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Piano di Emergenza ed Evacuazione

Definizione, riferimenti normativi, contenuto minimo, prove di evacuazione, segnaletica e responsabilità previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 2 settembre 2021.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)è il documento che il datore di lavoro predispone ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per organizzare e gestire le emergenze che possono verificarsi in azienda: incendio, esplosione, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso e altre situazioni di pericolo grave e immediato. Il Piano definisce le procedure operative, i ruoli, i percorsi di fuga, i punti di raccolta e le modalità di coordinamento con i soccorsi esterni, ed è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

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Riferimento normativo

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione trae origine da un insieme di norme di rango primario e secondario che si integrano tra loro:

  • Art. 43 D.Lgs. 81/08— impone al datore di lavoro di prendere le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso, di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti e di designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.
  • Allegato IV D.Lgs. 81/08 — stabilisce i requisiti tecnici minimi dei luoghi di lavoro relativi a vie e uscite di emergenza, segnaletica, illuminazione di sicurezza e porte antipanico.
  • D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi — Regola tecnica RTO) — sostituisce progressivamente il D.M. 10 marzo 1998 e introduce la gestione della sicurezza antincendio (GSA) come requisito strutturato per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Il PEE è parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.
  • D.M. 388/2003— disciplina le modalità di organizzazione del primo soccorso aziendale e la composizione delle squadre di pronto intervento in funzione della classe di appartenenza dell'azienda (A, B o C).
  • D.Lgs. 81/08 Titolo V (artt. 161–166)— regolamenta la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo i criteri di impiego dei segnali visivi, acustici e luminosi necessari anche ai fini dell'emergenza.

Quando il Piano di Emergenza è obbligatorio

La predisposizione di un Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08. La complessità e il livello di dettaglio del documento variano tuttavia in funzione di specifici parametri:

  • Numero di lavoratori— per le aziende con più di dieci dipendenti il Piano deve essere redatto in forma scritta e conservato; per le imprese con un numero inferiore di lavoratori possono essere adottate misure semplificate, purché idonee a garantire l'evacuazione in sicurezza.
  • Livello di rischio incendio — le attività classificate a rischio incendio elevato (soggette al Codice di Prevenzione Incendi o al D.P.R. 151/2011) richiedono un Piano strutturato e approvato, con indicazione delle misure specifiche di prevenzione e protezione antincendio.
  • Presenza di sostanze pericolose— le aziende soggette alla direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) devono predisporre un Piano di Emergenza Interno (PEI) coordinato con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) predisposto dall'autorità prefettizia.
  • Caratteristiche strutturali — edifici con più piani, ambienti confinati, locali interrati o strutture che ospitano pubblico comportano obblighi aggiuntivi in materia di vie di fuga e compartimentazione.

Contenuto minimo del Piano di Emergenza ed Evacuazione

Il PEE deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • Planimetria dei luoghi di lavoro— pianta aggiornata di ogni piano dell'edificio con indicazione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei presidi antincendio (estintori, idranti, naspi), dei quadri elettrici e dei punti di raccolta esterni.
  • Vie di esodo e uscite di sicurezza— descrizione dei percorsi di evacuazione, con indicazione della larghezza minima, della lunghezza massima di percorrenza e dei criteri di priorità in caso di blocco di un'uscita.
  • Punti di raccolta— individuazione delle aree di assembramento esterne all'edificio, sufficientemente distanti e sicure, dove i lavoratori si radunano al termine dell'evacuazione per consentire la verifica della presenza.
  • Elenco nominativo dei lavoratori con disabilità o mobilità ridotta — con indicazione dei presidi di assistenza previsti (sedie di evacuazione, personale dedicato, aree di attesa sicura).
  • Composizione della squadra di emergenza — nominativi degli addetti antincendio e di primo soccorso designati, con indicazione dei turni di servizio e dei sostituti in caso di assenza.
  • Procedure operative per tipologia di emergenza— istruzioni distinte per incendio, primo soccorso, esplosione, emergenza chimica, e ogni altra eventualità rilevante per l'attività svolta.
  • Numeri di emergenza e catena di allarme— numero unico di emergenza (112), Vigili del Fuoco, SUEM/118, referenti interni, con descrizione della sequenza di attivazione dell'allarme.
  • Sistema di allarme — descrizione del segnale di allarme (acustico, luminoso) e delle modalità di attivazione manuale o automatica.

Prove di evacuazione: frequenza, registrazione e verbale

L'art. 43, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di emergenza attraverso prove pratiche. Il D.M. 2 settembre 2021 (sezione S.5 — Gestione della sicurezza antincendio) specifica che:

  • Frequenza minima— le prove di evacuazione devono essere effettuate almeno una volta l'anno. Per le attività a rischio elevato o con significativa presenza di pubblico può essere richiesta una frequenza maggiore (semestrale).
  • Partecipanti — alla prova devono partecipare tutti i lavoratori presenti, inclusi eventuali lavoratori somministrati, autonomi o appaltatori che operano stabilmente nei locali.
  • Registrazione — ogni prova di evacuazione deve essere registrata nel registro antincendio(o nel Registro dei controlli periodici previsto dal D.M. 2 settembre 2021), con indicazione della data, dell'ora, del numero di partecipanti e dell'esito.
  • Verbale di esercitazione— è buona prassi redigere un verbale che descriva l'andamento della prova, le criticità rilevate (es. percorsi ostruiti, tempi di evacuazione superiori al previsto, assenza di alcuni addetti) e le azioni correttive adottate. Il verbale costituisce elemento di prova in caso di ispezione.

Segnaletica di sicurezza obbligatoria

Il D.Lgs. 81/08, Titolo V (artt. 161–166) e gli Allegati XXV e XXVII impongono l'apposizione della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini dell'emergenza e dell'evacuazione sono obbligatori:

  • Cartelli di salvataggio (fondo verde, pittogramma bianco) — indicano le vie di uscita di emergenza, le direzioni di fuga, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta. Devono essere visibili anche in caso di mancanza di illuminazione ordinaria.
  • Cartelli antincendio (fondo rosso, pittogramma bianco) — segnalano la posizione di estintori, idranti, naspi, pulsanti di allarme manuale e altri presidi antincendio.
  • Illuminazione di sicurezza— luci di emergenza autonome che si attivano in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica ordinaria, obbligatorie lungo tutti i percorsi di esodo.
  • Segnaletica luminosa e acustica — sistemi di allarme visivo o sonoro che integrano la cartellonistica in ambienti rumorosi o con lavoratori con disabilità uditive.

La segnaletica deve essere conforme alle norme UNI EN ISO 7010 e mantenuta in perfetta efficienza, con verifica periodica dell'integrità e della visibilità dei cartelli.

Responsabilità nella gestione delle emergenze

La responsabilità della predisposizione e dell'aggiornamento del PEE è ripartita tra diverse figure del sistema prevenzionistico aziendale:

  • Datore di lavoro— titolare dell'obbligo principale ex art. 43 D.Lgs. 81/08. Non può delegare la predisposizione del Piano; deve designare gli addetti all'emergenza, assicurarsi che siano formati e aggiornarli ad ogni variazione significativa dell'attività o dei locali.
  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) — collabora alla stesura del PEE, lo integra con la valutazione del rischio incendio contenuta nel DVR e verifica la coerenza tra le procedure operative e le misure di prevenzione adottate.
  • Addetti alla squadra di emergenza— lavoratori designati dal datore di lavoro e formati con i corsi previsti dal D.M. 2 settembre 2021 (addetti antincendio) e dal D.M. 388/2003 (addetti primo soccorso). In caso di emergenza coordinano l'evacuazione, utilizzano i presidi antincendio e prestano il primo soccorso in attesa dei soccorsi professionali.
  • Preposto — verifica che i lavoratori del proprio reparto conoscano le procedure di emergenza e segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo o criticità nella praticabilità delle vie di fuga.
  • Lavoratori— hanno l'obbligo di conoscere le procedure di emergenza, partecipare alle prove di evacuazione e segnalare situazioni di pericolo (art. 20 D.Lgs. 81/08).

Integrazione con il DVR e il Documento di Valutazione del Rischio di Incendio

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione non è un documento autonomo, ma si inserisce in un sistema integrato di gestione della sicurezza:

  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) — il PEE è richiamato nel DVR come misura organizzativa adottata a fronte della valutazione del rischio incendio e di altri rischi gravi. Ogni aggiornamento del DVR che incida sui rischi di emergenza comporta la revisione del Piano.
  • Documento di Valutazione del Rischio di Incendio (DVRI)— documento specifico previsto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 2 settembre 2021) che classifica il profilo di rischio incendio dell'attività e determina le misure antincendio applicabili. Il PEE deve essere coerente con le risultanze del DVRI.
  • Aggiornamento periodico— il Piano deve essere aggiornato ad ogni variazione rilevante: modifica dei locali o della destinazione d'uso, cambio degli addetti all'emergenza, introduzione di nuovi rischi, variazioni nel numero dei lavoratori o nella presenza di persone con mobilità ridotta.

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Domande frequentiFAQ

Il Piano di Emergenza è obbligatorio anche per una piccola azienda con 3 lavoratori?
Sì. L'art. 43 D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti. Per le aziende con meno di dieci lavoratori il Piano può essere redatto in forma semplificata, ma deve comunque individuare le vie di fuga, i punti di raccolta, gli addetti all'emergenza e le procedure da seguire in caso di incendio o evacuazione.
Con quale frequenza va aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione?
Il PEE deve essere aggiornato ogni volta che intervengano variazioni rilevanti: modifiche strutturali o di destinazione d'uso dei locali, cambio degli addetti designati all'emergenza, introduzione di nuove lavorazioni o sostanze pericolose, variazioni nel numero dei lavoratori o nella presenza di persone con mobilità ridotta. In assenza di variazioni, è comunque buona prassi riesaminarlo almeno ogni tre anni o a seguito di ciascuna prova di evacuazione che abbia evidenziato criticità.
Chi sono gli addetti alla gestione delle emergenze e quale formazione devono avere?
Gli addetti alla squadra di emergenza sono lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08. Devono frequentare: (1) il corso per addetti antincendio previsto dal D.M. 2 settembre 2021, con durata variabile (2, 8 o 16 ore) in funzione del livello di rischio dell'attività; (2) il corso di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003, con durata di 12 ore (classi B e C) o 16 ore (classe A). La formazione va rinnovata periodicamente.
Cosa deve contenere la mappa di evacuazione da affiggere in azienda?
La planimetria di evacuazione deve riportare: la pianta aggiornata del piano considerato in scala leggibile, le vie di fuga con frecce direzionali, le uscite di emergenza con la relativa segnaletica, la posizione dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme), la posizione dei quadri elettrici principali, i punti di raccolta esterni e l'indicazione del punto in cui ci si trova ('Lei è qui'). Deve essere affissa in posizione visibile a ogni piano e nei luoghi di maggiore transito.
Cosa succede se non si effettua la prova di evacuazione?
La mancata effettuazione delle prove di evacuazione costituisce una violazione dell'art. 43 D.Lgs. 81/08, sanzionata in capo al datore di lavoro con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro (art. 55 D.Lgs. 81/08). Oltre alla sanzione amministrativa, l'assenza di prove documentate può aggravare la posizione del datore di lavoro in caso di infortunio o sinistro che coinvolga le procedure di emergenza.

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