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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Riconoscimento della malattia professionale: regole e orientamenti

Presunzione legale per le malattie tabellate, prova del nesso per le altre, rapporto tra indennizzo INAIL e risarcimento a carico del datore di lavoro.

Risposta rapida

Per le malattie elencate nelle tabelle del D.P.R. 1124/1965, se il lavoratore è stato adibito alla lavorazione indicata e la malattia si manifesta entro il periodo massimo previsto, l’origine professionale è presunta e spetta all’INAIL dimostrare una causa diversa. Dopo la sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale possono essere riconosciute anche le malattie non tabellate, ma il lavoratore deve provare il nesso con il lavoro; la giurisprudenza ammette una prova basata su un elevato grado di probabilità. Il risarcimento a carico del datore richiede in più una sua colpa (art. 2087 c.c.).

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Malattia tabellata: presunzione di origine professionale

    Il lavoratore deve dimostrare la malattia e l’adibizione alla lavorazione tabellata. La presunzione può essere vinta dall’INAIL solo provando che la malattia è dovuta a una causa extralavorativa, non con la semplice possibilità di cause alternative.

    art. 3 D.P.R. 1124/1965

  2. 2. Malattia non tabellata: prova del nesso con criterio probabilistico

    Il lavoratore deve provare l’esposizione a un rischio lavorativo idoneo e il collegamento con la malattia. In sede previdenziale la Cassazione ritiene sufficiente un rilevante grado di probabilità, desunto da dati epidemiologici, durata e intensità dell’esposizione, assenza di cause alternative; non basta la mera possibilità.

  3. 3. Concausa lavorativa: il nesso non si interrompe per i fattori personali

    Se il lavoro ha concorso a causare o aggravare la malattia insieme a predisposizioni individuali (età, patologie preesistenti), il nesso resta: vale il principio dell’equivalenza delle cause, salvo che il fattore estraneo sia da solo sufficiente a produrre l’evento.

    art. 41 c.p.

  4. 4. Indennizzo INAIL e risarcimento sono distinti

    L’INAIL indennizza a prescindere dalla colpa. Il datore di lavoro risponde civilmente solo se ha violato l’art. 2087 c.c. o norme specifiche, e solo per il danno che eccede l’indennizzo (danno differenziale) e per le voci non coperte dall’assicurazione.

    art. 10 D.P.R. 1124/1965art. 2087 c.c.

Casi frequenti nella giurisprudenza

Denuncia e termini

Il lavoratore deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione (art. 52 D.P.R. 1124/1965); il datore la trasmette all’INAIL entro i 5 giorni successivi alla denuncia del lavoratore (art. 53). Le azioni per le prestazioni INAIL si prescrivono in tre anni dalla manifestazione della malattia (art. 112); per il risarcimento civile contro il datore il termine è di dieci anni, decorrente da quando il danno è conoscibile.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Se la malattia non è in tabella, posso comunque ottenere il riconoscimento?
Sì. Bisogna provare che il lavoro l’ha causata o ha contribuito a causarla; sono utili documentazione sulle mansioni, misure ambientali, testimonianze e una consulenza medico-legale.
Il riconoscimento INAIL obbliga il datore a risarcire?
No. L’indennizzo INAIL prescinde dalla colpa. Per il risarcimento occorre dimostrare che il datore ha violato l’art. 2087 c.c. o norme di sicurezza e che il danno supera quanto indennizzato.
L’età o il fumo escludono il riconoscimento?
Non automaticamente. Se l’esposizione lavorativa ha concorso a causare la malattia, il nesso resta anche in presenza di fattori personali, salvo che questi siano da soli sufficienti a spiegarla.

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