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Sicurezza sul lavoro per ATECO 93.11.20: Gestione di piscine

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 93.11.20.

Secondo DVRFormazione lavoratoriLivello 1 o 2Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda la gestione di piscine pubbliche e private aperte al pubblico, coperte e scoperte. Il locale tecnico, dove si stoccano e dosano i prodotti chimici, è il punto più pericoloso per i lavoratori.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori secondo la classe di rischio risultante dal DVR, addetti antincendio di livello 1 o 2, primo soccorso del gruppo B o C in base all’organico.

Codice ATECO 2025

Il codice 93.11.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Il locale tecnico

Ipoclorito di sodio e acidi non devono mai venire in contatto: si liberano gas tossici. Vanno stoccati in locali o bacini separati, con contenitori etichettati, pompe dosatrici e divieto di travasi improvvisati. Chi lavora nel locale tecnico usa guanti, visiera e, quando previsto, protezione delle vie respiratorie; lavaocchi e doccia di emergenza devono essere vicini.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 93.11.20

  • Rispetto dei requisiti igienico-sanitari per le piscine (Accordo Stato-Regioni 16/01/2003 e normativa regionale) e autocontrollo dell'acqua
  • DVR con valutazione del rischio chimico del locale tecnico e del microclima
  • Procedure per lo stoccaggio separato e il dosaggio automatico dei prodotti chimici
  • Presenza degli assistenti bagnanti secondo la normativa regionale
  • Valutazione e controllo del rischio legionella (linee guida nazionali per la legionellosi)
  • Defibrillatore e personale formato

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppi B e C: 12 h4 h ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 93.11.20: livello 1 o 2.

Livello 2 per gli impianti soggetti al DPR 151/2011, ad esempio con oltre 100 spettatori o con centrali termiche oltre 116 kW; livello 1 negli altri casi.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 93.11.20. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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