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Squadra di Emergenza Aziendale

Definizione, composizione obbligatoria, ruoli (antincendio, primo soccorso, evacuazione), formazione e designazione formale ai sensi degli artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La squadra di emergenza aziendaleè l'insieme dei lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 18 c. 1 lett. b) e 43 del D.Lgs. 81/08 per gestire le emergenze in azienda. Include tre figure obbligatorie: addetti antincendio e lotta antincendio, addetti al primo soccorso, addetti alla gestione dell'evacuazione. Ogni figura svolge un ruolo distinto e deve essere adeguatamente formata prima di assumere l'incarico.

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Obblighi normativi di composizione

Il D.Lgs. 81/08pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di designare i lavoratori addetti alle emergenze attraverso due articoli fondamentali:

  • Art. 18 c. 1 lett. b)— obbligo del datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
  • Art. 43 — disciplina gli obblighi specifici del datore di lavoro in materia di gestione delle emergenze: predisposizione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti, informazione e formazione dei lavoratori designati, aggiornamento delle misure adottate.

Le tre figure obbligatorie che compongono la squadra svolgono ruoli distinti e non sovrapponibili:

  • Addetti antincendio e lotta antincendio— intervengono in caso di incendio, azionano i presidi antincendio (estintori, idranti), supportano l'evacuazione e coordinano i soccorsi in attesa dei Vigili del Fuoco.
  • Addetti al primo soccorso — prestano le prime cure ai lavoratori infortunati o colpiti da malore, gestiscono il contenuto della cassetta di pronto soccorso e allertano il 118 in caso di necessità.
  • Addetti alla gestione dell'evacuazione— coordinano l'evacuazione ordinata dei luoghi di lavoro, verificano che tutti i lavoratori abbiano raggiunto i punti di raccolta e mantengono il collegamento con il responsabile dell'emergenza.

Il numero minimo di addetti non è fissato dalla legge in valore assoluto, ma deve garantire la copertura continua di tutti i turni e di tutte le aree a rischio. La valutazione del numero adeguato spetta al datore di lavoro nell'ambito della redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La designazione è un atto scritto formale, da conservare nel fascicolo della sicurezza e da aggiornare ad ogni modifica organizzativa o cambio del personale addetto.

Formazione obbligatoria per ciascun ruolo

La formazione degli addetti alla squadra di emergenza è obbligatoria per legge e si articola in percorsi distinti a seconda del ruolo ricoperto:

  • Addetti antincendio — D.M. 2 settembre 2021: il decreto ha introdotto una classificazione delle aziende in tre categorie di rischio incendio con corsi di durata progressiva:
    • Categoria A (rischio basso) — corso di 2 orecon verifica finale; comprende nozioni teoriche e pratiche sull'uso degli estintori.
    • Categoria B (rischio medio) — corso di 5 ore con verifica finale; include esercitazioni pratiche più approfondite.
    • Categoria C (rischio elevato) — corso di 8 orecon verifica finale; comprende simulazioni di evacuazione e uso avanzato dei presidi antincendio. L'aggiornamento è previsto ogni cinque anni.
  • Addetti al primo soccorso — D.M. 15 luglio 2003 n. 388: la formazione varia in base alla classificazione dell'azienda:
    • Aziende Gruppo A (industrie a rischio rilevante, cave, centrali, ecc.) — corso di 16 ore con aggiornamento triennale di 6 ore.
    • Aziende Gruppi B e C (tutte le altre) — corso di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore.
    Il corso deve includere contenuti teorici e addestramento pratico su manovre di disostruzione, rianimazione cardiopolmonare (BLS-D) e utilizzo del defibrillatore (AED).
  • Addetti all'evacuazione — la formazione specifica è integrata nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)e realizzata attraverso le prove di evacuazione obbligatorie (almeno una volta l'anno per la maggior parte delle tipologie di aziende). Gli addetti ricevono istruzioni operative sulle vie di esodo, sui segnali di allarme e sulle procedure di chiamata dei soccorsi.

Tutti gli attestati di formazione devono essere conservati a cura del datore di lavoro e messi a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione. La mancata formazione degli addetti costituisce violazione degli artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/08 ed è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 55 del medesimo decreto.

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Domande frequentiFAQ

La squadra di emergenza è obbligatoria anche per aziende con meno di 5 dipendenti?
Sì. L'obbligo di designare gli addetti alla squadra di emergenza si applica a tutte le aziende indipendentemente dal numero di dipendenti. Anche con un solo lavoratore, il datore di lavoro deve designare almeno un addetto antincendio e almeno un addetto al primo soccorso. Nelle aziende molto piccole, lo stesso lavoratore può ricoprire più ruoli nella squadra, purché riceva la formazione specifica per ciascuno di essi.
Cosa succede se un membro della squadra di emergenza si licenzia o cambia mansione?
Il datore di lavoro deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'addetto che lascia l'incarico. Il sostituto deve ricevere la formazione obbligatoria prima di assumere il ruolo operativo nella squadra. È necessario aggiornare la designazione scritta, il Piano di Emergenza ed Evacuazione e tutta la documentazione correlata. Lasciare scoperti i ruoli della squadra, anche temporaneamente, costituisce violazione degli obblighi di legge.
Il datore di lavoro può far parte della squadra di emergenza aziendale?
Sì. Nelle aziende di piccole dimensioni il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di addetto al primo soccorso e di addetto antincendio, previa frequenza e superamento dei corsi di formazione specifici previsti rispettivamente dal D.M. 388/2003 e dal D.M. 2 settembre 2021. Questa facoltà è espressamente prevista dall'art. 34 D.Lgs. 81/08, che consente al datore di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende che rientrano nei limiti dimensionali e di rischio stabiliti dalla norma.

Fonti normative

  • Art. 18 e art. 43 D.Lgs. 81/08 — obblighi datore di lavoro
  • D.M. 2 settembre 2021 — formazione antincendio
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — primo soccorso aziendale

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