Nei processi per malattie da amianto il punto decisivo è il nesso causale. Dalla sentenza Cozzini (Cass. pen., Sez. IV, n. 43786/2010) la Cassazione chiede al giudice di fondarsi su una legge scientifica accreditata e di verificare, per ciascun imputato, che l’esposizione nel suo periodo di gestione abbia contribuito in modo concreto alla malattia. In sede civile il lavoratore o gli eredi agiscono ex art. 2087 c.c.: il datore deve provare di aver adottato le cautele conosciute all’epoca. Oggi la manipolazione di materiali con amianto è disciplinata dal Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Serve una legge scientifica di copertura condivisa
Il giudice penale non può scegliere la tesi scientifica che preferisce: deve valutare l’affidabilità degli studi, l’indipendenza degli esperti e il grado di consenso nella comunità scientifica. È il metodo indicato dalla sentenza Cozzini, applicato da allora nei processi per esposizione ad amianto.
2. Il contributo di ciascun periodo di esposizione va provato
Quando si sono succeduti più datori di lavoro o amministratori, occorre accertare se l’esposizione durante la gestione di ciascuno abbia anticipato o aggravato la malattia. La questione del cosiddetto «effetto acceleratore» per il mesotelioma è stata oggetto di decisioni non uniformi: la giurisprudenza richiede una verifica rigorosa caso per caso, con la conseguenza che diverse imputazioni si sono chiuse con assoluzioni per mancanza di prova del nesso.
art. 40 c.p.art. 41 c.p.
3. In sede civile vale la regola dell’art. 2087 c.c.
Il lavoratore deve provare l’esposizione, la malattia e il collegamento; il datore deve dimostrare di aver adottato le misure imposte e quelle suggerite dalle conoscenze tecniche dell’epoca. La pericolosità dell’amianto era nota ben prima del divieto del 1992, e anche le norme generali di igiene del lavoro imponevano di ridurre l’esposizione alle polveri.
art. 2087 c.c.
4. La prescrizione decorre dalla conoscibilità della malattia
Per malattie a lunga latenza il termine di prescrizione del risarcimento non decorre dall’esposizione ma dal momento in cui la malattia si manifesta ed è riconoscibile come di origine professionale.
Gli obblighi di oggi: bonifiche e manutenzioni
La L. 257/1992 ha vietato estrazione, importazione, commercializzazione e produzione di amianto. Restano però in opera molti materiali che lo contengono (coperture in cemento-amianto, coibentazioni, pavimenti): chi vi lavora deve applicare il Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008.
- valutazione del rischio e individuazione dei materiali prima di demolizioni o manutenzioni (art. 248-249);
- piano di lavoro da presentare all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori di demolizione o rimozione (art. 256), affidati a imprese iscritte all’Albo gestori ambientali nella categoria specifica;
- formazione specifica dei lavoratori e sorveglianza sanitaria, con iscrizione nel registro degli esposti (artt. 258-260).
Tutele per le vittime
Le malattie asbesto-correlate (mesotelioma, asbestosi, carcinoma polmonare, placche pleuriche) sono riconosciute dall’INAIL come malattie professionali, con le prestazioni previste dal D.P.R. 1124/1965. Il risarcimento civile copre il cosiddetto danno differenziale, cioè la parte di danno non indennizzata dall’INAIL. Esiste inoltre il Fondo per le vittime dell’amianto gestito dall’INAIL.
Cosa fare in azienda
- Censire nel DVR i materiali contenenti amianto presenti in azienda e programmarne il controllo periodico o la rimozione.
- Vietare interventi su coperture e coibentazioni sospette senza preventiva analisi dei materiali.
- Affidare rimozioni e bonifiche a imprese abilitate e verificare il piano di lavoro presentato all’ASL.
- Conservare la documentazione storica sulle esposizioni e sulle misure adottate: è decisiva in caso di contenzioso.
Domande frequentiFAQ
Gli eredi di un lavoratore morto di mesotelioma possono chiedere il risarcimento?
Perché alcuni processi penali per amianto finiscono con l’assoluzione?
Un’azienda con una copertura in eternit deve rimuoverla?
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