Per le malattie elencate nelle tabelle del D.P.R. 1124/1965, se il lavoratore è stato adibito alla lavorazione indicata e la malattia si manifesta entro il periodo massimo previsto, l’origine professionale è presunta e spetta all’INAIL dimostrare una causa diversa. Dopo la sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale possono essere riconosciute anche le malattie non tabellate, ma il lavoratore deve provare il nesso con il lavoro; la giurisprudenza ammette una prova basata su un elevato grado di probabilità. Il risarcimento a carico del datore richiede in più una sua colpa (art. 2087 c.c.).
I principi affermati dalla Cassazione
1. Malattia tabellata: presunzione di origine professionale
Il lavoratore deve dimostrare la malattia e l’adibizione alla lavorazione tabellata. La presunzione può essere vinta dall’INAIL solo provando che la malattia è dovuta a una causa extralavorativa, non con la semplice possibilità di cause alternative.
art. 3 D.P.R. 1124/1965
2. Malattia non tabellata: prova del nesso con criterio probabilistico
Il lavoratore deve provare l’esposizione a un rischio lavorativo idoneo e il collegamento con la malattia. In sede previdenziale la Cassazione ritiene sufficiente un rilevante grado di probabilità, desunto da dati epidemiologici, durata e intensità dell’esposizione, assenza di cause alternative; non basta la mera possibilità.
3. Concausa lavorativa: il nesso non si interrompe per i fattori personali
Se il lavoro ha concorso a causare o aggravare la malattia insieme a predisposizioni individuali (età, patologie preesistenti), il nesso resta: vale il principio dell’equivalenza delle cause, salvo che il fattore estraneo sia da solo sufficiente a produrre l’evento.
art. 41 c.p.
4. Indennizzo INAIL e risarcimento sono distinti
L’INAIL indennizza a prescindere dalla colpa. Il datore di lavoro risponde civilmente solo se ha violato l’art. 2087 c.c. o norme specifiche, e solo per il danno che eccede l’indennizzo (danno differenziale) e per le voci non coperte dall’assicurazione.
art. 10 D.P.R. 1124/1965art. 2087 c.c.
Casi frequenti nella giurisprudenza
- Ipoacusia da rumore: è tabellata; il contenzioso riguarda di solito la durata e il livello dell’esposizione e la distinzione dalla presbiacusia legata all’età. Il D.Lgs. 81/2008 fissa i valori di azione a 80 e 85 dB(A) e il valore limite a 87 dB(A) (art. 189).
- Ernia discale lombare da movimentazione manuale dei carichi o da vibrazioni trasmesse al corpo intero: inserita nelle tabelle per le lavorazioni svolte in modo non occasionale; per le altre situazioni serve la prova del nesso.
- Sindrome del tunnel carpale e altre patologie da movimenti ripetuti dell’arto superiore: tabellate per le lavorazioni con movimenti ripetuti, posture incongrue e uso di forza; spesso decisiva l’analisi del ciclo di lavoro.
- COVID-19 contratto in occasione di lavoro: è tutelato come infortunio sul lavoro (art. 42, c. 2, D.L. 18/2020); il riconoscimento INAIL non implica di per sé una responsabilità del datore, che va provata secondo le regole ordinarie.
Denuncia e termini
Il lavoratore deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione (art. 52 D.P.R. 1124/1965); il datore la trasmette all’INAIL entro i 5 giorni successivi alla denuncia del lavoratore (art. 53). Le azioni per le prestazioni INAIL si prescrivono in tre anni dalla manifestazione della malattia (art. 112); per il risarcimento civile contro il datore il termine è di dieci anni, decorrente da quando il danno è conoscibile.
Cosa fare in azienda
- Tenere aggiornate le misurazioni di rumore, vibrazioni e sovraccarico biomeccanico: sono la prima prova delle esposizioni reali.
- Conservare i giudizi di idoneità e le cartelle sanitarie secondo i tempi di legge.
- Trasmettere la denuncia all’INAIL nei 5 giorni dalla segnalazione del lavoratore, anche se si ritiene che la malattia non sia professionale: la valutazione spetta all’Istituto.
- Dopo un riconoscimento, rivedere la valutazione dei rischi per la mansione interessata.
Domande frequentiFAQ
Se la malattia non è in tabella, posso comunque ottenere il riconoscimento?
Il riconoscimento INAIL obbliga il datore a risarcire?
L’età o il fumo escludono il riconoscimento?
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Fonti normative
- D.P.R. 1124/1965, art. 3 (malattie professionali)
- D.P.R. 1124/1965, art. 53 (denuncia all’INAIL)
- D.P.R. 1124/1965, art. 112 (prescrizione)
- D.Lgs. 81/2008, art. 189 (valori limite di esposizione al rumore)
- Codice civile, art. 2087
- Corte costituzionale, sentenza n. 179/1988 (sistema misto)
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