Codice ATECO 2025
Il codice 91.02 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Gestione dell'emergenza e dell'esodo dei visitatori
- Movimentazione e allestimento di opere
- Lavori in quota negli allestimenti
- Lavoro in piedi prolungato del personale di sala
- Aggressioni e furti
- Prodotti chimici nei laboratori di restauro
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Edifici storici e visitatori
Negli edifici storici le vie di esodo sono spesso limitate e non modificabili: il numero massimo di visitatori, il controllo degli ingressi e la presenza di addetti formati in ogni sala compensano i limiti strutturali. Il personale di sala deve sapere come guidare i visitatori, compresi quelli con disabilità, verso le uscite.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 91.02
- DVR con sale espositive, depositi, laboratori e uffici
- Rispetto delle norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici adibiti a musei (DM 569/1992) e certificato di prevenzione incendi per gli edifici tutelati aperti al pubblico (DPR 151/2011, attività 72)
- Piano di emergenza con il numero massimo di visitatori
- Procedure per la movimentazione delle opere e verifiche delle attrezzature usate
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h | livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 91.02: livello 2.
I musei in edifici tutelati aperti al pubblico sono soggetti al DPR 151/2011 (attività 72): addetti di livello 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Soprintendenza
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Afflusso di visitatori non controllato durante gli eventi
- Allestimenti eseguiti da scale non idonee