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Rischio Chimico e Omessa Fornitura DPI — Responsabilità Penale: Giurisprudenza Cassazione

Principi giurisprudenziali della Cassazione Penale Sez. IV sulla responsabilità penale e civile del datore di lavoro per omessa fornitura di DPI adeguati in presenza di rischio chimico: artt. 18 e 77 D.Lgs. 81/08, lesioni colpose e omicidio colposo aggravati, nesso causale, inversione dell'onere della prova e obblighi relativi ai DPI di III categoria ai sensi del Reg. UE 2016/425.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato l'orientamento in base al quale il datore di lavoro risponde penalmente per lesioni colpose aggravate (art. 590 c.p.) o omicidio colposo aggravato (art. 589 c.p.) quando l'omessa fornitura di DPI adeguati di III categoria contro agenti chimici ha causalmente determinato una malattia professionale o lesioni al lavoratore; la valutazione del rischio chimico carente o non aggiornata aggrava la posizione datoriale; in sede civile opera l'inversione dell'onere della prova ex art. 2087 c.c.; il datore è tenuto a vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI e non può limitarsi alla loro mera consegna formale.

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Il quadro normativo: artt. 18 e 77 D.Lgs. 81/08 e Reg. UE 2016/425

L'art. 18, co. 1, lett. d), D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro e ai dirigenti l'obbligo di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso decreto. L'art. 77 D.Lgs. 81/08 specifica gli obblighi connessi: il datore deve scegliere DPI adeguati al rischio valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mantenerli in condizioni di efficienza, assicurarne la pulizia e la sostituzione periodica, fornire al lavoratore la necessaria formazione e le istruzioni per l'uso corretto. Per gli agenti chimici pericolosi, la valutazione del rischio disciplinata dagli artt. 223 e ss. D.Lgs. 81/08 deve indicare il tipo di DPI richiesto e il fattore di protezione nominale minimo necessario, con riferimento ai valori limite di esposizione professionale (VLEP) dell'allegato XXXVIII. Il Reg. UE 2016/425 classifica nella III categoria i DPI destinati a proteggere da rischi che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute, imponendo per essi la certificazione di tipo UE da parte di un organismo notificato e la sorveglianza periodica della produzione.

La responsabilità penale del datore: artt. 590 e 589 c.p.

Quando dall'omessa fornitura di DPI adeguati derivano lesioni gravi o gravissime al lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi, la condotta omissiva del datore integra il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) o, in caso di esito letale, di omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.). La Cassazione Penale Sez. IV, con sentenza n. 22822/2019, ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose gravi conseguite dall'esposizione cronica a solventi organici senza maschere di protezione delle vie respiratorie di III categoria, ribadendo che la posizione di garanzia del datore ex artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08 e art. 2087 c.c. comprende l'obbligo di garantire l'effettiva disponibilità e il concreto utilizzo dei DPI.

Il reato è configurabile anche quando i DPI siano stati formalmente consegnati ma risultino inadeguati al rischio chimico specifico: ad esempio, maschere di II categoria con filtri non idonei all'agente chimico presente, o tute di protezione di classe inferiore a quella richiesta dalla valutazione del rischio. Cass. Pen. Sez. IV n. 5094/2018 ha precisato che la responsabilità penale del datore non è esclusa dal fatto che il lavoratore abbia firmato la scheda di consegna del DPI, qualora il datore non abbia adottato misure organizzative di vigilanza sull'effettivo utilizzo del dispositivo durante le lavorazioni.

Il nesso causale e l'inversione dell'onere della prova

L'accertamento del nesso causale tra omessa fornitura di DPI chimici e insorgenza della malattia professionale si fonda sul criterio della elevata probabilità logica (Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/2002 — sentenza Franzese): il giudice verifica se l'uso del DPI adeguato avrebbe con elevata probabilità impedito o ridotto significativamente il danno alla salute, sulla base della letteratura scientifica e delle circostanze concrete del caso (concentrazioni rilevate, durata e frequenza dell'esposizione, VLEP applicabili). In sede civile, l'art. 2087 c.c. determina un'inversione sostanziale dell'onere della prova: provata la malattia professionale da agenti chimici, è il datore di lavoro a dover dimostrare di avere adempiuto integralmente agli obblighi di valutazione del rischio e di fornitura di DPI adeguati, nonché di avere vigilato sull'effettivo utilizzo dei dispositivi.

Cass. Pen. Sez. IV n. 12478/2021 ha affermato che l'omesso aggiornamento della valutazione del rischio chimico — che non tiene conto di nuovi agenti introdotti nel ciclo produttivo o dell'incremento delle concentrazioni ambientali — aggrava la posizione processuale del datore, rendendo più difficile la prova contraria circa la non riconducibilità della patologia all'esposizione professionale.

Giurisprudenza su rischio chimico e omessa fornitura DPIFAQ

Quando il datore di lavoro risponde penalmente per l'omessa fornitura di DPI adeguati in presenza di rischio chimico?
La responsabilità penale del datore di lavoro per omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale contro il rischio chimico si fonda su un quadro normativo stratificato. L'art. 18, co. 1, lett. d), D.Lgs. 81/08 impone espressamente al datore di lavoro e ai dirigenti di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, previa consultazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. L'art. 77 D.Lgs. 81/08 disciplina nel dettaglio gli obblighi specifici relativi ai DPI: il datore deve selezionare DPI conformi ai requisiti del Reg. UE 2016/425, mantenerli in efficienza, assicurare la formazione e le istruzioni per il corretto utilizzo. In caso di violazione di tali obblighi, qualora dal mancato uso di DPI adeguati derivi una lesione grave o gravissima a carico del lavoratore — ad esempio una malattia professionale da agenti chimici o una intossicazione acuta — il datore risponde del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) o, in caso di esito letale, di omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.). La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato l'orientamento secondo cui il datore di lavoro, nella sua qualità di titolare della posizione di garanzia ex artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08 e art. 2087 c.c., ha l'obbligo di assicurarsi non soltanto che i DPI siano fisicamente disponibili in azienda, ma anche che siano effettivamente adeguati al rischio specifico valutato nel DVR, che siano concretamente utilizzati dai lavoratori e che ne sia garantita la manutenzione e la sostituzione periodica. La condanna penale richiede la prova del nesso causale tra l'omissione del datore e l'evento lesivo, accertata secondo il criterio della probabilità logica: il giudice deve verificare che, se il DPI adeguato fosse stato fornito e usato, l'evento lesivo non si sarebbe prodotto o si sarebbe prodotto con minore gravità. Cass. Pen. Sez. IV n. 22822/2019 ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose gravi conseguite dall'esposizione a solventi organici in assenza di maschere di protezione delle vie respiratorie di III categoria.
Come si accerta il nesso causale tra omessa fornitura di DPI chimici e malattia professionale o lesioni?
L'accertamento del nesso causale tra la mancata fornitura di DPI adeguati contro agenti chimici e l'insorgenza di una malattia professionale o di lesioni costituisce il passaggio probatorio centrale nei giudizi penali e civili a carico del datore di lavoro. In sede penale, la Cassazione applica il criterio dell'elevata probabilità logica, derivato dai principi affermati da Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/2002 (sentenza Franzese): il giudice non è tenuto a provare un nesso causale in termini di certezza assoluta, ma deve verificare che, alla luce delle leggi scientifiche disponibili e delle circostanze del caso concreto, la condotta alternativa doverosa — fornitura e utilizzo di DPI adeguati — avrebbe con elevata probabilità evitato l'evento o ne avrebbe ridotto significativamente la gravità. Nel caso del rischio chimico, la letteratura scientifica e le linee guida dell'INAIL, dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e del sistema REACH permettono di stabilire con sufficiente precisione le soglie di esposizione pericolosa per ciascun agente chimico e l'efficienza protettiva dei DPI di III categoria certificati. L'accertamento del nesso causale si avvale normalmente di una perizia medico-legale e tossicologica che ricostruisce: il tipo e la concentrazione degli agenti chimici presenti nell'ambiente di lavoro; il livello di esposizione del lavoratore in assenza di DPI; il valore limite di esposizione professionale (VLEP) previsto dall'allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08 e dal Reg. UE 2017/164 e successive modifiche; l'efficienza filtrante del DPI che avrebbe dovuto essere fornito (fattore di protezione nominale e operativo). Sul piano dell'onere probatorio, la Cassazione ha chiarito che, una volta che l'accusa ha provato la mancata fornitura del DPI e l'insorgenza della malattia, è il datore di lavoro a dover dimostrare che l'evento si sarebbe verificato ugualmente anche con l'uso del dispositivo di protezione, oppure che la malattia deriva da cause del tutto estranee all'attività lavorativa. Cass. Pen. Sez. IV n. 12478/2021 ha ribadito che il mancato aggiornamento della valutazione del rischio chimico aggrava la posizione processuale del datore di lavoro, in quanto impedisce la ricostruzione precisa dei livelli di esposizione reale e rende assai più difficile la prova liberatoria.
Quali DPI di III categoria sono obbligatori per il rischio chimico e quali obblighi pone il Reg. UE 2016/425?
Il Regolamento UE 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale — che ha abrogato e sostituito la direttiva 89/686/CEE — classifica i DPI in tre categorie di rischio. I DPI di III categoria sono quelli destinati a proteggere da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute; in questa categoria rientrano specificamente: i dispositivi di protezione delle vie respiratorie filtranti contro aerosol solidi e liquidi, gas e vapori (maschere FFP3, semimaschere con filtri EN 143/EN 14387, autorespiratori); la protezione chimica totale o parziale del corpo (tute chimiche di tipo 1B, 2, 3, 4, 5, 6 secondo EN ISO 13982); la protezione degli occhi e del viso contro agenti chimici classificati pericolosi (visiere, occhiali ermetici EN 166). Per i DPI di III categoria il Reg. UE 2016/425 impone: la certificazione di tipo UE rilasciata da un organismo notificato (Notified Body); la sorveglianza del prodotto da parte dell'organismo notificato con periodiche ispezioni di fabbricazione; la dichiarazione di conformità UE del fabbricante; l'apposizione della marcatura CE seguita dal numero dell'organismo notificato. Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08, è obbligato a: selezionare i DPI di III categoria sulla base della valutazione del rischio chimico contenuta nel DVR, scegliendo il dispositivo con il fattore di protezione nominale adeguato all'agente chimico presente nell'ambiente; formare il lavoratore al corretto utilizzo, alla vestizione e svestizione in sicurezza (fondamentale per le tute chimiche) e alla verifica pre-utilizzo dell'integrità del DPI; organizzare la manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei DPI secondo le istruzioni del fabbricante; tenere un registro aggiornato delle consegne dei DPI, firmato dal lavoratore ricevente. La mancata osservanza di uno qualsiasi di questi obblighi costituisce violazione delle norme antinfortunistiche e integra l'elemento oggettivo dei reati di lesioni colpose o omicidio colposo aggravati. La Cassazione Pen. Sez. IV n. 5094/2018 ha precisato che la sola messa a disposizione del DPI non è sufficiente: il datore deve vigilare affinché il dispositivo sia effettivamente usato e correttamente indossato durante tutta la lavorazione a rischio.
Come funziona l'inversione dell'onere della prova nella responsabilità per omessa fornitura di DPI chimici in sede civile?
In sede civile, la responsabilità del datore di lavoro per i danni da esposizione ad agenti chimici in assenza di adeguata protezione individuale si fonda sull'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La Cassazione Civile — in particolare le Sezioni Lavoro — ha elaborato un'interpretazione dell'art. 2087 c.c. che opera in modo analogo a una responsabilità aggravata: una volta che il lavoratore dimostra di avere contratto una malattia professionale (o di avere subito lesioni) riconducibile all'esposizione a sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro, si determina un'inversione sostanziale dell'onere della prova a carico del datore di lavoro. Il datore non può limitarsi a contestare la propria responsabilità in via generica, ma deve fornire prova positiva di avere adempiuto a tutte le prescrizioni di legge: correttezza e aggiornamento della valutazione del rischio chimico (artt. 223 e ss. D.Lgs. 81/08), adeguatezza dei DPI forniti al rischio specifico rilevato nella valutazione, effettività della formazione e dell'addestramento del lavoratore all'uso dei DPI, sistematica vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi e manutenzione periodica degli stessi. La Cassazione Civ. Sez. Lav. n. 19573/2020 ha ribadito che l'omessa consegna dei DPI è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità contrattuale del datore ex art. 2087 c.c. e a far scattare la presunzione di causalità tra tale omissione e il danno biologico subito dal lavoratore, salvo che il datore dimostri che il danno si sarebbe verificato ugualmente anche in presenza di tutti i DPI prescritti — prova di norma assai difficile da fornire in caso di malattia professionale riconoscibile come da agenti chimici. Il risarcimento del danno biologico comprende le voci standard del danno non patrimoniale: invalidità permanente, danno morale, danno da perdita della qualità della vita, danno da riduzione dell'aspettativa di vita in caso di malattia progressiva o ingravescente. In presenza di dolo del datore o di colpa grave, il lavoratore può anche ottenere la condanna al risarcimento del danno punitivo qualora la giurisprudenza di merito lo ritenga applicabile nel caso concreto.
Quale responsabilità penale assume il RSPP per omessa valutazione del rischio chimico che ha determinato la mancata fornitura di DPI adeguati?
La posizione processuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nei procedimenti penali per reati da omessa gestione del rischio chimico è stata oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale significativa da parte della Cassazione. Il RSPP non è titolare di una posizione di garanzia autonoma rispetto al datore di lavoro — il che esclude la sua configurabilità come autore principale del reato omissivo improprio ex art. 40, comma 2, c.p. — ma può rispondere a titolo di concorso colposo nel reato del datore di lavoro (artt. 110 e 113 c.p.) quando la sua condotta di ausilio negligente abbia contribuito causalmente all'omissione datoriale. In concreto, il RSPP è penalmente responsabile in concorso quando ha predisposto una valutazione del rischio chimico incompleta, omettendo di identificare correttamente gli agenti chimici pericolosi presenti in azienda o di determinarne i livelli di esposizione con metodi adeguati, oppure quando ha proposto misure di prevenzione insufficienti — tra cui DPI di categoria inferiore a quella necessaria — e il datore di lavoro ha fatto propria tale proposta adottando i DPI inadeguati indicati dal RSPP. Cass. Pen. Sez. IV n. 49821/2018 ha confermato la condanna del RSPP in concorso con il datore per lesioni colpose da esposizione a solventi clorurati, sul presupposto che la valutazione del rischio redatta dal RSPP aveva sistematicamente sottostimato il rischio dermale e respiratorio, determinando la scelta di DPI di II categoria invece che di III categoria certificata ai sensi della normativa vigente. La responsabilità del medico competente può analogamente emergere quando questi, pur avendo rilevato in sede di sorveglianza sanitaria segni precoci di effetti avversi da esposizione chimica — ad esempio incremento di enzimi epatici, alterazioni emocromo o metaboliti urinari di sostanze chimiche — non abbia segnalato tempestivamente al datore di lavoro la necessità di adeguare i DPI o di ridurre i tempi di esposizione, in violazione dell'art. 25, co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08, che impone al medico competente di collaborare con il datore e il RSPP all'individuazione e all'attuazione delle misure di tutela.
Se il lavoratore rifiuta di indossare i DPI forniti dal datore, la responsabilità penale di quest'ultimo è esclusa o ridotta?
La condotta del lavoratore che rifiuta di indossare i DPI messi a sua disposizione dal datore di lavoro ha rilevanza nell'ambito della causalità e può incidere sulla misura del risarcimento del danno in sede civile, ma non esclude di norma la responsabilità penale del datore di lavoro, salvo che si tratti di un comportamento del tutto eccezionale, imprevedibile e abnorme. La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato un consolidato orientamento in base al quale il datore di lavoro — in quanto titolare dell'obbligo di vigilanza sull'uso dei DPI ai sensi dell'art. 77, co. 4, D.Lgs. 81/08 — risponde penalmente non soltanto per la mancata fornitura dei dispositivi, ma anche per non avere adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie ad assicurare che i DPI fossero effettivamente e correttamente utilizzati dai lavoratori durante le lavorazioni a rischio chimico. L'obbligo di vigilanza sull'uso dei DPI comprende plurimi adempimenti: la predisposizione di procedure aziendali che rendano obbligatorio l'uso dei DPI in determinate aree o durante determinate lavorazioni con agenti chimici pericolosi; la formazione specifica e l'addestramento pratico all'uso dei dispositivi con verifica dell'apprendimento e dell'idoneità all'utilizzo; l'irrogazione di sanzioni disciplinari progressive ai lavoratori che si rifiutino di indossare i DPI prescritti, documentate nel fascicolo personale; la supervisione effettiva da parte dei preposti e dei dirigenti durante le lavorazioni. La mera consegna del DPI, senza adeguata vigilanza sull'uso, non esime il datore da responsabilità penale: Cass. Pen. Sez. IV n. 5094/2018 ha affermato che il datore deve attivare ogni misura necessaria per assicurare l'effettivo utilizzo dei DPI, non potendo limitarsi alla distribuzione formale dei dispositivi documentata da un registro firme. Sul piano civile, il comportamento colposo del lavoratore che rifiuta l'uso dei DPI può integrare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento nella misura in cui il giudice accerti che l'uso dei DPI avrebbe ridotto o eliminato l'evento lesivo. Tuttavia, la Cassazione Civile Sez. Lav. ha precisato che tale riduzione non può mai azzerare la responsabilità datoriale quando il datore non abbia adempiuto all'obbligo di vigilanza, atteso che proprio l'omessa vigilanza costituisce una autonoma violazione degli artt. 18 e 77 D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

Quando il datore di lavoro risponde penalmente per l'omessa fornitura di DPI adeguati in presenza di rischio chimico?
La responsabilità penale del datore di lavoro per omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale contro il rischio chimico si fonda su un quadro normativo stratificato. L'art. 18, co. 1, lett. d), D.Lgs. 81/08 impone espressamente al datore di lavoro e ai dirigenti di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, previa consultazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. L'art. 77 D.Lgs. 81/08 disciplina nel dettaglio gli obblighi specifici relativi ai DPI: il datore deve selezionare DPI conformi ai requisiti del Reg. UE 2016/425, mantenerli in efficienza, assicurare la formazione e le istruzioni per il corretto utilizzo. In caso di violazione di tali obblighi, qualora dal mancato uso di DPI adeguati derivi una lesione grave o gravissima a carico del lavoratore — ad esempio una malattia professionale da agenti chimici o una intossicazione acuta — il datore risponde del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) o, in caso di esito letale, di omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.). La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato l'orientamento secondo cui il datore di lavoro, nella sua qualità di titolare della posizione di garanzia ex artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08 e art. 2087 c.c., ha l'obbligo di assicurarsi non soltanto che i DPI siano fisicamente disponibili in azienda, ma anche che siano effettivamente adeguati al rischio specifico valutato nel DVR, che siano concretamente utilizzati dai lavoratori e che ne sia garantita la manutenzione e la sostituzione periodica. La condanna penale richiede la prova del nesso causale tra l'omissione del datore e l'evento lesivo, accertata secondo il criterio della probabilità logica: il giudice deve verificare che, se il DPI adeguato fosse stato fornito e usato, l'evento lesivo non si sarebbe prodotto o si sarebbe prodotto con minore gravità. Cass. Pen. Sez. IV n. 22822/2019 ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose gravi conseguite dall'esposizione a solventi organici in assenza di maschere di protezione delle vie respiratorie di III categoria.
Come si accerta il nesso causale tra omessa fornitura di DPI chimici e malattia professionale o lesioni?
L'accertamento del nesso causale tra la mancata fornitura di DPI adeguati contro agenti chimici e l'insorgenza di una malattia professionale o di lesioni costituisce il passaggio probatorio centrale nei giudizi penali e civili a carico del datore di lavoro. In sede penale, la Cassazione applica il criterio dell'elevata probabilità logica, derivato dai principi affermati da Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/2002 (sentenza Franzese): il giudice non è tenuto a provare un nesso causale in termini di certezza assoluta, ma deve verificare che, alla luce delle leggi scientifiche disponibili e delle circostanze del caso concreto, la condotta alternativa doverosa — fornitura e utilizzo di DPI adeguati — avrebbe con elevata probabilità evitato l'evento o ne avrebbe ridotto significativamente la gravità. Nel caso del rischio chimico, la letteratura scientifica e le linee guida dell'INAIL, dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e del sistema REACH permettono di stabilire con sufficiente precisione le soglie di esposizione pericolosa per ciascun agente chimico e l'efficienza protettiva dei DPI di III categoria certificati. L'accertamento del nesso causale si avvale normalmente di una perizia medico-legale e tossicologica che ricostruisce: il tipo e la concentrazione degli agenti chimici presenti nell'ambiente di lavoro; il livello di esposizione del lavoratore in assenza di DPI; il valore limite di esposizione professionale (VLEP) previsto dall'allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08 e dal Reg. UE 2017/164 e successive modifiche; l'efficienza filtrante del DPI che avrebbe dovuto essere fornito (fattore di protezione nominale e operativo). Sul piano dell'onere probatorio, la Cassazione ha chiarito che, una volta che l'accusa ha provato la mancata fornitura del DPI e l'insorgenza della malattia, è il datore di lavoro a dover dimostrare che l'evento si sarebbe verificato ugualmente anche con l'uso del dispositivo di protezione, oppure che la malattia deriva da cause del tutto estranee all'attività lavorativa. Cass. Pen. Sez. IV n. 12478/2021 ha ribadito che il mancato aggiornamento della valutazione del rischio chimico aggrava la posizione processuale del datore di lavoro, in quanto impedisce la ricostruzione precisa dei livelli di esposizione reale e rende assai più difficile la prova liberatoria.
Quali DPI di III categoria sono obbligatori per il rischio chimico e quali obblighi pone il Reg. UE 2016/425?
Il Regolamento UE 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale — che ha abrogato e sostituito la direttiva 89/686/CEE — classifica i DPI in tre categorie di rischio. I DPI di III categoria sono quelli destinati a proteggere da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute; in questa categoria rientrano specificamente: i dispositivi di protezione delle vie respiratorie filtranti contro aerosol solidi e liquidi, gas e vapori (maschere FFP3, semimaschere con filtri EN 143/EN 14387, autorespiratori); la protezione chimica totale o parziale del corpo (tute chimiche di tipo 1B, 2, 3, 4, 5, 6 secondo EN ISO 13982); la protezione degli occhi e del viso contro agenti chimici classificati pericolosi (visiere, occhiali ermetici EN 166). Per i DPI di III categoria il Reg. UE 2016/425 impone: la certificazione di tipo UE rilasciata da un organismo notificato (Notified Body); la sorveglianza del prodotto da parte dell'organismo notificato con periodiche ispezioni di fabbricazione; la dichiarazione di conformità UE del fabbricante; l'apposizione della marcatura CE seguita dal numero dell'organismo notificato. Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08, è obbligato a: selezionare i DPI di III categoria sulla base della valutazione del rischio chimico contenuta nel DVR, scegliendo il dispositivo con il fattore di protezione nominale adeguato all'agente chimico presente nell'ambiente; formare il lavoratore al corretto utilizzo, alla vestizione e svestizione in sicurezza (fondamentale per le tute chimiche) e alla verifica pre-utilizzo dell'integrità del DPI; organizzare la manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei DPI secondo le istruzioni del fabbricante; tenere un registro aggiornato delle consegne dei DPI, firmato dal lavoratore ricevente. La mancata osservanza di uno qualsiasi di questi obblighi costituisce violazione delle norme antinfortunistiche e integra l'elemento oggettivo dei reati di lesioni colpose o omicidio colposo aggravati. La Cassazione Pen. Sez. IV n. 5094/2018 ha precisato che la sola messa a disposizione del DPI non è sufficiente: il datore deve vigilare affinché il dispositivo sia effettivamente usato e correttamente indossato durante tutta la lavorazione a rischio.
Come funziona l'inversione dell'onere della prova nella responsabilità per omessa fornitura di DPI chimici in sede civile?
In sede civile, la responsabilità del datore di lavoro per i danni da esposizione ad agenti chimici in assenza di adeguata protezione individuale si fonda sull'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La Cassazione Civile — in particolare le Sezioni Lavoro — ha elaborato un'interpretazione dell'art. 2087 c.c. che opera in modo analogo a una responsabilità aggravata: una volta che il lavoratore dimostra di avere contratto una malattia professionale (o di avere subito lesioni) riconducibile all'esposizione a sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro, si determina un'inversione sostanziale dell'onere della prova a carico del datore di lavoro. Il datore non può limitarsi a contestare la propria responsabilità in via generica, ma deve fornire prova positiva di avere adempiuto a tutte le prescrizioni di legge: correttezza e aggiornamento della valutazione del rischio chimico (artt. 223 e ss. D.Lgs. 81/08), adeguatezza dei DPI forniti al rischio specifico rilevato nella valutazione, effettività della formazione e dell'addestramento del lavoratore all'uso dei DPI, sistematica vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi e manutenzione periodica degli stessi. La Cassazione Civ. Sez. Lav. n. 19573/2020 ha ribadito che l'omessa consegna dei DPI è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità contrattuale del datore ex art. 2087 c.c. e a far scattare la presunzione di causalità tra tale omissione e il danno biologico subito dal lavoratore, salvo che il datore dimostri che il danno si sarebbe verificato ugualmente anche in presenza di tutti i DPI prescritti — prova di norma assai difficile da fornire in caso di malattia professionale riconoscibile come da agenti chimici. Il risarcimento del danno biologico comprende le voci standard del danno non patrimoniale: invalidità permanente, danno morale, danno da perdita della qualità della vita, danno da riduzione dell'aspettativa di vita in caso di malattia progressiva o ingravescente. In presenza di dolo del datore o di colpa grave, il lavoratore può anche ottenere la condanna al risarcimento del danno punitivo qualora la giurisprudenza di merito lo ritenga applicabile nel caso concreto.
Quale responsabilità penale assume il RSPP per omessa valutazione del rischio chimico che ha determinato la mancata fornitura di DPI adeguati?
La posizione processuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nei procedimenti penali per reati da omessa gestione del rischio chimico è stata oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale significativa da parte della Cassazione. Il RSPP non è titolare di una posizione di garanzia autonoma rispetto al datore di lavoro — il che esclude la sua configurabilità come autore principale del reato omissivo improprio ex art. 40, comma 2, c.p. — ma può rispondere a titolo di concorso colposo nel reato del datore di lavoro (artt. 110 e 113 c.p.) quando la sua condotta di ausilio negligente abbia contribuito causalmente all'omissione datoriale. In concreto, il RSPP è penalmente responsabile in concorso quando ha predisposto una valutazione del rischio chimico incompleta, omettendo di identificare correttamente gli agenti chimici pericolosi presenti in azienda o di determinarne i livelli di esposizione con metodi adeguati, oppure quando ha proposto misure di prevenzione insufficienti — tra cui DPI di categoria inferiore a quella necessaria — e il datore di lavoro ha fatto propria tale proposta adottando i DPI inadeguati indicati dal RSPP. Cass. Pen. Sez. IV n. 49821/2018 ha confermato la condanna del RSPP in concorso con il datore per lesioni colpose da esposizione a solventi clorurati, sul presupposto che la valutazione del rischio redatta dal RSPP aveva sistematicamente sottostimato il rischio dermale e respiratorio, determinando la scelta di DPI di II categoria invece che di III categoria certificata ai sensi della normativa vigente. La responsabilità del medico competente può analogamente emergere quando questi, pur avendo rilevato in sede di sorveglianza sanitaria segni precoci di effetti avversi da esposizione chimica — ad esempio incremento di enzimi epatici, alterazioni emocromo o metaboliti urinari di sostanze chimiche — non abbia segnalato tempestivamente al datore di lavoro la necessità di adeguare i DPI o di ridurre i tempi di esposizione, in violazione dell'art. 25, co. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08, che impone al medico competente di collaborare con il datore e il RSPP all'individuazione e all'attuazione delle misure di tutela.
Se il lavoratore rifiuta di indossare i DPI forniti dal datore, la responsabilità penale di quest'ultimo è esclusa o ridotta?
La condotta del lavoratore che rifiuta di indossare i DPI messi a sua disposizione dal datore di lavoro ha rilevanza nell'ambito della causalità e può incidere sulla misura del risarcimento del danno in sede civile, ma non esclude di norma la responsabilità penale del datore di lavoro, salvo che si tratti di un comportamento del tutto eccezionale, imprevedibile e abnorme. La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato un consolidato orientamento in base al quale il datore di lavoro — in quanto titolare dell'obbligo di vigilanza sull'uso dei DPI ai sensi dell'art. 77, co. 4, D.Lgs. 81/08 — risponde penalmente non soltanto per la mancata fornitura dei dispositivi, ma anche per non avere adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie ad assicurare che i DPI fossero effettivamente e correttamente utilizzati dai lavoratori durante le lavorazioni a rischio chimico. L'obbligo di vigilanza sull'uso dei DPI comprende plurimi adempimenti: la predisposizione di procedure aziendali che rendano obbligatorio l'uso dei DPI in determinate aree o durante determinate lavorazioni con agenti chimici pericolosi; la formazione specifica e l'addestramento pratico all'uso dei dispositivi con verifica dell'apprendimento e dell'idoneità all'utilizzo; l'irrogazione di sanzioni disciplinari progressive ai lavoratori che si rifiutino di indossare i DPI prescritti, documentate nel fascicolo personale; la supervisione effettiva da parte dei preposti e dei dirigenti durante le lavorazioni. La mera consegna del DPI, senza adeguata vigilanza sull'uso, non esime il datore da responsabilità penale: Cass. Pen. Sez. IV n. 5094/2018 ha affermato che il datore deve attivare ogni misura necessaria per assicurare l'effettivo utilizzo dei DPI, non potendo limitarsi alla distribuzione formale dei dispositivi documentata da un registro firme. Sul piano civile, il comportamento colposo del lavoratore che rifiuta l'uso dei DPI può integrare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento nella misura in cui il giudice accerti che l'uso dei DPI avrebbe ridotto o eliminato l'evento lesivo. Tuttavia, la Cassazione Civile Sez. Lav. ha precisato che tale riduzione non può mai azzerare la responsabilità datoriale quando il datore non abbia adempiuto all'obbligo di vigilanza, atteso che proprio l'omessa vigilanza costituisce una autonoma violazione degli artt. 18 e 77 D.Lgs. 81/08.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 18, co. 1, lett. d) — Obbligo del datore di lavoro di fornire DPI ai lavoratori
  • D.Lgs. 81/08 art. 77 — Obblighi del datore relativi ai dispositivi di protezione individuale
  • D.Lgs. 81/08 artt. 223-232 Titolo IX Capo I — Protezione da agenti chimici pericolosi: valutazione del rischio e misure specifiche di prevenzione
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale (VLEP) per agenti chimici
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale: classificazione in categorie, requisiti essenziali di salute e sicurezza, marcatura CE
  • Art. 590, comma 3, c.p. — Lesioni colpose gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche
  • Art. 589, comma 2, c.p. — Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche
  • Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro: obbligo dell'imprenditore di adottare misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori
  • Art. 40, comma 2, c.p. — Causalità omissiva: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo
  • Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/2002 (Franzese) — Criterio dell'elevata probabilità logica per l'accertamento del nesso causale
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 22822/2019 — Responsabilità penale del datore per lesioni da esposizione a solventi organici senza DPI di III categoria
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 5094/2018 — Obbligo di vigilanza del datore sull'effettivo utilizzo dei DPI: la sola consegna non esime da responsabilità
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 49821/2018 — Concorso colposo del RSPP per valutazione del rischio chimico carente e scelta di DPI di categoria inferiore
  • Cass. Pen. Sez. IV n. 12478/2021 — Omessa valutazione del rischio chimico e aggravamento della posizione processuale del datore
  • Cass. Civ. Sez. Lav. n. 19573/2020 — Inversione dell'onere della prova ex art. 2087 c.c. per omessa fornitura DPI chimici
  • D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies — Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo e lesioni colpose gravi da violazione norme antinfortunistiche

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