Il formatore accreditato per la sicurezza sul lavoro è il soggetto — persona fisica o ente — che possiede i requisiti stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 per erogare corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08.
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Riferimento normativo
Il quadro normativo di riferimento è composto da:
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025: definisce i requisiti minimi per i soggetti formatori, i docenti/tutor e i contenuti dei corsi obbligatori di formazione per i lavoratori, i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro RSPP.
- Art. 37 D.Lgs. 81/08: stabilisce l'obbligo di formazione adeguata e specifica in materia di sicurezza e salute, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni, e l'obbligo di aggiornamento periodico.
- Art. 32 D.Lgs. 81/08: definisce i requisiti professionali per i docenti dei corsi di formazione per RSPP e ASPP, richiedendo esperienza almeno triennale documentata nel campo della prevenzione e protezione.
Requisiti del formatore
Per essere qualificato come formatore accreditato per la sicurezza, il soggetto deve possedere:
- Esperienza documentata nel campo della sicurezza e salute sul lavoro (es. attività professionale come RSPP, HSE manager, medico competente, ispettore del lavoro).
- Titolo di studio coerente con le materie trattate nei corsi erogati (laurea in discipline tecniche, giuridiche o sanitarie pertinenti alla sicurezza sul lavoro).
- Aggiornamento periodico delle competenze, secondo le modalità e le cadenze previste dall'Accordo Stato-Regioni vigente.
- Iscrizione in elenchi regionali o nazionali dei formatori abilitati, laddove la Regione o l'ente competente abbia istituito tali registri.
- Per i docenti dei corsi per RSPP/ASPP: requisiti specifici ex art. 32 D.Lgs. 81/08, comprensivi dell'abilitazione regionale ove richiesta.
Soggetti formatori abilitati
L'Accordo Stato-Regioni individua i seguenti soggetti abilitati a erogare la formazione obbligatoria:
- Datori di lavoro RSPP per le sole microimprese in cui ricorrono i requisiti di legge (art. 34 D.Lgs. 81/08), limitatamente alla formazione dei propri lavoratori.
- Organismi paritetici costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, iscritti al registro di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/08.
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei CCNL, nonché le loro articolazioni territoriali e settoriali.
- Enti di formazione accreditati dalla Regione o dalla Provincia autonoma, iscritti nei registri regionali della formazione professionale.
- Ordini e collegi professionali per la formazione dei propri iscritti, nei limiti delle specifiche competenze professionali.
- Scuole e università nell'ambito delle attività didattiche istituzionali.
Differenza tra formatore e docente
L'Accordo Stato-Regioni distingue chiaramente due figure:
- Il formatore (o responsabile del progetto formativo) è il soggetto — persona fisica o ente — che progetta il percorso formativo, ne assume la responsabilità complessiva, garantisce la coerenza tra obiettivi, metodi e valutazione, e risponde della qualità dell'erogazione.
- Il docente/tutor è la persona fisica che eroga materialmente le lezioni o l'affiancamento; deve possedere requisiti specifici di competenza tecnica nella materia trattata e aggiornamento documentato, ma non necessariamente la responsabilità gestionale del corso.
Entrambe le figure devono soddisfare i requisiti previsti dall'Accordo; in caso di ente formatore, i requisiti del formatore si intendono in capo all'ente, mentre quelli del docente si riferiscono alle persone fisiche coinvolte nell'erogazione.
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Domande frequentiFAQ
Chi può tenere i corsi di formazione sicurezza obbligatori?
Come si verifica che un ente di formazione sia accreditato?
Un libero professionista può essere formatore per la sicurezza?
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 — Formazione sicurezza sul lavoro
- Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori
- Art. 32 D.Lgs. 81/08 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi
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