Principi giurisprudenziali della Cassazione sulla responsabilità penale e civile del datore di lavoro per esposizione ad amianto: causalità omissiva, teoria delle serie e apprezzabili probabilità, prescrizione, danno biologico jure proprio e iure hereditatis, responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 e obblighi differenziati tra L. 257/1992 e D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
La Cassazione ha consolidato un corpus di principi sulla responsabilità dell'impresa in materia di amianto: il datore di lavoro risponde penalmente per omicidio colposo o lesioni colpose quando la sua omissione ha contribuito causalmente — secondo la teoria delle serie e apprezzabili probabilità — allo sviluppo della malattia; la prescrizione decorre dalla morte o dalla diagnosi, non dall'ultima esposizione; sul piano civile il danno risarcibile comprende voce jure proprio e iure hereditatis; l'ente può rispondere ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001; gli obblighi variano a seconda che l'esposizione sia avvenuta prima o dopo la L. 257/1992.
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Il quadro normativo: dalla L. 257/1992 al D.Lgs. 81/08
La L. 27 marzo 1992 n. 257 ha vietato l'uso, la produzione e la commercializzazione di amianto in Italia a partire dal 28 aprile 1994. Le attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto sono disciplinate dal D.M. 6 settembre 1994 e dal D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo III, artt. 246-261), che impongono piano di lavoro, notifica all'ASL, formazione specifica degli addetti e sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti o ex esposti. Le malattie professionali da amianto riconosciute dall'INAIL — mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare e asbestosi — danno diritto alla rendita per inabilità permanente, cumulabile con il risarcimento del danno differenziale in sede civile.
La responsabilità penale del datore: reato presupposto e nesso causale
Il reato contestato al datore di lavoro è normalmente l'omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) o le lesioni colpose gravi aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) per violazione delle norme antinfortunistiche. La Cassazione Penale Sez. IV, con sentenza n. 38132/2018, ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro non richiede la prova di un nesso causale di certezza assoluta, ma si fonda sulla elevata probabilità logica che la condotta omissiva del datore — mancata adozione di misure preventive, mancata bonifica, omessa fornitura di DPI — abbia concausato l'insorgenza della patologia.
La teoria della dose cumulativa — accolta stabilmente dalla Cassazione — stabilisce che ogni singola dose di fibre di amianto inalata nel corso della vita lavorativa del dipendente contribuisce ad aumentare il carico di fibre nei polmoni e ad abbreviare il periodo di latenza della malattia. Ne consegue che nessun periodo di esposizione, nemmeno il più breve o remoto nel tempo, è privo di rilevanza causale.
La causalità omissiva e la prescrizione
In forza della causalità omissiva impropria (art. 40, comma 2, c.p.), il datore di lavoro che aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento risponde della malattia insorta nonostante non abbia agito materialmente su di essa. La Cassazione Pen. n. 9032/2020 ha confermato che è sufficiente dimostrare che la condotta alternativa doverosa avrebbe offerto "serie e apprezzabili probabilità" di salvare il lavoratore o di ritardare significativamente l'insorgenza della patologia.
Sul tema della prescrizione, l'orientamento consolidato della Cassazione fissa il dies a quo alla data di consumazione del reato: la morte per omicidio colposo, la stabilizzazione delle lesioni per le lesioni colpose. Nei casi di malattia professionale a evoluzione progressiva, il reato di lesioni si trasforma in omicidio colposo al momento del decesso, e il termine di prescrizione — dodici anni e mezzo per l'omicidio colposo aggravato — decorre da quella data, non dall'ultima esposizione.
La responsabilità civile e le voci di danno
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15491/2019 ha tracciato con precisione il perimetro del danno risarcibile: al lavoratore ammalato spetta il danno biologico jure proprio (invalidità permanente, danno morale, danno esistenziale); agli eredi spettano sia il danno trasmissibile iure hereditatis (danno biologico terminale maturato dal defunto) sia il danno jure proprio da perdita del rapporto parentale. I titoli sono cumulabili entro il limite del divieto di duplicazione dello stesso danno.
Giurisprudenza su amianto e responsabilità d'impresaFAQ
Quando la Cassazione condanna penalmente il datore di lavoro per mesotelioma da amianto nei dipendenti?
La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato un orientamento consolidato in base al quale il datore di lavoro risponde penalmente per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) o lesioni colpose aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) quando si dimostra che la sua condotta omissiva — mancata adozione di misure antiesposizione, omessa sorveglianza sanitaria, assenza di dispositivi di protezione individuale adeguati — ha contribuito causalmente allo sviluppo del mesotelioma pleurico o peritoneale nel lavoratore esposto. La sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 38132/2018 ha riaffermato che il datore di lavoro, in quanto titolare della posizione di garanzia ex art. 2087 c.c. e garante della salute dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08, ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre l'esposizione ad amianto al minimo possibile, e — dal 1992 in poi, in applicazione della L. 257/1992 — di non utilizzare amianto e di procedere alla bonifica degli ambienti di lavoro in cui la fibra era stata precedentemente installata. La condanna penale richiede la prova del nesso causale, normalmente accertata con il criterio dell'elevata probabilità logica fondato sulla teoria della dose cumulativa: ogni singola esposizione ad amianto, anche in momenti differenti e presso più datori di lavoro, ha contribuito a incrementare il carico di fibre nel polmone del lavoratore, aumentando il rischio di insorgenza e abbreviando il periodo di latenza. La responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa dalla mancanza di certezza scientifica assoluta sul meccanismo di cancerogenesi dell'amianto, essendo sufficiente un giudizio probabilistico fondato sulla letteratura scientifica e sulle circostanze del caso concreto.
Cos'è la causalità omissiva e come si applica nei casi di amianto secondo la Cassazione?
La causalità omissiva è il nucleo concettuale attorno al quale ruota tutta la giurisprudenza penale sull'amianto. Il reato di omicidio colposo o lesioni colpose in questo contesto è sempre un reato omissivo improprio: il datore di lavoro non cagiona attivamente la malattia del dipendente, ma non impedisce — pur avendone l'obbligo giuridico in forza della posizione di garanzia — l'esposizione a fibre di amianto che porterà all'insorgenza della patologia. La Cassazione ha fatto propria la c.d. teoria delle 'serie e apprezzabili probabilità di salvare il lavoratore': il giudice deve verificare se, qualora il datore avesse tenuto la condotta doverosa omessa (ad esempio, sostituendo l'amianto con materiali alternativi, fornendo adeguata protezione respiratoria, limitando i tempi di esposizione), vi sarebbero state serie e apprezzabili probabilità di evitare l'insorgenza della malattia o di ridurre significativamente il rischio. La sentenza Cass. Pen. n. 9032/2020 ha ribadito che in tema di causalità omissiva il giudice non deve raggiungere la certezza assoluta dell'efficacia causale dell'omissione, ma è sufficiente che, alla luce di leggi scientifiche e delle circostanze del caso concreto, l'adozione della condotta alternativa doverosa avrebbe verosimilmente ridotto il rischio in misura apprezzabile. L'onere della prova circa la non evitabilità dell'evento anche in caso di adozione delle misure prescritte grava sul datore di lavoro imputato, che deve dimostrare che la patologia si sarebbe manifestata ugualmente e con lo stesso decorso indipendentemente dalla propria condotta omissiva. Questo meccanismo probatorio ha consentito numerose condanne anche in casi di esposizioni risalenti a decenni addietro, in assenza di dati precisi sulle concentrazioni di fibre.
Il termine di prescrizione per i reati da amianto: decorre dalla morte o dall'esposizione?
Il tema della prescrizione nei reati da amianto è uno degli aspetti più dibattuti e giurisprudenzialmente rilevanti della materia, perché dalla sua soluzione dipende la concreta perseguibilità penale di condotte che spesso risalgono a decenni addietro. La Cassazione ha affermato con orientamento oggi consolidato che il termine di prescrizione decorre non dall'ultima esposizione ad amianto — che può risalire agli anni Sessanta, Settanta o Ottanta — ma dalla data di consumazione del reato, che per l'omicidio colposo corrisponde alla morte del lavoratore e per le lesioni colpose alla guarigione o alla stabilizzazione delle lesioni. Questo è un principio di fondamentale importanza pratica: poiché il mesotelioma ha una latenza che può superare i trenta-quarant'anni, applicare la prescrizione dalla data di esposizione renderebbe di fatto impossibile qualsiasi azione penale. Nei reati di lesioni colpose in forma aggravata dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) il termine di prescrizione, come modificato dalla L. 251/2005 (riforma ex-Cirielli), è di sette anni e mezzo, prorogabile in presenza di atti interruttivi. Per l'omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) il termine è di dodici anni e mezzo. La Cassazione ha inoltre chiarito che, nelle ipotesi di malattia professionale a evoluzione progressiva come l'asbestosi o il mesotelioma, il reato di lesioni colpose si trasforma in omicidio colposo al momento del decesso, e il termine di prescrizione decorre da quest'ultima data, non da quella delle lesioni originarie. Questo principio rende possibile l'azione penale anche a distanza di molti anni dalla diagnosi.
Responsabilità civile dell'impresa verso i lavoratori ex esposti ad amianto: danno biologico jure proprio e danno iure hereditatis
La responsabilità civile del datore di lavoro verso i dipendenti esposti ad amianto si fonda sull'art. 2087 c.c. — che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro — e sull'art. 2043 c.c. per i soggetti non in rapporto di lavoro diretto. La sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15491/2019 ha fatto chiarezza sulla distinzione tra le diverse tipologie di danno risarcibile. Il danno biologico jure proprio spetta al lavoratore che ha contratto la malattia e che agisce personalmente in giudizio per il risarcimento del pregiudizio alla propria integrità psicofisica: comprende l'invalidità permanente, il danno esistenziale, il danno morale soggettivo (sofferenza e patimento connessi alla consapevolezza di una malattia grave e progressiva). Il danno iure hereditatis è invece quello che si trasmette agli eredi del lavoratore deceduto: include il danno biologico già maturato dal defunto nel periodo tra diagnosi e morte (danno biologico terminale o catastrofale, liquidato equitativamente in considerazione della consapevolezza della malattia e della prospettiva di vita residua) e il danno da perdita della vita in sé qualora il decesso sia sopravvenuto rapidamente. Agli eredi e ai congiunti prossimi spetta inoltre il danno da perdita del rapporto parentale (danno jure proprio dei familiari), distinto dal danno iure hereditatis e liquidato in via autonoma sulla base di criteri tabellari e personalizzati. La Cassazione ha affermato che questi titoli risarcitori sono cumulabili e non si escludono a vicenda, fermo restando il divieto di doppia liquidazione per la medesima voce di danno.
D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies e amianto: può l'ente rispondere per i reati commessi dai vertici?
Sì. Il D.Lgs. 231/2001 prevede all'art. 25-septies la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, incluse quelle sulla protezione dall'esposizione ad amianto. La responsabilità dell'ente si aggiunge — e non si sostituisce — a quella penale personale del datore di lavoro o dell'amministratore che ha materialmente commesso il reato presupposto. I presupposti per la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies sono: la commissione del reato presupposto (omicidio colposo o lesioni colpose aggravate) da parte di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza degli apicali; la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente (ad esempio, il risparmio sui costi di bonifica dell'amianto o sulla fornitura di DPI adeguati costituisce un vantaggio economico per l'ente). Le sanzioni a carico dell'ente comprendono sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote (con il valore di ciascuna quota compreso tra 258 e 1.549 euro) e sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni). L'ente può evitare le sanzioni interdittive dimostrando di avere adottato, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo (MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie e di avere istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) efficace. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto spesso i MOG adottati dalle imprese non adeguati a prevenire i reati da esposizione ad amianto, in assenza di procedure specifiche per la mappatura e la bonifica dell'amianto presente negli stabilimenti.
Differenza tra L. 257/1992 e D.Lgs. 81/08 in materia di amianto: obblighi e responsabilità a confronto
La L. 27 marzo 1992 n. 257 ha sancito il divieto assoluto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto in Italia, fissando il termine del 28 aprile 1994 per la cessazione delle attività produttive con amianto. Dal punto di vista della responsabilità penale e civile del datore di lavoro, questa legge ha una rilevanza fondamentale: le condotte tenute dopo il 28 aprile 1994 che abbiano implicato utilizzo di amianto o omessa bonifica di ambienti in cui l'amianto era presente sono inequivocabilmente illecite e integrano la violazione della norma cautelare che fonda la responsabilità colposa. Per le esposizioni avvenute prima del 1992, la questione si sposta sulla prevedibilità del rischio: la Cassazione ha chiarito che già dagli anni Sessanta-Settanta la letteratura scientifica riconosceva la cancerogenicità dell'amianto, sicché il datore di lavoro diligente avrebbe dovuto adottare misure preventive anche in assenza di un esplicito divieto normativo, in virtù dell'obbligo generale dell'art. 2087 c.c. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo III, artt. 246-261) disciplina invece gli obblighi tuttora vigenti per le attività di bonifica, demolizione e manutenzione su manufatti contenenti amianto: piano di lavoro approvato dall'ASL, formazione specifica degli addetti, sorveglianza sanitaria degli esposti, uso di DPI di terza categoria, notifica all'organo di vigilanza. Le responsabilità penali per la violazione di queste disposizioni — che riguardano chi lavora sull'amianto in vigenza del D.Lgs. 81/08 — si aggiungono, senza escluderle, alle responsabilità per i danni da esposizione pregressa che si manifestano oggi sotto forma di malattia professionale.
Quando la Cassazione condanna penalmente il datore di lavoro per mesotelioma da amianto nei dipendenti?
La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato un orientamento consolidato in base al quale il datore di lavoro risponde penalmente per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) o lesioni colpose aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) quando si dimostra che la sua condotta omissiva — mancata adozione di misure antiesposizione, omessa sorveglianza sanitaria, assenza di dispositivi di protezione individuale adeguati — ha contribuito causalmente allo sviluppo del mesotelioma pleurico o peritoneale nel lavoratore esposto. La sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 38132/2018 ha riaffermato che il datore di lavoro, in quanto titolare della posizione di garanzia ex art. 2087 c.c. e garante della salute dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08, ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre l'esposizione ad amianto al minimo possibile, e — dal 1992 in poi, in applicazione della L. 257/1992 — di non utilizzare amianto e di procedere alla bonifica degli ambienti di lavoro in cui la fibra era stata precedentemente installata. La condanna penale richiede la prova del nesso causale, normalmente accertata con il criterio dell'elevata probabilità logica fondato sulla teoria della dose cumulativa: ogni singola esposizione ad amianto, anche in momenti differenti e presso più datori di lavoro, ha contribuito a incrementare il carico di fibre nel polmone del lavoratore, aumentando il rischio di insorgenza e abbreviando il periodo di latenza. La responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa dalla mancanza di certezza scientifica assoluta sul meccanismo di cancerogenesi dell'amianto, essendo sufficiente un giudizio probabilistico fondato sulla letteratura scientifica e sulle circostanze del caso concreto.
Cos'è la causalità omissiva e come si applica nei casi di amianto secondo la Cassazione?
La causalità omissiva è il nucleo concettuale attorno al quale ruota tutta la giurisprudenza penale sull'amianto. Il reato di omicidio colposo o lesioni colpose in questo contesto è sempre un reato omissivo improprio: il datore di lavoro non cagiona attivamente la malattia del dipendente, ma non impedisce — pur avendone l'obbligo giuridico in forza della posizione di garanzia — l'esposizione a fibre di amianto che porterà all'insorgenza della patologia. La Cassazione ha fatto propria la c.d. teoria delle 'serie e apprezzabili probabilità di salvare il lavoratore': il giudice deve verificare se, qualora il datore avesse tenuto la condotta doverosa omessa (ad esempio, sostituendo l'amianto con materiali alternativi, fornendo adeguata protezione respiratoria, limitando i tempi di esposizione), vi sarebbero state serie e apprezzabili probabilità di evitare l'insorgenza della malattia o di ridurre significativamente il rischio. La sentenza Cass. Pen. n. 9032/2020 ha ribadito che in tema di causalità omissiva il giudice non deve raggiungere la certezza assoluta dell'efficacia causale dell'omissione, ma è sufficiente che, alla luce di leggi scientifiche e delle circostanze del caso concreto, l'adozione della condotta alternativa doverosa avrebbe verosimilmente ridotto il rischio in misura apprezzabile. L'onere della prova circa la non evitabilità dell'evento anche in caso di adozione delle misure prescritte grava sul datore di lavoro imputato, che deve dimostrare che la patologia si sarebbe manifestata ugualmente e con lo stesso decorso indipendentemente dalla propria condotta omissiva. Questo meccanismo probatorio ha consentito numerose condanne anche in casi di esposizioni risalenti a decenni addietro, in assenza di dati precisi sulle concentrazioni di fibre.
Il termine di prescrizione per i reati da amianto: decorre dalla morte o dall'esposizione?
Il tema della prescrizione nei reati da amianto è uno degli aspetti più dibattuti e giurisprudenzialmente rilevanti della materia, perché dalla sua soluzione dipende la concreta perseguibilità penale di condotte che spesso risalgono a decenni addietro. La Cassazione ha affermato con orientamento oggi consolidato che il termine di prescrizione decorre non dall'ultima esposizione ad amianto — che può risalire agli anni Sessanta, Settanta o Ottanta — ma dalla data di consumazione del reato, che per l'omicidio colposo corrisponde alla morte del lavoratore e per le lesioni colpose alla guarigione o alla stabilizzazione delle lesioni. Questo è un principio di fondamentale importanza pratica: poiché il mesotelioma ha una latenza che può superare i trenta-quarant'anni, applicare la prescrizione dalla data di esposizione renderebbe di fatto impossibile qualsiasi azione penale. Nei reati di lesioni colpose in forma aggravata dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.) il termine di prescrizione, come modificato dalla L. 251/2005 (riforma ex-Cirielli), è di sette anni e mezzo, prorogabile in presenza di atti interruttivi. Per l'omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) il termine è di dodici anni e mezzo. La Cassazione ha inoltre chiarito che, nelle ipotesi di malattia professionale a evoluzione progressiva come l'asbestosi o il mesotelioma, il reato di lesioni colpose si trasforma in omicidio colposo al momento del decesso, e il termine di prescrizione decorre da quest'ultima data, non da quella delle lesioni originarie. Questo principio rende possibile l'azione penale anche a distanza di molti anni dalla diagnosi.
Responsabilità civile dell'impresa verso i lavoratori ex esposti ad amianto: danno biologico jure proprio e danno iure hereditatis
La responsabilità civile del datore di lavoro verso i dipendenti esposti ad amianto si fonda sull'art. 2087 c.c. — che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro — e sull'art. 2043 c.c. per i soggetti non in rapporto di lavoro diretto. La sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15491/2019 ha fatto chiarezza sulla distinzione tra le diverse tipologie di danno risarcibile. Il danno biologico jure proprio spetta al lavoratore che ha contratto la malattia e che agisce personalmente in giudizio per il risarcimento del pregiudizio alla propria integrità psicofisica: comprende l'invalidità permanente, il danno esistenziale, il danno morale soggettivo (sofferenza e patimento connessi alla consapevolezza di una malattia grave e progressiva). Il danno iure hereditatis è invece quello che si trasmette agli eredi del lavoratore deceduto: include il danno biologico già maturato dal defunto nel periodo tra diagnosi e morte (danno biologico terminale o catastrofale, liquidato equitativamente in considerazione della consapevolezza della malattia e della prospettiva di vita residua) e il danno da perdita della vita in sé qualora il decesso sia sopravvenuto rapidamente. Agli eredi e ai congiunti prossimi spetta inoltre il danno da perdita del rapporto parentale (danno jure proprio dei familiari), distinto dal danno iure hereditatis e liquidato in via autonoma sulla base di criteri tabellari e personalizzati. La Cassazione ha affermato che questi titoli risarcitori sono cumulabili e non si escludono a vicenda, fermo restando il divieto di doppia liquidazione per la medesima voce di danno.
D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies e amianto: può l'ente rispondere per i reati commessi dai vertici?
Sì. Il D.Lgs. 231/2001 prevede all'art. 25-septies la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, incluse quelle sulla protezione dall'esposizione ad amianto. La responsabilità dell'ente si aggiunge — e non si sostituisce — a quella penale personale del datore di lavoro o dell'amministratore che ha materialmente commesso il reato presupposto. I presupposti per la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies sono: la commissione del reato presupposto (omicidio colposo o lesioni colpose aggravate) da parte di un soggetto apicale o di un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza degli apicali; la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente (ad esempio, il risparmio sui costi di bonifica dell'amianto o sulla fornitura di DPI adeguati costituisce un vantaggio economico per l'ente). Le sanzioni a carico dell'ente comprendono sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote (con il valore di ciascuna quota compreso tra 258 e 1.549 euro) e sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni). L'ente può evitare le sanzioni interdittive dimostrando di avere adottato, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo (MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie e di avere istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) efficace. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto spesso i MOG adottati dalle imprese non adeguati a prevenire i reati da esposizione ad amianto, in assenza di procedure specifiche per la mappatura e la bonifica dell'amianto presente negli stabilimenti.
Differenza tra L. 257/1992 e D.Lgs. 81/08 in materia di amianto: obblighi e responsabilità a confronto
La L. 27 marzo 1992 n. 257 ha sancito il divieto assoluto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto in Italia, fissando il termine del 28 aprile 1994 per la cessazione delle attività produttive con amianto. Dal punto di vista della responsabilità penale e civile del datore di lavoro, questa legge ha una rilevanza fondamentale: le condotte tenute dopo il 28 aprile 1994 che abbiano implicato utilizzo di amianto o omessa bonifica di ambienti in cui l'amianto era presente sono inequivocabilmente illecite e integrano la violazione della norma cautelare che fonda la responsabilità colposa. Per le esposizioni avvenute prima del 1992, la questione si sposta sulla prevedibilità del rischio: la Cassazione ha chiarito che già dagli anni Sessanta-Settanta la letteratura scientifica riconosceva la cancerogenicità dell'amianto, sicché il datore di lavoro diligente avrebbe dovuto adottare misure preventive anche in assenza di un esplicito divieto normativo, in virtù dell'obbligo generale dell'art. 2087 c.c. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo III, artt. 246-261) disciplina invece gli obblighi tuttora vigenti per le attività di bonifica, demolizione e manutenzione su manufatti contenenti amianto: piano di lavoro approvato dall'ASL, formazione specifica degli addetti, sorveglianza sanitaria degli esposti, uso di DPI di terza categoria, notifica all'organo di vigilanza. Le responsabilità penali per la violazione di queste disposizioni — che riguardano chi lavora sull'amianto in vigenza del D.Lgs. 81/08 — si aggiungono, senza escluderle, alle responsabilità per i danni da esposizione pregressa che si manifestano oggi sotto forma di malattia professionale.
Fonti normative
L. 27 marzo 1992 n. 257 — Divieto di uso, produzione e commercializzazione di amianto in Italia
D.M. 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio amianto negli edifici
D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III artt. 246-261 — Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto
Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 589, comma 2, c.p. — Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche