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Formatore Accreditato per la Sicurezza sul Lavoro

Chi è il formatore accreditato per la sicurezza, quali requisiti deve possedere secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e quali soggetti sono abilitati a erogare i corsi ex art. 37 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il formatore accreditato per la sicurezza sul lavoro è il soggetto — persona fisica o ente — che possiede i requisiti stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 per erogare corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08.

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Riferimento normativo

Il quadro normativo di riferimento è composto da:

  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025: definisce i requisiti minimi per i soggetti formatori, i docenti/tutor e i contenuti dei corsi obbligatori di formazione per i lavoratori, i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro RSPP.
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08: stabilisce l'obbligo di formazione adeguata e specifica in materia di sicurezza e salute, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni, e l'obbligo di aggiornamento periodico.
  • Art. 32 D.Lgs. 81/08: definisce i requisiti professionali per i docenti dei corsi di formazione per RSPP e ASPP, richiedendo esperienza almeno triennale documentata nel campo della prevenzione e protezione.

Requisiti del formatore

Per essere qualificato come formatore accreditato per la sicurezza, il soggetto deve possedere:

  • Esperienza documentata nel campo della sicurezza e salute sul lavoro (es. attività professionale come RSPP, HSE manager, medico competente, ispettore del lavoro).
  • Titolo di studio coerente con le materie trattate nei corsi erogati (laurea in discipline tecniche, giuridiche o sanitarie pertinenti alla sicurezza sul lavoro).
  • Aggiornamento periodico delle competenze, secondo le modalità e le cadenze previste dall'Accordo Stato-Regioni vigente.
  • Iscrizione in elenchi regionali o nazionali dei formatori abilitati, laddove la Regione o l'ente competente abbia istituito tali registri.
  • Per i docenti dei corsi per RSPP/ASPP: requisiti specifici ex art. 32 D.Lgs. 81/08, comprensivi dell'abilitazione regionale ove richiesta.

Soggetti formatori abilitati

L'Accordo Stato-Regioni individua i seguenti soggetti abilitati a erogare la formazione obbligatoria:

  • Datori di lavoro RSPP per le sole microimprese in cui ricorrono i requisiti di legge (art. 34 D.Lgs. 81/08), limitatamente alla formazione dei propri lavoratori.
  • Organismi paritetici costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, iscritti al registro di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/08.
  • Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei CCNL, nonché le loro articolazioni territoriali e settoriali.
  • Enti di formazione accreditati dalla Regione o dalla Provincia autonoma, iscritti nei registri regionali della formazione professionale.
  • Ordini e collegi professionali per la formazione dei propri iscritti, nei limiti delle specifiche competenze professionali.
  • Scuole e università nell'ambito delle attività didattiche istituzionali.

Differenza tra formatore e docente

L'Accordo Stato-Regioni distingue chiaramente due figure:

  • Il formatore (o responsabile del progetto formativo) è il soggetto — persona fisica o ente — che progetta il percorso formativo, ne assume la responsabilità complessiva, garantisce la coerenza tra obiettivi, metodi e valutazione, e risponde della qualità dell'erogazione.
  • Il docente/tutor è la persona fisica che eroga materialmente le lezioni o l'affiancamento; deve possedere requisiti specifici di competenza tecnica nella materia trattata e aggiornamento documentato, ma non necessariamente la responsabilità gestionale del corso.

Entrambe le figure devono soddisfare i requisiti previsti dall'Accordo; in caso di ente formatore, i requisiti del formatore si intendono in capo all'ente, mentre quelli del docente si riferiscono alle persone fisiche coinvolte nell'erogazione.

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Domande frequentiFAQ

Chi può tenere i corsi di formazione sicurezza obbligatori?
I corsi obbligatori di formazione per la sicurezza possono essere erogati dai soggetti individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: enti di formazione accreditati dalla Regione, organismi paritetici, associazioni di categoria, ordini professionali e scuole. Ogni soggetto deve possedere i requisiti di accreditamento o abilitazione previsti dalla normativa regionale e statale.
Come si verifica che un ente di formazione sia accreditato?
L'accreditamento va verificato consultando il registro regionale degli enti di formazione professionale della Regione in cui opera l'ente, oppure richiedendo all'ente stesso la documentazione che attesta l'iscrizione nel registro. Per i corsi per RSPP/ASPP, verificare anche il possesso dei requisiti ex art. 32 D.Lgs. 81/08 da parte dei docenti.
Un libero professionista può essere formatore per la sicurezza?
Un libero professionista può svolgere il ruolo di docente in corsi di sicurezza se possiede i requisiti di competenza tecnica richiesti dall'Accordo Stato-Regioni. Per assumere il ruolo di soggetto formatore (responsabile del progetto formativo) deve invece rientrare in una delle categorie abilitate oppure operare nell'ambito di un ente di formazione accreditato dalla Regione competente.

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 — Formazione sicurezza sul lavoro
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori
  • Art. 32 D.Lgs. 81/08 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi

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