La formazione e-learning (o FAD — Formazione a Distanza) per la sicurezza sul lavoro è la modalità didattica che eroga contenuti formativi attraverso piattaforme digitali, senza la compresenza fisica di docente e discente. È ammessa nell'ambito del D.Lgs. 81/08 per specifici moduli formativi, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti tecnici e pedagogici fissati dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. L'attestato rilasciato al termine di un percorso FAD conforme ha la stessa validità legale di quello ottenuto in presenza.
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Definizione di formazione a distanza (FAD) e e-learning
Nel contesto della sicurezza sul lavoro, la formazione a distanza (FAD) indica qualsiasi modalità formativa in cui il lavoratore fruisce dei contenuti in modo asincrono o sincrono attraverso un dispositivo digitale (computer, tablet, smartphone), senza recarsi fisicamente in aula. Il termine e-learning è spesso usato come sinonimo, pur indicando più precisamente i percorsi erogati via internet con elementi interattivi (quiz, simulazioni, video lezioni). La normativa italiana preferisce il termine FAD, che comprende sia i percorsi asincroni (registrati) sia quelli sincroni (webinar in diretta con docente).
Normativa di riferimento: gli Accordi Stato-Regioni
La disciplina dei percorsi FAD per la sicurezza è contenuta in due Accordi Stato-Regioni:
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08): stabilisce la durata, i contenuti e le modalità della formazione obbligatoria. L'Accordo consente la FAD per il modulo generale (4 ore) e per il modulo di aggiornamento periodico, ma richiede la presenza fisica per il modulo specifico di rischio medio e alto, nonché per qualsiasi attività a carattere pratico.
- Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 (formazione per preposti e RSPP): introduce ulteriori specifiche sui requisiti delle piattaforme FAD e chiarisce le condizioni per il riconoscimento dei crediti formativi ottenuti a distanza.
In sintesi, la FAD è ammessa per i moduli a prevalente contenuto teorico-normativo, mentre i moduli che prevedono esercitazioni pratiche, uso di attrezzature o verifica delle abilità operative devono essere svolti obbligatoriamente in presenza.
Requisiti delle piattaforme FAD
Gli Accordi Stato-Regioni individuano requisiti minimi che le piattaforme di e-learning devono soddisfare per rendere valido l'attestato rilasciato:
- Tracciamento delle presenze: la piattaforma deve registrare automaticamente i tempi di connessione, garantendo che il discente abbia effettivamente fruito di tutti i contenuti per la durata minima prevista. Non sono ammesse navigazioni rapide che saltino porzioni di lezione.
- Interattività: i corsi devono includere elementi che richiedano la partecipazione attiva del discente (domande intermedie, esercizi, simulazioni), al fine di attestare l'attenzione e la comprensione dei contenuti durante l'erogazione.
- Test finale di apprendimento: al termine del percorso è obbligatorio un test di verifica dell'apprendimento con una soglia minima di superamento del 70% delle risposte corrette. Il test deve essere somministrato in modo da escludere la consultazione libera dei materiali durante la prova.
- Assistenza tecnica e tutoraggio: deve essere disponibile un tutor (anche a distanza) in grado di rispondere alle domande dei discenti e attestare la regolarità del percorso.
Limiti della formazione e-learning
La FAD non può sostituire integralmente la formazione obbligatoria nei seguenti ambiti:
- Formazione pratica su attrezzature di lavoro: l'uso di macchine, utensili e impianti richiede addestramento in presenza con supervisione diretta del formatore.
- Verifica pratica dell'utilizzo dei DPI: l'indossamento corretto di dispositivi di protezione individuale (respiratori, imbracature, ecc.) deve essere valutato fisicamente.
- Modulo specifico per rischio medio e alto: i lavoratori addetti a mansioni con rischio medio (8 ore) o alto (12 ore) devono svolgere l'intero modulo specifico in presenza, salvo diversa e specifica previsione degli Accordi settoriali.
- Addestramento antincendio e primo soccorso: le parti pratiche dei corsi per addetti antincendio e primo soccorso non sono erogabili in FAD.
Verifica dell'apprendimento: il test finale
Il test di apprendimento è un elemento obbligatorio e non facoltativo di ogni percorso FAD valido ai fini della sicurezza. La soglia minima di superamento è fissata al 70% delle risposte corrette. In caso di mancato superamento, il discente ha diritto a ripetere il test (di norma con un banca dati di domande diversa), ma deve attendere un intervallo di tempo adeguato per evitare la memorizzazione meccanica delle domande. I risultati del test, con data, ora e punteggio, devono essere registrati dalla piattaforma e conservati unitamente all'attestato.
Validità dell'attestato FAD
Un attestato rilasciato al termine di un percorso FAD conforme agli Accordi Stato-Regioni ha la medesima validità legale di un attestato conseguito in presenza: stesso periodo di validità (5 anni per i lavoratori, poi aggiornamento), stesso riconoscimento ai fini degli adempimenti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è responsabile di verificare che il soggetto erogatore della FAD e la piattaforma utilizzata siano conformi ai requisiti normativi prima di riconoscere l'attestato ai fini dell'adempimento.
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Domande frequentiFAQ
Tutta la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/08 può essere fatta in e-learning?
Il test di apprendimento online è sufficiente come verifica finale?
Le ore di e-learning contano per l'aggiornamento periodico obbligatorio?
Chi certifica la conformità di una piattaforma FAD per la sicurezza?
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