Codice ATECO 2025
Il codice 93.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Gestione della folla e delle emergenze negli eventi
- Manutenzione dei campi: trattori, tosaerba, prodotti per il verde
- Lavori in quota su tribune, coperture e impianti di illuminazione
- Aggressioni durante gli eventi
- Lavoro serale e festivo
- Prodotti chimici per pulizia e manutenzione
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Eventi con pubblico
Per le manifestazioni con pubblico servono un piano di gestione della sicurezza, addetti formati in numero adeguato agli spettatori e un coordinamento con organizzatori, forze dell'ordine e soccorso sanitario. I lavoratori del gestore e degli organizzatori devono sapere chi coordina l'emergenza.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 93.11
- Rispetto delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (DM 18/03/1996) e certificato di prevenzione incendi per gli impianti con oltre 100 spettatori (DPR 151/2011, attività 65)
- Piano di emergenza e gestione della sicurezza degli eventi con il personale addetto, compresi gli steward dove previsti
- DVR con custodi, manutentori e personale degli eventi
- Defibrillatore e personale formato
- Coordinamento con le società sportive e gli organizzatori di eventi (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per trattori e macchine per la manutenzione del verde
- Abilitazione per piattaforme di lavoro elevabili
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 93.11: livello 1 o 2.
Livello 2 per gli impianti con oltre 100 spettatori o superficie al chiuso oltre 200 m², soggetti al DPR 151/2011 (attività 65); livello 1 per gli impianti senza pubblico o più piccoli. Per i locali con grande affollamento verifica anche l'elenco delle attività di livello 3 (DM 02/09/2021, Allegato III, punto 3.2.2).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Questura per gli eventi sportivi
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Eventi senza coordinamento tra gestore e organizzatore
- Manutenzione delle torri faro senza protezioni anticaduta