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Sicurezza sul lavoro per ATECO 93.29 — Altre attività di intrattenimento e divertimento non classificate altrove

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per altre attività di intrattenimento e divertimento non classificate altrove.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 93.29 (Altre attività di intrattenimento e divertimento non classificate altrove) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio incendio, affollamento, rumore, cadute e mmc (d.lgs. 81/08), piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e procedure di evacuazione rapida, registro consegna dpi (tappi auricolari, imbracature per lavori in quota, guanti, calzature antinfortunistiche) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le attività classificate ATECO 93.29 comprendono una vasta gamma di realtà: sale giochi, parchi di attrazione, escape room, karaoke, discoteche e locali da ballo non classificati altrove, bowlingerie, laser game e simili. Per i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 posti o con presenza di scenografie e impianti speciali è obbligatorio il CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011 (attività 65 e 69). Il DM 02/09/2021 ha ridefinito i livelli di rischio antincendio: i locali con affollamento elevato rientrano tipicamente nel livello 3 (16h). Per la musica dal vivo e gli eventi con amplificazione sonora, il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII impone la valutazione del rumore e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli superiori a 85 dB(A). Il D.Lgs. 187/2016 (recepimento Direttiva 2003/10/CE) obbliga i gestori dei locali di intrattenimento musicale a ridurre l'esposizione al rumore del pubblico a valori non superiori a 93 dB(A) ponderati su base settimanale. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 93.29

Il codice ATECO 93.29 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività di intrattenimento e divertimento non classificate altrove. Si tratta di un’attività della categoria intrattenimento e svago, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le attività classificate ATECO 93.29 comprendono una vasta gamma di realtà: sale giochi, parchi di attrazione, escape room, karaoke, discoteche e locali da ballo non classificati altrove, bowlingerie, laser game e simili. Per i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 posti o con presenza di scenografie e impianti speciali è obbligatorio il CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011 (attività 65 e 69). Il DM 02/09/2021 ha ridefinito i livelli di rischio antincendio: i locali con affollamento elevato rientrano tipicamente nel livello 3 (16h). Per la musica dal vivo e gli eventi con amplificazione sonora, il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII impone la valutazione del rumore e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli superiori a 85 dB(A). Il D.Lgs. 187/2016 (recepimento Direttiva 2003/10/CE) obbliga i gestori dei locali di intrattenimento musicale a ridurre l'esposizione al rumore del pubblico a valori non superiori a 93 dB(A) ponderati su base settimanale.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio da affollamento e gestione delle folle in luoghi di spettacolo e intrattenimento — D.Lgs. 81/08 e normativa prevenzione incendi, rischio da rumore elevato (concerti, discoteche, parchi di attrazione) con superamento dei valori limite — D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II, rischio cadute dall'alto per operatori tecnici (addetti alle luci, al palco, alle scenografie), rischio elettrico per impianti audio, luci e scenografici temporanei, movimentazione manuale dei carichi per montaggio e smontaggio attrezzature e allestimenti, stress lavoro-correlato e lavoro notturno per personale di intrattenimento, rischio biologico per contatto con il pubblico e per la gestione di servizi igienici in eventi affollati. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 93.29

  • DVR con valutazione rischio incendio, affollamento, rumore, cadute e MMC (D.Lgs. 81/08)
  • Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e procedure di evacuazione rapida
  • Registro consegna DPI (tappi auricolari, imbracature per lavori in quota, guanti, calzature antinfortunistiche)
  • Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso in numero adeguato all'affollamento
  • CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) VV.F. per locali di pubblico spettacolo (DPR 151/2011 attività 65-69)
  • Licenza di pubblica sicurezza per spettacoli e trattenimenti (art. 68-69 TULPS)
  • Valutazione del rischio da rumore con misurazioni fonometriche per ambienti con musica amplificata

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 93.29: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 12h (rischio medio) o 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 3712h (rischio medio)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h) o livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 in base alla capienza e tipologia del locale8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/200312hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica per lavori in quota (imbracature, DPI anticaduta) per tecnici di palco e luciPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Corso per addetti alla gestione della sicurezza in caso di affollamento (crowd management) per steward e addetti all'ordinePeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 93.29 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021) per locali con capienza fino a 100 persone; Livello 3 (16h) per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore soggetti a CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011 (attività 65 — cinema e teatri, 69 — locali di trattenimento e pubblico spettacolo)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 93.29 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; per eventi con oltre 1000 presenti è consigliata la presenza di postazione di primo soccorso con personale sanitario. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 93.29 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 93.29 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 93.29 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 93.29?
Per altre attività di intrattenimento e divertimento non classificate altrove (ATECO 93.29) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio incendio, affollamento, rumore, cadute e mmc (d.lgs. 81/08), piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e procedure di evacuazione rapida, registro consegna dpi (tappi auricolari, imbracature per lavori in quota, guanti, calzature antinfortunistiche) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 93.29?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 12h (rischio medio) o 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 2 (8h) o livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 in base alla capienza e tipologia del locale; Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 93.29?
No. Altre attività di intrattenimento e divertimento non classificate altrove non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 93.29?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — PSAL e Igiene pubblica, VV.F. (CPI obbligatorio per locali di pubblico spettacolo ai sensi del DPR 151/2011), Questura/Prefettura (licenza TULPS per pubblici spettacoli), Comune (SCIA o autorizzazione per apertura locale e agibilità), INL. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 93.29?
Livello 2 (DM 02/09/2021) per locali con capienza fino a 100 persone; Livello 3 (16h) per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore soggetti a CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011 (attività 65 — cinema e teatri, 69 — locali di trattenimento e pubblico spettacolo)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 93.29. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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