Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)è il documento che il datore di lavoro predispone ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per organizzare e gestire le emergenze che possono verificarsi in azienda: incendio, esplosione, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso e altre situazioni di pericolo grave e immediato. Il Piano definisce le procedure operative, i ruoli, i percorsi di fuga, i punti di raccolta e le modalità di coordinamento con i soccorsi esterni, ed è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
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Riferimento normativo
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione trae origine da un insieme di norme di rango primario e secondario che si integrano tra loro:
- Art. 43 D.Lgs. 81/08— impone al datore di lavoro di prendere le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso, di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti e di designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.
- Allegato IV D.Lgs. 81/08 — stabilisce i requisiti tecnici minimi dei luoghi di lavoro relativi a vie e uscite di emergenza, segnaletica, illuminazione di sicurezza e porte antipanico.
- D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi — Regola tecnica RTO) — sostituisce progressivamente il D.M. 10 marzo 1998 e introduce la gestione della sicurezza antincendio (GSA) come requisito strutturato per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Il PEE è parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.
- D.M. 388/2003— disciplina le modalità di organizzazione del primo soccorso aziendale e la composizione delle squadre di pronto intervento in funzione della classe di appartenenza dell'azienda (A, B o C).
- D.Lgs. 81/08 Titolo V (artt. 161–166)— regolamenta la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo i criteri di impiego dei segnali visivi, acustici e luminosi necessari anche ai fini dell'emergenza.
Quando il Piano di Emergenza è obbligatorio
La predisposizione di un Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/08. La complessità e il livello di dettaglio del documento variano tuttavia in funzione di specifici parametri:
- Numero di lavoratori— per le aziende con più di dieci dipendenti il Piano deve essere redatto in forma scritta e conservato; per le imprese con un numero inferiore di lavoratori possono essere adottate misure semplificate, purché idonee a garantire l'evacuazione in sicurezza.
- Livello di rischio incendio — le attività classificate a rischio incendio elevato (soggette al Codice di Prevenzione Incendi o al D.P.R. 151/2011) richiedono un Piano strutturato e approvato, con indicazione delle misure specifiche di prevenzione e protezione antincendio.
- Presenza di sostanze pericolose— le aziende soggette alla direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) devono predisporre un Piano di Emergenza Interno (PEI) coordinato con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) predisposto dall'autorità prefettizia.
- Caratteristiche strutturali — edifici con più piani, ambienti confinati, locali interrati o strutture che ospitano pubblico comportano obblighi aggiuntivi in materia di vie di fuga e compartimentazione.
Contenuto minimo del Piano di Emergenza ed Evacuazione
Il PEE deve contenere almeno i seguenti elementi:
- Planimetria dei luoghi di lavoro— pianta aggiornata di ogni piano dell'edificio con indicazione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei presidi antincendio (estintori, idranti, naspi), dei quadri elettrici e dei punti di raccolta esterni.
- Vie di esodo e uscite di sicurezza— descrizione dei percorsi di evacuazione, con indicazione della larghezza minima, della lunghezza massima di percorrenza e dei criteri di priorità in caso di blocco di un'uscita.
- Punti di raccolta— individuazione delle aree di assembramento esterne all'edificio, sufficientemente distanti e sicure, dove i lavoratori si radunano al termine dell'evacuazione per consentire la verifica della presenza.
- Elenco nominativo dei lavoratori con disabilità o mobilità ridotta — con indicazione dei presidi di assistenza previsti (sedie di evacuazione, personale dedicato, aree di attesa sicura).
- Composizione della squadra di emergenza — nominativi degli addetti antincendio e di primo soccorso designati, con indicazione dei turni di servizio e dei sostituti in caso di assenza.
- Procedure operative per tipologia di emergenza— istruzioni distinte per incendio, primo soccorso, esplosione, emergenza chimica, e ogni altra eventualità rilevante per l'attività svolta.
- Numeri di emergenza e catena di allarme— numero unico di emergenza (112), Vigili del Fuoco, SUEM/118, referenti interni, con descrizione della sequenza di attivazione dell'allarme.
- Sistema di allarme — descrizione del segnale di allarme (acustico, luminoso) e delle modalità di attivazione manuale o automatica.
Prove di evacuazione: frequenza, registrazione e verbale
L'art. 43, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di emergenza attraverso prove pratiche. Il D.M. 2 settembre 2021 (sezione S.5 — Gestione della sicurezza antincendio) specifica che:
- Frequenza minima— le prove di evacuazione devono essere effettuate almeno una volta l'anno. Per le attività a rischio elevato o con significativa presenza di pubblico può essere richiesta una frequenza maggiore (semestrale).
- Partecipanti — alla prova devono partecipare tutti i lavoratori presenti, inclusi eventuali lavoratori somministrati, autonomi o appaltatori che operano stabilmente nei locali.
- Registrazione — ogni prova di evacuazione deve essere registrata nel registro antincendio(o nel Registro dei controlli periodici previsto dal D.M. 2 settembre 2021), con indicazione della data, dell'ora, del numero di partecipanti e dell'esito.
- Verbale di esercitazione— è buona prassi redigere un verbale che descriva l'andamento della prova, le criticità rilevate (es. percorsi ostruiti, tempi di evacuazione superiori al previsto, assenza di alcuni addetti) e le azioni correttive adottate. Il verbale costituisce elemento di prova in caso di ispezione.
Segnaletica di sicurezza obbligatoria
Il D.Lgs. 81/08, Titolo V (artt. 161–166) e gli Allegati XXV e XXVII impongono l'apposizione della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini dell'emergenza e dell'evacuazione sono obbligatori:
- Cartelli di salvataggio (fondo verde, pittogramma bianco) — indicano le vie di uscita di emergenza, le direzioni di fuga, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta. Devono essere visibili anche in caso di mancanza di illuminazione ordinaria.
- Cartelli antincendio (fondo rosso, pittogramma bianco) — segnalano la posizione di estintori, idranti, naspi, pulsanti di allarme manuale e altri presidi antincendio.
- Illuminazione di sicurezza— luci di emergenza autonome che si attivano in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica ordinaria, obbligatorie lungo tutti i percorsi di esodo.
- Segnaletica luminosa e acustica — sistemi di allarme visivo o sonoro che integrano la cartellonistica in ambienti rumorosi o con lavoratori con disabilità uditive.
La segnaletica deve essere conforme alle norme UNI EN ISO 7010 e mantenuta in perfetta efficienza, con verifica periodica dell'integrità e della visibilità dei cartelli.
Responsabilità nella gestione delle emergenze
La responsabilità della predisposizione e dell'aggiornamento del PEE è ripartita tra diverse figure del sistema prevenzionistico aziendale:
- Datore di lavoro— titolare dell'obbligo principale ex art. 43 D.Lgs. 81/08. Non può delegare la predisposizione del Piano; deve designare gli addetti all'emergenza, assicurarsi che siano formati e aggiornarli ad ogni variazione significativa dell'attività o dei locali.
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) — collabora alla stesura del PEE, lo integra con la valutazione del rischio incendio contenuta nel DVR e verifica la coerenza tra le procedure operative e le misure di prevenzione adottate.
- Addetti alla squadra di emergenza— lavoratori designati dal datore di lavoro e formati con i corsi previsti dal D.M. 2 settembre 2021 (addetti antincendio) e dal D.M. 388/2003 (addetti primo soccorso). In caso di emergenza coordinano l'evacuazione, utilizzano i presidi antincendio e prestano il primo soccorso in attesa dei soccorsi professionali.
- Preposto — verifica che i lavoratori del proprio reparto conoscano le procedure di emergenza e segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo o criticità nella praticabilità delle vie di fuga.
- Lavoratori— hanno l'obbligo di conoscere le procedure di emergenza, partecipare alle prove di evacuazione e segnalare situazioni di pericolo (art. 20 D.Lgs. 81/08).
Integrazione con il DVR e il Documento di Valutazione del Rischio di Incendio
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione non è un documento autonomo, ma si inserisce in un sistema integrato di gestione della sicurezza:
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) — il PEE è richiamato nel DVR come misura organizzativa adottata a fronte della valutazione del rischio incendio e di altri rischi gravi. Ogni aggiornamento del DVR che incida sui rischi di emergenza comporta la revisione del Piano.
- Documento di Valutazione del Rischio di Incendio (DVRI)— documento specifico previsto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 2 settembre 2021) che classifica il profilo di rischio incendio dell'attività e determina le misure antincendio applicabili. Il PEE deve essere coerente con le risultanze del DVRI.
- Aggiornamento periodico— il Piano deve essere aggiornato ad ogni variazione rilevante: modifica dei locali o della destinazione d'uso, cambio degli addetti all'emergenza, introduzione di nuovi rischi, variazioni nel numero dei lavoratori o nella presenza di persone con mobilità ridotta.
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Domande frequentiFAQ
Il Piano di Emergenza è obbligatorio anche per una piccola azienda con 3 lavoratori?
Con quale frequenza va aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione?
Chi sono gli addetti alla gestione delle emergenze e quale formazione devono avere?
Cosa deve contenere la mappa di evacuazione da affiggere in azienda?
Cosa succede se non si effettua la prova di evacuazione?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 43 (misure di emergenza)
- D.Lgs. 81/08 — Allegato IV (requisiti luoghi di lavoro: vie di esodo, uscite di emergenza)
- D.Lgs. 81/08 — Titolo V, artt. 161–166 e Allegati XXV e XXVII (segnaletica di sicurezza)
- D.M. 2 settembre 2021 — Codice di Prevenzione Incendi (RTO, sezione S.5 GSA)
- D.M. 388/2003 — Organizzazione del pronto soccorso aziendale
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