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FAQ agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici

Gli obblighi del Titolo IX, Capo II, del D.Lgs. 81/2008 dopo il D.Lgs. 135/2024: quali agenti rientrano, valutazione, misure, silice, legno duro, formaldeide, sorveglianza e registro.

Risposta rapida

Rientrano gli agenti classificati di categoria 1A o 1B (cancerogeni, mutageni e, dal 2024, tossici per la riproduzione) e i procedimenti dell’Allegato XLII, come polveri di legno duro e silice cristallina respirabile. Il datore di lavoro deve prima tentare la sostituzione, poi lavorare in sistema chiuso o ridurre al minimo l’esposizione. La valutazione si ripete almeno ogni 3 anni e gli esposti vanno iscritti nel registro.

Le regole sono negli artt. 233-245 del D.Lgs. 81/2008, modificati dal D.Lgs. 135/2024. Le sostanze di categoria 2 seguono invece le regole sul rischio chimico.

Domande frequenti su cancerogeni, mutageni e reprotossiciFAQ

Quali sostanze rientrano tra i cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione?
Secondo l’art. 234 del D.Lgs. 81/2008 rientrano: le sostanze e miscele classificate dal Regolamento CLP come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (indicazioni di pericolo H350, H340, H360); le sostanze, miscele e procedimenti elencati nell’Allegato XLII, come i lavori che espongono a polveri di legno duro o a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. Per sapere se un prodotto rientra si parte dalla sezione 2 della scheda di dati di sicurezza.
Cosa ha cambiato il D.Lgs. 135/2024?
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, in vigore dall’11 ottobre 2024, ha recepito la direttiva (UE) 2022/431 ed esteso il Capo II del Titolo IX alle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B. Ha inoltre sostituito gli Allegati XLII e XLIII (valori limite) e distinto tra sostanze tossiche per la riproduzione con e senza soglia di effetto. Le aziende che usano questi prodotti devono aggiornare la valutazione e applicare tutte le misure del Capo II, compresi registro degli esposti e sorveglianza sanitaria.
Un prodotto classificato cancerogeno di categoria 2 rientra nel Capo II?
No. Le sostanze sospettate di essere cancerogene (Carc. 2, H351) o mutagene (Muta. 2, H341) non rientrano nella definizione dell’art. 234 e si gestiscono con le regole sul rischio chimico del Titolo IX, Capo I (artt. 221-232). La valutazione deve comunque considerarne la pericolosità e privilegiare la sostituzione.
Qual è il primo obbligo del datore di lavoro?
Sostituire l’agente con una sostanza, una miscela o un procedimento non nocivo o meno nocivo, se tecnicamente possibile (art. 235). Se la sostituzione non è possibile, l’agente va prodotto o usato in un sistema chiuso; se nemmeno questo è possibile, l’esposizione va ridotta al livello più basso tecnicamente possibile e comunque sotto i valori limite dell’Allegato XLIII. Le misure dell’art. 237 includono la limitazione del numero di esposti, l’aspirazione localizzata, la delimitazione e segnalazione delle aree, il divieto di mangiare, bere e fumare e procedure per le emergenze.
Cosa deve contenere la valutazione e ogni quanto si ripete?
La valutazione considera caratteristiche delle lavorazioni, durata e frequenza, quantitativi, concentrazione e capacità di penetrazione nell’organismo per le diverse vie di assorbimento (art. 236). Il DVR riporta tra l’altro le attività che comportano la presenza degli agenti, i quantitativi, il numero dei lavoratori esposti, l’esposizione, le misure adottate e i DPI. A differenza del DVR generale, questa valutazione ha una periodicità fissa: va ripetuta in occasione di modifiche significative del processo produttivo e comunque trascorsi 3 anni dall’ultima (art. 236, comma 5).
La silice cristallina e le polveri di legno duro sono cancerogeni “da lavoro”?
Sì. I lavori che espongono a polveri di legno duro (ad esempio quercia e faggio) e quelli che espongono a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione sono inseriti nell’Allegato XLII; la silice vi è entrata con il D.Lgs. 44/2020. I valori limite dell’Allegato XLIII sono 2 mg/m³ per le polveri di legno duro (frazione inalabile) e 0,1 mg/m³ per la silice cristallina (frazione respirabile). Lavorazioni tipiche: taglio e levigatura di pietra, marmo, agglomerati di quarzo, calcestruzzo e piastrelle; falegnameria e mobilifici.
La formaldeide è un cancerogeno ai fini del D.Lgs. 81/2008?
Sì. Dal 1° gennaio 2016 la formaldeide è classificata cancerogena di categoria 1B, quindi rientra nel Capo II. Riguarda in particolare laboratori di anatomia patologica e istologia, attività funerarie di tanatoprassi, produzione di resine e pannelli in legno. Si applicano sostituzione dove possibile, lavorazione sotto cappa o in sistema chiuso, misure dell’esposizione, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria.
Chi è esposto deve fare la sorveglianza sanitaria?
Sì. I lavoratori per i quali la valutazione evidenzia un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242). Il medico competente fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza e, alla cessazione del rapporto, sull’opportunità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la fine dell’esposizione.
Cos’è il registro degli esposti e chi lo tiene?
È il registro in cui il datore di lavoro, tramite il medico competente, iscrive i lavoratori esposti agli agenti del Capo II indicando attività svolta, agente utilizzato e, dove noto, valore dell’esposizione (art. 243). Copia del registro va trasmessa per via telematica all’INAIL e all’organo di vigilanza competente, comunicando le variazioni ogni 3 anni. Il datore di lavoro conserva annotazioni e cartelle sanitarie almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro; l’INAIL le conserva fino a 40 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. RSPP e RLS hanno accesso al registro.
Le regole valgono anche per i laboratori di ricerca che usano piccole quantità?
Sì. Il Capo II non prevede soglie di quantità: anche l’uso occasionale di piccole quantità in un laboratorio universitario o di analisi richiede la valutazione, la sostituzione dove possibile, l’uso di cappe chimiche e sistemi chiusi, l’informazione e la formazione degli operatori (art. 239), il registro degli esposti e la sorveglianza sanitaria quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute.

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