Codice ATECO 2025
Il codice 92.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rapine e aggressioni
- Conflitti con clienti, anche in stato di alterazione
- Lavoro serale, notturno e festivo
- Lavoro al videoterminale e in piedi
- Stress lavoro-correlato
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Contante e clienti
Le misure contro rapine e aggressioni sono organizzative e tecniche: poco contante disponibile, casseforti temporizzate, videosorveglianza, pulsanti di allarme, mai un solo addetto nelle ore serali più a rischio, formazione sulla gestione dei clienti aggressivi.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 92.00
- DVR con valutazione del rischio di rapina e di aggressione
- Concessioni e licenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di pubblica sicurezza (art. 88 TULPS)
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003)
- Procedure per la gestione del contante e dei conflitti
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 92.00: livello 1 o 2.
Livello 2 per le sale con capienza oltre 100 persone o superficie oltre 200 m² (DPR 151/2011, attività 65); livello 1 negli altri casi. Per i locali con grande affollamento verifica anche l'elenco delle attività di livello 3 (DM 02/09/2021, Allegato III, punto 3.2.2).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Questura
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Un solo addetto in chiusura serale
- Nessuna procedura scritta per la gestione dei conflitti