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Formazione Teorico-Pratica

Definizione, base normativa (art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni 2011 e 2025), contenuti minimi, requisiti del formatore, verifica finale di apprendimento e registrazione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La formazione teorico-praticaè il percorso formativo che combina una componente teorica — normativa applicabile, valutazione dei rischi, procedure di sicurezza — con una componente pratica, che include l'utilizzo corretto di attrezzature, l'indossaggio e la verifica dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure di emergenza. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 37) e gli Accordi Stato-Regioni richiedono che la formazione specifica obbligatoria comprenda sempre una parte pratica, proporzionata ai rischi della mansione.

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Base normativa: art. 37 D.Lgs. 81/08

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 è la disposizione fondamentale in materia di formazione dei lavoratori. I suoi principi cardine sono:

  • il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici della propria mansione (comma 1);
  • la formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (comma 12);
  • la formazione è obbligatoria all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansione, all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (comma 7);
  • il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze e competenze necessarie (comma 2).

Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011

L'Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. atti n. 221/CSR) ha definito la disciplina organica della formazione obbligatoria dei lavoratori, distinguendo tra:

  • Formazione generale — 4 ore, comune a tutti i lavoratori, su concetti generali di sicurezza, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori. Può essere erogata anche in modalità e-learning.
  • Formazione specifica — da 4 a 12 ore in funzione del settore ATECO e del livello di rischio (basso, medio, alto), obbligatoriamente con parte pratica. Non può essere erogata integralmente in e-learning per le ore di addestramento pratico.

L'Accordo ha introdotto l'obbligo di verifica finale di apprendimentoal termine della formazione specifica, con registrazione dell'esito.

Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato la disciplina della formazione obbligatoria, introducendo tra l'altro:

  • nuovi requisiti per i formatori e docenti abilitati a erogare formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con obbligo di aggiornamento periodico delle competenze;
  • criteri rafforzati per la verifica finale di apprendimento, con modalità di valutazione che devono includere una componente pratica per le formazioni che prevedono addestramento su attrezzature o DPI;
  • aggiornamento dei contenuti minimi della formazione specifica per tenere conto dell'evoluzione normativa e tecnologica.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua azienda e a pianificare i percorsi formativi conformi ai nuovi requisiti.

Struttura della formazione teorico-pratica

Un percorso di formazione teorico-pratica conforme deve articolarsi in:

  • Modulo teorico — illustra la normativa di riferimento, la valutazione dei rischi specifici della mansione, le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure di sicurezza, i segnali di pericolo, i comportamenti in caso di emergenza.
  • Modulo pratico / addestramento — comprende la dimostrazione e la prova diretta da parte del lavoratore: indossaggio corretto dei DPI, utilizzo delle attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza, simulazione delle procedure di emergenza (evacuazione, uso degli estintori, pronto soccorso di base).
  • Verifica finale di apprendimento— test scritto e/o prova pratica che accerta l'effettiva acquisizione delle conoscenze e competenze. L'esito deve essere registrato e conservato insieme agli attestati di frequenza.

Requisiti del formatore

Il formatore che eroga formazione in materia di sicurezza sul lavoro deve possedere:

  • titoli, esperienze professionali e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabiliti dagli Accordi Stato-Regioni applicabili alla specifica tipologia di corso;
  • aggiornamento periodico delle proprie competenze, con ore minime annuali di formazione continua previste dagli Accordi;
  • per la componente pratica, esperienza diretta nell'uso delle attrezzature o nelle procedure oggetto di addestramento, o presenza di tutor tecnico qualificato.

Registrazione e documentazione

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione relativa alla formazione erogata:

  • registro delle presenze firmato dai partecipanti e dal formatore;
  • programma del corso con indicazione delle ore teoriche e pratiche;
  • attestato di frequenza e superamento della verifica finale;
  • curriculum del formatore o documentazione relativa all'ente erogatore.

La documentazione deve essere messa a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione e conservata per tutta la durata del rapporto di lavoro e oltre.

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Domande frequentiFAQ

Tutta la formazione specifica può essere svolta in modalità e-learning?
No. L'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e il successivo Accordo 2025 consentono l'e-learning per la formazione generale (4 ore) e per la componente teorica della formazione specifica, ma richiedono che la parte pratica/addestramento si svolga in presenza. La percentuale di ore praticabili in e-learning varia in funzione del livello di rischio del settore ATECO.
Quando va rinnovata la formazione specifica?
L'Accordo Stato-Regioni 2011 prevede un aggiornamento quinquennale della formazione specifica, con durata minima pari alla metà delle ore del percorso iniziale (da 4 a 6 ore). L'aggiornamento va anticipato in caso di variazioni significative dei rischi, introduzione di nuove attrezzature o modifiche delle mansioni.
La verifica finale di apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi?
L'obbligo di verifica finale riguarda la formazione specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni. L'esito positivo della verifica è condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di frequenza valido. In assenza di superamento della verifica, il lavoratore deve ripetere la formazione o la parte non superata.

Fonti normative

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