Codice ATECO 2025
Il codice 93.21 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Organi in movimento delle attrazioni durante esercizio e manutenzione
- Lavori in quota sulle strutture delle attrazioni
- Gestione delle emergenze con molti visitatori, compresa l'evacuazione dalle attrazioni
- Lavoro all'aperto con caldo e radiazione solare
- Lavoro stagionale con molti addetti nuovi
- Ristorazione e servizi interni
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Attrazioni e manutentori
Le prove giornaliere prima dell'apertura e le manutenzioni vanno registrate nel libretto dell'attrazione. I manutentori lavorano spesso in quota e vicino a organi in movimento: l'attrazione va bloccata con lucchetto prima di ogni intervento. I conduttori stagionali devono essere addestrati sull'attrazione specifica, comprese le procedure di emergenza.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 93.21
- Registrazione e codice identificativo delle attrazioni, collaudi e verifiche periodiche secondo il DM 18/05/2007 sullo spettacolo viaggiante
- Libretto di ogni attrazione con le manutenzioni e le prove giornaliere
- Procedure per l'evacuazione dei visitatori dalle attrazioni bloccate
- DVR con conduttori delle attrazioni, manutentori, ristorazione e personale stagionale
- Piano di emergenza del parco
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Addestramento dei conduttori di ogni attrazione
- Formazione per i lavori in quota e i DPI anticaduta per i manutentori
- Formazione degli alimentaristi per la ristorazione
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 93.21: livello 1 o 2.
Livello 2 se il parco comprende attività soggette al DPR 151/2011 (ad esempio locali di trattenimento al chiuso oltre 100 persone o 200 m², attività 65, centrali termiche oltre 116 kW, depositi di combustibili); livello 1 negli altri casi. Per i locali con grande affollamento verifica anche l'elenco delle attività di livello 3 (DM 02/09/2021, Allegato III, punto 3.2.2).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Comune e commissione di vigilanza
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Prove giornaliere non registrate
- Manutenzione con attrazione non bloccata