze professionali e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabiliti dagli Accordi Stato-Regioni applicabili alla specifica tipologia di corso;
- aggiornamento periodico delle proprie competenze, con ore minime annuali di formazione continua previste dagli Accordi;
- per la componente pratica, esperienza diretta nell'uso delle attrezzature o nelle procedure oggetto di addestramento, o presenza di tutor tecnico qualificato.
Registrazione e documentazione
Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione relativa alla formazione erogata:
- registro delle presenze firmato dai partecipanti e dal formatore;
- programma del corso con indicazione delle ore teoriche e pratiche;
- attestato di frequenza e superamento della verifica finale;
- curriculum del formatore o documentazione relativa all'ente erogatore.
La documentazione deve essere messa a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione e conservata per tutta la durata del rapporto di lavoro e oltre.
Approfondimenti e voci correlate
Domande frequentiFAQ
Tutta la formazione specifica può essere svolta in modalità e-learning?
Quando va rinnovata la formazione specifica?
La verifica finale di apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi?
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