Risposta rapida
Il rischio di aggressione da parte di terzi va valutato nel DVR (art. 28 del D.Lgs. 81/2008) per le mansioni esposte, con misure strutturali, organizzative e formative e una procedura di segnalazione degli episodi. L’aggressione subita al lavoro è un infortunio da denunciare all’INAIL.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 15 e 28; L. 113/2020 per il personale sanitario; Raccomandazione n. 8 del Ministero della Salute; L. 4/2021 di ratifica della Convenzione ILO n. 190.
Domande frequenti sulle aggressioni sul lavoroFAQ
Il rischio di aggressione da parte di clienti o utenti va valutato?
Sì. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, e la violenza da parte di terzi è un rischio prevedibile in molte attività. Il datore di lavoro deve analizzarlo per le mansioni esposte e adottare misure adeguate (art. 15). Non basta considerarlo un evento imprevedibile o un problema di ordine pubblico.
Quali attività sono più esposte?
Sanità e servizi sociosanitari (pronto soccorso, psichiatria, servizi territoriali, RSA), servizi sociali, sportelli al pubblico di enti e aziende, controllori e personale del trasporto pubblico, commercio con maneggio di denaro, farmacie, vigilanza, personale che lavora da solo o di notte, consegne a domicilio. La valutazione va fatta per mansione e luogo, considerando gli episodi già avvenuti.
Quali misure si possono adottare?
Misure strutturali (layout degli sportelli e delle sale d’attesa, vie di uscita, illuminazione, controllo degli accessi, pulsanti di allarme collegati, videosorveglianza nel rispetto della normativa), organizzative (evitare il lavoro isolato nei contesti a rischio, gestione delle attese e delle informazioni all’utenza, procedure per le situazioni critiche, collegamenti con le forze dell’ordine) e formative (riconoscimento dei segnali, tecniche di comunicazione e de-escalation). In sanità sono di riferimento la Raccomandazione ministeriale n. 8 del 2007 e le iniziative previste dalla L. 113/2020.
Come vanno gestiti gli episodi di aggressione?
Con una procedura di segnalazione interna semplice, che raccolga anche gli episodi senza lesioni e le minacce verbali, perché servono ad aggiornare la valutazione. Dopo l’evento: soccorso, supporto al lavoratore anche psicologico, analisi dell’accaduto con preposti e RSPP, revisione delle misure. Se c’è una lesione, l’evento va gestito come infortunio sul lavoro.
L’aggressione subita al lavoro è un infortunio INAIL?
Sì, se avviene in occasione di lavoro: la lesione causata da un’aggressione, compresi i danni psichici documentati, è indennizzabile come infortunio. Il datore di lavoro deve inviare la denuncia all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, quando la prognosi supera i tre giorni (art. 53 del DPR 1124/1965).
Cosa prevede la legge per le aggressioni al personale sanitario?
La L. 14 agosto 2020, n. 113 ha istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, introdotto aggravanti per lesioni a danno di questo personale e previsto la procedibilità d’ufficio. Successivi interventi normativi hanno rafforzato le misure penali, tra cui l’arresto in flagranza anche differito. Questi strumenti si aggiungono, non sostituiscono, gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- L. 14 agosto 2020, n. 113 — Sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
- DPR 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53 — Denuncia di infortunio
- Ministero della Salute — Raccomandazione n. 8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (2007)
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