Profilo del codice ATECO 93.29
Il codice ATECO 93.29 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività di intrattenimento e divertimento non classificate altrove. Si tratta di un’attività della categoria intrattenimento e svago, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Le attività classificate ATECO 93.29 comprendono una vasta gamma di realtà: sale giochi, parchi di attrazione, escape room, karaoke, discoteche e locali da ballo non classificati altrove, bowlingerie, laser game e simili. Per i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 posti o con presenza di scenografie e impianti speciali è obbligatorio il CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011 (attività 65 e 69). Il DM 02/09/2021 ha ridefinito i livelli di rischio antincendio: i locali con affollamento elevato rientrano tipicamente nel livello 3 (16h). Per la musica dal vivo e gli eventi con amplificazione sonora, il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII impone la valutazione del rumore e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli superiori a 85 dB(A). Il D.Lgs. 187/2016 (recepimento Direttiva 2003/10/CE) obbliga i gestori dei locali di intrattenimento musicale a ridurre l'esposizione al rumore del pubblico a valori non superiori a 93 dB(A) ponderati su base settimanale.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio da affollamento e gestione delle folle in luoghi di spettacolo e intrattenimento — D.Lgs. 81/08 e normativa prevenzione incendi, rischio da rumore elevato (concerti, discoteche, parchi di attrazione) con superamento dei valori limite — D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II, rischio cadute dall'alto per operatori tecnici (addetti alle luci, al palco, alle scenografie), rischio elettrico per impianti audio, luci e scenografici temporanei, movimentazione manuale dei carichi per montaggio e smontaggio attrezzature e allestimenti, stress lavoro-correlato e lavoro notturno per personale di intrattenimento, rischio biologico per contatto con il pubblico e per la gestione di servizi igienici in eventi affollati. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 93.29
- DVR con valutazione rischio incendio, affollamento, rumore, cadute e MMC (D.Lgs. 81/08)
- Piano di emergenza ed evacuazione con planimetrie, vie di esodo e procedure di evacuazione rapida
- Registro consegna DPI (tappi auricolari, imbracature per lavori in quota, guanti, calzature antinfortunistiche)
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso in numero adeguato all'affollamento
- CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) VV.F. per locali di pubblico spettacolo (DPR 151/2011 attività 65-69)
- Licenza di pubblica sicurezza per spettacoli e trattenimenti (art. 68-69 TULPS)
- Valutazione del rischio da rumore con misurazioni fonometriche per ambienti con musica amplificata
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 93.29: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) o 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) o livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 in base alla capienza e tipologia del locale | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per lavori in quota (imbracature, DPI anticaduta) per tecnici di palco e luci | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso per addetti alla gestione della sicurezza in caso di affollamento (crowd management) per steward e addetti all'ordine | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 93.29 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per locali con capienza fino a 100 persone; Livello 3 (16h) per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore soggetti a CPI VV.F. ai sensi del DPR 151/2011 (attività 65 — cinema e teatri, 69 — locali di trattenimento e pubblico spettacolo)
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 93.29 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni; per eventi con oltre 1000 presenti è consigliata la presenza di postazione di primo soccorso con personale sanitario. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 93.29 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL e Igiene pubblica
- VV.F. (CPI obbligatorio per locali di pubblico spettacolo ai sensi del DPR 151/2011)
- Questura/Prefettura (licenza TULPS per pubblici spettacoli)
- Comune (SCIA o autorizzazione per apertura locale e agibilità)
- INL
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 93.29 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.
Come ti aiutiamo
123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 93.29 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.